010G0159
010G0159
Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0159) (DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010 n. 130)
Art. 1 - (Finalita' ed oggetto)
(Finalita' ed oggetto) 1. Il presente decreto reca misure finalizzate a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , promuovendo l'incontro della domanda di gas naturale dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta e trasferendo ai clienti finali i benefici derivanti dalla aumentata concorrenzialita'.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia:
«6. Al fine di garantire la competitivita' dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;
b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialita' del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.
7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per l'esercizio della delega e' differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 6. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 , recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita', e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante riforma dell'organizzazione del Governo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e' Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
La direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e' Pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998.
- Si riporta il testo dell' art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
«Art.41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1.
Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 , recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilita' interna conti separati per le attivita' di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attivita' non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per localita', sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.»
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 , recante riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, e' Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge Comunitaria 2009:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' art. 117, quinto comma, della Costituzione , nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 .
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 17 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE , 2009/72/CE , 2009/73/CE e 2009/119/CE . Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonche' in materia di recupero di rifiuti). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE , il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;
b) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricita' e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici;
c) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;
d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificita' di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacita' di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all' art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , alimentati dalle fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricita', calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilita' di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;
f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinche' le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;
g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorita' locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all' art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e dell'attuazione di quanto disposto all'art. 2, comma 170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione e il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 , e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti, una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la realizzazione e l'utilizzazione di impianti in asservimento alle attivita' agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime attivita';
l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera g).
2. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricita', il riscaldamento e il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entita' della tariffa di 28 euro cent/kWh di cui al numero 6 della tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all' art. 103-tervicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 . La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ne' incrementi delle tariffe a carico degli utenti.
3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE , il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , nonche' di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;
d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzieta';
e) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita' di gestione delle reti di distribuzione ostacolando cosi' le dinamiche concorrenziali del mercato;
f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica predispongano un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;
g) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attivita', attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall' art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di funzionamento della stessa;
h) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.
4. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE , il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e piu' elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarieta' tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;
c) promuovere la realizzazione di capacita' bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;
d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o piu' Stati membri per l'assegnazione della capacita' e per il controllo della sicurezza delle reti;
e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;
f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo misure in favore della concorrenza con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas;
g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina degli scambi;
h) assicurare una efficace separazione tra le attivita' di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attivita' del settore del gas naturale;
i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche ai fini della diversificazione dei prezzi di fornitura;
l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacita' addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonche' delle possibili carenze di fornitura;
n) introdurre misure che garantiscano maggiore disponibilita' di capacita' di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a parita' di condizioni di una pluralita' di operatori nella gestione delle nuove attivita' di stoccaggio e valutando la possibilita' di ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla normativa vigente;
o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , nonche' di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;
p) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuita' e sicurezza della fornitura;
q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale, anche demandando all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, della disciplina del bilanciamento di merito economico;
r) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale;
s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzieta';
t) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita' di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato;
u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;
v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attivita', attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall' art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di funzionamento della stessa;
z) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.
5. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009 , che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilita' e l'accessibilita' fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;
b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato o immesso in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia;
d) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche di prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;
e) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali in favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio;
f) garantire la possibilita' di reagire con rapidita' in caso di difficolta' dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.
6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo di cui al comma 5 sono posti a carico dei soggetti che importano o immettono in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Ai fini delle attivita' di recupero relative alla formazione di rilevati e al riutilizzo per recuperi ambientali, di cui alla lettera c) del punto 13.6.3 dell'allegato 1, suballegato 1, al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 , e successive modificazioni, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, e in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo previsto nell'allegato 3 al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, non e' richiesto il parametro del "COD".»
Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 , recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139.
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relativo alla strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2:
«Art. 7 (Strategia energetica nazionale). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitivita' del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. (abrogato).
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 , relativo al blocco e riduzione delle tariffe:
«10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia, che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere, altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o piu' decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.».
- Si riporta il testo dell' art. 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , relativo a «Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie»:
«Art. 3 (Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie). - 1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformita' al comma 10-ter dell'art. 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilita' contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalita' determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 e' fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente, verificati dalla citata Autorita' sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente e' destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti.
3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.
4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all' art. 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005 , connessi ad ambienti agricoli, da' diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell' art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 .
4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all' art. 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.
4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualita' ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 . A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualita' del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.».
Nota all' art. 1 :
Per l' art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , si vedano le note alle premesse.
Art. 2 - (Definizioni)
(Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 .
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 .
