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011G0084

IT - Decreti Legislativi

011G0084

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (11G0084) (DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011 n. 41)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/2011 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 , recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia", ed in particolare, l'articolo 25, comma 5, che prevede che possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto delle modalita' i principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell' articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni; Vista la legge 2 agosto 1975, n. 393 , recante "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica"; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom , 90/641/Euratom , 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti", e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 , recante "Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom , relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito"; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 , recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 , recante "Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2000, sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000 ; Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 , recante "Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 , recante "Riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", che prevede, ai commi da 99 a 106 dell'articolo 1, integrazioni delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 ; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282 , recante "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997"; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante "Norme in materia ambientale", e successive modifcazioni; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 , recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane"; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 , recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale"; Visto l' articolo 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009 , che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2011; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reso nella seduta del 3 marzo 2011; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione normativa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della salute, per i beni e le attivita' culturali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 24

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31
del 2010 1. Nella rubrica del titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , le parole: "e delle relative misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "e dei relativi benefici economici".
2. All' articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , le parole: "realizzazione del Centro di studi e sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti: "realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione".
3. All' articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , le parole: "dal finanziamento delle" sono sostituite dalle seguenti: "dalla componente tariffaria che finanzia le".
4. All' articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attivita' di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83 .".
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo della rubrica del Titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , come modificato dal presente decreto:
(Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi benefici economici.)
- Si riporta il testo dell' articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , come modificato dal presente decreto:
Art. 25 (Deposito nazionale e Parco tecnologico) - 1.
Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia.
2. Il Parco Tecnologico e' dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attivita' operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attivita' connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonche' lo svolgimento, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di tutte le attivita' di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.
3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attivita' di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonche' altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione.

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 26

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 )) .
2. All' articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "di massima" sono soppresse e la parola: "indicati" e' sostituita dalla seguente: "indicata";
b) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e determinazione del fattore di riempimento".
3. All'articolo 27, comma 3, primo periodo, le parole: "di massima" sono soppresse.
4. All'articolo 27, comma 4, le parole: "alle misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "ai benefici economici".
5. All'articolo 27, comma 5, dopo le parole: "formalmente trasmesse alla stessa" sono inserite le seguenti: "e al Ministero dello sviluppo economico" e la parola: "potenzialmente" e' soppressa.
6. All'articolo 27, comma 6, la parola: "potenzialmente" e' soppressa.
7. All'articolo 27, comma 7, la parola: "potenzialmente" e' soppressa; dopo la parola "comunicare" sono inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni" e le parole "Regioni interessate", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee".
8. All'articolo 27, comma 9, dopo la parola: "aree", la parola: "potenzialmente" e' soppressa.
9. All' articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , dopo le parole: "di cui al medesimo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8".
10. All'articolo 27, comma 11, le parole: "ne attribuisce il diritto di svolgere le attivita' di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A" sono sostituite dalle seguenti: "attribuisce il diritto di svolgere le attivita' ad esso relative, di cui al presente decreto legislativo, in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.".
11. L'articolo 27, comma 12, e' sostituito dal seguente:
"12. Nella regione in cui e' situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terra' conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonche' di quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.".
12. All'articolo 27, comma 13, le parole: "Entro quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi" e le parole: "il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "il termine di sei mesi".
13. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , e' inserito il seguente:
"13-bis. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall' articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonche' al Ministero delle infrastrutture e trasporti.".
14. All' articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:
"17-bis. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilita' e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi.
L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato.".

Art. 27

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 31
del 2010 1. All' articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) rapporto preliminare di sicurezza;";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:
1) schema di regolamento di esercizio;
2) schema di manuale operativo;
3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;
4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita';".
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , come modificato dal presente decreto:
Art. 28 (Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attivita' istruttoria) - 1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse deve contenere esclusivamente la seguente documentazione:
a) progetto definitivo del Parco Tecnologico;
b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA;
c) rapporto preliminare di sicurezza;
d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:
1) schema di regolamento di esercizio;
2) schema di manuale operativo;
3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;
4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita'.
e) elenco delle servitu' da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;
f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell' art. 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ;
g) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;
2. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia:
a) valuta la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sara' soggetto il Deposito nazionale;
b) richiede alle amministrazioni interessate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta;
c) acquisisce l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispetto dalle norme vigenti;
d) promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea.
3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formula il proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 27.

Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 29

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. All' articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 )) ;
b) al comma 5, le parole: "in un ambito territoriale di 20 chilometri" sono sostituite dalle seguenti: "localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito";
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Benefici economici";

Art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 31

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 ))

Art. 32

Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010 1. Al decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola:"art.", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "articolo";
b) la parola: "disattivazione", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "decommissioning";
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75 )) ;
d) nel titolo, le parole "misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "benefici economici".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Romani, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Fazio, Ministro della salute Galan, Ministro per i beni e le attivita' culturali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano
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