048U1019
048U1019
Approvazione dell'Accordo tra Il Governo italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite, concluso a Roma il 12 novembre 1947, per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso dei Fondo lire supplementare agli Accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946. (DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948 n. 1019)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con tutti i Ministri; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo concluso a Roma il 12 novembre 1947 tra il Governo italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso del Fondo lire, supplementare agli Accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946.
Art. 2
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per quanto di sua competenza, all'attuazione del presente decreto e ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed la effetto dal 12 novembre 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 10 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA -- EINAUDI - SARAGAT - PACCIARDI - TOGNI - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - FACCHINETTI - - GONELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - D'ARAGONA - TREMELLONI - FANFANI - MERZAGORA - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 153. - FRASCA
Agreement
Agreement between the italian Government and the United Nations Relie and Rehabilitation Administration on the use of the lire fuid
supplementary to the agreements of 8 march 1945 and 19 January
1946.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. I
Accordo tra il Governo italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso del Fondo lire
supplementare agli Accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946.
Visto che, l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e
la Riabilitazione (nel corso del presente atto chiamato "U.N.R.R.A.") ed il Governo italiano (nel corso del presente atto chiamato "Governo"), conclusero un Accordo l'8 marzo 1945 (nel corso del presente atto chiamato "1° Accordo") ed un altro Accordo il 19 gennaio 1946 (nel corso del presente atto chiamato "Accordo
Supplementare") per l'assistenza e la riabilitazione in Italia; e
Visto che, in accordo con l'art. V dell'Accordo Supplementare il
Governo si impegno' a versare in uno speciale conto (nel corso del presente atto chiamato "Fondo Lire") i proventi netti derivanti dalla vendita, affitto o altro trasferimento dei rifornimenti e dei servizi
forniti dall'U.N.R.R.A. per l'assistenza e la riabilitazione; e
Visto che, in accordo con il succitato art. V dell'Accordo
Supplementare il Governo si impegno' di usare il Fondo Lire (dopo dedottene le spese sostenute dall'.U.N.R.R.A. in valuta italiana) per programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo e l'U.N.R.R.A. nel periodo in cui la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. svolgeva la sua attivita' in Italia; e fu inoltre stabilito che il Governo e l'U.N.R.R.A. si sarebbero accordati sulla procedura da
seguire in seguito; e
Visto che, con la risoluzione N°. 97 del Consiglio dell'U.N.R.R.A. fu raccomandato che "le funzioni e le responsabilita' dell'Amministrazione relativamente all'utilizzazione dei proventi in valuta locale o di somme equivalenti per opere di assistenza e di riabilitazione siano trasferite a suo tempo alle Nazioni Unite o a quell'Ente specializzato che dalle Nazioni Unite sara' designato"; e Visto che, con una risoluzione adottata il 24 marzo 1947 il
Consiglio Economico Sociale delle Nazioni Unite convenne di assumersi alcune delle funzioni dell'U.N.R.R.A. relativamente ai proventi delle
vendite; e
Visto che, il Governo e l'U.N.R.R.A. desiderano definire i
programmi di assistenza e di riabilitazione finanziati con l'impiego del Fondo Lire, nonche' le funzioni e le responsabilita' che il Governo italiano e l'Ente successore all'U.N.R.R.A. dovranno assumersi relativamente all'utilizzazione del Fondo Lire;
Il GOVERNO ITALIANO
L'AMMINISTRAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
PER L'ASSISTENZA E LA RIABILITAZIONE
Hanno convenuto quanto segue:
Art. I
TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITA
Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo i poteri e la responsabilita' per lo stanziamento di somme dal Fondo Lire, che prima della suddetta data erano esercitati congiuntamente dal Governo e dall'.U.N.R.R.A., sono esercitati dal Governo, con le modalita' previste dal presente Accordo.
Art. II
Art. II
RACCOLTA DI FONDI
Il Governo richiedera' il pronto pagamento di tutte le somme dovute
al Fondo Lire dai consegnatari dei rifornimenti importati dall'U.N.R.R.A. e da ogni altra fonte. In particolare il Governo completera' al piu' presto possibile l'accertamento e la determinazione delle effettive spese di trasporto, magazzinaggio e distribuzione e dei gravami fiscali che, in base all'art. V a) dell'Accordo Supplementare possono essere trattenuti dai consegnatari delle merci di importazione.U.N.R.R.A., ed assicurera' il pagamento al Fondo Lire del totale dei proventi netti.