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «cliente finale»: il consumatore che acquista gas per uso proprio;
b) «cliente grossista»: la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attivita' di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita od opera;
c) «cliente idoneo»: la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema;
d) «clienti»: i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
e) «codice di rete»: codice contenente regole e modalita' per la gestione e il funzionamento della rete;
f) «codice di stoccaggio»: codice contenente regole e modalita' per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio;
g) «cogenerazione»: la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
h) «coltivazione»: l'estrazione di gas naturale da giacimenti;
i) «cushion gas»: quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che e' necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;
j) «dispacciamento»: l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;
k) «dispacciamento passante»: l'attivita' di cui alla lettera j), condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete;
l) «disponibilita' di punta giornaliera»: quantita' di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un giorno;
m) «disponibilita' di punta oraria»: quantita' di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le 24 ore;
n) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
o) «fornitura»: la consegna o la vendita di gas naturale;
p) «impianto di GNL»: un impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;
q) «impianto di stoccaggio»: l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da una impresa di gas naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzato per attivita' di coltivazione;
r) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell' art. 2359, comma 1°, del codice civile ;
s) «impresa controllata»: una impresa controllata ai sensi dell' art. 2359, commi 1° e 2°, del codice civile ;
t) «impresa di gas naturale»: la persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attivita': importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o di manutenzione legati alle predette attivita';
u) «impresa di gas naturale integrata orizzontalmente»: un'impresa che svolge almeno una delle attivita' di importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una attivita' che non rientra nel settore del gas naturale;
v) «impresa di gas naturale integrata verticalmente»: un'impresa di gas naturale che svolge due o piu' delle seguenti attivita': importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale;
w) «linea diretta»: un gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare al sistema interconnesso;
x) «periodo di punta giornaliera»: il periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale;
y) «periodo di punta stagionale»: il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;
z) «programmazione a lungo termine»: l'individuazione degli approvvigionamenti e della capacita' di trasporto delle imprese di gas naturale necessarie al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti nel lungo termine;
aa) «rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream)»: ogni gasdotto o rete di gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un progetto di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o piu' impianti di coltivazione fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero;
bb) «servizi accessori»: i servizi necessari per la gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione della pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;
cc) «sicurezza»: la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai clienti, nonche' la sicurezza tecnica;
dd) «sistema interconnesso»: un insieme di sistemi reciprocamente collegati;
ee) «sistema»: le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprieta' o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;
ff) «stoccaggio di modulazione»: lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
gg) «stoccaggio minerario»: lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
hh) «stoccaggio strategico»: lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;
ii) «trasporto»: il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
jj) «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita dal sistema;
kk) «working gas»: quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che puo' essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi piu' lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilita' della domanda in termini giornalieri ed orari.».
CAPO II TITOLO II REVISIONE DEGLI OBBLIGHI IN FUNZIONE PRO-CONCORRENZIALE
Art. 3 - (Obblighi per i soggetti che immettono gas naturale nella rete di trasporto e verifiche)
(Obblighi per i soggetti che immettono gas naturale nella rete di trasporto e verifiche) 1. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti attesta la quota di mercato all'ingrosso relativa ad attivita' ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale, effettuate direttamente o tramite societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per ciascun anno convenzionale di cui al comma 3, e gli elementi di calcolo a supporto; l'attestazione deve essere effettuata entro cinque giorni dalla pubblicazione delle informazioni di cui al comma 3, sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, di seguito 'Ministero'. 2. La quota di mercato all'ingrosso di cui al comma 1, espressa in forma percentuale e arrotondata per difetto alla cifra intera piu' prossima, e' determinata, per ciascun soggetto di cui al comma 1, come rapporto tra i valori risultanti dalle somme di cui alle lettere a) e b):
a) la somma algebrica, riferita a ciascun soggetto di cui al comma 1, dei valori:
1) delle immissioni, ai punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti, di gas naturale proveniente dall'estero (contabilizzate con segno positivo) e riconsegne ai punti di uscita dalla stessa rete verso altri Paesi (contabilizzate con segno negativo);
2) delle immissioni di gas naturale dalla produzione nazionale nella rete nazionale di gasdotti (contabilizzate con segno positivo);
3) delle immissioni di gas naturale negli stoccaggi ubicati sul territorio nazionale (contabilizzate con segno negativo) ed erogazioni dagli stessi stoccaggi (contabilizzate con segno positivo);
4) somma algebrica, solo se positiva, relativa:
