048U0011
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Spostamento di alcuni termini riguardanti l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1948 n. 11)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948;
Art. 1
A modifica della disposizione contenuta nell' art. 51, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131 , la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, iscritta a ruolo in via provvisoria, s'inizia con la rata del giugno 1948.
L'importo delle due rate del febbraio e dell'aprile 1948 e' ripartito nelle quattro scadenti dal giugno al dicembre 1948.
Art. 2
Le domande per ottenere, ai sensi dell' art. 50 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131 , che il pagamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio avvenga in quattro o sei anni, possono essere presentate agli Uffici distrettuali delle imposte dirette entro il 30 aprile 1948.
Art. 3
Il riscatto della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, liquidata in via provvisoria, previsto nell' art. 53 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131 , puo' essere domandato entro il 15 maggio 1948, con obbligo di versare in Tesoreria, in unica soluzione, l'importo relativo entro il 31 maggio 1948.
In tal caso, compete un premio di riscatto del 3,65 per cento o dell'8,43 per cento, a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.
I contribuenti, che hanno versato l'importo del riscatto dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 53, primo comma, del decreto suddetto, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenere che sia conteggiata a loro credito una somma corrispondente al 0,46 per cento o al 0,86 per cento dell'importo del riscatto, a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1948 Atti del Governo, registro n. 16 foglio n. 120 - FRASCA