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099G0534

IT - Decreti Legislativi

099G0534

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica. (DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999 n. 463)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 25/12/1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 ; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 settembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Capo I Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano di beni demanial i e patrimoniali dello Stato e della regione

Art. 1

Trasferimento di beni concernenti
il demanio idrico statale 1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 , e' sostituita dalla seguente:
" e) il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonche' le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulicoforestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonche' ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti".
2. I beni trasferiti alle province autonome di Trento e di Bolzano per effetto della disposizione di cui al comma 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata entro il 31 dicembre 1999.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, terzo comma, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 , si applicano anche ai beni trasferiti per effetto del presente articolo. Per quanto concerne l'accertamento dello stato di fatto e di diritto dei beni oggetto di trasferimento ai sensi del predetto articolo 7, si fa riferimento alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
4. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 17 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 .
CAPO II Capo II Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche

Art. 2 - Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e disposizioni in materia di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e disposizioni in materia di piano generale
per l'utilizzazione delle acque pubbliche 1. All' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell' articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 , le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 .";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.";
c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza o che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza e che determinano invasi di volume superiore a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva altresi' la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.";
d) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 . Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale. ((1))
Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all' articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 .".
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6-7 novembre 2001, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2001, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), limitatamente al periodo: "Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale".

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni particolari in materia di derivazioni di acque e di rilascio del minimo deflusso.

Sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni particolari in materia di derivazioni di acque e di rilascio del minimo deflusso. 1. L' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Con riferimento alle derivazioni di acque, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano la disciplina concernente i pareri istruttori di cui all' articolo 7, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 . Dalla medesima data cessano di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni sulla pubblicazione delle domande di concessione relative alle piccole derivazioni di acque, introdotte dall' articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 .
2. Le derivazioni di acque, ivi comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sono regolate dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 8, che definisce altresi' il minimo deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi.
3. In ogni caso il rilascio del minimo deflusso costante negli alvei sottesi, anche effettuato in via sperimentale o ai sensi del piano di cui all'articolo 8 vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non comporta alcun indennizzo a favore dei concessionari di derivazioni in atto.
4. I disciplinari delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adeguati alle previsioni del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Nelle more del predetto adeguamento, i concessionari sono comunque tenuti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al rilascio delle portate di rispetto nella misura minima pari a due litri al secondo per ogni chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alle singole opere di presa, anche in funzione sperimentale per la ridefinizione dei disciplinari di concessione. Fino all'adeguamento del piano generale per l'utilizzo delle acque pubbliche la portata di rispetto nella misura minima predetta puo' essere modificata d'intesa tra il presidente della giunta provinciale e il Ministro dei lavori pubblici. Anche in tali casi si applica quanto disposto dal comma 3.".
Note all'art. 3:
- Il secondo coma dell' art. 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), e' il seguente:
"Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresi', trasmesse alla autorita' di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia il parere si intende espresso in senso favorevole".
- Il comma 3 dell'art. 23 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e' il seguente:
"3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicita' dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, ore di sbarramento o di canalizzazione, nonche' la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'art. 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni, anche mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale".
- L'art. 8 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 , e' il seguente:
"Art. 8. - Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata.
Il progetto di piano e' predisposto per ciascuna provincia in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio del Ministri e dalla giunta provinciale.
Il progetto adottato dal comitato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino ufficiale della regione.
I comuni ed i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale.
Il piano e' deliberato definitivamente, con eventuali modifiche, d'intesa fra i rappresentanti statali e provinciali nel comitato ed e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del Presidente della giunta provinciale interessata.
Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale ed ha vigore a tempo indeterminato.
Esso e' sottoposto a revisione dopo i primi cinque anni e successivamente ogni quindici anni, seguendo lo stesso procedimento previsto per la sua formazione; nelle stesse forme possono essere approvate modifiche, prima della scadenza dei termini predetti, qualora il piano si riveli in qualche sua parte inattuabile o si manifesti comunque l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze".

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria.

Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria. 1. L' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria. Per l'esercizio di tali funzioni si applica quanto disposto dall'articolo 16, secondo e terzo comma.
2. Le province predispongono piani pluriennali concernenti la gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' gli investimenti per la realizzazione di nuove opere idrauliche di prima e seconda categoria. Tali piani sono predisposti secondo gli eventuali indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici ed individuano gli interventi da realizzare, le priorita', i tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e il presidente della provincia interessata. Tali piani valgono anche quale piano annuale di coordinamento previsto dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .".
2. Con effetto dalla data di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate.
3. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le funzioni delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo, interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 .
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 16 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 :
"Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattivita' degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale".
- L'art. 14 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' riportato nelle note all'art. 2.
- L'art. 30 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 , e' il seguente:
"Art. 30. - Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 27, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto.
Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.
In ordine agli archivi e documenti consegnati alle province ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ".

Art. 5 - Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernenti disposizioni in materia di polizia idraulica.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernenti disposizioni in materia di polizia idraulica. 1. L' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Salvo diversa disposizione di legge provinciale, la disciplina inerente la polizia idraulica non si applica alle acque pubbliche acquisite al demanio idrico provinciale, in relazione a quanto disposto dall' articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , non comprese nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi suppletivi delle province di Trento e Bolzano o non intavolate al demanio idrico provinciale.".
Nota all'art. 5:
- L'art. 1 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36 , e' il seguente:
"Art. 1 (Tutela e uso delle risorse idriche). - 1.
Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'.
2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali".