4.1) alle cessioni di gas naturale con consegna in punti della rete di trasporto internazionale a monte dei punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti e tali per cui il gas oggetto della consegna non possa che essere destinato al mercato italiano (contabilizzate con segno positivo) tra cui le cessioni di gas con consegna in punti della rete di trasporto internazionale a monte dei punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti con connessa cessione dei diritti di trasporto sui gasdotti esteri necessari per trasportare il gas naturale sino alla rete nazionale di gasdotti;
4.2) agli acquisti di gas naturale, con consegna nell'anno convenzionale, al punto di scambio virtuale o in qualsiasi altro punto della rete nazionale di gasdotti, corrispondenti a contratti di durata superiore all'anno;
4.3) alle quantita' di gas naturale oggetto di autoconsumo diretto del soggetto attestante e di quello di societa' controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, che possono assumere valori tra un minimo pari al valore dell'autoconsumo registrato nell'anno termico 2009-2010 ed un massimo pari al 10 per cento della somma algebrica di cui alla lettera b) (contabilizzate con segno negativo); b) la somma algebrica, a livello nazionale, dei valori:
1) delle immissioni, ai punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti, di gas naturale (contabilizzate con segno positivo) e riconsegne ai punti di uscita dalla stessa rete verso altri Paesi (contabilizzate con segno negativo);
2) delle immissioni negli stoccaggi di gas naturale ubicati sul territorio nazionale (contabilizzate con segno negativo) ed erogazioni dagli stessi stoccaggi (contabilizzate con segno positivo). 3. L'attestazione di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante, e' trasmessa al Ministero, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito 'l'Autorita' garante', ed all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, di seguito 'l'Autorita' di regolazione'. Il valore assunto dalla somma algebrica di cui al comma 2, lettera b), per ogni anno convenzionale, e' pubblicato sul sito internet del Ministero, sulla base dei dati forniti dalla societa' Snam Rete Gas Spa, entro i 15 giorni successivi al termine di ciascun anno convenzionale. ((Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1º ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;)) in sede di prima applicazione del presente decreto legislativo si intende il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese successivo alla data di' entrata in vigore del presente decreto legislativo ed il giorno antecedente la data omologa nell'anno solare successivo. Ai soli fini del calcolo per l'attestazione, relativamente al primo anno convenzionale, si assume che il volume di gas naturale oggetto delle attivita' e delle operazioni nell'ultimo mese dell'anno convenzionale sia pari a quello relativo al mese precedente. ((1)) 4. Ciascun soggetto di cui al comma 1 che attesti una quota di mercato all'ingrosso superiore al valore-soglia fissato all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , eventualmente modificato ai sensi del comma 5, e' tenuto ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 2. 5. Il valore-soglia di cui al comma 4 e' elevato al 55 per cento per l'anno convenzionale in cui il soggetto si impegna all'attuazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, ed e' mantenuto tale per tutti i successivi anni convenzionali purche' l'impegno sia assolto nei termini previsti. 6. Nel caso in cui il soggetto tenuto agli obblighi di cui al comma 1 omette di presentare nei termini l'attestazione ovvero attesta, contrariamente al vero, una quota di mercato all'ingrosso inferiore al valore-soglia di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , eventualmente modificato ai sensi del comma 5, l'Autorita' garante, con le modalita' di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287 , infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata o e' stata effettuata l'attestazione. 7. La vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sugli adempimenti e sulle procedure poste in essere ai sensi degli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 e' attribuita all'Autorita' di regolazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 3, comma 3-quinquies) che "La data di inizio dell'anno convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 , relativamente all'anno 2014/2015, e' differita al 1º ottobre 2014". CAPO III TITOLO III INCREMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE
Art. 4 - (Sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale)
(Sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale) 1. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni fornite dai soggetti interessati relative:
a) alle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale oggetto di concessione, per le quali sia stato
presentato da parte del titolare un progetto per lo sviluppo di nuova capacita' o l'aumento
delle capacita' esistenti, e per le quali, alla data di pubblicazione sul sito, non sia stata
ancora rilasciata la relativa autorizzazione all'esercizio definitivo; b) alle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale per le quali sia stata presentata istanza di concessione di stoccaggio e per il cui progetto sia stata effettuata positivamente la valutazione di impatto ambientale da parte delle autorita' competenti. 2. I titolari delle infrastrutture ovvero i proponenti i progetti di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare per via telematica, tramite posta certificata, le informazioni di cui al medesimo comma entro il 1° luglio di ogni anno. 3. In prima applicazione ed entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle concessioni di stoccaggio di cui al comma 1, lettera a), ovvero i proponenti dei progetti di cui al medesimo comma 1, lettera b), possono fornire al Ministero, secondo le modalita' di cui al comma 2, informazioni relative ad ulteriori progetti la cui realizzazione sia fattibile nell'ambito delle concessioni o delle istanze di concessione di stoccaggio di cui al comma 1, inviando dati indicativi sulle capacita' di stoccaggio, sulle prestazioni, sui tempi di realizzazione, sui costi, che devono risultare in linea con quelli delle infrastrutture di stoccaggio equivalente. Gli stessi soggetti, entro il medesimo termine, pubblicano sui propri siti internet i dati di cui sopra. 4. Possono essere altresi' pubblicate a titolo indicativo, informazioni relative a ulteriori progetti, non rientranti tra quelli di cui al comma 1, per cui i promotori abbiano comunicato al Ministero le informazioni relative. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto le informazioni relative al comma 1 sono quelle pubblicate, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sul sito internet del Ministero.
