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048U0809

IT - Decreti Legislativi

048U0809

Nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e ai lavoranti permanenti delle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 809)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Ai salariati a matricola e ai lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945 , e successivamente non riassunti in servizio ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del decreto stesso, qualora risulti indubitabilmente comprovato dagli atti in possesso dell'Amministrazione che motivo esclusivo della mancata riassunzione sia stato quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o dato altre positive manifestazioni di antifascismo, spetta la liquidazione del trattamento di quiescenza previa ricostruzione della carriera e con il computo del periodo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio sino al raggiungimento dei limiti di eta' e di servizio per il collocamento a riposo, previsti rispettivamente dagli articoli 145 e 154 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, numero 70 , ovvero, se non siano stati ancora raggiunti i limiti predetti, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il personale di cui al precedente comma, ammesso al predetto trattamento di quiescenza, e' tenuto al rimborso all'Erario dell'indennita' prevista dall' art. 9 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945 , eventualmente percepita in luogo di pensione.
Il trattamento di quiescenza concesso dal presente articolo ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Al personale che, allontanato dal servizio nelle condizioni previste dal primo comma, abbia presentato domanda di riassunzione in servizio anteriormente al 1 giugno 1947, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e successive integrazioni.

Art. 2

A coloro i quali hanno diritto al trattamento previsto dal primo comma del precedente art. 1, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora raggiunto i limiti ivi indicati per il collocamento a riposo, e' corrisposta la retribuzione che competerebbe loro se fossero tuttora in servizio escluso ogni altro assegno, anche di carovita, per il periodo di sei mesi anteriore alla data predetta.

Art. 3

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano nei confronti di coloro i quali, successivamente all'allontanamento dal servizio ivi previsto, e prima del 25 luglio 1943, abbiano ottenuto altro impiego alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 novembre 1964, n. 1234 ha disposto (con l'art. 1) che a modifica di quanto disposto dal presente articolo, e' concesso ai lavoratori di cui allo stesso, i quali, nel periodo di servizio prestato, non abbiano maturato trattamento di quiescenza, il trattamento di quiescenza secondo le norme dell'art. 1, primo comma, del presente decreto.

Art. 4

Per il personale di cui al precedente art. 1 che, dopo il licenziamento, sia stato riassunto alle condizioni del contratto di lavoro privato in base all'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945 , ovvero in qualita' di operaio temporaneo, il periodo da esso trascorso in servizio non di ruolo, anche se in modo non continuativo, e' computato utile per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, fino a raggiungere, con i precedenti servizi utili a pensione, il limite massimo di 25 anni di servizio utile.
La disposizione del comma precedente non si applica a coloro che dopo la riassunzione alle condizioni del contratto di lavoro privato o in qualita' di operaio temporaneo si siano licenziati volontariamente o siano stati licenziati per assenze arbitrarie o per motivi penali, ovvero siano stati espulsi.

Art. 5

Il personale di cui al precedente art. 4, ammesso al trattamento di quiescenza, ivi previsto, e' tenuto:
a) al versamento all'Erario della ritenuta del 4% in conto entrata del Tesoro da operarsi, sulla paga in effettivo godimento, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e per il periodo di tempo pari a quello valutabile ai sensi del precedente art. 4.
Per il personale che sia gia' cessato o cessi dal servizio prima di avere ultimato il versamento della ritenuta di cui alla presente lettera a), il ricupero della ritenuta medesima, commisurata all'ultima paga, sara' eseguito sulla pensione diretta, oppure sull'indennita' una volta tanto.
Nessuna ritenuta sara' eseguita sulle pensioni speciali di cui all' art. 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383 , e sulle pensioni di riversibilita';
b) al rimborso all'Erario delle quote di trattamento di pensione percepite nel periodo valutabile ai termini del primo comma dell'art. 4, ovvero della indennita' prevista dall' art. 9 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945 , eventualmente percepita in luogo di pensione.
La rifusione tanto dei ratei di pensione, quanto dell'indennita', ove non sia effettuata in unica soluzione, a domanda degli interessati potra' essere ratizzata.

Art. 6

La riliquidazione del trattamento di quiescenza concessa dai precedenti articoli 4 e 5 sara' effettuata sulla base delle paghe effettivamente corrisposte nell'ultimo triennio di servizio non di ruolo e secondo le norme sulle pensioni vigenti per i salariati statali alla data di cessazione dal servizio stesso.
Il predetto trattamento di quiescenza ha decorrenza dalla data di cessazione dal servizio per il personale che presti tuttora servizio, e dalla data di presentazione della domanda per quello che sia gia' cessato.

Art. 7

Al personale ammesso a godere del trattamento di quiescenza previsto negli articoli 4 e seguenti non spetta l'indennizzo di licenziamento di cui al regio decreto 7 giugno 1928, n. 1536 , modificato dall' art. 3 del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 15 . Qualora tale indennizzo sia stato gia' corrisposto, esso dev'essere rimborsato all'Erario.

Art. 8

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza indiretto o riversibile nei casi in cui spetti.

Art. 9

Per l'applicazione dei benefici previsti dal presente decreto gli interessati debbono presentare domanda all'Amministrazione competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre dalla data di rimpatrio. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 30. - FRASCA ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 novembre 1964, n. 1234 ha disposto (con l'art. 3) che "E' riaperto per tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809".
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