Art. III
Art. III
USO DEL FONDO LIRE
Le parti contraenti accettano il principio che il Fondo Lire debba essere usato nel piu' breve tempo possibile e che si debba dare la precedenza all'azione svolta a fronteggiare i piu' immediati bisogni della popolazione italiana derivanti dalle conseguenze della guerra.
Art. IV
Art. IV
STANZIAMENTO DI SOMME
1. Il Fondo Lire sara' usato dal Governo entro cinque anni dal 1
gennaio 1947 per le categorie di programmi di assistenza e di riabilitazione elencate nell'Allegato I, e secondo quella rata annuale di spesa indicata nell'allegato stesso.
2. 1 singoli programmi di assistenza e di riabilitazione concordati
dal Governo e dall'U.N.R.R.A. alla data del presente Accordo sono elencati nell'Allegato II.
3. In ogni anno le somme autorizzate per i singoli programmi
approvati saranno erogate dall'organo governativo previsto dal secondo comma dell'art. X del presente Accordo, alla rata richiesta dalla necessita' di fronteggiare i bisogni operativi dei programmi stessi.
4. Tutte le somme che alla fine di un dato anno non sono erogate a un progetto approvato secondo la rata concordata per l'anno stesso, saranno riportate all'anno successivo per il medesimo progetto, sempre che il progetto stesso non sia gia' stato completato.
Art. V
Art. V
LA RISERVA
1. Ogni somma raccolta nel Fondo Lire al di la' dell'ammontare
totale di cinquantacinque miliardi di lire indicato nell'Allegato I, costituira' la Riserva.
2. La Riserva sara' impiegata dal Governo con il seguente ordine di
precedenza:
a) Per il pagamento di qualsiasi residua passivita'
dell'U.N.R.R.A. ivi inclusi i reclami da parte di terzi originati da obbligazioni contrattuali, extracontrattuali o da qualsiasi altra ragione.
b) Per il pagamento delle spese sostenute in Italia in valuta
italiana - e che ai sensi degli Accordi stipulati tra il Governo e le singole Organizzazioni Internazionali sono a carico del Governo - dalle Organizzazioni Internazionali che succederanno all'U.N.R.R.A., ivi incluse (ma non esclusivamente) l'Organizzazione Internazionale per i Profughi (I.R.O.), l'Organizzazione Sanitaria Mondiale (W.H.O.), l'Organizzazione per i Viveri e l'Agricoltura (F.A.O.) e il Fondo Internazionale di Emergenza per l'infanzia (I.C.E.F.). Le somme che a questo scopo dovranno essere stanziate dal Fondo Lire saranno concordate dal Governo e dalle Organizzazioni Internazionali interessate.
c) Per fronteggiare possibili aumenti di costi che possano
verificarsi per i progetti gia' concordati con l'U.N.R.R.A.
d) Per l'esecuzione di progetti che non siano gia' concordati con
l'U.N.R.R.A. ma che rientrino nelle categorie indicate nell'Allegato I, fermo restando quanto disposto nell'art. VII del presente Accordo.
e) Per l'esecuzione di progetti che non siano gia' concordati con
l'U.N.R.R.A., ne' rientranti nelle categorie indicate nell'Allegato I, purche' tali programmi abbiano scopi di assistenza e di riabilitazione, e fermo restando quanto disposto dagli articoli VII e VIII del presente Accordo.
3. Qualsiasi somma stanziata dalla Riserva per gli scopi enumerati nel precedente paragrafo 2) sara' in aggiunta agli esborsi annuali indicati nell'Allegato I, e sara' pagabile a mano a mano che se manifesti la necessita', dall'Ente Governativo di cui all'art. X del presente Accordo.