Art. 5 - (Misure per la maggior concorrenzialita' nel mercato del gas naturale)
(Misure per la maggior concorrenzialita' nel mercato del gas naturale) 1. Il soggetto che aderisce all'attuazione delle misure disciplinate al presente comma:
a) assume un impegno vincolante, anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti, nell'ambito delle iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, che complessivamente rendano disponibile nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale per un volume pari a 4 miliardi di metri cubi. L'impegno puo' essere assolto, mediante stipula di appositi contratti:
1) con imprese di stoccaggio controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, sulle quali ricadra' la responsabilita' per la puntuale realizzazione delle capacita' infrastrutturali oggetto dell'impegno e graveranno direttamente i connessi obblighi;
2) con imprese di stoccaggio diverse da quelle del numero 1) in cui si definiscono i casi di inadempimento e le adeguate forme di garanzia in capo ai soggetti realizzatori;
b) si impegna a consentire la partecipazione di soggetti investitori, anche raggruppati in forme consortili, alle iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui alla lettera a), selezionati sulla base delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5, per un volume complessivo pari a 4 miliardi di metri cubi cosi' riservati:
1) 1 miliardo di metri cubi alle aggregazioni di clienti finali corrispondenti a piccole e medie imprese di cui all'articolo 6, comma 2;
2) 1 miliardo di metri cubi a clienti finali corrispondenti a soggetti produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale;
3) 2 miliardi di metri cubi, a cui si aggiungono gli eventuali volumi non assegnati di cui al punto 1, ai clienti finali industriali di cui all'articolo 6, comma 1;
c) si impegna, per ciascun anno termico, a fornire i servizi relativi alle misure di cui all'articolo 9, comma 2, per un volume pari al 50 per cento delle capacita' di stoccaggio non ancora entrate in servizio in tempo utile per l'anno termico relativo e per cui sia stata richiesta l'anticipazione dei benefici secondo quanto previsto dall'articolo 9. L'Autorita' di regolazione determina il volume sopra indicato nonche' le condizioni economiche di fornitura del servizio.
Le condizioni economiche prevedono corrispettivi non superiori a corrispettivi massimi determinati con riferimento alle quotazioni del gas naturale all'ingrosso nei diversi periodi dell'anno e rilevabili nei mercati europei individuati dall'Autorita' di regolazione. In alternativa all'erogazione dei servizi alle predette condizioni, il medesimo soggetto corrisponde, per ciascun anno termico, al Gestore dei servizi energetici un importo commisurato al predetto volume secondo una proporzione lineare che vale 60 milioni di euro in corrispondenza di I miliardo di metri cubi e 120 milioni di euro per 2 miliardi di metri cubi, a titolo di compensazione degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per le misure di cui all'articolo 9. 2. Il soggetto per cui ricorrono, con riferimento ad un anno convenzionale, le condizioni di superamento del valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero, ove applicabile, del valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 5, svolge, per i due successivi anni termici, procedure di cessione di gas naturale con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. IO2, per volumi complessivamente non superiori a 4 miliardi di metri cubi da offrire secondo tempi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in ragione del superamento, da parte del medesimo soggetto, del relativo valore-soglia e delle condizioni di mercato. 3. Il soggetto di cui al comma 1 trasmette al Ministero, all'Autorita' garante ed all'Autorita' di regolazione entro l'1 settembre di ciascun anno un piano, o un aggiornamento del piano in essere, per la realizzazione della nuova capacita' di stoccaggio di cui al comma 1 selezionando le infrastrutture di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione. Il piano e' volto allo sviluppo della nuova capacita' di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerita' ed efficienza, salvo casi di insuperabili impedimenti tecnici, ed e' realizzato non oltre 5 anni dall'adesione delle misure. 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione, e' accettato il piano di cui al comma 3, e i relativi aggiornamenti, fermo restando l'obbligo per i soggetti che realizzano le infrastrutture di stoccaggio di richiedere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e, ove necessario, le relative variazione Ilei programmi di lavoro delle concessioni di stoccaggio interessate. Nell'accettazione del piano si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dai minori tempi di realizzazione. Con l'accettazione il piano diviene vincolante per il soggetto di cui al comma 1. 5. La vigilanza sul rispetto del piano di cui al comma 4 ovvero delle procedure di cessione di gas naturale di cui al comma 2 e' attribuita all'Autorita' garante la quale, nei casi di omesso, ritardato, parziale od inesatto adempimento, avvia un'istruttoria con le modalita' ed i poteri di cui al Titolo II, Capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , all'esito della quale, accertata la responsabilita' del soggetto obbligato, sentito il Ministero, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'anno precedente. Oltre alla suddetta sanzione, in caso di ritardo nella realizzazione delle misure nei termini previsti, l'Autorita' garante irroga al medesimo soggetto una sanzione non superiore a 15 milioni di euro per ogni mese di ritardo.
