Monitoring Gesetzessammlung

092G0481

IT - Decreti Legislativi

092G0481

Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395. (DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992 n. 444)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 , recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 30, comma 4, lettere a) e b); VISTI l' articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , e l' articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172 ; ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990 ; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992; ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Attribuzioni e organizzazione degli organi centrali del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) 1. Sono attribuite agli organi centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria tutte le competenze di carattere generale e quelle di rilevanza nazionale ed internazionale. 2. Il Dipartimento e' costituito da una segreteria alle dirette dipendenze del Direttore Generale e da uffici centrali organizzati secondo criteri di omogeneita', di competenza organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento. 3. Le aree di intervento sono relative al personale, alla formazione e aggiornamento del personale, all'ispettorato, ai detenuti e trattamento, ai beni e servizi, agli studi, ricerche, legislazione e automazione. 4. Le competenze e l'organizzazione degli organi centrali sono deter- minate con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 5. Sono attribuite ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le competenze relative ad affari di rilevanza circoscrizionale secondo quanto indicato nel presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 395/1990 , recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, e' stata modificata dagli articoli 17 e 18 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , recante interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.
Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge n. 321/1991 ha differito al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990 .
Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 172/1992 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, ha ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.
Il testo degli articoli 30, comma 4, lettere a) e b), e 28 e' il seguente:
"Art. 30 (Istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).
(Omissis).
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) verifica delle attribuzioni che, per specifiche ragioni, devono essere affidate agli organi centrali e decentramento delle altre, secondo le modalita' previste dall'art. 32, nonche' attraverso l'organizzazione in settori operativi, determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli istituti di prevenzione e di pena, soprattutto per quanto riguarda la dotazione dei mezzi materiali e strumentali e la gestione del personale e dei servizi; disciplina della gestione a livello decentrato; disciplina dei rapporti con gli enti locali, le regioni e il Servizio sanitario nazionale; disciplina relativa ai settori della documentazione e dello studio; disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale penitenziario;
b) determinazione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, degli uffici centrali del Dipartimento secondo modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneita' di attribuzioni, con particolare riferimento all'istituzione di un ufficio unico per il personale, con il riconoscimento di autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento;
(Omissis)".
"Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere e' espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".

Art. 2

(Decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria) 1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall' articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, della stessa legge, esercitano le attribuzioni di cui al comma 2 e di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto legislativo, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, secondi i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformita' dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale. 2. I provveditorati regionali esercitano altresi', in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le attribuzioni precedentemente demandate all'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ivi comprese quelle ispettive, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 , dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e dalle altre norme vigenti.
Note all'art. 2, commi 1 e 2:
- Il testo dell' art. 32 della legge n. 395/1990 e' il seguente:
"Art. 32 (Istituzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazionepenitenziaria). - 1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla tabella E allegata alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
2. I provveditorati regionali sono organi decentrati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.
3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, e' trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1".
- La legge n. 354/1975 reca norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.
- Il D.P.R. n. 431/1976 concerne l'approvazione del regolamento di esecuzione della citata legge n. 354/1975 .