Art. VI
Art. VI
DISPOSIZIONI PER LE RIMANENZE NON SPESE
Le Parti Contraenti accettano il principio che l'intero ammontare del Fondo Lire sara' speso entro cinque anni a partire dal 1 gennaio 1947. Se tuttavia alla line del suddetto periodo rimarranno nel Fondo Lire somme non spese o crediti in conto di prestiti recuperabili o per qualsiasi altra ragione, tali somme saranno considerate come parte della Riserva e usate in base a quanto disposto dal precedente art. V.
Art. VII
Art. VII
RELAZIONI CON L'U.N.R.R.A. - E.R.O.
1. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo il Governo
presentera' all'U.N.R.R.A. - E.R.O. rapporti trimestrali sulla utilizzazione del Fondo Lire. Tali rapporti saranno compilati sul modello EF2 (Allegato III) o su altro modello che sara' in seguito stabilito.
2. Inoltre il Governo presentera' all'U.N.R.R.A. - E.R.O. ogni
proposta di assegnazione di somme dal Fondo Lire per programmi che non siano gia' stati concordati tra il Governo e IU.N.R.R.A.
L'U.N.R.R.A. - E.R.O. fara' avere al Governo le sue osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di consegna; in mancanza di osservazioni entro tale termine le proposte diverranno esecutive.
Art. VIII
Art. VIII
RELAZIONI CON LE NAZIONI UNITE
1. A partire dalla data che sara' notificata dall'U.N.R.R.A., il
Governo presentera' i rapporti trimestrali di cui all'art. VII 1) al Segretario Generale delle Nazioni Unite o all'Ente da esso nominato.
2. Inoltre, a partire dalla stessa data, il Governo comunichera' al
Segretario Generale delle Nazioni Unite o all'Ente da esso nominato ogni cambiamento nelle assegnazioni dal Fondo Lire in rapporto a categorie o programmi che non siano gia' stati concordati tra il Governo e l'U.N.R.R.A. Il Governo notifichera' le proposte di cambiamenti in tempo utile perche' il Segretario Generale delle Nazioni Unite, o l'Ente da esso designato, possa esprimere le sue eventuali osservazioni su tali proposte. Se^ nessuna osservazione perverra' al Governo entro trenta giorni dalla data di consegna, le proposte diverranno esecutive.
Art. IX
Art. IX
LIMITI DEI NUOVI PROGRAMMI O CATEGORIE
Qualsiasi nuovo programma o categoria che possa venire stabilito in
base agli articoli VII 2) e VIII 2) dovra' rientrare negli scopi di assistenza e di riabilitazione, e non dovra' discostarsi dai principi contenuti negli Accordi tra il Governo e l'U.N.R.R.A.
Art. X
Art. X
ESECUZIONE DEI TERMINI DELL'ACCORDO
Il Governo adottera' le disposizioni ed i provvedimenti che si
rendessero necessari per l'esecuzione di quanto disposto dal presente Accordo.
L'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali di cui al D. L. 1006
del 19 settembre 1947, e' l'organo governativo direttamente responsabile per l'esecuzione di quanto disposto dal presente Accordo.
Art. XI
Art. XI
DURATA DELL'ACCORDO
Il presente Accordo avra' vigore dalla data di oggi. Esso rimarra' in vigore fino all'esaurimento di tutte le risorse del Fondo Lire, sotto forma sia di liquidi, sia di crediti, sia di ogni altra attivita'.
I testi italiano ed inglese fanno entrambi fede.
Fatto in Roma, il 12 novembre 1947
B. MONTINI S.M. KEENY
Per il Governo italiano Per l'U.N.R.R.A
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Accordo-Allegato I
ALLEGATO I
RATEIZZAZIONE DEL PIANO DI REIMPIEGO DEL FONDO LIRE U.N.R.R.A.
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato II
ALLEGATO II
LISTA DEI PROGETTI DI REIMPIEGO DEL FONDO LIRE U.N.R.R.A.
CONCORDATI TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'U.N.R.R.A. NELL'AMBITO
DEL PIANO DI 55 MILIARDI DI CUI ALL'ALLEGATO I
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato III
ALLEGATO III
AMMONTARE ED UTILIZZAZIONE DEI RICAVI PER LA VENDITA DI MERCI UNRRA
Parte di provvedimento in formato grafico