Monitoring Gesetzessammlung

048U0751

IT - Decreti Legislativi

048U0751

Proroga al 15 aprile 1948 dell'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 369, concernente modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali e disposizioni transitorie sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito. (DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 1948 n. 751)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1

L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360 , e' prorogata al 15 aprile 1948.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 15 aprile 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 3 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 230. - FRASCA
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