Art. 6 - Introduzione dell'articolo 11-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni per l'intavolazione e la voltura catastale dei beni relativi al demanio idrico provinciale.

Introduzione dell'articolo 11-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni per l'intavolazione e la voltura catastale dei beni relativi al demanio idrico provinciale. 1. Dopo l' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - 1. I provvedimenti di accertamento dei limiti del demanio idrico provinciale, ivi comprese le spiagge lacuali, emanati in conformita' alla disciplina legislativa provinciale, costituiscono titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e di voltura catastale dei medesimi beni a favore della provincia. L'intavolazione e la voltura catastale sono effettuate a cura della provincia medesima".

Art. 7 - Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente l'ambito territoriale di competenza per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche.

Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente l'ambito territoriale di competenza per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche. 1. Al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ," sono soppresse. Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 14 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 14. - Salvo il disposto del comma successivo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadono in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa.
Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in localita' Stramentizzo spettano rispettivamente alle province di Trento e di Bolzano 2/3 e 1/3 dell'energia, o del corrispondente compenso in denaro, dovuti dal concessionario ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , ferma restando la decorrenza di tali obblighi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 ".

Art. 8 - Introduzione dell'articolo 19-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni sull'esercizio delle funzioni statali delegate alle province.

Introduzione dell'articolo 19-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni sull'esercizio delle funzioni statali delegate alle province. 1. Dopo l' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis. - 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilita', di attivita' contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale.".
CAPO III Capo III Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia

Art. 9 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 235 1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , e' sostituito dal seguente: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia.".
2. All' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , e' anteposto il seguente:
"Art. 01. - 1. Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 dello statuto, alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , e dal presente decreto.
2. Le funzioni relative alla materia ''energia'' di cui al comma 1 concernono le attivita' di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, fermo restando quanto previsto dal presente decreto.
3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti:
a) la definizione degli obiettivi della politica energetica nazionale, dei relativi programmi nazionali e di atti di indirizzo e coordinamento nei limiti di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 ;
b) la ricerca scientifica in campo energetico;
c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonche' le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale, l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti;
d) la regolamentazione inerente l'esportazione e l'importazione di energia;
e) la determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi e l'emanazione delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;
f) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
h) salvo quanto spettante alle province autonome ai sensi degli articoli 8 e 9 dello statuto anche in materia di localizzazione degli impianti produttivi e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
i) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
l) fermo restando quanto disposto dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 , come modificato da ultimo dall' articolo 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290 , l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
4. Gli interventi relativi alle funzioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono effettuati previo parere obbligatorio della provincia territorialmente interessata, secondo quanto previsto dall' articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , anche con riferimento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica".
Nota all'art. 9:
- Il titolo del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , nella sua formulazione originaria, era il seguente:
"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica".
- Gli articoli 8, 9 e 16 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige sono i seguenti:
"Art. 8. - Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive;
5) urbanistica e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprieta' culturali, anche agli effetti dell' art. 847 del codice civile ; ordinamento dei ''masi chius'' e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale".
"Art. 9. - Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:
1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
3) commercio;
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
5) costituzioni e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10) igiene e sanita' ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
11) attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature".
"Art. 16. - Nelle materie e nei limiti entro cui la regione, o la provincia, puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.
Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto. Lo Stato puo' inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali, funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.
La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potra' essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica".
- L'art. 3 del citato decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), e' il seguente:
"Art. 3 (Atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento). - Se e per quanto lo statuto speciale e le relative norme di attuazione non prescrivono specifici procedimenti per il coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e rispettivamente della regione o delle province autonome, gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo della Repubblica nei limiti e nei modi previsti dalla legge hanno efficacia anche nel territorio regionale o provinciale.
Gli atti di cui al comma 1 vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi a risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti e' riservato, per quanto di rispettiva competenza, alla regione o alle province autonome.
Impregiudicato quanto disposto nell' art. 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , la regione o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilita' di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto. Le eventuali osservazioni della regione o della provincia autonoma devono pervenire entro venti giorni.
L'efficacia nel territorio regionale o provinciale dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome e' sospesa per i trenta giorni successivi a quello dal quale decorre il termine per ricorrere ai sensi dell'art. 98, comma secondo, del medesimo statuto speciale, se e per quanto la regione a la provincia autonoma ha, nelle osservazioni di cui al comma 3, manifestato avviso motivato di non compatibilita' dell'atto con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione comprese quelle contenute nel presente decreto.
Se entro i trenta giorni di cui al comma 4 la regione o la provincia autonoma notifica ricorso per conflitto di attribuzione in relazione all'atto amministrativo cui l'avviso motivato si riferisce e per quanto il ricorso conferma l'avviso motivato stesso, l'efficacia di tale atto nel territorio regionale o provinciale e' ulteriormente sospesa fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.
Nel processo per conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' disporre per gravi ragioni, con ordinanza motivata, la non applicazione del comma 5.
L'atto di indirizzo e coordinamento emanato in applicazione di principi e norme recati da atto legislativo dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, non vincola direttamente l'attivita' amministrativa della regione e delle province autonome per quanto permangono in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali incompatibili con i predetti principi e norme".
- L' art. 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), come modificato dall' art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290 , e' il seguente:
"Art. 10. - Con legge provinciale e' stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all' art. 5, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , si applica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 .
Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e corrispondono direttamente con l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri uffici del Sistema stesso.
Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentativita' a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, effettuano - in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati - i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in conformita' alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale.
Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalita' organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dall'ISTAT e in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici del Sistema statistico nazionale, direttamente o in collaborazione con l'ISTAT.
I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle province autonome, previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'ISTAT o agli altri uffici del Sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse con i criteri e le modalita' di cui all' art. 21, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 . I medesimi prodotti, una volta validati nella loro attendibilita' dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica delle province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989 . I dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle province autonome.
Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fondi pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.
In caso di gravi inadempimenti o di impossibilita' temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso altri organi del Sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.
In caso di gravi inadempimenti o di impossibilita' temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.
Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118 .
L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento e' soppresso.
Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo provinciale.
Al personale trasferito e' garantito il rispetto della posizione giuridicoeconomica acquisita.
Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime".
- Il primo comma dell'art. 14 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' riportato nelle note all'art. 2.

Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di servizio elettrico locale.

Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di servizio elettrico locale. 1. L' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche' dall' articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , nel territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economicoimprenditoriale, ivi comprese le societa' di capitali, hanno facolta', nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 :
a) di esercitare le attivita' elettriche come individuate dall' articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , nonche' le ulteriori attivita' elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;
b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro societa', gli enti e le societa' di cui all'articolo 10, l'Enel S.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonche' le societa', i consorzi e le altre forme associative gia' costituiti dai predetti enti o dalle loro societa', anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , con enti locali, loro imprese o societa', aventi sede fuori del territorio provinciale.
2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche' dall' articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , gli enti e le societa' di cui all'articolo 10 hanno facolta', nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , di esercitare le attivita' di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonche' acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.
3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, nonche' le loro imprese. Per societa' degli enti locali e per societa' di cui all'articolo 10 ai fini del presente decreto si intendono le societa' di capitali nelle quali gli enti locali o gli enti di cui all'articolo 10 o le societa' da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.".
Note all'art. 10:
- L'art. 14 del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , e' il seguente:
"Art. 14 (Clienti idonei). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;
b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;
c) i soggetti cui e' conferita da altri Stati la capacita' giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale;
d) l'azienda di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 .
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresi' diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito indicata:
a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;
b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell' art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , i consorzi e le societa' consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 20 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 9 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;
c) ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura.
5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1 gennaio 2000, al 40 per cento il 1 gennaio 2002, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato.
8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999. La medesima Autorita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalita' per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto".
- Il primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), e' il seguente:
"E' istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale e' riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attivita' di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta salvo quanto stabilito nei numeri 5), 6) e 8) dell'art. 4".
- Per il testo dell' art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , v. in nota all'art. 19.
- Il testo dei numeri 6) e 8) dell'art. 4 della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e' il seguente:
"6) Non sono soggette a trasferimento:
a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purche' il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961;
b) le imprese autoproduttrici che abbiano gia' costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attivita' produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1 gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di piu' del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.
Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorche' il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.
(E' consentita alle imprese, con le modalita' di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima societa' controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime).
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilita' con le finalita' di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economicoproduttiva del collegamento tra le societa' di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi.
Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovra' essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilita' tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati.
Sono escluse dall'esonero le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 esercitate dalla societa' per azioni Terni: nei limiti della quantita' di energia elettrica consumata per le attivita' esercitate dalla societa' Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita' di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attivita' mediamente nel triennio 1959-1961.
Saranno altresi' integralmente trasferite all'Ente nazionale le attivita' della societa' per azioni Larderello".
"8) Non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 piu' di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorche' l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avra' per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.
Tale limite e' elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.
Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui e' consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione e' concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potra' comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.
Resta fermo che ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori puo' essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni i Kwh annui".
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , e' citato nelle note alle premesse. Si riporta il testo della lettera d), del comma 1 dell'art. 14:
"1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
a)-c) (Omissis);
d) l'azienda di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 ".
- Per il testo dell' art. 10 del D.P.R. n. 235/1997 , v. nelle note dell'art. 19.
- L' art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e' il seguente:
"Art. 7. - Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le Province potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunita' montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica.
Nella delimitazione dei comprensori, ove non sia gia' intervenuta, le Province assicureranno la consultazione dei comuni interessati.
L'organo deliberante sara' costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano, la partecipazione sara' assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici".