Note all' art. 5 :
- Per l' art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 10 ottobre 1990, n.287 si vedano le note all'art. 3.
Art. 6 - (Partecipazione di soggetti investitori allo sviluppo di capacita' di stoccaggio)
(Partecipazione di soggetti investitori allo sviluppo di capacita' di stoccaggio) 1. Ai fini della realizzazione dei progetti di sviluppo di capacita' di stoccaggio come individuati dal piano di cui all'articolo 5, comma 4, sono ammessi a partecipare, in qualita' di soggetti investitori, i clienti finali industriali che non hanno diritto ai regimi di tutela di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125 , e:
a) caratterizzati da un consumo annuo di gas naturale non inferiore a 20 milioni di metri cubi per cliente con caratteristica di continuita', entro una banda di variazione del 10 per cento per almeno 200 giorni lavorativi, anche non consecutivi, con riferimento agli ultimi 3 anni termici conclusi, e attestato dall'impresa di trasporto o da quella di distribuzione alla cui rete sono allacciati i punti di prelievo del cliente finale;
b) aventi centri di consumo in Italia nonche' negli Stati membri che, in condizioni di reciprocita', ammettono l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle di cui al presente decreto, attestate come tali con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, con riferimento alle capacita' di stoccaggio realizzate negli stessi Stati; c) per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure. 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, lettere b) e c), sono altresi' ammessi, a partecipare i consorzi di clienti finali industriali, con consumo annuo individuale non inferiore a 5 milioni di metri cubi, per un volume complessivo pari a 50 milioni di metri cubi annui riferito alla media dei 3 anni termici precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' le aggregazioni di piccole e medie imprese, anche promosse dalle relative associazioni di categoria, che abbiano, in termini di volume complessivo, un consumo superiore a 5 milioni di metri cubi annui riferito alla media dei 3 anni termici precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Le aggregazioni di cui al comma 2, per essere ammesse alla partecipazione quali soggetti investitori, sono costituite in consorzio di imprese con la partecipazione obbligatoria di piccole o medie imprese con la natura di cliente industriale, ed il volume relativo al consumo complessivo annuo dell'aggregazione non puo' discostarsi, nell'ultimo anno termico antecedente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in misura superiore al 5 per cento rispetto alla media dei consumi degli ultimi tre anni termici conclusi. 4. I soggetti interessati a concorrere al supporto dei progetti di sviluppo di capacita' di stoccaggio come individuati dal piano di cui all'articolo 5, comma 4, entro il 1° settembre di ogni anno, inviano al Ministero apposita comunicazione con cui manifestano, con effetti non vincolanti, il proprio interesse. 5. Successivamente alla approvazione del piano di cui all'articolo 5, comma 4, il soggetto che aderisce alle misure dell'articolo 5, comma 1, indice, direttamente o a mezzo di societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una procedura concorsuale e non discriminatoria per la selezione dei soggetti investitori. A detta procedura sono ammessi a partecipare i soggetti investitori che, ai sensi del comma 4, hanno manifestato il proprio interesse e che attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2. Il medesimo soggetto indice, altresi', un'apposita procedura di asta competitiva riservata ai soggetti produttori di energia elettrica titolari di impianti alimentati unicamente a gas naturale, che fermo restando quanto stabilito al comma 1, lettere b) e e), per i volumi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), sono ammessi a partecipare allo sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio. La differenza tra i proventi derivanti da detta procedura e i corrispettivi da riconoscere ai soggetti che realizzano la nuova capacita' di stoccaggio come determinati dall'Autorita' di regolazione con riferimento al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio, e' destinata al Gestore dei servizi energetici per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui all'articolo 9, comma 5. 6. Su indirizzo del Ministero, l'Autorita' di regolazione disciplina le procedure che devono essere adottate per l'attuazione di quanto previsto dal comma 5. 7. I servizi e le prestazioni corrispondenti agli eventuali volumi di nuova capacita' di stoccaggio che risultino, a qualsiasi titolo, non assegnati ai soggetti investitori, sono offerti al mercato in base a procedure concorsuali aperte a tutti i richiedenti secondo modalita' ed a fronte di corrispettivi determinati dall'Autorita' di regolazione, su indirizzi del Ministero. L'Autorita' di regolazione stabilisce i criteri per la remunerazione di tutti gli investimenti effettuati, ivi incluse le eventuali capacita' non assegnate, commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di stoccaggio.
