Monitoring Gesetzessammlung

098G0006

IT - Decreti Legislativi

098G0006

Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 08 gennaio 1998 n. 3)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 29-1-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettere g) e p); Ravvisata l'esigenza di razionalizzare l'attuale assetto organizzativo delle varie commissioni e comitati, istituiti per legge, operanti nel settore dello spettacolo, con conseguente semplificazione e riattribuzione delle funzioni agli stessi affidate; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997; Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Comitato per i problemi dello spettacolo 1. L' articolo 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , e' abrogato.
2. Tutte le funzioni gia' attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all' articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici. L'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' delegare la presidenza di singole sedute del Comitato.
3. All' articolo 1, comma 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , recante: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" e' cosi' formulato:
"Art. 3 (Consiglio nazionale dello spettacolo). - Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e' istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.
Il Consiglio e' presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegato ed e' composto da:
a) il direttore generale dello spettacolo;
b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;
d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;
g) tre rappresentanti designati dalla conferenza Statoregioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1983, n. 300;
h) sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
i) un rappresentante della Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE);
l) tre rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI);
m) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana;
n) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);
p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;
q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ;
r) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;
s) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;
t) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;
u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
v) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinetelevisive specializzate, degli esportatori di film;.
w) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali;
x) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;
y) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell' art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , designati ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge medesima;
z) sei eminenti personalita' della cultura nazionale.
Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.
Il Consiglio nazionale dello spettacolo e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti e' nominato un supplente; questi sostituisce altresi', automaticamente, il componente effettivo che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo e' equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.
Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
I componenti di cui alle lettere i), m), n) ed o) sono designati dai rispettivi enti.
I componenti di cui alle lettere p), r), s), t), u), v), w) e x) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera z) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.
Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purche' le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare".
- Il testo dell' art. 1, commi 67 e 70, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 , recante: "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", come convertito, con modifiche, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , e' cosi' formulato:
"Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata).
(Omissis).
67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' dello spettacolo.
(Omissis).
70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59".

Art. 2

Commissioni di esperti 1. L' articolo 46 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , come modificato dall' articolo 13 della legge 21 giugno 1975, n. 287 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Commissioni di esperti). - 1. Sono istituite una o piu' commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. Le commissioni, delle quali il numero e' definito con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono cosi' composte:
a) un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente;
b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
c) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio;
d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
e) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.
3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.".
2. L' articolo 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' abrogato. Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 46 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , recante: "Nuovo ordinamento dei finanziamenti a favore della cinematografia", come modificato dall' art. 13 della legge 21 giugno 1975, n. 287 , e' cosi' formulato:
"Art. 46 (Commissioni di esperti). - Sono istituite presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una o piu' commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligata di cui all'art. 5.
Le commissioni, il cui numero e' fissato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo in relazione alle esigenze del lavoro, sono composte ciascuna di:
a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;
d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;
f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;
g) un attore cinematografico;
h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'art. 44.
Alle sedute di ogni commissione assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
I componenti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da b) a g) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.
Per ogni componente effettivo e per il segretario e' nominato con le stesse modalita' un supplente.
Le riunioni sono valide con la presenza di due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
I componenti effettivi e supplenti durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo".
- L'art. 47 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' cosi' formulato:
"Art. 47 (Commissione di appello). - Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dalle commissioni di esperti di cui all'articolo precedente, gli interessati ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni.
Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del comitato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso.
Sui ricorsi decide una commissione composta di:
a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente;
b) il direttore generale dello spettacolo;
c) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
e) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;
f) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;
g) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;
h) un attore cinematografico;
i) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'art. 44.
Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.
In caso di assenza o di impedimeno del Ministro, la Commissione e' presieduta da un Sottosegretario di Stato a cio' delegato.
Per ogni membro di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) e per il segretario e' nominato un supplente.
I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il trienmo successivo.
Le riunioni sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti".