Art. 11 - Introduzione dell'articolo 1-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente la delega delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Introduzione dell'articolo 1-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente la delega delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. 1. Dopo l' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate in atto con i concessionari, ivi compresa l'acquisizione in proprieta', ove prevista dalla legge, delle opere di raccolta, adduzione, regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico.
3. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 .
4. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 .
5. Ai fini di un ordinato esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 decadono di diritto le domande, e relative varianti, per il rilascio, la proroga o il rinnovo di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico presentate agli organi competenti, per le quali non sia stato disposto e comunicato il provvedimento finale entro la data di entrata in vigore del presente articolo. Tuttavia e' in facolta' della provincia competente autorizzare il proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti, con l'indicazione di specifici termini ai fini della attivazione delle procedure di cui ai commi seguenti.
6. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purche' in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, puo' chiedere alla provincia competente il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonche' un programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza.
7. In presenza di una o piu' richieste, la provincia competente ne valuta l'idoneita' e provvede a notificare il contenuto di quella ritenuta migliore al concessionario. Tale notifica ha valore di preavviso di disdetta della concessione in scadenza. Il concessionario, entro tre mesi dal ricevimento del preavviso di disdetta, ove non abbia presentato un proprio programma per migliorare la produttivita' dell'impianto e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche di produzione, puo' comunicare alla provincia competente il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quello giudicato migliore. La mancata comunicazione determina la rinuncia al rinnovo della concessione.
8. La facolta' spettante al concessionario uscente ai sensi del comma 7 spetta altresi' agli enti di cui all'articolo 10 e alle aziende o societa' degli enti locali come individuate dall'articolo 1 del presente decreto, anche nel caso in cui i programmi da essi eventualmente presentati non siano risultati i migliori.
9. La provincia competente, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo trentennale, preferendo, a parita' di condizioni, il precedente concessionario, tranne nel caso in cui la detta parita' di condizioni si verifichi rispetto al programma o all'impegno presentato ai sensi dei commi da 6 a 8 dagli enti di cui all'articolo 10 o dalle aziende o societa' degli enti locali come individuate ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.
10. Nel caso di parita' di condizioni, anche per effetto di quanto disposto dai commi 7 e 8, tra i programmi o gli impegni degli enti di cui all'articolo 10 o delle societa' o aziende degli enti locali di cui all'articolo 1 del presente decreto e del precedente concessionario, la provincia competente assegna agli stessi un nuovo termine entro il quale presentare un programma ulteriormente migliorativo sotto i profili paesaggistici, ambientale e del deflusso ad uso idropotabile e itticolturale rispetto a quello che i soggetti medesimi avevano assunto l'impegno di attuare. Nell'atto di assegnazione del nuovo termine la provincia competente indica altresi' i criteri per la valutazione del predetto programma.
11. La provincia competente rilascia la concessione al soggetto che abbia presentato il programma di miglioramento paesaggisticoambientale e di deflussi ad uso idropotabile ed itticolturale migliore in conformita' al parere di tre qualificati soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente dal presidente della provincia competente e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il terzo indicato d'intesa tra il presidente della provincia e il Ministro stessi, ovvero, in caso di mancata intesa, indicato dal presidente del tribunale di Trento o di Bolzano secondo la rispettiva competenza territoriale. Le determinazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono assunte di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
12. Nei casi diversi dal comma 6, compreso il caso di decadenza, rinuncia o revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 9, la provincia competente indice gara pubblica per l'attribuzione della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia o revoca, la gara e' indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. La provincia competente individua il soggetto vincitore della gara pubblica, ne da' comunicazione agli interessati e trasmette il programma presentato dal soggetto risultato vincitore agli enti di cui all'articolo 10 ovvero alle aziende o alle societa' degli enti locali, come individuate nell'articolo 1 del presente decreto. I predetti enti e societa' hanno diritto di comunicare alla provincia competente entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento della comunicazione il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quello giudicato piu' idoneo. La provincia competente rilascia la concessione preferendo a parita' di condizioni gli enti di cui all'articolo 10 ovvero le aziende o le societa' degli enti locali come individuate nell'articolo 1 del presente decreto. La provincia determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento della energia prodotta e della potenza installata nonche' le modalita' di valutazione degli aspetti di natura paesaggistica ed ambientale concernente le procedure di cui ai commi 6, 7, 9, 10 e 11 e al presente comma.
13. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al concessionario uscente spetta un'indennita' stabilita con le modalita' e i criteri di cui all' articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .
14. Salvo quanto disposto dal comma 15 le concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute, entro il 31 dicembre 1998 sono prorogate fino al 31 dicembre 2001 e i titolari di concessione interessati proseguono l'attivita' senza necessita' di alcun atto amministrativo dandone comunicazione alla amministrazione concedente nonche' alla provincia interessata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Il termine quinquennale di cui al comma 6 e' ridotto a dodici mesi.
15. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o societa' degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data.
Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra Enel e province autonome in materia di subingresso nella titolarita' di concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti acquisiti dall'Enel da autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento delle attivita' elettriche di cui all'articolo 9 del presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente articolo.
16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.".
Note all'art. 11:
- Il testo vigente dell' art. 1 del D.P.R. n. 235/1997 e' riportato nell'art. 10 del presente decreto.
- Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 16 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 , e' riportato nelle note all'art. 4.
- L' art. 19-bis del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 , e' stato introdotto dall'art. 8 del presente decreto.
- Il testo dell'art. 30 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 , e' riportato nelle note all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 10 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , v. nelle note all'art. 19.
- L'art. 25 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e' il seguente:
"Art. 25. - Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.
Lo Stato ha anche facolta' di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia e' deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.
Per esercitare la facolta' di cui al precedente comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.
Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.
Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione".
- Il testo dell'art. 9 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , nella sua formulazione originaria, era il seguente:
"Art. 9. - Al fine di coordinare le esigenze nazionali e quelle provinciali, provvedendo al fabbisogno territoriale con la piu' razionale utilizzazione delle risorse locali attribuite alle provincie e agli enti locali rispettivamente ai sensi del primo e del quarto comma dell'art. 13 dello statuto e relative norme di attuazione, e' costituito presso il Commissariato del Governo territorialmente competente un comitato di coordinamento delle attivita' elettriche, composto da tre rappresentanti dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali almeno uno designato dall'Enel, e tre rappresentanti della provincia interessata nominati dalla rispettiva giunta provinciale, tra i quali almeno uno designato dagli enti locali che esercitano attivita' elettriche.
Nello stesso modo si provvede alla nomina dei membri supplenti.
Per raggiungere le finalita' di cui al primo comma:
a) fra le imprese degli enti locali, tra queste e l'Enel ed i soggetti indicati nei numeri 6 ed 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sono ammessi cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica secondo le previsioni di un programma di interscambio a livello provinciale;
b) per energia elettrica accedente il fabbisogno, prodotta dagli enti ed imprese diversi dall'Enel, di cui al n. 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 , si intende l'energia eccedente il fabbisogno territoriale complessivo compreso nel programma di interscambio, deliberato dal comitato di coordinamento. Per tale energia resta fermo quanto disposto dall'art. 10, punto 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 342. L'energia utilizzata ai sensi dell' art. 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , dalle imprese autoproduttrici fuori del territorio provinciale e' considerata compresa nel fabbisogno delle imprese stesse.
Il comitato di coordinamento delibera in particolare in ordine:
1) al programma del fabbisogno territoriale;
2) al piano tecnico di interconnessione delle reti elettriche nonche' a proposte relative ad eventuali interconnessioni delle reti tra le due province;
3) al programma e, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia, alle condizioni tecniche ed economiche dell'interscambio di cui al comma precedente, anche ai sensi dell' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 , nonche' per soddisfare eventuali richieste dell'Enel, di cui all'art. 12 dello stesso decreto; in quest'ultima ipotesi il prezzo dell'energia corrisponde a quello determinato per l'energia fornita in attuazione del programma di interscambio. Delibera anche su eventuali scambi o acquisti di energia con imprese elettriche diverse da quelle di cui alla lettera a) del comma precedente.
Le autorizzazioni previste dagli articoli 7, salvi gli impianti relativi a concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342, possono essere concesse se compatibili con le previsioni di sviluppo deliberate dal comitato di cui al primo comma.
Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono comunicate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e rese vincolanti a tutti gli effetti mediante decreto dello stesso Ministro da pubblicare nel bollettino ufficiale della regione e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 , sono estese agli enti locali delle province di Trento e di Bolzano.
Le comunicazioni di cui agli articoli 8 e 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 , sono effettuate anche alla provincia competente, alla quale l'Enel comunica i dati relativi alla sua attivita' nel territorio. La provincia comunica all'Enel i dati relativi alle attivita' elettriche ai sensi dell'art. 13 dello statuto e delle disposizioni del presente decreto.
L'attuazione del presente articolo e' subordinata all'approvazione del piano provinciale di cui all' art. 2 o alla costituzione dell'azienda provinciale di cui all'art. 10".

