Monitoring Gesetzessammlung

048U0439

IT - Decreti Legislativi

048U0439

Impugnabilita', con ricorso per Cassazione, delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234. (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948 n. 439)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia: PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

Le sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 , con le modificazioni apportate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64 , e prorogato dai decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 192 , possono essere impugnate col ricorso per Cassazione per i motivi indicati nell' art. 524 del Codice di procedura penale .

Art. 2

Il ricorso dev'essere presentato alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne rilascia ricevuta, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e deve essere sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla stessa Corte, munito di mandato speciale nelle forme stabilite dall' articolo 136, comma secondo, del Codice di procedura penale .
Il predetto termine decorre anche contro colui che e' stato condannato in contumacia, sebbene non gli sia stata notificata la sentenza di condanna.
Nell'interesse del condannato in contumacia la dichiarazione del ricorso puo' essere presentata, salvo quanto e disposto nell' art. 193 del Codice di procedura penale , dai difensore che ha assistito il condannato stesso nel giudizio innanzi al Tribunale militare straordinario, anche se non munito di alcun mandato.
Il difensore predetto e' anche autorizzato a presentare i motivi del ricorso ed a rappresentare il condannato nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione.

Art. 3

Il cancelliere della Corte di cassazione, appena presentato il ricorso, richiede d'ufficio gli atti del procedimento e la copia della sentenza impugnata e notifica al difensore un avviso con cui gli e' data notizia che gli atti e la sentenza sopraindicati si trovano depositati nella cancelleria della stessa Corte e che puo' esaminarli, estrarne copia e presentare nuovi documenti.
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso, di cui al comma precedente, possono essere presentati i motivi, se questi non furono indicati nell'atto del ricorso e possono essere aggiunti altri motivi a quelli gia' presentati.

Art. 4

Trascorso, rispetto a tutti i ricorrenti, il termine fissato nel comma secondo dell'articolo precedente, si adottano i provvedimenti indicati nell' art. 534 del Codice di procedura penale .

Art. 5

null

Art. 6

Il ricorso puo' essere nuovamente proposto qualora la Corte di cassazione lo abbia gia' dichiarato inammissibile prima della entrata in vigore del presente decreto.
Per i ricorsi gia' proposti e non ancora decisi, il difensore, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, puo' chiedere al presidente della Corte di cassazione che gli sia fissato un termine per aggiungere altri motivi a quelli presentati a norma dell' art. 201 del Codice di procedura penale .
Decorso il termine assegnato dal presidente, questi provvede ai sensi dell'art. 534 del Codice predetto.

Art. 7

Per quanto non e' preveduto dal presente decreto si osservano le norme del Codice di procedura penale .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 39. - FRASCA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht