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048U0860

IT - Decreti Legislativi

048U0860

Norme sul trattamento economico per le missioni del dipendenti statali in territorio estero. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 860)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1

Per il periodo dal 9 settembre 1943 al giorno precedente (2 ottobre 1945) la data di entrata in vigore del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540 , le indennita' giornaliere di cui all' art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 , maggiorate dell'aggio sull'oro di 6,207, sono aumentate delle seguenti percentuali:
15% Cina, Svizzera, Portogallo, Svezia, Danimarca;
30% Turchia, Germania, Austria;
40% Russia, Bulgaria, Ungheria, Belgio, Olanda, Jugoslavia, Grecia, Cecoslovacchia, Francia, Norvegia, Polonia, Romania;
45% Inghilterra, Stati Uniti d'America, Messico, Canada', Repubbliche Sud-Americane, Egitto, Spagna, Tangeri, Algeria, Marocco spagnolo.
Per i Paesi non previsti nel precedente comma nei quali, nel periodo ivi indicato, risultino effettuate missioni da parte di personale statale, le percentuali di aumento possono essere stabilite con decreti del Ministero del tesoro.

Art. 2

Gli aumenti percentuali di cui al precedente art. 1 sono applicabili anche sulle indennita' giornaliere previste dal decreto Ministeriale 6 marzo 1927, n. 660 , maggiorate dell'aggio sull'oro di 6,207, per il personale delle Ferrovie dello Stato in missione all'estero durante il periodo 9 settembre 1943-2 ottobre 1945. Tale decreto Ministeriale e' riportato in allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per il tesoro.

Art. 3

Sulle indennita' giornaliere risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, e' concessa una integrazione nelle seguenti misure:
del 50% per il periodo 1 gennaio 1944-30 giugno 1944;
del 70% per il periodo 1 luglio 1944-31 dicembre 1944;
del 100% per il periodo 1 gennaio 1945-2 ottobre 1945.

Art. 4

Ai capi delle delegazioni che si recano all'estero per stipulare accordi economici, commerciali o politici, puo' essere accordato, con obbligo di rendiconto, un fondo in valuta locale - in misura da determinarsi dal Ministro per il tesoro - per far fronte alle spese di ufficio e di rappresentanza.

Art. 5

Per i componenti delle delegazioni italiane che si recano all'estero per partecipare alle riunioni presso commissioni, enti o comitati internazionali, il rapporto fra le diarie base previsto per i vari gradi dall' art. 1 lettera a) del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 , puo' essere, nei singoli casi, opportunamente modificato dal Ministero del tesoro.

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1971, N. 286 ))

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto hanno effetto dal 3 ottobre 1945.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 254. - FRASCA

