048U1150
048U1150
Concessione di acconti al danneggiati di guerra dell'Africa italiana. (DECRETO LEGISLATIVO 06 maggio 1948 n. 1150)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;
Art. 1
La misura degli acconti da concedersi per gli oggetti di vestiario, mobilio ed altri arredi domestici per danni di guerra sofferti nei territori dell'Africa italiana, e di cui all' art. 3 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879 , e' modificata come segue:
sulle prime cinquantamila lire d'indennita', il cento per cento; sulle successive lire centomila, il cinquanta per cento;
sulle ulteriori lire centomila, il venticinque per cento;
sulla rimanenza il decimo.
Nei casi in cui e' stato gia' corrisposto un acconto in esecuzione del citato art. 3 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879 , sara' provveduto d'ufficio ai necessari conguagli al fine di adeguare la misura a quella stabilita dal presente decreto.
L'acconto non puo' superare complessivamente le lire duecentomila e non sara' corrisposto a coloro che siano soggetti all'imposta complementare sul reddito per un imponibile, non di lavoro, eccedente le lire duecentomila.
Art. 2
Agli esercenti professioni liberali, ai magistrati ed agli insegnanti, nonche' agli operai, agli artigiani ed alle imprese artigiane e' concesso un acconto, per i danni agli strumenti del lavoro, nella misura seguente:
sulle prime lire cinquantamila, il cento per cento;
sulla rimanente somma, il cinquanta per cento.
L'acconto non puo' superare le lire duecentomila e non sara' corrisposto a coloro che siano soggetti all'imposta complementare sul reddito per un imponibile, non di lavoro, eccedente le lire duecentomila.
Alla concessione degli acconti provvede la Commissione di cui all' art. 1 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879 .
Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 6 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 settembre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 10. - FRASCA