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096G0452

IT - Decreti Legislativi

096G0452

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano. (DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996 n. 434)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 7/9/1996 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , e' sostituito dai seguenti:
" 2. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale, attualmente esercitate dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla provincia di Bolzano nell'osservanza delle norme del presente decreto. La provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1 gennaio 1996.
3. La provincia ha potesta' di disciplinare con proprie leggi la materia di cui al comma precedente, per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotti ai sensi dell'art. 9 e per la miglior utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuita' didattica, nonche' per una piu' efficace organizzazione della scuola.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1983, n. 33 suppl. ord.
n. 4.
- Il comma secondo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' il seguente:
"2. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Nota all' art. 1 :
- Il comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 , e 4 dicembre 1981, n. 761 , concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano) e' il seguente:
"Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di cui al successivo art. 12".

Art. 2

1. L' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonche' di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica. A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la salvaguardia dell'identita' culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 4 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente:
"Art. 4. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria nonche' dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria.
Le variazioni degli organici sono disposte dai competenti organi dello Stato".

Art. 3

1. I commi 4 e 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , sono sostituiti dai seguenti:
" 4. Per l'insegnamento della seconda lingua e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 .
5. L'accertamento di cui al comma 4, e' richiesto anche per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo.
6-bis. Per il personale direttivo incaricato o vicario, che deve comunque appartenere al gruppo linguistico della scuola in cui presta servizio, il requisito di cui al comma 5 costituisce titolo di preferenza.".
Note all'art. 3:
- I commi 4 e 5 dell'art. 6 del D.P.R. n. 89/1983 sono i seguenti:
"Per l'insegnamento della seconda lingua e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 . Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita' oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreche' gli interessati continuino a prestare servizio in qualita' di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.
L'accertamento di cui al precedente comma e' richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo art. 14".
- Il D.P.R. n. 752 del 26 luglio 1976 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n. 304.

Art. 4

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
" 2. Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico provinciale.".
Nota all' art. 4 :
- Il comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente:
"Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico, e, in ordine alle eventuali conseguenti variazioni degli organici del personale docente, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione".

Art. 5

1. L' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. La provincia adotta le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il consiglio nazionale e' integrato da rappresentanti della provincia appartenenti al gruppo linguistico interessato. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall' art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1, con propria legge.
3. La provincia individua, sentito il sovrintendente o l'intendente competente per ciascun gruppo linguistico, sulla base delle ricerche di settore, i percorsi didattici piu' idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarieta' dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto.
4. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.".
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 9 del D.P.R. n. 83/1989 e' il seguente:
"Art. 9. - Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame e' comunicato al Ministro della pubblica istruzione per il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio superiore e' integrato da un rappresentante della provincia.
La provincia adotta le modifiche dei programmi di insegnamento e di esame con propria legge.
La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.
La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma e' da intendere nel senso che puo' riguardare anche gli orari d'insegnamento".
- L' art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente:
"Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, mancanza non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ono si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere per una sola volta dal momento della ricezione, da parte dell'organo ovvero della sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro- cedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".
- L'art. 19 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recita:
"Art. 19. - Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie e' impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie e' obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che e' impartito da docenti per i quali tale lingua e' quella materna.
La lingua ladina e' usata nelle scuole materne ed e' insegnata nelle scuole elementari delle localita' ladine.
Tale lingua e' altresi' usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita' stesse. In tali scuole l'insegnamento e' impartito, su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.
L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne ta le veci. Contro il diniego di iscrizione e' ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.
Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle localita' ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.
Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.
Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.
Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.
Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonche' il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola correspondente alla propria lingua materna.
Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.
Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva sentito il parere del sovrintendente scolastico.
I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastvco e di disciplina per maestri.
I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.
Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.
Per l'eventuale istituzione di universita' nel Trentino- Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata".

Art. 6

1. L' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.
2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.
3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
4. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia.".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 11 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente:
"Art. 11. - Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame".

