048U0069
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Istituzione di un servizio permanente di controllo contabile amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e dalla Societa' italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.). (DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 1948 n. 69)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 settembre 1947:
Art. 1
Eistituito, alla diretta dipendenza del Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e dello imposte indirette sugli affari), un servizio permanente di controllo contabile ed amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia e dalla Societa' italiana Autori ed Editori a titolo di tassa sulla circolazione degli autoveicoli, di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse e di ogni altro tributo la cui riscossione venga eventualmente affidata ai suddetti Enti.
Tale servizio ha sede stabile in Roma.
Art. 2
Il controllo viene disimpegnato, presso le Direzioni centrali dei due enti, sotto la direzione di un ispettore compartimentale, da due ispettori superiori o procuratori superiori ispettori e da altri otto funzionari del ruolo di procuratore incaricati del servizio di ispezione.
Art. 3
Il personale provinciale assegnato al servizio di controllo e' alla dipendenza dell'ispettore compartimentale anche per la parte disciplinare.
Art. 4
L'ispettore compartimentale e il personale d'ispezione, da lui all'uopo delegato, sono autorizzati ad accedere direttamente presso le esattorie e le agenzie degli Enti predetti nonche' presso le sedi del Pubblico registro automobilistico per le verifiche contabili e i controlli di merito sullo svolgimento dei servizi, sia per quanto riguarda l'applicazione delle norme tributarie, sia per quanto si riferisce alle riscossioni ed ai versamenti di competenza erariale.
Art. 5
Gli Enti predetti dovranno mettere a disposizione dell'Ispettorato compartimentale il personale di collaborazione, d'ordine e contabile, necessario per la rapida esecuzione delle operazioni di controllo, nonche' i locali ed i mobili occorrenti per il regolare svolgimento del servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 127. - FRASCA