Art. 3

Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi
ed i film per ragazzi 1. L' articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , modificato dalla legge 21 giugno 1975, n. 287 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi). - 1. E' istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:
a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;
b) sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'articolo 11;
c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi".
2. La commissione, nominata con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, e' cosi' composta:
a) due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;
b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. La commissione e' integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'eta' evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia.
4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti.".
2. Gli articoli 49 e 50 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , sono abrogati.
3. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' sostituito dal seguente: "Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati premi in numero ed importo annualmente stabiliti con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.".
4. All' ottavo comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo.".
Note all'art. 3:
- L'art. 48 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' cosi' formulato:
"Art. 48 (Commissione per gli attestati ed i premi di qualita' ai lungometraggi). - La commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sull'assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio, di cui agli articoli 8 e 9 e' composta di:
a) due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
b) tre personalita' della cultura e dell'arte, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei;
c) due critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e lo spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818 .
La commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.
Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film per i quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'art. 8 nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.
Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.
I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al rignardo apposita dichiarazione scritta.
Per essere nominati componenti della commissione e' necessario non avere svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attivita' cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio.
Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo stabilira' i criteri di massima cui debbono attenersi le commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle opere ai fini del rilascio degli attestati di qualita' ai film di lungometraggio e della assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi.
All'osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenute altresi' le commissioni per l'assegnazione dei premi di qualita' ai lungometraggi e ai cortometraggi previsti dall' art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897 , qualora le stesse non abbiano ancora iniziato i lavori all'atto dell'emanazione del regolamento stesso".
- Gli articoli 49 e 50 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213 , sono cosi' formulati:
"Art. 49 (Commissione per i premi di qualita' ai cortometraggi). - La commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'art. 11 e' composta di:
a) due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
b) tre critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818 ;
c) un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia o di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.
La commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e sentita la commissione centrale per la cinematografia.
Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente, che subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito.
I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame del film la cui domanda di nazionalita' sia stata presentata nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.
Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.
I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta.
Per essere nominati componenti della commissione e' necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attivita' cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio".
"Art. 50 (Comitato per i film prodotti per i ragazzi). - Il comitato che esprime il parere sulla qualifica di film ''prodotti per i ragazzi'' e' composto di:
a) un esperto di problemi dell'eta' evolutiva, presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
b) un docente universitario di pedagogia, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
c) un docente universiario di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
d) un esperto di problemi dell'eta' evolutiva, designato dal Ministro di grazia e giustizia;
e) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
f) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;
g) un insegnante di scuola media inferiore, designato dal Ministro per la pubblica istruzione.
Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. Due funzionari della carriera direttiva esercitano le funzioni, rispettivamente, di segretario effettivo e supplente.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
Il comitato e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della commissone centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e) ed f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria.
I componenti durano in carica per l'esame dei film la cui prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, sia avvenuta nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo".
- L'art. 11, comma terzo, della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' cosi' formulato:
"Art. 11 (Premi di qualita' ai cortometraggi).
(Omissis).
Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:
a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;
b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;
c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno".
- L'art. 28, comma ottavo, della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' cosi' formulato:
"Art. 28 (Fondo particolare).
(Omissis).
Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, e' concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia".

Art. 4

Commissione apertura sale cinematografiche 1. L' articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , come modificato dalla legge 1 giugno 1975, n. 287 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 52 (Commissione apertura sale cinematografiche). - 1.
L'autorizzazione di cui all'articolo 31 e' rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, cosi' composta:
a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
d) un rappresentante dei produttori di film.
2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono
nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative.".
2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneita', di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorita' competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, e' esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificato dall' articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresi' competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 .
3. All' articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "Autorita' competente in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento."; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Con regolamento adottato dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.";
c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attivita'".
4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946 , convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193 , e' abrogato.
(( 4 -bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento )) .

Art. 5

Revisione dei film 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161 , e' sostituito dal seguente: "L'organizzazione del lavoro e' demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonche', per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.".
2. Nel primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161 , le parole: "di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "ad inizio di ogni anno dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo".
3. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i fini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la composizione delle sezioni della commissione, di cui all' articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161 , e' integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative.".
4. Al fine di consentire il piu' efficiente lavoro della commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 , il Dipartimento dello spettacolo puo' stipulare convenzioni per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi dell' articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163 .
Note all' art. 5 :
- L' art. 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161 , recante: "Revisione dei film e dei lavori teatrali" e' cosi' formulato:
"Art. 2 (Composizione della commissione di primo grado). (Omissis).
Il riparto del lavoro fra le sezioni e' demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni piu' rappresentative, nonche' da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il Ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall' art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 , modificato dall' art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897 ".
- L'art. 3, primo comma, della citata legge 21 aprile 1962, n. 161 , e' cosi' formulato:
"Art. 3 (Composizione della commissione di secondo grado). - La commissione di secondo grado e' composta di due sezioni unite della commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo".
- L' art. 3, comma 6, del D.L. 29 marzo 1995, n. 97 , recante: "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 , e' cosi formulato:
"Art. 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo).
(Omissis).
6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonche' di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 , e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il garante per la radiodiffusione e l'editoria nonche' le competenti commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento".
- Per il titolo della legge 21 aprile 1962, n. 161 , vedasi nota all'art. 5.
- L'art. 5 della citata legge 30 aprile 1985, n. 163 , e' cosi' formulato:
"Art. 5 (Osservatorio dello spettacolo). - E' istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:
a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;
b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.
A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.
Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della presente legge".