Nota all' art. 6:
La legge 3 agosto 2007, n. 125 di Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 giugno 2007, n. 73 , recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, e' Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2007, n. 188.
Art. 7 - (Diritti di utilizzo dei soggetti investitori delle infrastrutture di stoccagio)
(Diritti di utilizzo dei soggetti investitori delle infrastrutture di stoccagio) 1. I diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio, riconosciuti ai soggetti investitori selezionali in esito alle procedure di cui all'articolo 6, si realizzano in misura corrispondente alla quota per cui risultano assegnatari mediante una delle seguenti modalita':
a) sottoscrizione di un contratto di stoccaggio pluriennale di durata non inferiore ad anni cinque, rinnovabili per altri cinque anni, per la fornitura di un servizio di stoccaggio, anche di tipo aciclico, a fronte di corrispettivi determinati dall'Autorita' di regolazione con riferimento al costo effettivo medio di realizzazione e gestione relativo ai progetti; ovvero
b) sottoscrizione di un contratto che disciplina il diritto di utilizzo per la capacita' di stoccaggio corrispondente alla propria quota di partecipazione in forma di contitolarita' in uno o piu' progetti di sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale in nuove concessioni di stoccaggio o in concessioni conferite ma non ancora operative alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Le clausole relative all'accesso e all'utilizzo dello stoccaggio nei contratti di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte dai soggetti realizzatori all'Autorita' di regolazione per l'approvazione. I contratti di contitolarita' in una concessione di stoccaggio di cui al comma 1, lettera b), sono conformi ad un contratto tipo approvato con decreto del Ministero. 3. Alternativamente da quanto previsto dal comma 1, i soggetti investitori selezionati in esito alle procedure di cui all'articolo 6 sottoscrivono con il soggetto che realizza le nuove capacita' di stoccaggio un contratto tipo approvato dall'Autorita' di regolazione, sentito il Ministero, che disciplina:
a) le prestazioni ed i servizi che dovranno essere erogati dai soggetti realizzatori in esito alla realizzazione delle nuove infrastrutture di stoccaggio o al potenziamento di quelle esistenti e che sono oggetto di assegnazione attraverso le procedure di asta competitiva di cui al comma 5;
b) il diritto del soggetto investitore a vedersi riconosciuti i proventi derivanti dalle procedura di asta competitiva di cui al comma 5 corrispondente alla quota per cui risultano assegnatari in esito alle procedure di cui all'articolo 6, al netto del 10 per cento destinato alle finalita' di cui all'articolo 9, comma 5, secondo periodo;
c) i corrispettivi, sulla base dei costi medi effettivi di realizzazione e gestione, che il soggetto investitore deve riconoscere al soggetto realizzatore determinati sulla base di criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione con riferimento a quanto previsto al precedente articolo 6, comma 7, per le quote di infrastrutture dallo stesso finanziate: 4. I contratti di cui ai commi 1, lettera a), e 3, nonche' le obbligazioni derivanti dalle assegnazioni di cui all'articolo 6 possono essere ceduti dai soggetti investitori ad altri soggetti con i medesimi requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, solo a decorrere dall'entrata in esercizio delle capacita' di stoccaggio ad essi relative. 5. Al fine di consentire un'efficiente utilizzazione delle infrastrutture di stoccaggio e di consentire, al tempo stesso, ai soggetti investitori di usufruire senza ulteriori oneri dei servizi e delle prestazioni corrispondenti alla capacita' di stoccaggio dagli stessi finanziata, le prestazioni ed i servizi di stoccaggio disciplinati dai contratti di cui al comma 3 sono offerti annualmente al mercato sulla base di procedure di asta competitiva, svolte dal Gestore dei servizi energetici, in applicazione di regole definite dall'Autorita' di regolazione prevedendo il riconoscimento del corrispondente provento ai soggetti investitori sulla base di quanto previsto dai contratti di cui al medesimo comma 3. 6. L'Autorita' di regolazione definisce le regole delle procedure di asta competitiva di cui al comma 5 con l'obiettivo di:
a) massimizzare il provento delle procedure compatibilmente con quanto sub b);
b) limitare la partecipazione di ciascun soggetto, incluso il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, a non piu' del 40 per cento del totale della quantita' assegnabile attraverso le procedure di cui al presente comma. 7. I contratti di cui ai commi 1 e 3 prevedono la possibilita', per il soggetto investitore, di recedere senza oneri dalle obbligazioni derivanti dalle assegnazioni dell'articolo 6 e dall'impegno assunto almeno in uno dei seguenti casi, in quanto rilevanti:
a) qualora la nuova capacita' di stoccaggio non entri in operativita' entro il termine massimo di un anno rispetto a quanto previsto dal piano di cui all'articolo 5, comma 4;
b) entro un termine di 3 mesi dal momento in cui il soggetto che realizza le nuove capacita' di stoccaggio comunichi il costo effettivo medio delle infrastrutture finanziate dal soggetto investitore ovvero qualora lo stesso costo medio, in corso di progetto, venga rettificato per un importo superiore al 20 per cento.