Art. 7

1. L' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce appositi ruoli del personale di cui all'art. 1, comma 2, distinti per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle localita' ladine e ne determina la consistenza organica.
2. Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonche' ai ruoli del personale docente della seconda lingua e' richiesto, oltre al possesso dei requisiti prescritti, quanto previsto dal primo comma dell'art. 19 dello statuto.
3. Fermo restando il requisito della lingua materna ladina per l'insegnamento nelle scuole elementari delle localita' ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole delle localita' stesse e' riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini di madrelingua ladina delle localita' predette possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca ed hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.
4. Ai ruoli di cui al comma 2, possono accedere anche i cittadini di madrelingua ladina in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui al comma 6 ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle localita' ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento e' impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attivita'.
5. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle localita' ladine e' riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole.
6. Per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle localita' ladine e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per la lingua italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e, per quella ladina, mediante un esame da svolgersi davanti ad apposita commissione.
7. Al personale appartenente ai ruoli previsti dal comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico fondamentale e il trattamento di previdenza e di quiescenza, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito dai successivi commi.
8. La provincia disciplina con proprie leggi, nell'ambito della potesta' legislativa di cui al comma 3 dell'art. 1, lo stato giuridico del personale di cui all'art. 1, comma 2, per la miglior utilizzazione del personale stesso, per una piu' efficace organizzazione della scuola e per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'articolo 9.
9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico ed al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9. La contrattazione collettiva provinciale e' rivolta al perseguimento dei predetti obiettivi e finalita', salvo restando in ogni caso il rispetto delle norme dei contratti nazionali concernenti il trattamento economico fondamentale, l'inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il trattamento di previdenza e quiescenza, nonche' gli altri aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico vigenti per il corrispondente personale in servizio presso gli uffici, le scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, al fine di assicurare la mobilita' in ambito nazionale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 1.
10. I predetti contratti collettivi provinciali prevedono altresi' disposizioni volte a disciplinare l'inquadramento secondo le vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale del personale di cui al comma 1 all'atto del suo eventuale trasferimento ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. I medesimi contratti collettivi devono in ogni caso prevedere che all'atto del trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi i contratti collettivi provinciali e riacquistano integralmente vigore i contratti collettivi nazionali anche per il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza.
11. Al fine di assicurare l'osservanza dei principi fondamentali contenuti nei contratti collettivi nazionali di cui al comma 9, secondo periodo, nonche' delle disposizioni di cui al comma 10, la sottoscrizione del contratto collettivo provinciale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 1 e' subordinata all'acquisizione di apposito parere vincolante del Ministero della pubblica istruzione sulla ipotesi di contratto di cui al comma 9. Tale parere deve essere reso alla provincia entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta e' pervenuta al Ministero. Ove tale parere non pervenga nel termine predetto si applica quanto previsto dall' art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
12. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui all'art. 1 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento ad uffici, istituti e scuole del restante territorio dello Stato cessano in ogni caso di applicarsi al personale di cui al comma 1 le leggi provinciali e riacquistano vigore le corrispondenti norme statali. Resta in ogni caso ferma, nei confronti del personale insegnante trasferito alla provincia, l'applicazione delle norme statali concernenti il trattamento di previdenza e di quiescenza e l'iscrizione agli istituti previdenziali.
13. La definizione delle classi di concorso relative ad insegnamenti esistenti nel territorio nazionale e' adottata dalla provincia d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.
14. Il consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
15. Il personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano partecipa sul pi- ano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
16. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, puo' essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli, ed il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 1, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.
17. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza e' valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.
18. Il personale ispettivo, direttivo e docente attualmente in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano e' inquadrato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 1, conservando la posizione giuridica e il trattamento economico vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato.
19. A far data dal 1 gennaio 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatoria di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sara' utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli gia' banditi alla medesima data, all'atto della nomina e' iscritto nei ruoli di cui al comma 1.".
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 12 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente:
"Art. 12. - Il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), compreso il personale insegnante dei corsi di cui al precedente art. 4, primo comma, e' statale a tutti gli effetti e ad esso si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera in vigore per il personale ispettivo, direttivo e docente delle corrispondenti scuole statali.
Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonche' ai ruoli del personale docente della seconda lingua, e' richiesta, oltre al possesso dei prescritti requisiti, l'appartenenza al corrispondente gruppo linguistico. Il personale docente di seconda lingua italiana o tedesca della scuola secondaria e' ammesso a partecipare ai concorsi a posti di preside delle corrispondenti scuole, rispettivamente, in lingua italiana o in lingua tedesca.
Fermo restando il requisito dell'appartenenza al gruppo ladino per l'insegnamento nelle scuole elementari delle localita' ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole secondarie delle localita' stesse e' riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini appartenenti al gruppo ladino delle predette localita' possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca e hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.
Ai ruoli di cui al precedente secondo comma possono accedere anche i cittadini appartenenti al gruppo ladino in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui all'ultimo comma del presente articolo ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle localita' ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento e' impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attivita'.
L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle localita' ladine e' riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole che sia in possesso dei prescritti requisiti.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, per l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie delle localita' ladine e' richiesta la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per le lingue italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e, per quella ladina, mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata dall'intendente scolastico delle scuole delle localita' ladine".
- Per i riferimenti al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 vedi nota all'art. 3.
- Per i riferimenti all'art. 19 dello statuto vedi nota all'art. 5.
- Per i riferimenti all' art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vedi nota all'art. 5.

Art. 8

1. L' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 e' sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1. All'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente provvede la provincia anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni di altri Paesi che siano ritenute rispondenti alle esigenze della provincia di Bolzano.
2. La provincia, anche su proposta del sovrintendente e degli intendenti scolastici, puo' chiedere la partecipazione del personale ispettivo direttivo e docente ad iniziative di aggiornamento organizzate dallo Stato.
3. Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia possono altresi' organizzare d'intesa iniziative comuni in materia di aggiornamento.".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 18 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente:
"Art. 18. - Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia organizzano d'intesa corsi di aggiornaniento per il personale docente in servizio nelle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano.
Per soddisfare esigenze di aggiornamento della lingua di insegnamento tedesca il Ministero della pubblica istruzione e la provincia provvedono d'intesa all'aggiornamento del personale della scuola, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 , anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni pubbliche dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che siano ritenute rispondenti all'ordinamento scolastico della provincia di Bolzano".

Art. 9

1. L' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 21. - 1. Il sovrintendente e gli intendenti scolastici sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale docente universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia del rispettivo gruppo linguistico, che abbiano adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca da accertarsi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonche' ladina, limitatamente all'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole di cui al secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
Il sovrintendente e l'intendente per le scuole in lingua tedesca devono essere di madrelingua corrispondente alla lingua d'insegnamento delle scuole amministrate. L'intendente delle scuole delle localita' ladine deve essere di madrelingua ladina.
2. La nomina del sovrintendente scolastico e' delegata alla provincia di Bolzano che vi provvede d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione. La nomina dell'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole delle localita' ladine e' delegata alla provincia di Bolzano che vi provvede sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalita' stabilite dall'art. 19 dello statuto. Alla nomina dell'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca provvede la provincia sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalita' previste dal menzionato art. 19 dello statuto. I pareri suddetti dovranno essere resi dal Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Le nomine hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
4. Per il personale di cui al comma 1, la nomina e' disposta, ove necessario, previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico.".
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 21 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente:
"Art. 21. - Il sovrintendente scolastico e' scelto fra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica che rivestono la qualifica di dirigente superiore ed abbiano piena conoscenza della lingua tedesca.
Limitatamente ai periodi di vacanza durante i quali non sia possibile provvedere alla nomina ai sensi del precedente comma, le funzioni di sovrintendente possono essere affidate per incarico a personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea.
Qualora il trattamento economico in godimento sia inferiore a quello iniziale spettante al dirigente superiore, la differenza e' corrisposta all'incaricato, per tutto il periodo in cui esercita le relative funzioni, a titolo di assegno personale. Il servizio prestato in qualita' di sovrintendente scolastico si considera a tutti gli effetti, compresi quelli della partecipazione a concorsi, quale servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Alla nomina o all'incarico si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, la quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla data della richiesta".
- Per i riferimenti all'art. 19 dello statuto vedi nota all'art. 5.