Art. 6

Qualificazione professionale delle imprese liriche 1. L' articolo 43 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 43. - 1. I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 42 sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica.".
Nota all' art. 6 :
- L' art. 43 della legge 14 agosto 1967, n. 800 recante: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali" e' cosi' formulato:
"Art. 43 (Commissione di qualificazione professionale delle imprese). - L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo. La commissiore e' composta da:
a) un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio superiore della magistratura;
b) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a viceprefetto;
c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
d) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
e) due rappresentanti del movimento cooperativo;
f) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;
g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
h) un esponente della cultura musicale, scelto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo;
i) due rappresentanti dei musicisti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione.
La commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.
I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I componenti di cui alla lettera e) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 .
I componenti di cui alle lettere f), g) ed i) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
I componenti indicati alle lettere e), f), g), h) ed i) durano in carica due anni.
Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo".

Art. 7

Norme generali di funzionamento 1. I componenti delle commissioni disciplinate dalla presente legge restano in carica, a partire dall'insediamento delle medesime nella nuova composizione, per due anni e possono essere confermati ((per due ulteriori bienni)) . Trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, i componenti possono essere nuovamente nominati. Nel caso di nomina disposta prima della scadenza dell'organo, il componente resta in carica fino a tale scadenza.
2. I pareri delle commissioni sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti.
3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
4. Tutti i comitati e le commissioni operanti presso il Dipartimento dello spettacolo si avvalgono di un segretario, individuato dal capo del Dipartimento tra il personale dipendente, con qualifica non inferiore alla settima.
5. Al fine di consentire il pieno aggiornamento nei settori di competenza del Dipartimento dello spettacolo, i componenti delle commissioni, di cui all' articolo 1, comma 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , per il settore di competenza, ed i dirigenti del Dipartimento dello spettacolo, possono accedere agli spettacoli tenuti presso soggetti richiedenti contributi al Dipartimento medesimo.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali 1. La giuria per la selezione delle sceneggiature, istituita ai sensi dell' articolo 8, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153 , e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999 e da tale data le relative attribuzioni sono trasferite alla commissione consultiva per il cinema.
2. Nel nono comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, le parole: "Il comitato per il credito cinematografico" sono sostituite dalle seguenti: "La commissione consultiva per il cinema".
3. Alla costituzione dei comitati e delle commissioni nella composizione prevista dal presente decreto, si provvede entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, mediante decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, la quale, per la prima costituzione, puo' individuare i componenti tra quelli gia' in carica o designati per gli organismi in precedenza operanti. Fino all'insediamento nella nuova composizione, operano i comitati e le commissioni nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Sono soppressi le commissioni ed i comitati non espressamente disciplinati dal presente decreto, ad eccezione di quelli istituiti ai sensi dell' articolo 1, commi da 59 a 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 .
5. Sono abrogati gli articoli 11 e 12, nonche' il riferimento ai medesimi nel comma 1 dell'articolo 15, della legge 21 aprile 1962, n. 161 , l' articolo 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , nonche' il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 .
6. Resta ferma l'adozione dei decreti legislativi di cui all' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport Napolitano, Ministro del- l'interno Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick Note all' art. 8 :
- L' art. 8, comma 4, del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 , recante: "Interventi urgenti a favore del cinema", convertito dalla legge 1 marzo 1994, n. 153 , che sostituisce il terzo comma dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' cosi formulato:
"Art. 28 (Fondo particolare).
(Omissis).
La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalita' scelta dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell' art. 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163 , e composta da:
a) il direttore generale dello spettacolo;
b) due esperti nominati dall'autorita' competente in materia di spettacolo tra personalita' rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;
c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria.
Non possono far parte della giuria i componenti del comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente".
- L'art. 28, nono comma, della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' cosi formulato:
"Art. 28 (Fondo particolare).
(Omissis).
Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non piu' di venti e non meno di quindici progetti con priorita' per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonche' i relativi titoli professionali. I progetti cosi' selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo".
- L'art. 1, commi da 59 a 70 del citato D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , e' cosi' formulato:
"Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata).
(Omissis).
59. La commissione centrale per la musica, di cui all' art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , le commissioni consultive per la prosa, di cui all' art. 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327 , convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 , la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , la commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all' art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337 , tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite, nonche' ogni altra funzione consultiva che l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.