Art. 3

(Disposizioni finanziarie) 1. Il provveditore regionale, entro il termine fissato per ciascun anno dal Dipartimento, trasmette allo stesso un piano di ripartizione, per l'esercizio finanziario successivo, delle spese concernenti:
a) l'esercizio dei poteri attribuiti dal presente decreto per il funzionamento del provveditorato;
b) il funzionamento degli istituti e servizi penitenziari compresi nella circoscrizione.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, con proprio decreto, ripartisce tra i provveditori almeno il 50% dei fondi stanziati in bilancio. 3. Con lo stesso decreto sono autorizzate le spese indicate nella lettera a) del comma 1. 4. La rimanente parte dei detti fondi stanziati in bilancio, eccettuata quella necessaria per le spese alle quali provvede direttamente il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' ripartita nel corso dell'esercizio finanziario con successivi decreti fra i provveditorati, anche in relazione a particolari esigenze, che non possono essere soddisfatte con i fondi di precedenza assegnati. 5. I fondi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ripartiti, a cura del provveditore, ordinatore primario di spesa, ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 , tra gli istituti e servizi della circoscrizione a mezzo di aperture di credito. Tale ripartizione costituisce autorizzazione per la esecuzione dei programmi finanziati con i suddetti fondi. 6. Presso ogni provveditorato, per le spese in economia necessarie al suo funzionamento, e' istituito un servizio economato cui e' preposto un funzionario delegato. 7. I direttori degli istituti e servizi dipendenti devono trasmettere ogni sei mesi al provveditore l'elenco delle spese sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.
Nota all' art. 3, comma 5:
- La legge n. 908/1960 (Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilita' di utilizzare talune forme di pagamenti gia' esclusive dell'amministrazione centrale) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 31 agosto 1960 .

Art. 4

(Struttura dei provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria) 1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall' articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , sono articolati nelle seguenti aree:
a) area segreteria ed affari generali;
b) area personale;
c) area formazione e aggiornamento del personale;
d) area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione;
e) area traduzioni e piantonamenti;
f) area amministrativo-contabile. 2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia piu' aree possono essere accorpate, per esigenze organizzative, in base alla entita' territoriale delle circoscrizioni, del numero degli istituti e servizi, del personale e della complessita' di gestione delle attribuzioni di cui al presente decreto.
Nota all'art. 4, comma 1:
- Per il testo dell' art. 32 della legge n. 395/1990 , si vedano le note all'art. 2.

Art. 5

(Personale dei provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria) 1. A ciascun provveditorato regionale e' assegnato un primo dirigente dell'Amministrazione penitenziaria con funzioni vicarie, il quale coadiuva il provveditore regionale nel coordinamento dei settori operativi del provveditorato regionale e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto. 2. Presso ciascun provveditorato regionale e' nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile. 3. A ciascuna delle aree del provveditorato regionale e' preposto un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria, appartenente almeno alla VIII qualifica funzionale, con professionalita' adeguata allo svolgimento delle attivita' relative all'area. 4. Ad ogni provveditorato sono altresi' assegnati uno o piu' funzionari di cui all' articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 . 5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia e' stabilito il contingente di personale dei vari profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria da destinare a ciascun provveditorato regionale, in relazione alle sue esigenze funzionali. Nota all'art. 5, comma 4:
- Si trascrive il testo dell' art. 35 della legge n. 395/1990 :
"Art. 35 (Edilizia penitenziaria. Personale e relative attribuzioni). -1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, e' sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1988, sono aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, le seguenti funzioni:
a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione;
b) effettuazione di studi e di progetti-tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;
c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresi' la facolta', in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le rela- tive analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie.
4. Nella prima attuazone della presente legge, alla copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella G allegata alla presente legge si provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e militare, dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo bando di concorso".

Art. 6

(Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria in materia di rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale) 1. Sono affidate ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti attribuzioni in materia di rapporti con gli enti locali, con le regioni e con il servizio sanitario nazionale:
a) pianificazione ed attuazione di programmi di intervento in materia di sanita', di formazione professionale, di avviamento al lavoro, di attivita' scolastiche, culturali, ricreative e sportive per i detenuti e gli internati, nonche' in materia di formazione professionale e di avviamento al lavoro dei soggetti sottoposti a misure privative e limitative della liberta';
b) stipula di convenzioni e di protocolli d'intesa per le materie indicate nella lettera a), con particolare riferimento ai tossicodipendenti ed agli alcooldipendenti sottoposti a misure privative e limitative della liberta', eccettuati gli atti di rilevanza nazionale;
c) pianificazione ed attuazione di programmi di intervento, ((d'intesa con ANPAL)) , per concrete iniziative in materia di lavoro per i sottoposti a misure privative e limitative della liberta'.

Art. 7

(Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria relativamente all'area segreteria e
affari generali) 1. Sono attribuite all'area segreteria ed affari generali dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:
a) uso di mezzi di servizio dell'Amministrazione penitenziaria e del mezzo proprio in ambito circoscrizionale;
b) rapporti con le organizzazione sindacali per la contrattazione decentrata nelle materie previste dalle disposizioni vigenti;
c) coordinamento delle attivita' in materia di informatica ed automazione;
d) vigilanza sugli archivi degli istituti e servizi penitenziari.

Art. 8

(Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria relativamente all'area personale) 1. Sono attribuite all'area personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:
a) individuazione delle esigenze quantitative e qualitative del personale occorrente per il funzionamento degli istituti e servizi;
b) rapporto informativo e giudizio complessivo per i direttore degli istituti e servizi penitenziari e per gli impiegati in servizio presso il provveditorato, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni;
c) coordinamento di piani per la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari del personale;
d) procedimenti disciplinari;
e) missioni temporanee nell'ambito della circoscrizione;
f) programma delle missioni;
g) incarichi di reggenza e altri incarichi a tempo determinato;
h) congedi ordinari ai direttori degli istituti e servizi, congedi straordinari superiori a 30 giorni, aspettative al personale degli istituti e servizi penitenziari;
i) proposte di concessione di onorificenze e relativa istruttoria;
l) proposte e pareri per missioni all'estero;
m) commissione circoscrizionale costituita con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per l'accertamento dell'idoneita' e la valutazione dei titoli preferenziali ai fini dell'iscrizione dei professionisti esperti, di cui al quarto comma dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , nell'elenco previsto dall' articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e successive modificazioni;
n) tenuta degli elenchi degli esperti e coordinamento degli incarichi degli stessi nell'ambito degli istituti e servizi;
o) istruttoria relativa alla nomina del personale aggregato e incaricato;
p) coordinamento e verifica delle attivita' amministrative riguardanti il personale sanitario, il conferimento di incarichi per prestazioni sanitarie specialistiche e paramediche, ed il servizio integrativo di assistenza sanitaria e paramedica;
q) costituzione, con decreto del provveditore, del consiglio regionale di disciplina del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
r) istruttoria relativa alla assegnazione degli alloggi demaniali;
s) sicurezza del personale.
Note all'art. 8, comma 1, lettera m):
- Il testo vigente del quarto comma della legge n. 354/1975 e' il seguente:
"Art. 80 (Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena).
(Omissis).
4. Per lo svolgimento delle attivita' di oservazione e di trattamento, l'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate".
- Il testo vigente dell' art. 120 del D.P.R. n. 431/1976 e' il seguente:
"Art. 120 (Nomina degli esperti per le attivita' di osservazione e di trattamento). - 1. Il Ministero compila, per ogni distretto di corte di appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possono avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, ai sensi del quarto comma dell'art. 80 della legge.
2. Nell'elenco sono iscritti professionisti, che siano di condotta incensurata e di eta' non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attivita' nello specifico settore penitenziario.
L'idoneita' e' accertata dal Ministero attraverso un colloquio di valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il Ministero puo' avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline prevedute dal quarto comma dell'art. 80 della legge.
3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma precedente i singoli incarichi, su autorizzazione del Ministero".

Art. 9

(Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria relativamente all'area formazione
ed aggiornamento del personale) 1. Sono attribuite all'area formazione ed aggiornamento del personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:
a) organizzazione di attivita' di formazione e di aggiornamento in ambito regionale, secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive del Dipartimento ed in collegamento con i competenti organi di esso.

Art. 10

(Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
relativamente all'area detenuti, internati e
misure alternative alla detenzione) 1. Sono attribuite all'area detenuti, internati e misure alternative alla detenzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:
a) attivita' di impulso e di verifica dell'attuazione dei programmi, indirizzi e direttive del Dipartimento, da parte degli istituti e servizi;
b) attivita' di progrettazione e programmazione, nonche' di raccordo delle iniziative ed esperienze nel campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione, anche con l'apporto di un gruppo consultivo interprofessionale;
o) proposte e pareri per la costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti penitenziari e delle sezioni e delle sedi di servizio dei centri di servizio sociale;
d) istruttoria relativa alla nomina degli assistenti volontari, di cui all' articolo 78 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ;
e) coordinamento delle attivita' scolastiche, culturali, ricreative e sportive organizzate dalle direzioni degli istituti penitenziari per i detenuti e gli internati;
f) coordinamento delle attivita' e delle risorse per i detenuti e gli internati in materia di lavoro e di addestramento professionale;
g) coordinamento dei piani per la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari.
Nota all'art. 10, comma 1, lettera d):
- Il testo vigente dell' art. 78 della legge n. 354/1975 e' il seguente:
"Art. 78 (Assistenti volontari). - 1. L'Amministrazione penitenziaria puo', su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.
2. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attivita' culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.
3. L'attivita' prevista nei commi precedenti non puo' essere retribuita.
4. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semiliberta' e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie".

Art. 11

(Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria relativamente all'area traduzioni e piantonamenti) 1. Sono attribuite all'area traduzioni e piantonamenti dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:
a) coordinamento del servizio di traduzione dei detenuti ed internati, nonche' del servizio di piantonamento dei medesimi quando sono ricoverati in luoghi esterni di cura.

Art. 12

(Attribuzioni dei provveditorati regionali relativamente
all'area amministrativo-contabile) 1. Sono attribuite all'area amministrativo-contabile dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti materie:
a) coordinamento della programmazione finanziaria e del bilancio degli istituti e servizi penitenziari;
b) controllo sull'esecuzione delle direttive in materia di acquisto di prodotti farmaceutici e comunicazione al Dipartimento delle risultanze emerse;
c) istruttoria relativa alla assegnazione dell'armamento individuale e di reparto e coordinamento e verifica della gestione, distribuzione e manutenzione di esso e delle apparecchiature di sicurezza;
d) contratti per il mantenimento dei detenuti ed internati e gestione dei relativi depositi cauzionali;
e) pareri e proposte per l'acquisizione e locazione di immobili;
f) coordinamento e controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati;
g) rapporti con gli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici;
h) verifica e controllo sull'attivita' amministrativo-contabile svolta negli istituti e servizi della circoscrizione.

Art. 13

(Organizzazione in settori operativi degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e dei centri di servizio sociale per adulti) 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia gli istituti di prevenzione e di pena per adulti sono organizzati in settori operativi, prevedendosi un'area di segreteria, un'area educativa, un'area sanitaria, un'area dell'ordine e della sicurezza ed un'area amministrativo-contabile, a ciascuna delle quali e' preposto un funzionario responsabile, appartenente almeno alla VII qualifica funzionale ed avente l'autonomia tecnico-professionale prevista dal profilo di appartenenza ed adeguata allo svolgimento delle attivita' relative all'area. 2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia i centri di servizio sociale per adulti sono organizzati in settori operativi, prevedendosi un'area di segreteria, un'area di servizio sociale ed un'area amministrativo-contabile, a ciascuna delle quali e' preposto un funzionario responsabile, appartenente almeno alla VII qualifica funzionale ed avente l'autonomia tecnico-professionale prevista dal profilo di appartenenza e adeguata allo svolgimento delle attivita' relative all'area.

Art. 14

(Clausola finanziaria) 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell' articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , con i fondi stanziati sui capitoli 1995, 1996, 1997, 2004, 2005 e 2084 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Nota all'art. 14:
- Si trascrive il testo dell' art. 44 della legge n. 395/1990 :
"Art. 44 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.860 milioni per l'anno 1991, in lire 91.420 milioni per l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando:
a) quanto a lire 41.185 milioni per l'anno 1991, a lire 52.990 milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento 'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria';
b) quanto a lire 5.675 milioni per l'anno 1991 e a lire 38.430 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento 'Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati'.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht