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048U0015

IT - Decreti Legislativi

048U0015

Assunzione temporanea di personale per i servizi di polizia. (DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1948 n. 15)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il bilancio, per la difesa e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1

E' indetto un arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie nel Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza per i seguenti posti:
1) capitani.......................................... n. 100 2) tenenti e sottotenenti............................ " 200 3) marescialli delle tre classi...................... " 600 4) brigadieri........................................ " 700 5) vicebrigadieri.................................... " 700 6) guardie scelte.................................... " 2.000 7) guardie........................................... " 16.000

Art. 2

Gli aspiranti all'arruolamento:
debbono avere prestato servizio nelle Forze armate dello Stato nel quadro corrispondente a quello cui aspirano. I militari di truppa possono essere assunti nei posti di guardia;
debbono essere incondizionatamente idonei ai servizi di polizia e di statura non inferiore a metri 1,60;
non debbono avere superato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'eta' di 40 anni, se aspiranti ai posti di capitano: di anni 35, se aspiranti ai posti di tenente, sottotenente e maresciallo; di anni 30, se aspiranti ai posti di grado inferiore; debbono essere in possesso di licenza, elementare, se graduati o militari di truppa aspiranti ai posti di guardia scelta e di guardia.
Per gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie si prescinde dal requisito di stato libero.

Art. 3

Il personale di cui all'art. 1 e' assunto in servizio temporaneo, non contrae vincolo di ferma e puo', a giudizio dell'Amministrazione, in qualsiasi momento essere esonerato dal servizio.
In caso di malattia, di ferite o lesioni, con conseguente inabilita', o di decesso per riconosciuta causa di servizio, si provvede al trattamento privilegiato di pensione a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 4

Gli arruolati in servizio temporaneo sono sottoposti alle norme disciplinari e di servizio previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Ad essi e' corrisposto il trattamento economico iniziale del grado nel quale sono inquadrati, comprese le indennita' spettanti agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a termini e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore.

Art. 5

I prefetti, in caso di urgente necessita', hanno facolta' di disporre la requisizione in uso per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per altri quattro mesi previa autorizzazione del Ministero dell'interno, di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati, per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di polizia.
Per gli immobili in uso del Ministero della difesa, i prefetti provvedono d'intesa con le Autorita' militari.

Art. 6

Per urgenti necessita', qualora l'Amministrazione non possa provvedere tempestivamente all'acquisto, i prefetti hanno facolta' di requisire in uso o in proprieta' cose mobili occorrenti all'accasermamento, all'equipaggiamento, all'armamento e al trasporto dei reparti di polizia.
La requisizione e' limitata all'uso, ove si tratti di cose inconsumabili, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi.
Gli interessati hanno diritto di chiedere, nei casi di requisizione previsti dai commi precedenti, che l'Amministrazione proceda all'acquisto delle cose che formano oggetto delle requisizioni.

Art. 7

Per ogni requisizione 6 corrisposta una giusta indennita' che e' liquidata dai prefetti secondo i criteri stabiliti nel capo VI del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741 . In caso di mancata accettazione dell'indennita', si applicano le disposizioni dell' art. 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .

Art. 8

Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - EINAUDI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 1. - FRASCA
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