Art. 12 - lntroduzione dell'articolo 1-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica.

lntroduzione dell'articolo 1-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica. 1. Dopo l' articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , e' inserito il seguente:
"Art. 1-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 8 e dagli articoli 13 e 14 del presente decreto ed in deroga a quanto previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel S.p.a. ai sensi del presente decreto nonche' le imprese operanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i consorzi e le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all' articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , salvo quanto previsto dall' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , esercitano ovvero continuano l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente in conformita' a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2031 le attivita' di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 sono affidate in concessione dalla provincia competente per territorio sulla base di gare da indire non oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo quanto disposto dalla legge provinciale adottata nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi desumibili dal presente decreto per il rilascio delle concessioni idroelettriche.
4. Nel caso in cui l'ente locale, o l'ente di cui all'articolo 10, eserciti mediante un'unica azienda o societa' sia le attivita' di produzione che quelle di distribuzione dell'energia elettrica, ne assicura la separazione contabile ed amministrativa.
5. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni trasferite.
Relativamente al trasferimento alle province degli archivi e dei documenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1-bis, comma 4.".
Note all'art. 12:
- L'art. 1-bis del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , e' stato introdotto dall'art. 11 del presente decreto.
- Si riporta il testo degli articoli da 2 a 8, 13 e 14 del citato D.P.R. n. 235/1977 :
"Art. 2. - Le deliberazioni degli enti locali relativa a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dal competente organo provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano della distribuzione approvato con legge provinciale e rispondente a criteri di economicita' e di piu' razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal presidente della giunta provinciale competente per territorio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
"Art. 3. - Gli enti locali appartenenti alle categorie di enti determinate al secondo comma del precedente art. 1, qualora svolgano attivita' di distribuzione di energia elettrica il compito di esercitarla sull'intero territorio dell'ente, salvo quanto stabilito nei numeri 6 e 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ".
"Art. 4. - Qualora nell'ambito del territorio nel quale il servizio di distribuzione e' stato assunto da ente locale ai sensi dei precedenti articoli, vi siano inipianti di distribuzione dell'Enel, gli impianti stessi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferite all'ente locale. A richiesta, sono trasferiti anche i beni relativi agli impianti di produzione dell'Enel qualora dismessi.
Il trasferimento di cui al comma precedente comprende i beni mobili ed immobili inerente all'attivita' di distribuzione nel territorio dell'ente locale ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonche' i relativi rapporti giuridici".
5. L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e stabilito dal commissario del Governo competente per territorio, sentita la provincia, in relazione al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale applicando i seguenti criteri di valutazione:
a) per gli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche all'Enel, facendo riferimento all'importo determinato in favore delle imprese, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento nel periodo successivo al trasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII specie 1/a;
b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere dall'Enel, facendo riferimento al costo di realizzazione degli impianti ed opere, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII, specie 1/a.
L'ammontare dell'indennizzo spettante alle imprese diverse dall'Enel viene stabilito secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all' art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Salvo diverso accordo tra le parti, l'indennizzo di cui al primo comma e' corriposto in dieci anni, in venti semestralita' uguali, a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento del Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato. Sulle somme dovute a titolo di indennizzo e' corrisposto l'interesse del 7,50 per cento in ragione di anno".
"Art. 6. - Le imprese di cui all'art. 4, punto 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , che esercitano attivita' elettrica nell'ambito del territorio nel quale il compito della distribuzione e' svolto da un ente locale, al verificarsi della condizione prevista dalla citata norma, di quella di cui all' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 , o comunque in caso di cessazione di attivita' delle imprese medesime, sono trasferite all'ente locale stesso esclusi gli impianti di produzione se trattasi di grandi derivazioni nei cui confronti si applicano le disposizioni dell'art. 13, ultimo comma, del testo unico 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, n. 381 .
L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e' stabilito dal commissario del Governo, sentita la provincia, secondo i criteri dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 .
Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio alla data del decreto di cui al primo comma, e' mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale dell'ente".
"Art. 7. - L'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria nei confronti del provvedimento di liquidazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione agli interessati".
"Art. 8. - Nell'ambito della potesta' di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 , i compiti dei consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 , possono essere attribuiti con legge provinciale alle comunita' montane o agli altri enti di diritto pubblico previsti nello stesso articolo, qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati.
I consorzi di cui al primo comma o gli enti che li sostituiscono possono cedere alle province il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 della legge citata verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracanone stabilito dall'art. 1 della citata legge n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni. Le province dispongono dell'energia cosi' acquisita ai sensi dell' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 ".
"Art. 13. - Nella prima applicazione del presente decreto ed in attesa della costituzione delle aziende da parte degli enti locali di cui all'art. 1, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione dell'Enel e del relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei territori delle province interessate, le aziende provinciali di cui all'art. 10 possono provvedere transitoriamente per conto dei suddetti enti locali al servizio di distribuzione nelle aree attualmente servite dall'Enel assumendo il relativo personale.
Nella fase di cui al primo comma, al verificarsi della condizione prevista dal primo comma del precedente art. 6 la distribuzione e' assunta dall'azienda provinciale competente.
Ove le aziende provinciali esercitino la facolta' di cui al primo comma o ricorrano le condizioni previste dal secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano nei confronti della provincia interessata.
Qualora ricorra l'ipotesi di cui al primo comma, i rapporti conseguenti al successivo passaggio, secondo il piano provinciale di cui al precedente art. 2, degli impianti e del personale agli enti locali sono regolati in base ad intese tra la provincia interessata e gli enti locali medesimi".
"Art. 14. - Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 13, il personale dell'Enel addetto al servizio di distribuzione e' trasferito, secondo il piano provinciale di cui all'art. 2, all'azienda provinciale e/o alle aziende municipalizzate degli enti locali. Il trasferimento del personale dovra' comunque essere completato con il trasferimento degli impianti.
Al fine del trasferimento del personale dell'Enel all'azienda provinciale ed agli enti locali ai sensi del presente decreto, restano ferme le entita' numeriche del personale addetto alla distribuzione in servizio alla data del 31 dicembre 1976.
Resta fermo per il personale trasferito, che il rapporto di lavoro sara' regolato dalle norme di diritto privato e sulla base contrattuale collettivita' ed individuale prevista per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate. Il personale dipendente dall'Enel in servizio alla data di trasferimento all'azienda provinciale o alle aziende degli enti locali e' mantenuto servizio e conserva il trattamento giuridico economico e previdenziale anche individuale in atto.
I dipendenti trasferiti alle aziende di cui agli articoli 1 e 10, gia' iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private nonche' quelli gia' iscritti all'I.N.P.D.A.I., hanno facolta' di optare, entro i sei mesi dalla data del trasferimento, a pena di decadenza, per la conservazione dell'iscrizione alle gestioni previdenziali anzidette".
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , e' il seguente:
"Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1.
Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all' art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.
3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3, ovvero nel caso che essa sia motivamente respinta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'Enel S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le predette societa' servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unita' di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.
5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti proprietari degli impianti di distribuzione che alimentino piu' di 300.000 clienti finali costituiscono una o piu' societa' per azioni, alle quali, entro i successivi sei mesi, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita', relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito".
- Il testo dell'art. 4, n. 8), della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e' riportato nelle note all'art. 10.
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , e' il seguente:
"2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all' art. 4, n. 8, della legge6 dicembre 1962, n. 1643 , degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Per il testo dell' art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , v. nelle note all'art. 19.

Art. 13 - Introduzione dell'articolo 1-quater nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente disposizioni per la destinazione dell'energia idroelettrica a servizi pubblici e a categorie di utenti.