60. E' istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza gia' esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonche' ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.
61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Statocitta'. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalita' di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento puo' delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.
62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.
63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.
64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.
65. Con decreto dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.
66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.
67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' dello spettacolo.
68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonche' alla determinazione delle modalita' di designazione dei componenti da parte dei sindacati e dalle associazioni di categoria, delle modalita' di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il capo del Dipartimento dello spettacolo, che puo' delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.
69. Il comitato per i problemi dello spettacolo e' presieduto dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.
70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59".
- Gli articoli 11 e 12 della legge 21 aprile 1962, n. 161 , sono cosi formulati:
"Art. 11 (Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali). - La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali eccettuati quelli eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, non e' soggetta al nullaosta, salvo quanto previsto nei commi seguenti.
Una commissione di primo grado esprime parere se alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni diciotto in relazione alla particolare sensibilita' dell'eta' evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.
La commissione, che delibera per sezioni, e' composta di un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente, di un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle universita' o istituti equiparati o insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali, e di un autore, scelto da terne designate dalle associazioni di categoria.
Il provvedimento di ammissione od esclusione dei minori degli anni diciotto dalla rappresentazione teatrale e' adottato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista nel comma precedente.
Le opere teatrali, che non sono presentate all'esame della commissione prevista nel secondo comma, si intendono vietate ai minori degli anni diciotto.
La rappresentazione dei lavori teatrali alla quale siano ammessi i minori degli anni diciotto e' consentita dietro attestazione di conformita' al testo depositato presso l'Amministrazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, e 5, secondo e terzo comma; 6, secondo, terzo e quarto comma; 7 e 8.
E' abrogato il secondo comma dell'art. 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 15 giugno 1931 n. 773 ".
"Art. 12 (Revisione dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale). - La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, e' soggetta a nullaosta del Ministero del turismo e dello spettacolo.
La commissione indicata nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente da' parere contrario, specificandone i motivi, alla rappresentazione in pubblico esclusivamente ove ravvisi nel lavoro teatrale di cui al primo comma del presente articolo, sia nel complesso, sia in singole scene, offesa al buon costume ai sensi del secondo comma dell'art. 6.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti".
- L' art. 15, comma 1, della legge 21 aprile 1962, n. 161 , e' cosi formulato:
"Art. 15 (Sanzioni e sequestro). - 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e' punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravita' o in casi di recidiva nei reati previsti dall' art. 668 del codice penale , l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni".
- L' art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' cosi' formulato:
"Art. 32 (Spettacoli misti). - Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.
Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.
Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza puo' disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni".
- L' art. 3, comma 7, del D.L. 29 marzo 1995, n. 97 , convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 , e' cosi' formulato:
"Art. 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo).
(Omissis).
7. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di programmazione televisiva, all' art. 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161 , il secondo periodo e' sostittiito dal seguente: ''Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni piu' rappresentative, nonche' da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo e' nominato un supplente''.
Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 , nella nuova composizione restano in carica le commissioni gia' nominate. Il quarto comma dell'art. 2 e il secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 161 del 1962 sono abrogati. Al secondo comma dell'art. 4 della citata legge n. 161 del 1962 , le parole: ''di voti'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei componenti''. A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione dell' art. 727 del codice penale , le commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono integrate, per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni piu' rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro effettivo e' nominato un supplente".
- L' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e' cosi formulato:
"Art. 11 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonche' gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 marzo 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione , ai criteri direttivi di cui all' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all' art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all' art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnicoscientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all' art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizine del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il termine di cui all' art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell' art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: ''ai dirigenti generali ed equiparati'' sono soppresse; alla lettera i) le parole: ''prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata'' sono sostituite dalle seguenti: ''prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato''; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: ''concorsi unici per profilo professionale'' sono inserite le seguenti: '', da espletarsi a livello regionale,''.
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso".
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