Art. 10

1. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale, il sovrintendente scolastico, l'intendente per le scuole in lingua tedesca e l'intendente per le scuole delle localita' ladine, esercitano relativamente alle scuole di ogni ordine e grado nelle circoscrizioni di competenza, nel rispetto e in applicazione della normativa in materia di ordinamento scolastico provinciale le stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
Nei confronti del personale direttivo e docente, di ruolo e non di ruolo, delle predette scuole, compreso il personale addetto all'insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari e secondarie, il sovrintendente e gli intendenti per le scuole in lingua tedesca e delle localita' ladine esercitano le stesse attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
Gli ispettori scolastici dipendono dal sovrintendente o dall'intendente scolastico rispettivamente competente. I ricorsi proposti dal predetto personale avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente e dagli intendenti sono decisi dalla Giunta provinciale, su parere, ove previsto, del competente organo collegiale.
2. Il sovrintendente e gli intendenti scolastici hanno titolo a partecipare alle iniziative a carattere nazionale promosse dal Ministero della pubblica istruzione per i provveditori agli studi ed i sovrintendenti scolastici regionali in materia di ordinamento scolastico.".

Art. 11

1. L' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 27. - 1. Per le finalita' previste dall'art. 3, comma 2, la provincia adotta i provvedimenti di cui all' art. 278, commi 3 e 5 e all' art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione.".
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 27 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente:
"Art. 27. - La provincia adotta i provvedimenti di cui agli articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 , previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione e fatti salvi i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti l'utilizzazione del personale docente".
- I commi 3 e 5 dell'art. 278 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) recitano rispettivamente:
"3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalita' per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturita' e la composizione delle commissioni esaminatrici".
"5. Il Ministro puo' anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalita' per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario".
- L' art. 279 del D.Lgs. n. 297/1994 recita:
"Art. 279. - 1. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissata nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".

Art. 12

1. Il comma 1 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Le disposizioni contenute nell' art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153 , si applicano anche ai cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei Paesi delle aree culturali finitime un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a scuole e istituti italiani di istruzione non esistenti in provincia.".
Note all' art. 12 :
- Il comma 1 dell'art. 29 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente:
"Le disposizioni contenute nell' art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153 , si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei Paesi dell'area culturale tedesca un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado non esistenti in provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca".
- Il testo dell' art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153 e' il seguente:
"Art. 5. - I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.
Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.
I provveditori agli studi accertate le condizioni previste nei precedenti commi rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri.
I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani, di istruzione secondaria di secodo grado o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.
Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale e' stata presentata la domanda dell'interessata.
I programmi e le modalita' di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.
Il documento comprovante l'equipollenza e' rilasciato dal provveditore agli studi.
La validita' in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente art. 4, e' concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validita' e' rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorita' consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati".

Art. 13

1. Con legge provinciale si provvede all'istituzione dei ruoli degli insegnanti e degli ispettori di religione distinti per gruppi linguistici e da disciplinare sulla base dell'intesa con l'ordinario diocesano ai fini dell' art. 35 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 .
Nota all'art. 13:
- Il testo del comma 1 dell'art. 35 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente:
"In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, e' compreso nella programmazione educativa della scuola, definita nel rispetto delle competenze della provincia ed e' impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorita' scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso".

Art. 14

1. Nell'attribuzione delle competenze di cui all' art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , sono comprese anche le competenze esercitate dallo Stato nei confronti del Convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano.
2. Nei confronti del personale direttivo ed educativo del predetto Convitto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , cosi' come modificato dal presente decreto.
3. Nei confronti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, si applicano le disposizioni riguardanti il corrispondente personale contenute nell' art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 .
4. I beni mobili ed immobili, con le relative pertinenze, del Convitto sono trasferiti al patrimonio della provincia secondo le modalita' di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 .
Note all' art. 14 :
- Il comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente:
"Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto".
- Il testo dell' art. 41 del D.P.R. n. 89/1983 e' il seguente:
"Art. 41. - Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonche' il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche che, alla data d'entrata in vigore della legge provinciale che istituisce gli uffici scolastici con i relativi organici, trovasi alle dipendenze dello Stato presso i suddetti uffici o scuole, passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi degli uffici o delle scuole corrispondenti alla propria lingua materna, alla data prevista per l'inizio del funzionamento degli uffici scolastici della provincia, sempre che non abbia chiesto, nel termine stabilito dalla predetta legge provinciale, di rimanere alle dipendenze dello Stato.
Il personale che passa alle dipendenze della provincia conserva, ad ogni effetto, le posizioni di carriera ed economiche gia' acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, e titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale dipendente dalla provincia stessa il quale esercita funzioni di corrispondente livello.
L'assegnazione ad uffici o scuole di altra provincia del personale che chiede di rimanere alle dipendenze dello Stato viene disposta anche in soprannumero. In relazione alle unita' di personale che ai sensi del precedente primo comma passi alle dipendenze della provincia vengono soppressi altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.
Gli insegnanti elementari addetti ad attivita' amministrative presso il provveditorato agli studi, gli ispettorati scolastici o le direzioni didattiche ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 , possono chiedere, entro il termine stabilito dalla legge provinciale di cui al primo comma del presente articolo, di essere restituiti all'insegnamento e assegnati, a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale prestano servizio".
- Gli articoli 6 e 7 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle prov- ince autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione) recitano rispettivamente:
"Art. 6. - I verbali di consegna costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse consegnati ai sensi dei precedenti articoli.
L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.
Per i beni mobili della regione iscritti in pubblici registri, i verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione a favore delle province, che sara' effettuata a cura dei presidenti delle giunte provinciali.
Art. 7. - Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessorie, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restano peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.
I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle province dalla data di consegna".

Art. 15

1. Sono a carico della provincia gli eventuali maggiori oneri derivanti da provvedimenti adottati dalla stessa in attuazione dei seguenti articoli:
art. 1, comma 3, come introdotto dall'art. 1 del presente decreto;
art. 4, cosi' come sostituito dall'art. 2 del presente decreto;
art. 7, comma 2, cosi' come modificato dall'art. 4 del presente decreto;
art. 9, cosi' come sostituito dall'art. 5 del presente decreto;
art. 12, cosi' come sostituito dall'art. 7, commi 8, 9 e 10 del presente decreto per la parte relativa alle specifiche disposizioni introdotte ((...)) dai contratti provinciali che prevedono maggiori oneri rispetto al contratto nazionale;
art. 27, cosi' come sostituito dall'art. 11 del presente decreto;
art. 13 del presente decreto.
2. La determinazione dei rimborsi spettanti alla provincia di Bolzano ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 , per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e' effettuata annualmente nell'ambito dell'intesa per la determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 NOVEMBRE 2003, N. 345 ))

Art. 17

1. Sono soppressi i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 : 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29 comma 3, 31, 32, 33, 34, 36, 37 e 38.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali CIAMPI, Ministro del tesoro BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione VISCO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: FLICK Nota all'art. 17:
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R. 31 agosto 1992, n. 268 vedi nota in premessa.
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