Allegato

ALLEGATO (art. 2).
Decreto Ministeriale 6 marzo 1927, n. 660 , riguardante il trattamento di missione all'estero.
IL MINISTRO
Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 Visto l'art. 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 ;
Visto il proprio decreto n. 2521 in data 28 maggio 1925;
Udita la relazione n. P.A.G. 3728/118644 in data 2 settembre 1926 della Direzione generale (Servizio personale e affari generali);
Sentito il Consiglio di amministrazione;
Di concerto col Ministro per le finanze;
Decreta:
1. - Le indennita' giornaliere da corrispondersi al personale in missione all'estero - sia in Europa che negli altri continenti - sono fissate dalla seguente tabella, a seconda della Nazione in cui la missione abbia a svolgersi.
Il pagamento di tali indennita' viene fatto con l'aggiunta del relativo aggio rispetto all'oro, da computarsi sulla media del cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia e relativa a ciascun mese di missione.
Gradi Indennita'
R. D. L. 405/1925 A B C
1°..................................... 68 50 40
2° e 3°................................ 63 45 35
4° e 5°................................ 58 40 30
6° e 7°................................ 48 35 27
8°, 9° e 10°........................... 43 30 25
11°, 12° e 13°......................... 35 25 20
14° e 15°.............................. 33 23 18
Le indennita' sub A si corrispondono nei Paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro piu' del 2%, nonche' nelle Regioni della Cina.
Le indennita' sub B si corrispondono nei Paesi la cui valuta fa aggio, rispetto alla lira, superiore al 50%, nonche' nella Turchia.
Le indennita' sub C si corrispondono nei Paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira o con aggio, sempre rispetto ad essa, non superiore al 50%.
Per le missioni in Paesi che non hanno sistema monetario proprio viene stabilito il trattamento sub B, salvo a corrispondere il trattamento sub C quando in detti Paesi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari, o con aggio, rispetto alla lira, non superiore al 50%.
2. - Le indennita' per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prende imbarco per il ritorno.
Durante i giorni di navigazione competono:
a) il doppio decimo del prezzo del biglietto di viaggio (in prima classe per gli agenti dei primi dieci gradi; in 2ª classe per gli altri) aumentato delle spese di vitto;
b) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;
c) l'indennita' di cui al precedente punto 1, sub B, ridotta ad un terzo, senza l'aumento dell'aggio rispetto all'oro.
Sono inoltre dovute le indennita' stabilite per le missioni all'interno del regno per il periodo decorso dalla partenza dalla residenza amministrativa fino alle ore 24 del giorno precedente a quello in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonche' per il periodo compreso fra le ore 24 del giorno in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia sino all'ora del ritorno in residenza.
3. - Quando per recarsi al luogo di missione si debbono attraversare diversi Paesi, si corrisponde per il periodo di viaggio l'indennita' stabilita per il Paese di missione, ma, nel caso di fermata intermedia superiore a 48 ore, si corrisponde l'indennita' stabilita per il Paese di fermata.
4. - Agli, agenti che facciano parte di delegazioni italiane presso commissioni, enti, o comitati internazionali ed abbiano a recarsi all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta, sulle indennita' ai termini del punto 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30%.
Uguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta agli agenti che si rechino all'estero in commissione od isolatamente per rappresentanza del regio Governo.
5. - E' ammesso il rimborso delle spese postali, telegrafiche e di passaporto, nonche' delle spese di viaggio che l'agente abbia ad incontrare quando non sia munito del rispettivo biglietto gratuito.
Nessun rimborso e' dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ove e' la sede della missione.
Ai funzionari di grado superiore al 40, quando devono viaggiare durante una intera notte, e' consentito l'uso della carrozza con letto, come pure e' consentito - per tutto il percorso in territorio italiano ed estero - il viaggio in 1ª classe alle categorie di personale comprese nei gradi dall'8° al 10° e il viaggio in 2ª classe alle categorie di personale comprese nei gradi dal 13° al 15°.
6. - In aumento alle indennita' ed ai rimborsi sopra stabiliti non e' ammessa l'assegnazione di speciali soprassoldi. Viene pero' concessa, a compenso di qualsiasi spesa accessoria eventualmente sostenuta durante il viaggio per raggiungere la localita' di missione, una speciale indennita', per ogni km. percorso su linee ferroviarie o carrozzabili, in territorio estero, rispettivamente della misura di L. 0,15 o di L. 0,10 a seconda che trattasi di agente appartenente ai primi dieci gradi oppure a grado inferiore al decimo.
7. - Ai funzionari che godono di assegni o di indennita' nella qualita' di addetti ad enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennita' giornaliere che loro spetterebbero ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla meta'. Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio le indennita' anzidette, ove siano consentite, sono ridotte ad un quarto.
Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite dei Governi esteri o quando sia destinato al seguito di Sovrani, di Principi Reali, o comunque fruisca di trattamento gratuito.
Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennita' sono ridotte di un quarto.
8. - L'indennita' giornaliera per le missioni all'estero e' ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza nella stessa localita' si protragga oltre 180 giorni.
Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato e', per le missioni in corso, computato dal loro inizio ma la riduzione non si applica se non dopo un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, mentre per il periodo precedente dovra' continuarsi ad applicare la riduzione di un quinto gia' prevista dall'art. 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 .
Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa localita' e' considerata, agli effetti delle indennita', come nuova missione.
9. - Il personale che alla data del presente decreto si trova in missione all'estero, conserva per tutto il quadrimestre successivo il trattamento stabilito a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, se piu' favorevole.
10. - Con decreto Ministeriale potranno essere ridotte le indennita' di cui al pulito 1 quando la limitata importanza della missione od il luogo ove essa si svolge giustifichino la riduzione.
11. - La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado o nelle sistemazioni a ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennita' da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del regno sia all'estero e per periodi di missioni gli decorsi alla data di deliberazione della promozione o della sistemazione.
Le disposizioni del presente decreto - che possono applicarsi anche al personale avventizio - hanno vigore dal 1 luglio 1926, restando in pari data abrogato l'art. 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , nonche' il decreto Ministeriale n. 2521 del 28 maggio 1925 .
Roma, addi 6 marzo 1927
Il Ministro per le comunicazioni
firmato: CIANO
Il Ministro per le finanze
firmato: VOLPI
Visto: DEL VECCHIO
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