Introduzione dell'articolo 1-quater nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente disposizioni per la destinazione dell'energia idroelettrica a servizi pubblici e a categorie di utenti. 1. Dopo l' articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , e' inserito il seguente:
"Art. 1-quater. - 1. In relazione a quanto disposto dall' articolo 2, comma 15, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , le province possono destinare per servizi pubblici, da stabilire con legge provinciale, anche l'energia derivante da attivita' di produzione idroelettrica svolta dagli enti o dalle societa' di cui all'articolo 10. Le province possono altresi' destinare per i medesimi fini l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno dagli enti locali e dalle loro imprese e societa', dalle societa' concessionarie, nonche' dai soggetti di cui all' articolo 4, primo comma, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , che abbiano stipulato con le province stesse apposita convenzione avente ad oggetto la cessione dell'energia e le attivita' correlate e conseguenti. La legge provinciale prevista dall' articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , stabilisce altresi' i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al presente comma e di quella di cui al medesimo articolo 13, primo comma, ivi compresa quella ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono superare quelle fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.".
Note all' art. 13 :
- L' art. 1-ter del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , e' stato introdotto dall'art. 12 del presente decreto.
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 15, della legge n. 481/1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'):
"15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 ".
- Per il testo dell' art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , v. nelle note all'art. 19.
- Il testo dei numeri 6) e 8) del primo comma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e' riportato nelle note all'art. 10.
- Il secondo comma dell'art. 13 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' il seguente:
"Le province stabiliscono altresi' con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP".

Art. 14 - Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il piano provinciale della distribuzione.

Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il piano provinciale della distribuzione. 1. Nel primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , le parole: "con legge provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento della provincia territorialmente competente".
Nota all'art. 14:
- Il testo del primo comma dell'art. 2 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Le deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dal competente organo provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano della distribuzione approvato con provvedimento della provincia territorialmente competente e rispondente a criteri di economicita' e di piu' razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale".

Art. 15 - Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento degli impianti dell'Enel.

Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento degli impianti dell'Enel. 1. Al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , le parole: "del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "del presidente della giunta provinciale territorialmente competente".
Nota all'art. 15:
- Il testo del primo comma dell'art. 4 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Qualora nell'ambito del territorio nel quale il servizio di distribuzione e' stato assunto da ente locale ai sensi dei precedenti articoli, vi siano impianti di distribuzione dell'Enel, gli impianti stessi con decreto del presidente della giunta provinciale territorialmente competente sono trasferiti all'ente locale. A richiesta, sono trasferiti anche i beni relativi agli impianti di produzione dell'Enel qualora dismessi".

Art. 16 - Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di assunzione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte degli enti locali e di indennizzi.

Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di assunzione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte degli enti locali e di indennizzi. 1. All' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) alle lettere a) e b) del primo comma le parole: "specie 1/A" sono soppresse;
b) al terzo comma le parole: "del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "del presidente della giunta provinciale territorialmente competente" e le parole: "del 7,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al tasso previsto, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto, dall'articolo 1, comma l, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato di 0,50 punti";
c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"A seguito della presentazione di formale richiesta di trasferimento da parte degli enti locali di cui all'articolo 1, resa esecutiva ai sensi dell'articolo 2, o degli enti e delle societa' di cui all'articolo 10, gli impianti di cui agli articoli precedenti sono trasferiti nel termine di novanta giorni. Il Commissario del Governo a seguito del trasferimento dara' inizio alla procedura volta alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalita' di cui ai commi precedenti.".
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 5. - L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e' stabilito dal commissario del Governo competente per territorio, sentita la provincia, in relazione al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale applicando i seguenti criteri di valutazione:
a) per gli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche all'Enel, facendo riferimento all'importo determinato in favore delle imprese, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento nel periodo successivo al trasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII;
b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere dall'Enel, facendo riferimento al costo di realizzazione degli impianti ed opere, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII.
L'ammontare dell'indennizzo spettante alle imprese diverse dall'Enel viene stabilito secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all' art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Salvo diverso accordo tra le parti, l'indennizzo di cui al primo comma e' corrisposto in dieci anni, in venti semestralita' uguali, a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento del presidente della giunta provinciale territorialmente competente. Sulle somme dovute a titolo di indennizzo e' corrisposto l'interesse del 7,50% pari al tasso previsto, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto, dall' art. 1, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato di 0,50 punti.
A seguito della presentazione di formale richiesta di trasferimento da parte degli enti locali di cui all'art. 1, resa esecutiva ai sensi dell'art. 2, o degli enti e delle societa' di cui all'art. 10, gli impianti di cui agli articoli precedenti sono trasferiti in termine di novanta giorni. Il commissario del Governo a seguito del trasferimento dara' inizio alla procedura volta alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalita' di cui ai commi precedenti".
- L' art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , e' riportato nelle note all'art. 9.
- L' art. 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , e' riportato nelle note all'art. 14.
- Per il testo dell' art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , v. nelle note all'art. 19.

Art. 17 - Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento all'ente locale di imprese esercitanti attivita' elettriche.

Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il trasferimento all'ente locale di imprese esercitanti attivita' elettriche. 1. All' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"In tutti i casi in cui le imprese di cui all' articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , non possano proseguire o comunque cessino la loro attivita', gli impianti di produzione e di distribuzione e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono trasferiti con decreto del presidente della provincia all'esercente del servizio di distribuzione, operante nel medesimo ambito territoriale, ove si tratti del soggetto di cui all'articolo 10 o di un'azienda speciale o di una societa' di enti locali.";
b) al secondo comma, le parole: "dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 " sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b);
c) al terzo comma, le parole: "dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "del beneficiario del trasferimento".
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 6 del citato D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 6. - In tutti i casi in cui le imprese di cui all' art. 4, n. 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non possano proseguire o comunque cessino la loro attivita', gli impianti di produzione e di distribuzione e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono trasferiti con decreto del Presidente della provincia all'esercente del servizio di distribuzione, operante nel medesimo ambito territoriale, ove si tratti del soggetto di cui all'art. 10 o di un'azienda speciale o di una societa' di enti locali.
L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e' stabilito dal commissario del Governo, sentita la provincia,secondo i criteri di cui all'art. 5, primo comma, lettera b).
Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio alla data del decreto di cui al primo comma, e' mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale del beneficiario del trasferimento".
- Il testo del numero 8) dell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e' riportato nelle note all'art. 10.
- Per il testo dell' art. 10 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , v. nelle note all'art. 19.
- Il D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138 , reca: "Norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel".

Art. 18 - Modificazioni all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica.

Modificazioni all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica. 1. L' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Per quanto concerne il territorio delle province autonome riguardo lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, si applica quanto disposto dall' articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .".
Nota all' art. 18 :
- Il primo comma dell'art. 14 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' riportato nelle note all'art. 2.

Art. 19 - Modificazioni all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il "soggetto elettrico provinciale".

Modificazioni all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il "soggetto elettrico provinciale". 1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , le parole: "costituiranno una azienda speciale con i seguenti compiti:" sono sostituite dalle seguenti: "costituiscono enti strumentali, dotati di personalita' giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero societa' a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti:".
2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , sono anteposte le seguenti parole: "esercizio delle attivita' elettriche di cui all'articolo 1 e".
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 235/1997 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 10. - Le province, al fine di concorrere al conseguimento delle finalita' di cui al primo comma dell'art. 9, costituiscono enti strumentali, dotati di personalita' giuridica autonomia imprenditoriale ovvero societa' a prevalente capitale pubblico provinciale o locale, con i seguenti compiti:
a) esercizio delle attivita' elettriche di cui all'art. 1 e coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del comitato di cui all'art. 9;
b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti;
c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonche' acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa funzione ed indicate nel piano tecnico di cui all'art. 9, comma terzo, n. 2), estendendosi per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7;
d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi co muni a favore delle aziende distributrici;
e) altri compiti attribuiti dalle province.
Con la costituzione dell'azienda provinciale di cui al primo comma e' trasferito all'azienda stessa un contingente del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici delle rispettive sedi di zona dell'Enel, nonche' all'azienda provinciale di Trento un contingente del personale in servizio presso il distretto Enel di Trento salvo intesa tra le due province in ordine al passaggio di parte di questo personale all'azienda provinciale di Bolzano; i suddetti contingenti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previa intesa tra l'Enel e la provincia interessata".
CAPO IV Capo IV Abrogazioni

Art. 20 - Abrogazioni di disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, 26 marzo 1977, n. 235, e 31 luglio 1978, n. 1017.

Abrogazioni di disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, 26 marzo 1977, n. 235, e 31 luglio 1978, n. 1017. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 12;
b) l'articolo 15;
c) il n. 1) del primo comma dell'articolo 16;
d) la lettera f) del primo comma dell'articolo 19.
2. Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , sono abrogati.
3. L' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 , e' abrogato.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato D.P.R. n. 281/1974 , con modificato dal presente decreto:
"Art. 16. - E' delegato alle province di Trento e di Bolzano per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali gia' svolte da organi o uffici periferici:
1) (Abrogato);
2) funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattivita' degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale".
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 19. - Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) alle strade statali;
b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessita' dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;
c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;
d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico;
e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
f) (abrogato);
g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamita' pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;
h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;
i) alle modalita' di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale".
CAPO V Capo V Disposizioni finali

Art. 21 - Disposizioni in materia di rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto e trasferimento di personale statale.

Disposizioni in materia di rimborso alle province autonome di
Trento e di Bolzano delle spese per l'esercizio delle funzioni
delegate ai sensi del presente decreto e trasferimento di personale statale. 1. Sono trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano, con effetto dal 1 gennaio 2000, le sezioni "Demanio idrico" degli uffici del Genio civile aventi sede nel territorio delle province medesime.
2. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 presso le predette sezioni, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, e' trasferito alle province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse. Con effetto dalla data del 1 gennaio 2000 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa provinciale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.
3. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa provinciale, le sezioni di cui al comma 1 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza delle province, ivi comprese quelle ad esse delegate.
4. Le somme spettanti annualmente alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria, nonche' ai sensi dell' articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, sono cosi' determinate:
a) per le spese correnti relative al personale ed al funzionamento degli uffici nonche' alla manutenzione delle opere idrauliche, in misura pari alla media annua delle corrispondenti spese sostenute dallo Stato nel territorio delle province autonome negli anni tra il 1996 e il 1998, incrementate a decorrere dall'anno 2001 in misura pari alle variazioni percentuali previste, per ciascun anno di riferimento, nel documento di programmazione economicafinanziaria dello Stato per l'andamento della spesa corrente a carico del bilancio dello Stato medesimo;
b) per le spese di investimento relative alle opere idrauliche di prima e seconda categoria, nella misura corrispondente alla spesa prevista per manutenzioni straordinarie ed investimenti dai piani pluriennali di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 , come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 , come modificato dall'articolo 2 del presente decreto.
5. I dati occorrenti per la determinazione delle somme spettanti annualmente alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 4 sono accertati in contraddittorio da funzionari a cio' delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato con periodicita' trimestrale; per le somme riferite al rimborso delle spese di investimento, il relativo pagamento e' effettuato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sulla base di dichiarazioni rilasciate dal presidente della giunta provinciale interessata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 novembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Micheli, Ministro dei lavori pubblici Visco, Ministro delle finanze Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Nota all'art. 21:
- Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 381/1974 e' riportato nelle note all'art. 2.
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