Monitoring Gesetzessammlung

005G0101

IT - Decreti Legislativi

005G0101

Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005 n. 77)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 20/5/2005 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 , 87 e 117 della Costituzione ; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 , recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro; Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62 , recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 , recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 , che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro; Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ha espresso la mancata intesa; Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 , attivare la procedura di cui all' articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005; Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalita' di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta', salva restando la possibilita' di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell' articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalita' e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa.
2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, ((o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attivita' culturali, artistiche e musicali, nonche' con enti che svolgono attivita' afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,)) disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita' di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.

Art. 2

Finalita' dell `alternanza
1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalita' di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalita':
a) attuare modalita' di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la societa' civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Art. 3

Realizzazione dei percorsi in alternanza 1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realta' territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualita' sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonche' ai fini di cui al comma 3, e' istituito, a livello nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l . Il Comitato e' istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 .
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalita' di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;
c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
d) le modalita' per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2;
e) il modello di certificazione per la spendibilita' a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.
4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 :
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 :
«Art. 2 (Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione). - 1. Per i fini di cui all'art. 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 , e' riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di «Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto».
2. L'Istituto e' ente di ricerca con personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
3. L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero». Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con periodicita' almeno triennale, le priorita' strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attivita', fermo restando che la valutazione delle priorita' tecnico-scientifiche e' riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede:
a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;
b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.
4. Il Ministro adotta altresi' specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.».

Art. 4

Organizzazione dei percorsi in alternanza 1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualita' e progressivita' che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro eta', e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonche' sulla base delle capacita' di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalita' idonei a garantirne la piena fruizione.

Art. 5

Funzione tutoriale 1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale e' preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza e' svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attivita' dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalita' del personale docente.
5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attivita' di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.

Art. 6

Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti 1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all' articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 , e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , con l'obiettivo prioritario di' riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilita'.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall' articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003 , una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 , si vedano le note al preambolo.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 , reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 1, lettera a) della legge 28 marzo 2003, n. 53 :
«Art. 3 (Valutazione degli apprendimenti e della qualita' del sistema educativo di istruzione e di formazione). - 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti e' affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita';».

Art. 7

Percorsi integrati 1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.

Art. 8

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Nota all' art. 8:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

Art. 9

Risorse 1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 , come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 .
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, e' autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall' articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e successive modificazioni.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 :
«Art. 4 (Dotazione del fondo). - 1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1 e' determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell' art. 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 :
«4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all' art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;».

Art. 10

Coordinamento delle competenze 1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attivita' di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 :
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Art. 11

Disciplina transitoria 1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53 , i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome definiscono le modalita' per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Marzano, Ministro delle attivita' produttive Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53 :
«Art. 2 (Sistema educativo di istruzione e di formazione). - 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
d) - f) (omissis);
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attivita' didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle abilita' caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'universita' e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;».
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