Art. 8 - (Disposizioni a favore di soggetti titolari di stoccaggio e degli enti locali)
(Disposizioni a favore di soggetti titolari di stoccaggio e degli enti locali) 1. Al fine di incentivare la realizzazione di ulteriore capacita' di stoccaggio per una maggiore concorrenzialita' e sicurezza del mercato del gas naturale, nonche' di tutelare le iniziative di stoccaggio gia' intraprese, i soggetti diversi da quelli titolari delle infrastrutture di stoccaggio o dei progetti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 per lo sviluppo di capacita' di stoccaggio complessivamente non superiore a 4 miliardi di metri cubi. Le modalita' tecnico-operative sono definite con decreto di natura non regolamentare dal Ministro dello sviluppo economico. Le singole iniziative di stoccaggio sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, resta ferma la possibilita' per gli stessi soggetti di avvalersi delle disposizioni in materia di esenzione dall'accesso dei terzi relative a nuove capacita' di stoccaggio di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239 . 3. I contratti per l'accesso e l'utilizzo dello stoccaggio tra i soggetti di cui al comma 1 ed i clienti finali di cui all'articolo 6, prevedono corrispettivi determinati in esito alle procedure concorsuali di selezione dei soggetti finanziatori, garantendo comunque, in caso di incompleta assegnazione della nuova capacita' di stoccaggio, il riconoscimento di corrispettivi commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture determinati dall'Autorita' di regolazione. 4. Ai fini di favorire la realizzazione dei progetti delle infrastrutture di stoccaggio di cui al presente decreto, il contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio di cui all' articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e' stabilito pari all'1 per cento del valore della nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale effettivamente entrata in operativita' ed e' corrisposto unicamente ai Comuni dove hanno sede i relativi stabilimenti che lo destinano, per almeno il 60 per cento, a favore delle persone residenti e delle imprese aventi sedi operative nei medesimi Comuni.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti alla legge 23 agosto 2004, n. 239 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il comma 558, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 :
«558. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell' art. 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , di concessioni per l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacita' complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.».
CAPO IV TITOLO IV EFFETTI IMMEDIATI DELLA CONCORRENZIALITA' NEL MERCATO DEL GAS NATURALE
Art. 9 - (Anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo degli stoccaggi)
(Anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo degli stoccaggi) 1. L'Autorita' di regolazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, su indirizzi del Ministero, disciplina misure volte a consentire ai soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), di ottenere anticipatamente effetti:
a) equivalenti a quelli che avrebbero qualora la capacita' di stoccaggio corrispondente alle quote assegnate fosse immediatamente operativa, e
b) coerenti con un ciclo di stoccaggio di gas naturale nel periodo estivo per un suo utilizzo nel periodo invernale. 2. Le misure di cui al comma 1, prevedono la possibilita', per i soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), che ne facciano richiesta al Gestore dei servizi energetici di ottenere, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacita' di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 anni, la disponibilita' di servizi definiti dall'Autorita' di regolazione che comprendano, la possibilita', per quantita' massime corrispondenti alle quote della nuova capacita' di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e loro assegnata ai sensi dell'articolo 7, di consegnare il gas naturale nel periodo estivo ed averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale. Detti servizi, il cui avvio operativo e' reso compatibile con il ciclo di cui al comma 1, lettera b), in tempo utile per l'anno termico con inizio al 1° ottobre 2011, sono forniti dal Gestore dei servizi energetici, che puo' avvalersi dell'impresa maggiore di trasporto. A fronte di detti servizi, i soggetti investitori sono tenuti, oltre a quanto previsto al comma 6, a riconoscere al Gestore dei servizi energetici corrispettivi determinati dall'Autorita' di regolazione a sconto, in ragione dei minori servizi offerti, rispetto alle tariffe di stoccaggio. 3. Il Gestore dei servizi energetici fornisce i servizi di cui al comma 2 aggregando le richieste dei soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), ed ottimizza le operazioni di fornitura del servizio di cui al medesimo comma, al fine di contenerne l'onere complessivo, avvalendosi anche di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera c), a carico del soggetto di cui al medesimo comma e all'articolo 6, comma 5. 4. Gli oneri relativi alla differenza tra il costo sostenuto dal Gestore dei servizi energetici per rendere disponibili i servizi di cui al comma 2 ed i corrispettivi applicati per i medesimi servizi sono sui inclusi nei corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalita' dei clienti finali del mercato del gas naturale. 5. Al fine di assicurare l'invarianza economica per i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione, sono destinati dall'Autorita' di regolazione alla riduzione delle tariffe di distribuzione:
a) i proventi derivanti dall'offerta al mercato dei servizi corrispondenti al 10 per cento della quota dei diritti detenuti dai soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), che si sono avvalsi delle misure di cui al comma 1. A tal fine i diritti detenuti dagli stessi soggetti investitori ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono ridotti di una quota pari al 10 per cento a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacita' di stoccaggio per un periodo pari al doppio del periodo per cui il soggetto medesimo si e' avvalso delle misure di cui al comma 1;
b) il 10 per cento dei proventi derivanti dalle aste competitive di cui all'articolo 7, comma 5, per un periodo pari al doppio del periodo per cui il soggetto medesimo si e' avvalso delle misure di cui al comma 1;
c) la differenza tra i proventi e i corrispettivi da riconoscere ai soggetti realizzatori derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, ultimo periodo;
d) gli eventuali importi compensativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). 6. Le misure di cui al comma 1 prevedono, altresi', la possibilita' per i soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), relativamente alla quota di capacita' di stoccaggio loro assegnata e non ancora entrata in esercizio, di consegnare il gas naturale in mercati europei individuati dall'Autorita' di regolazione ovvero di riconoscere al Gestore dei servizi energetici corrispettivi corrispondenti a costi da sostenere per approvvigionare il gas naturale nei medesimi mercati. In tal caso i soggetti investitori sono tenuti a riconoscere al Gestore dei servizi energetici anche corrispettivi specifici appositamente determinati dall'Autorita' di regolazione che riflettono i costi di trasporto da detti mercati.
Art. 10 - (Norme transitorie)
(Norme transitorie) 1. Le misure di cui all'articolo 9, comma 1, prevedono che, almeno per il primo anno termico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a fronte dei medesimi corrispettivi determinati dall'Autorita' di regolazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ai soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), che abbiano fatto richiesta di avvalersi di dette misure sia riconosciuta, relativamente alla quota di capacita' di stoccaggio loro assegnata e non ancora entrata in esercizio, la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo del medesimo anno termico come rilevata sulla base di metodologie e in mercati europei di cui all'articolo 9, comma 6. 2. La determinazione degli importi da riconoscere ai soggetti investitori ai sensi del comma 1, nonche' l'erogazione della differenza tra detti importi ed i corrispettivi determinati ai sensi del medesimo comma e' affidata al Gestore dei servizi energetici. Gli oneri relativi sono inclusi nei servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalita' dei clienti finali del mercato del gas naturale.
Art. 11 - (Misure a favore della flessibilita' dell'offerta nel mercato del gas naturale)
(Misure a favore della flessibilita' dell'offerta nel mercato del gas naturale) 1. Al fine di promuovere la liquidita' del mercato all'ingrosso del gas naturale, le misure di cui all'articolo 9, comma 1, prevedono l'obbligo, per i soggetti investitori che si avvalgano di dette misure, di offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei mercati energetici i' quantitativi di gas naturale agli stessi resi disponibili nel periodo invernale attraverso i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 9. 2. Al fine di consentire che i clienti finali del mercato del gas naturale possano beneficiare della maggiore flessibilita' dell'offerta nel mercato all'ingrosso del gas naturale a seguito dell'implementazione delle misure di cui al presente decreto legislativo, l'Autorita' di regolazione definisce entro il 28 febbraio 2011 la disciplina del bilanciamento di merito economico nel mercato del gas naturale, su indirizzi del Ministero, in maniera tale che essa sia applicata a far data dal 1° aprile 2011. 3. Il sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , comprende le piattaforme di negoziazione e il mercato del gas naturale gestiti dal soggetto di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , al quale si applicano le disposizioni relative alle cessioni di gas naturale destinato ad essere immesso direttamente nelle reti di trasporto e di distribuzione per essere successivamente erogato.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 :
«1. Ai fini del presente decreto si intende per
(omissis)
ee) «sistema»: le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprieta' o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;»
- Si riporta il testo dell' art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75:
«Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato). - 1. La gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa' per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori, assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'art. 6».
Art. 12 - (Norme finali, entrata in vigore)
(Norme finali, entrata in vigore) 1. Il Dipartimento per l'energia del Ministero, anche avvalendosi dell'Autorita' di regolazione, presta assistenza all'Autorita' garante per le verifiche degli impegni assunti dai soggetti nell'ambito delle disposizioni del presente provvedimento. 2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano