092G0480
092G0480
Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395. (DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992 n. 443)
Art. 1 - (Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche)
(Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche) 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria:
a) ruolo degli agenti e degli assistenti; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli ispettori; ((c-bis) carriera dei funzionari)) 2. Salvo quanto specificato nel presente decreto, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395 , svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto, quali indicati dall'articolo 5 della legge e dalla normativa vigente. 3. La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2 - (Gerarchia)
(Gerarchia) (( 1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo e' determinata come segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti. )) 2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.
3. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito. CAPO II CAPO II
Art. 3 - (Ruolo degli agenti e degli assistenti)
(Ruolo degli agenti e degli assistenti) 1. Il ruolo degli agenti e degli assistenti e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) agente; b) agente scelto; c) assistente; d) assistente capo.
Art. 4 - (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti)
(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti) 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute; vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti in servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici.
3. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano ((cinque)) anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.
Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attivita' del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle disposizioni di servizio.
5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria.
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
CAPO III CAPO III
Art. 5 - Nomina ad allievo agente di polizia
Nomina ad allievo agente di polizia 1. L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;
c) ((efficienza e)) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.
4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria.
4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all' articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
5. Le modalita' dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.
6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza e' utile, per la meta' e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria. (16)
7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198 . Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198 , e' sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198 . Il predetto personale all'atto, del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario.
Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo' essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'articolo 6, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
8. In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 che la presente modifica ha effetto a decorrere dal primo gennaio 2023. --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 , ha disposto (con l'art. 44, comma 28) che "Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , e' abrogato".
Art. 6 - (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).
(Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra quattro e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso e' stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.
1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso e' stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione ((suppletivo della durata di due mesi)) .
2. Al termine del primo ciclo del corso di durata non inferiore a tre mesi, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneita' al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere per non piu' di una volta il secondo ciclo.
Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito e' negativo, sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attivita' di formazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 maggio 1993, n. 163 , convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1993, n. 254 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso previsto dal comma I dell' articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , ha la durata complessiva di sei mesi, e puo' essere articolato in due cicli trimestrali. Il primo ciclo e' frequentato immediatamente dopo l'assunzione e il secondo ciclo deve essere completato entro diciotto mesi dall'assunzione". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 13 settembre 1996, n. 479 , convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1996, n. 579 , ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla meta' in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997".
Art. 7 - Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria
Dimissioni dai corsi per la nomina
ad agente di polizia penitenziaria 1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
(( d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermita' contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilita' per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneita' psico-fisica; )) e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'articolo 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. (5)
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 13 settembre 1996, n. 479 , convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1996, n. 579 , ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla meta' in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997".
Art. 8 - (Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia penitenziaria).
(Addestramento e corsi di specializzazione per
agenti di polizia penitenziaria). 1. Gli agenti di polizia penitenziaria compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso gli istituti penitenziari o servizi operativi, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 6. 2. Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualita' professionali redatto dal direttore dell'istituto o servizio presso cui e' stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialita' o ai servizi che richiedono particolare qualificazione, frequentano corsi di specializzazione della durata di tre mesi. 3. Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attivita' diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Ove cio' comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso e' prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.
Art. 9 - (Promozione ad agente scelto)
(Promozione ad agente scelto) 1. La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 8. 2. Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198 , ai fini del comma 1, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' computato per intero.
Nota all'art. 9, comma 2:
- Per l'argomento della legge n. 198/1975 , si veda la nota all'art. 5, comma 7.
Art. 10
((Nomina ad assistente. )) (( 1. La qualifica di assistente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto. ))
Art. 11 - (Promozione ad Assistente capo)
(Promozione ad Assistente capo) 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto ((quattro anni)) di servizio nella qualifica di assistente.
Art. 11-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))
Art. 12
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 200 ))
Art. 13
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 200 )) CAPO IV CAPO IV
Art. 14 - (Ruolo dei sovrintendenti)
(Ruolo dei sovrintendenti) 1. Il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice sovrintendente; b) sovrintendente; c) sovrintendente capo.
Art. 15 - (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti)
(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti) 1. Agli appartenenti al ruolo dei sovritendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Al predetto personale sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste dall'articolo 4, ma implicanti un maggiore livello di responsabilita', nonche' funzioni di coordinamento di unita' operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde.
3. Il personale ((del ruolo dei sovrintendenti)) svolge mansioni esecutive ((anche qualificate e complesse)) , richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresI', affidato il comando di piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio.
4. Al personale della qualifica di sovrintendente capo sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale e il comando di unita' operative presso istituti penitenziari o presso sezioni di istituti penitenziari.
5. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, previo apposito corso di specializzazione svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano ((sei)) anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui al comma 3, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.
Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unita' operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio.
5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui comma 5-bis:
a) il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Art. 16 - (Nomina a vice sovrintendente).
(Nomina a vice sovrintendente). 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione;
b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalita' semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovra' frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verifica finale.
3. La nomina a vice sovrintendente e' conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) e mantengono, a domanda, la sede di servizio.
4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono devoluti all'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione.
5. L'individuazione delle categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), le modalita' della concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
((16)) -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 , ha disposto (con l'art. 44, comma 8, lettera b-bis)) che "in deroga a quanto previsto dall' articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 novembre di ciascun anno, ad eccezione che per i posti relativi all'anno 2017 il cui termine e' fissato al 30 settembre 2019, con modalita', procedure e criteri analoghi a quelli stabiliti con il decreto del Capo del Dipartimento 29 novembre 2017, previsti in attuazione della precedente lettera b) del presente comma 8, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 16, comma 1, lettere a) e b)".
Art. 17
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 200 ))
Art. 18 - Dimissione dal corso.
Dimissione dal corso. 1. E' dimesso dai corsi di cui all'art. 16 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ((ovvero a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio,)) ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziara, su proposta del direttore della scuola.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta durante il corso ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
5-bis. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto.
Art. 19
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 200 ))
Art. 19-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))
Art. 20 - (Promozione a sovrintendente)
(Promozione a sovrintendente) 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto ((quattro)) anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 21 - Promozione a sovrintendente capo.
Promozione a sovrintendente capo. 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a titolo aperto mediante scrutinio per ((merito assoluto)) , al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto ((cinque anni)) di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 21-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 )) CAPO V CAPO V
Art. 22
(( (Ruolo degli ispettori). )) (( 1. Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice ispettore;
b) ispettore;
c) ispettore capo;
d) ispettore superiore;
e) sostituto commissario. ))
Art. 23 - (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori)
(Funzioni del personale del ruolo degli ispettori) 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto, sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale e la conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonche' specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal ((...)) comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile; sono altresi' attribuite funzioni di coordinamento di una o piu' unita' operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonche' la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita'. Gli appartenenti al ruolo degli ispettori possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria.
3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre a quanto gia' specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attivita' del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi.
4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi nell'ambito del coordinamento di una o piu' unita' operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attivita' sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata.
5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Art. 24 - Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria.
Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria. 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante:
a) concorso pubblico;
b) concorso interno per titoli di servizio ed esami;
2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28.
3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
eta' compresa tra gli anni diciotto ed il limite massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ;
((efficienza e)) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
4. A parita' di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1 lettere a) e b), sono nominati allievi vice ispettori.
Art. 25 - (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria)
(Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria) 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione.
2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno.
3. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.
4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.
((4-bis. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.)) ------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 41, comma 13) che "Le disposizioni di cui agli articoli 25 , 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026".
Art. 26 - (Trattamento economico degli allievi e modalita' dei consorsi)
(Trattamento economico degli allievi e modalita' dei consorsi) 1. Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui al presente titolo e' determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui al comma 1, appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza del corso e' posto in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole. 3. Le modalita' dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.
Art. 27 - Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria
Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria 1. Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:
a) non superano gli esami del corso e non sono dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di centoventi giorni, anche non consecutivi, e centocinquanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'. (15)
2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre centoventi giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. (15) ((24)) 3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore della scuola. (15)
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione penitenziaria, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.
5-bis. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 16.
------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 41, comma 13) che "Le disposizioni di cui agli articoli 25 , 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026". ------------- AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 4 dicembre 2023, n. 211 (in G.U. 1ª s.s. 06/12/2023, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 27, comma 2 , e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ), nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria - che abbiano ottenuto l'idoneita' al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternita' - siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso".
Art. 28 - Nomina a vice ispettore.
Nomina a vice ispettore. 1. La nomina a vice ispettore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dall' articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e con l'osservanza delle disposizioni dell' articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell' articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 , con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d'eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso alla data del bando che indice il concorso, di anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b);
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.
3. Le modalita' dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore secondo l'ordine della graduatoria finale. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. (16) ((24)) 5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.
7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
--------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Le disposizioni introdotte dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione professionale in atto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 4 dicembre 2023, n. 211 (in G.U. 1ª s.s. 06/12/2023, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 27, comma 2 , e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ), nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria - che abbiano ottenuto l'idoneita' al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternita' - siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso".
Art. 28-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))
Art. 29 - Promozione ad ispettore.
Promozione ad ispettore. 1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio, nella qualifica ((oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 28.)) . ((15)) ------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 41, comma 13) che "Le disposizioni di cui agli articoli 25 , 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026".
Art. 29-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))
Art. 30 - (Promozione ad ispettore capo).
(Promozione ad ispettore capo). 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto ((sei)) anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
Art. 30.1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))
Art. 30-bis - (Promozione alla qualifica di ispettore superiore).
(Promozione alla qualifica di ispettore superiore). 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di ((otto)) anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio e' necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all' articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 .
2. Per gli orchestrali il titolo di studio e' quello previsto dall' articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 .
(15)
------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 41, comma 12) che "Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio previsto dall' articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti".
Art. 30-ter
(( (Promozione a sostituto commissario). )) (( 1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale che ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore.
2. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.
3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario e' conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. ))
Art. 30-quater
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ))
Art. 30-quinquies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))
Art. 31
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 )) CAPO VI TITOLO II NORME PARTICOLARI DI STATO Capo I
Art. 32 - (Diritti e doveri)
(Diritti e doveri) 1. I diritti e i doveri del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono previsti e disciplinati dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395 , dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni, nonche' dalle norme del presente decreto.
Note all'art. 32, comma 1:
- Per l'argomento della legge n. 395/1990 , si vedano le note alle premesse.
- Il D.P.R. n. 3/1957 reca il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Art. 33 - (Obbligo di residenza)
(Obbligo di residenza) 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio cui e' destinato. 2. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, puo' autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere. 3. Dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.
Art. 34 - (Congedi)
(Congedi) 1. I congedi per il personale del Corpo di polizia penitenziaria sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni. 2. Fino a quando non sara' determinata la disciplina sui congedi mediante gli accordi di cui al comma 14 dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni; il congedo ordinario per il personale con oltre 15 anni di servizio ha la durata di 35 giorni. Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova. 3. Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198 , si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva. 4. La fruizione dei congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova e vice ispettore in prova, e' disciplinata dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione.
Note all'art. 34, comma 1, 2 e 3:
- Il testo degli articoli 36 e seguenti, in materia di congedi, del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento di quest'ultimo, si vedano le note all'art. 32, comma 1):
"Art. 36 (Congedo ordinario). - L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Egli puo' chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.
Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.
L'impiegato non puo' rinunciare al congedo.
Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo".
"Art. 37 (Congedo straordinario). - All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita'. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi.
Il congedo straordinario e' concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni".
"Art. 38 (Congedo straordinario per richiamo alle armi).
- L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo e' considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali".
"Art. 39 (Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario). - L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario".
"Art. 40 (Trattamento economico durante il congedo). - Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennita' per i servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amminstrazione militare.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti".
"Art. 41 (Congedo straordinario per gravidanza e puerperio). - All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro staordinario.
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa e' considerata in congedo straordinario per maternita'.
Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40".
- Il testo dell' art. 19, comma 14, della legge n. 395/1990 e' il seguente:
"14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta del Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegrari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie:
a) il trattamento economico;
b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;
c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti;
e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
f) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale;
g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;
h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 41".
- Per l'argomento della legge n. 198/1975 si veda la nota all'art. 5, comma 7.
Art. 35 - (Incompatibilita')
(Incompatibilita') 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non puo' esercitare il commercio, l'industria ne' alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi di societa' cooperative edilizie, ricreative, culturali e sportive, di servizio socio-sanitario, tra consumatori non costituenti comunque attivita' commerciali.
Art. 36 - (Diffida)
(Diffida) 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che contravvenga al divieto previsto dall'articolo 35 viene diffidato dal Ministro di grazia e giustizia, o dal direttore generale da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilita'. 2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilita' sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego. 3. Il relativo provvedimento e' adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione. 4. La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida di cui al comma 1 non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Art. 37 - (Aspettativa)
(Aspettativa) 1. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
Art. 38 - (Trasferimenti)
(Trasferimenti) 1. I trasferimenti di sede a domanda del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono disposti sulla base di criteri stabiliti a seguito degli accordi di cui al comma 14 lettera f), dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 .
Nota all'art. 38, comma 1:
- Per il testo dell' art. 14, lettera f) , dell' art. 19 della legge n. 395/1990 si vedano le note all'art. 34.
Art. 39 - (Comando presso altra amministrazione)
(Comando presso altra amministrazione) 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria puo' essere comandato a prestare servizio presso altri enti, ai sensi dell' articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e del Capo III, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271 . 2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , il comando di cui al comma 1 e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. 3. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione. 4. Salvo i casi previsti dal presente articolo, e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti ed uffici diversi da quelli dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Al personale comandato si applica, per quanto compatibile, la disposizione di cui all' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e successive modificazioni.
Note all'art. 39, commi 1, 2 e 5:
- Il testo dell' art. 33 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 33 (Personale dei Corpi di polizia assegnato alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai Corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.
3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento".
- Il capo III, titolo I, del D.P.R. n. 271/1989 reca: "Disposizioni relative alla polizza giudiziaria".
- Per il testo dell' art. 5, comma 3, della legge n. 395/1990 , si veda la nota all'art. 1.
- L' art. 34 del D.P.R. n. 1077/1970 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ha sostituito gli articoli 56 e 57 del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento di quest'ultimo D.P.R. si vedano le note all'art. 32, comma 1), il cui testo vigente e' il seguente:
"Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministratore vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti ruoli cui essi appartengono".
"Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico della spesa). - L'impiegato in posizione di comando e' ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.
La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente e', altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e' computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche' agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente".
Art. 40 - (Cause di cessazione dal servizio)
(Cause di cessazione dal servizio) 1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni, nonche' dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 . 2. I limiti di eta' per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella B allegata al presente decreto.
Note all'art. 40, comma 1:
- Per l'argomento del D.P.R. n. 3/1957 , si vedano le note all'art. 32, comma 1.
- Il D.P.R. n. 1092/1973 contiene il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militare dello Stato.
Art. 41 - (Richiamo in servizio)
(Richiamo in servizio) 1. Per speciali esigenze di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e nei limiti delle vacanze di ciascun ruolo, il Ministro di grazia e giustizia puo', sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nel ruolo degli agenti degli assistenti e dei sovrintendenti che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta'. 2. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Il richiamo ha la durata di un anno e puo' essere prorogato di un anno qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico. 4. Il Ministro di grazia e giustizia puo' disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale. 5. Il personale di cui al presente articolo cessa, comunque, dalla posizione di richiamo al compimento del sessantesimo anno di eta'. 6. Nei confronti del personale richiamato continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.
Art. 42 - (Riammissione in servizio)
(Riammissione in servizio) 1. La riammissione in servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria e' disciplinata dall'articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . 2. Non puo' essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermita'.
Nota all'art. 42, comma 1:
- Il testo dell' art. 132 del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento si vedano le note all'art. 32) e' il seguente:
"Art. 132 (Riammissione). - L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere del consiglio di amministrazione.
Puo' essere riammessa in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino staniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.
L'impiegato riammesso e' collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale".
CAPO VII CAPO II
Art. 43 - (Norme relative agli scrutini)
(Norme relative agli scrutini) 1. Non e' ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 2. Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto, sono disciplinati dall' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 . 3. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla professionalita' complessiva dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. 4. Negli scrutini per merito comparativo si dovra' tener conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alla sede di servizio. 5. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Nota all'art. 43, comma 2 e 5:
- Il testo degli articoli 15 , 39 e 40 del D.P.R. n. 1077/1970 (per l'argomento di tale D.P.R. si vedano le note all'art. 39) e' il seguente:
"Art. 15 (Promozione a direttore di sezione). - La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico.
La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria".
"Art. 39 (Promozione per merito assoluto). - Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacita' professionale, rendimento e buona condotta".
"Art. 40 (Decorrenza delle promozioni per scrutinio). - Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi.
E' ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianita', rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie puo' rinunziare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa e' conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione".
Art. 44 - (Rapporti informativi)
(Rapporti informativi) 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" o "insufficiente". 2. Il giudizio complessivo deve essere motivato. 3. Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono". 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno stabilite le modalita' in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalita' dell'appartenente al Corpo, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilita':
a) competenza professionale; b) capacita' di risoluzione; c) capacita' organizzativa; d) qualita' dell'attivita' svolta; e) altri elementi di giudizio. 5. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3. 6. Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. 7. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai trasferimenti ed al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento esclusivamente ai contenuti dei rapporti informativi.
Art. 45 - (Giudizio complessivo)
(Giudizio complessivo) 1. L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui agli articoli 46, 47, 48, e 49, puo', con adeguata motivazione, variare in piu' o in meno, nei limiti indicati ((al comma 5)) dell'articolo 44, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio. 2. Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento. 3. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo. 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' ricorrere alle commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 50, con facolta' di inoltrare il ricorso in piego chiuso.
Art. 46 - (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)
(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo
per il personale in servizio presso il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) 1. Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' compilato:
a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende.
Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio; b) per il personale dei ruoli degli assistenti o degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio.
Art. 46-bis - (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita')
(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita') 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ((fino alla qualifica di commissario capo)) in servizio presso le articolazioni centrali e' compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale competente.
2. Il rapporto informativo per il personale ((dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario)) della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali e' compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ((o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita')) . Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'Ufficio del capo del Dipartimento e' espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ((o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita')) .
Art. 47
(( (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione e servizi della Giustizia minorile e di comunita' e dell'esecuzione penale esterna).)) ((1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e servizi dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita', e' compilato: a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale o dal direttore della scuola o del servizio; b) per il personale del ruolo degli assistenti e degli agenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal primo dirigente o, in assenza del primo dirigente, dal direttore della divisione dal quale il personale dipende))
Art. 47-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172 ))
Art. 48
(( (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari e istituti penali per minorenni).)) (( 1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni e' compilato dal comandante del reparto. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore. ))
Art. 48-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172 ))
Art. 48-ter
(( (Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo). )) (( 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo e' redatto dalle autorita' ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione dello stesso, secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato la propria attivita' in piu' sedi nell'arco dell'anno ai fini della redazione del rapporto informativo si terra' conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi. ))
Art. 49 - (Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo)
(Rapporto informativo per il personale
in posizione di comando o fuori ruolo) 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'articolo 53 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , per quanto compatibile.
Nota all'art. 49, comma 1:
- Il testo dell' art. 53 del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento di tale D.P.R. si vedano le note all'art. 32, comma 1) e' il seguente:
"Art. 53 (Impossibilita' di compilazione del rapporto informativo. Compilazione del rapporto per il personale comandato e fuori ruolo). - Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo e' formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.
Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla fine dell'anno si trova in servizio nella posizione di comandato o fuori ruolo presso altra amministrazione dello Stato e' compilato dagli organi di questa.
Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate posizioni sia di durata inferiore all'anno, l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha prestato servizio nel precedente periodo dell'anno.
Per l'impiegato in servizio presso amministrazioni di- verse da quelle statali, il rapporto informativo e' compilato dall'amministrazione di appartenenza tenendo conto anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio.
In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta ferma la competenza dell'amministrazione cui appartiene l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo".
Art. 50 - (Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria)
(Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria) 1. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale di cui al presente decreto esprimono parere spcifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello del ruolo degli assistenti e degli agenti, presiedute dal vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o da un dirigente generale da lui delegato, ((...)) , e composte da quattro membri scelti ((fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria)) .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 maggio 2017, n. 95 .
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari ((del Corpo di polizia penitenziaria)) .
4. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del Capo del Dipartimento.
5. Le commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al comma 4 dell'articolo 45.
Art. 51 - (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti)
(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti) 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo, che nell'esercizio delle loro funzioni ((abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria)) , dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere qualita' tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, ((...)) .
Art. 52 - (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti)
(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti) 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, ((abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione,)) dando prova di eccezionale capacita', o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ((...)) .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .
Art. 53 - (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori)
(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori) 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, ((abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa)) o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevole, tre scatti di anzianita'.
Art. 54 - (Decorrenza delle promozioni per merito straordinario)
(Decorrenza delle promozioni per merito straordinario) 1. Le promozioni di cui al presente decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie. ((25)) 2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite, con la decorrenza prevista dal comma 1, anche a coloro i quali siano deceduti nel corso dei fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, o in seguito ad essi.
3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.
4. Sulla proposta decide il Capo del dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze.
5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo - 30 aprile 2024, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 02/05/2024, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella piu' favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi del fatto". CAPO VIII CAPO III
Art. 55 - (Richiamo in caso di mobilitazione)
(Richiamo in caso di mobilitazione) 1. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria, in caso di mobilitazione, rimane a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria ed e' indisponibile al richiamo alle armi nelle forze armate dello Stato. 2. Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite di eta' previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo. 3. Il predetto personale rimane a disposizione del Corpo di polizia penitenziaria e si applicano nei suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all'articolo 41. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 198 , cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio. 5. Il personale destituito dal servizio viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.
Nota all'art. 55, comma 4:
- Per l'argomento della legge n. 198/1975 , si veda la nota all'art. 5, comma 7.
Art. 56 - (Accertamenti medico - legali)
(Accertamenti medico - legali) 1. Nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico - legali e le relative procedure previste per gli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia. 1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonche', alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. ((E' assicurata)) l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. 2. Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l' articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094 . 3. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 . 4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare.
Art. 57 - (Tessera di riconoscimento)
(Tessera di riconoscimento) 1. Agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria viene rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o per sua delega dal direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalita' e caratteristiche saranno stabilite dal regolamento di servizio. 2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in divisa o muniti della tessera di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche ur- bane.
Art. 58 - (Concessione per il trasporto sulle ferrovie dello Stato)
(Concessione per il trasporto sulle ferrovie dello Stato) 1. Agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria si applica la concessione per il trasporto delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato gia' previste per il personale della polizia di Stato.
CAPO IX TITOLO III ORDINAMENTO DEL PERSONALE NEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Capo I
Art. 59 - (Disposizioni generali)
(Disposizioni generali) 1. Gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie e delle guardie del disciolto Corpo degli agenti di custodia ed al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie sono inquadrati nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria secondo i criteri di cui al presente decreto. 2. Gli inquadramenti sono disposti con le modalita' di cui all' articolo 14, comma 1, lettera o), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 . 3. Ove non diversamente stabilito, gli inquadramenti hanno effetto giuridico ed economico dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 .
Nota all'art. 59, comma 2:
- Per il testo dell' art. 14, comma 1, lettera o), della legge n. 395/1990 , si vedano le note alle premesse.
Art. 60 - (Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli)
(Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli) 1. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste uno dei gradi di maresciallo e' inquadrato nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con le modalita' di cui al presente decreto e nei seguenti limiti:
a) quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 ; b) tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore; c) due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore.
Nota all'art. 60, comma 1, lettera a):
- Il testo della tabella A allegata alla legge n. 395/1990 , come modificata dal comma 3 dell'art. 17 della legge n. 321/1991 (per l'argomento si vedano le note alle premesse) e' il seguente:
"TABELLA A (articoli 4, 14 e 29) INQUADRAMENTO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA - EQUIPARAZIONE DELLE
QUALIFICHE CON I GRADI DEL CORPO
DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E CON LE QUALIFICHE DEL RUOLO
DELLE
VIGILATRICI PENITENZIARIE
(Organici nel triennio 1993-1995)
----> Vedere Tabella a Pag. 120 della G.U. <----
Art. 61 - (Inquadramento dei marescialli maggiori scelti e dei marescialli maggiori)
(Inquadramento dei marescialli maggiori scelti
e dei marescialli maggiori) 1. I marescialli maggiori scelti e i marescialli maggiori sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata al comma 1, lettera a), dell'articolo 60. 2. I marescialli maggiori scelti precedono nel ruolo i marescialli maggiori. 3. I marescialli maggiori, che non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore capo, sono inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 60 e, qualora non vi siano posti di ispettore, fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 60. 4. Il personale cosi' inquadrato nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato a giudizio della commissione di cui all'articolo 50, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote fissate dall'articolo 60, comma 1, lettere a) e b). 5. Gli inquadramenti di cui al comma 4 sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.
Art. 62 - (Inquadramento delle vigilatrici penitenziarie capo nel ruolo degli ispettori)
(Inquadramento delle vigilatrici penitenziarie capo nel ruolo
degli ispettori) 1. Le appartenenti al ruolo delle vigilatrici penitenziarie capo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno maturato tredici anni di servizio sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. 2. Sono inquadrate secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore, le appartenenti al ruolo delle vigilatrici penitenziarie capo che alla predetta data hanno maturato un'anzianita' di servizio inferiore ai tredici anni. 3. Detto personale precede nelle rispettive qualifiche coloro che vi accedono a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 24.
Art. 63 - (Disponibilita' di posti)
(Disponibilita' di posti) 1. I posti disponibili nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'articolo 60.
Art. 64 - (Inquadramento dei marescialli capi e ordinari)
(Inquadramento dei marescialli capi e ordinari) 1. I marescialli capi e ordinari che non hanno trovato collocazione nella qualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo. Il personale inquadrato nella qualifica di ispettore, di vice ispettore o di sovrintendente capo, che non abbia demeritato, a giudizio della commissione di cui all'articolo 50, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in tale ruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti fissate dall'articolo 60, comma 1, lettere a), b) e c).
Art. 65 - (Modalita' dell'inquadramento)
(Modalita' dell'inquadramento) 1. Gli inquadramenti di cui all'articolo 64 sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze. 2. I marescialli capi sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianita' maturata dall'avanzamento al grado di maresciallo ordinario.
Art. 66 - (Corso di aggiornamento)
(Corso di aggiornamento) 1. I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all' articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Nota all'art. 66, comma 1:
- Per il testo dell' art. 16 della legge n. 395/1990 , si veda la nota all'art. 4, comma 2.
Art. 67 - (Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo)
(Promozione al ruolo degli ispettori
dei marescialli collocati a riposo) 1. I marescialli capi e ordinari che non siano stati inquadrati nel ruolo degi ispettori conseguono, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il relativo trattamento economico, se piu' favorevole.
Art. 68 - (Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti)
(Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti) 1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , rivestiva il grado di brigadiere con almeno cinque anni di anzianita' nel grado, e' inquadrato secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria. 2. Il personale che rivestiva il grado di brigadiere con anzianita' nel grado inferiore a cinque anni e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di sovrintendente conservando l'anzianita' nel grado che e' utile ai fini della promozione alla qualifica superiore secondo i termini e le modalita' di cui al comma 1. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del comma 3. 3. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , rivestiva il grado di vicebrigadiere, e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente. 4. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del comma 5. 5. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , rivestiva il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere, e' inquadrato, in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, nella qualifica di sovrintendente, secondo l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie di merito. 6. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , rivestiva la qualifica di vigilatrice penitenziaria superiore e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalita':
a) nella qualifica di vice sovrintendente, le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianita' nella qualifica inferiore a due anni; b) nella qualifica di sovrintendente, le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianita' nella qualifica maggiore di due anni; c) nella qualifica di sovrintendente capo le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianita' nella qualifica maggiore di cinque anni. 7. Il personale di cui al comma 6, lettere a) e b), conserva l'anzianita' della qualifica che e' utile ai fini della promozione alla qualifica superiore.
Art. 69 - (Inquadramento nelle qualifiche degli assistenti)
(Inquadramento nelle qualifiche degli assistenti) 1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , rivestiva il grado di appuntato, e' inquadrato nelle qualifiche degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalita':
a) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati scelti secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianita' di grado; b) nella qualifica di assistente, gli appuntati. 2. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , aveva una anzianita' di servizio maggiore di 15 anni e' inquadrato nella qualifica di assistente capo secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianita' nella qualifica. Lo stesso personale con anzianita' maggiore di dieci anni di servizio e' inquadrato nella qualifica di assistente. 3. Il personale inquadrato nella qualifica di assistente conserva l'anzianita' maturata nel grado di appuntato, o nella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente capo.
Art. 70 - (Inquadramento nelle qualifiche degli agenti)
(Inquadramento nelle qualifiche degli agenti) 1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , rivestiva la qualifica di guardia scelta, e' inquadrato nella qualifica di agente scelto del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'anzianita' nella qualifica o, a parita' di anzianita', secondo l'ordine di ruolo. 2. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , aveva una anzianita' di servizio maggiore di cinque anni e' inquadrato nella qualifica di agente scelto, secondo l'anzianita' nella qualifica o, a parita' di anzianita', secondo l'ordine di ruolo. 3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di guardia scelta o nella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 4. Il personale che rivestiva, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , il grado di guardia o la qualifica di vigilatrice penitenziaria, e' inquadrato nella qualifica di agente, conservando l'anzianita' di grado o della qualifica, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto.
Art. 71 - (Limiti di eta')
(Limiti di eta') 1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , inquadrato nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio conserva i limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio, previsti dal precedente ordinamento.
Art. 72 - (Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso)
(Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso) 1. Sono fatti salvi le procedure concorsuali e gli effetti dei concorsi in corso di espletamento o gia' espletati, alla data di entrata in vigore del presente decreto. I vincitori dei concorsi suddetti frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno la nomina in ruolo secondo gli ordinamenti in forza dei quali sono stati banditi i concorsi stessi. 2. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di avanzamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; e nei confronti del predetto personale l'inquadramento avra' effetto dalla data del decreto di promozione o di nomina. 3. I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore, capo od ordinario, sono ammessi ai concorsi per l'inquadramento nel ruolo degli ispettori, prescindendo dal possesso del grado che avrebbe dato titolo alla partecipazione ai concorsi stessi. 4. Il suddetto personale, ove consegua l'avanzamento ai sensi del comma 2, e' inquadrato secondo le modalita' di cui agli articoli 65, 66 e 69 qualora superi i concorsi di cui agli articoli 67 e 68. 5. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, che ha conseguito l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, e' ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di sovrintendente, conservando l'anzianita' nel grado utile ai fini della promozione a tale qualifica.
Art. 73 - (Trattamento pensionistico nella fase di transizione)
(Trattamento pensionistico nella fase di transizione) 1. Al personale cessato dal servizio dopo la data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano, qualora piu' favorevoli ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettanti al personale in servizio avente la stessa qualifica. 2. Al personale che alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , rivestiva il grado di maresciallo maggiore scelto o di maresciallo maggiore si applicano, ai soli fini pensionistici, l'inquadramento alla qualifica di ispettore capo ed il relativo trattamento economico. 3. Al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia continua ad applicarsi l' articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 . 4. Il predetto articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 , si applica anche al personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. 5. Nei confronti del personale di cui al comma 4 si applica il comma 2 dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1984, n. 34 , equiparando, agli effetti dell'aumento del quinto di servizio, l'indennita' penitenziaria alla indennita' pensionabile. 6. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del collocamento a riposo, puo' optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i limiti di eta' previsti dalle precedenti disposizioni.
Note all'art. 73, commi 3, 4 e 5:
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 1543/1963 (Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato), e' il seguente:
"Art. 6. - I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.
La pensione e' liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennita' pensionabili godute. Essa e' ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.
Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non piu' di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sara' aumentata del 3,60 per cento.
Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , modificati dall' art. 3 della legge 11 luglio 1956, n. 734 ".
- Il testo dell' art. 3, comma 2, della legge n. 34/1984 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di Polizia, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione) e' il seguente:
"L'indennita' mensile pensionabile e' altresi' valutabile ai fini del beneficio di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 , limitatamente al personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia. Detto beneficio viene comunque conservato dal personale della Polizia di Stato in servizio al 25 aprile 1981".
L'art. 3, ultimo comma, della legge n. 284/1977 (Adeguamento e riordinamento di indennita' alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari) dispone:
"Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967 , e' computato con l'aumento di un quinto".
Art. 74 - (Norme relative alla guida di autoveicoli)
(Norme relative alla guida di autoveicoli) 1. Le disposizioni dell' articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , si applicano anche al Corpo di polizia penitenziaria autorizzato a guidare veicoli dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Le disposizioni dell' articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152 , si applicano al personale del Corpo di polizia penitenziaria che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione penitenziaria nell'espletamento del servizio.
Note all'art. 74, commi 1 e 2:
- Il testo dell' art. 138 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada ) e' il seguente:
"Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate). - 1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di un'autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a) all'addestramento e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreche' la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorita' dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare puo' ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti, purche' gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale, di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilita' del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3".
- Il testo dell' art. 32, commi primo e secondo, della legge n. 152/1975 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) e' il seguente:
"Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso".
Art. 75 - (Utilizzazione del personale invalido)
(Utilizzazione del personale invalido) 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'uffico nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne consente l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 , il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
7. Il suddetto personale puo' essere altresi' utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneita' di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
9. Le dette commissioni devono, altresi', fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata. ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 ha disposto (con l'art. 132, comma 2) che dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo non si applica, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, il presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 175, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data".
Art. 76 - (Modalita' di trasferimento)
(Modalita' di trasferimento) 1. Il trasferimento, a domanda, del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle esigenze di servizio, e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 . 2. Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al comma 3 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo dell'Amministrazione penitenziaria e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 . 3. Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera c, testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . 4. La commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n, 738, esprime il proprio parere sulla idoneita' del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 ad essere impiegato in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria. 5. La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, puo' avvalersi del centro di reclutamento previsto dall' articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , ed eventualmente della consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate dal comma 8 dell'articolo 75 e dell'esito della prova teorica e pratica di cui al comma 2. 6. Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. 7. ((Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)) , in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, puo' chiamare a partecipare alle riunioni della commissione ((due funzionari del Corpo di polizia penitenziaria)) . 8. Il trasferimento del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente. 9. Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente. 10. L'amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'articolo 75 si dovra' pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. 11. Qualora nel termine sopraindicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. 12. Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.
Art. 77 - (Dispensa dal servizio)
(Dispensa dal servizio) 1. Qualora il personale di cui all'articolo 75 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non possa essere trasferito in altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria o di altre amministrazione dello Stato, e' dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Nota all'art. 77, comma 1:
- Il testo degli articoli 129 e 130 del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento si vedano le note all'art. 32, comma 1) e' il seguente:
"Art. 129 (Dispensa). - Puo' essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonche' quello che abbia dato prova di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento.
Ai fini del precedente comma e' considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato una qualifica inferiore al 'buono'.
All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.
L'impiegato puo' chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione.
La dispensa e' disposta con decreto motivato del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.
E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti".
"Art. 130 (Accertamento sanitario per la dispensa). - Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale.
L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia".
Art. 78 - (Inquadramento del personale trasferito)
(Inquadramento del personale trasferito) 1. Il trasferimento in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato del personale di cui all'articolo 75 non comporta modifiche delle dotazioni dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione. 2. Il personale trasferito e' inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. 3. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi da detto personale fino al riassorbimento del soprannumero.
Art. 79 - (Rigetto delle istanze di trasferimento)
(Rigetto delle istanze di trasferimento) 1. Il rigetto della domanda del personale di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 75 ad essere trasferito alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia o del Ministro interessato.
Art. 80 - (Divieto di riammissione in servizio)
(Divieto di riammissione in servizio) 1. Il personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75, trasferito ad altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o ad altre amministrazioni dello Stato non puo' essere riammesso nel ruolo di provenienza. ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-13 novembre 2009, n. 294 (in G.U. 1a s.s. 18/11/2009, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consente, allorche' sia intervenuta la guarigione, la possibilita' di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli della Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, perche' giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto."
CAPO X TITOLO IV ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Capo I
Art. 81 - (Assunzione di personale del Corpo di polizia penitenziaria)
(Assunzione di personale del Corpo di polizia penitenziaria) 1. L'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso per esami. 2. I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono banditi su base nazionale. 3. Per particolari esigenze e limitatamente all'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori, possono essere banditi concorsi per una o piu' regioni. 4. I concorsi di cui al presente articolo sono indetti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in relazione ai posti disponibili ai singoli ruoli. 5. I bandi di concorso sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 82 - (Bandi di concorso)
(Bandi di concorso) 1. Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria deve indicare:
a) il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) i documenti prescritti; d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera c); e) il programma ed il diario delle prove di esame; f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. 2. La sede o le sedi nelle quali debbono aver luogo le prove scritte sono stabilite con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale nel giorno indicato nel bando di concorso; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 83 - (Domande di partecipazione al concorso)
(Domande di partecipazione al concorso) 1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate al provveditorato regionale della regione in cui il candidato ha la propria residenza, entro il termine previsto per ciascun concorso dagli articoli 99, 102 e 105. 2. Il termine suddetto decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite al provveditorato regionale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al comma 1. 4. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 5. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunita' da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui e' stato conseguito;
g) la lingua straniera nella quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 6. L'Amministrazione procede d'ufficio ad accertare il requisito dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 7. Le domande devono inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso. 8. I candidati che intendono concorrere ai posti di cui all'articolo 85 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti, ed indicando, altresi', la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame. 9. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente. 10. Per i dipendenti dello Stato e' sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi e' sufficiente il visto del comandante della compagnia o unita' equiparata. 11. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.
Art. 84 - (Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso)
(Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso) 1. I requisiti previsti dagli articoli 5 e 24 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o di piu' dei requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.
Art. 85 - (Riserve di posti e preferenze)
(Riserve di posti e preferenze) 1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamneto dei requisiti richiesti per i singoli concorsi. 2. Si applica altresi' la normativa dettata dallo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e dalle relative norme di attuazione per l'accesso ai ruoli locali del personale civile delle Amministrazioni dello Stato istituiti nella provincia di Bolzano. 3. Altre riserve di posti sono stabilite dai successivi articoli del presente decreto che disciplinano i singoli concorsi. 4. I posti riservati che non vengono ricoperti per mancanza di vincitori o idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei. 5. A parita' di merito si applicano le preferenze indicate nell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , nonche' nelle altre disposizioni di legge in materia.
Nota all'art. 85, comma 5:
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento si vedano le note all'art. 32, comma 1) e' il seguente:
"Art. 5 (Riserva dei posti e preferenze). - Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
Salvo quando disposto dall'art. 207, i titoli che da'nno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera.
Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parita' di merito:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.
A parita' di titoli la preferenza e' determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'eta'".
Art. 86 - (Visite mediche ((Prove di efficienza fisica)). Accertamenti delle qualita' attitudinali. Presentazione alle prove scritte)
(Visite mediche ((Prove di efficienza fisica)). Accertamenti delle qualita' attitudinali. Presentazione alle prove scritte) 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'articolo 84, sono invitati a sottoporsi, salvo il personale gia' appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica ((alle prove di efficienza fisica)) e all'accertamento delle qualita' attitudinali, secondo le disposizioni contenute nel successivo Capo II.
((1-bis. Le modalita' per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La commissione competente alla valutazione e' individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse)) 2. I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualita' attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.
Art. 87 - (Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza)
(Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza) 1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto ((tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria)) e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di 2 grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove di esame e ((tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria)) . 2. Svolge le funzioni di segretario ((un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria)) in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto ((tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari)) . 4. Svolge le funzioni di segretario ((un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria)) in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate ((con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse)) . 7. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 8. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti o di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. 9. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , si provvede ((con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)) . 10. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino piu' regioni, possono essere costituite una o piu' Commissioni esaminatrici. ((10-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari))
Art. 88 - (Cessazione dall'incarico di componente di Commissione esaminatrice)
(Cessazione dall'incarico di componente
di Commissione esaminatrice) 1. Il presidente e i membri, il cui rapporto d'impiego venga a cessare durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione. 2. Non possono essere confermati i componenti della Commissione il cui rapporto d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Nota all'art. 88, comma 2:
- Per il testo dell' art. 129 del D.P.R. n. 3/1957 si veda la nota all'art. 77, comma 1.
Art. 89 - (Adempimenti della Commissione)
(Adempimenti della Commissione) 1. La commissione esaminatrice, salvo quanto stabilito dall'articolo 92 per le prove scritte del concorso per l'assunzione degli allievi agenti, prepara tre temi per ciascuna prova scritta se gli esami hanno luogo in una unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in piu' sedi. 2. I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente della Commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in piu' sedi. 3. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, dopo che sia stata accertata l'identita' personale dei concorrenti e sia stato constatato che i concorrenti stessi siano stati collocati nell'aula degli esami in modo da non comunicare tra loro, fa constatare l'integrita' della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.
Art. 90 - (Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte)
(Adempimenti dei concorrenti durante
lo svolgimento delle prove scritte) 1. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con gli altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice. 2. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. 3. E' vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere. 4. E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note o richiami dottrinali o giurisprudenzionali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza. 5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti e' escluso dal concorso. 6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle predette disposizioni ed adottano i provvedimenti conseguenti. 7. A tal fine, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.
Art. 91 - (Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte)
(Adempimenti dei concorrenti e della Commissione
al termine delle prove scritte) 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste non trasparenti di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 2. Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi, con pena di nullita', sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della Commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci. Il presidente della Commissione o del comitato di vigilanza o di chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura della restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna. 3. Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario. 4. I pieghi sono aperti dalla Commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame. 5. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. 6. Quando le prove scritte hanno luogo in piu' sedi, i presidenti dei comitati di vigilanza cureranno la conservazione giornaliera e la successiva consegna degli elaborati alla Commissione esaminatrice. 7. Qualora siano previste due o piu' prove scritte, al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero, da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore sucessive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza di almeno due componenti della Commissione stessa del luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle anzidette operazioni. 8. In sede di valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta la Commissione esaminatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame del successivo.
Art. 92 - (Prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti)
(Prova scritta del concorso per l'assunzione
degli allievi agenti) 1. Alla prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria consistente una serie di domande a risposta sintetica o scelta multipla si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni stabilite nel presente titolo per lo svolgimento delle prove scritte 2. Qualora la prova di esame consista in una serie di domande a risposta a scelta multipla, i candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in piu' sedi o tempi diversi. 3. La commissione esaminatrice individua le domande a risposta multipla, da sottoporre ai candidati, da una serie di domande preventivamente predisposte. 4. Ai fini delle predisposizioni delle domande a risposta a scelta multipla, tra le quali la Commissione esaminatrice puo' scegliere la serie da sottoporre ai canditati, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o privati specializzati nel settore. 5. La valutazione degli elaborati puo' essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.
Art. 93 - (Processo verbale delle operazioni di esame)
(Processo verbale delle operazioni di esame) 1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. 2. I comitati di vigilanza debbono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario e trasmesso alla Commissione esaminatrice.
Art. 94 - (Svolgimento delle prove orali)
(Svolgimento delle prove orali) 1. Le sedute dedicate alle prove orali sono pubbliche. 2. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. 3. L'elenco sottoscritto dal segretario e dal presidente della commissione sara' affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 95 - (Esclusione dal concorso per mancata presentazione)
(Esclusione dal concorso per mancata presentazione) 1. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e per le prove viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.
Art. 96 - (Graduatoria del concorso)
(Graduatoria del concorso) 1. Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. 2. Successivamente i candidati che abbiano superato le prove orali sono invitati a far pervenire al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del personale, entro il termine di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza. 3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego. 4. I documenti di cui al comma 2 che saranno presentati o perverranno dopo il termine ivi stabilito non saranno valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. 5. Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.
Art. 97 - (Presentazione dei documenti)
(Presentazione dei documenti) 1. I concorrenti dichiarati vincitori ed, eventualmente, secondo l'ordine di graduatoria, altri candidati idonei sono invitati a far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del personale nel termine di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso, i seguenti documenti, che debbono essere, altresi', conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:
a) il diploma del titolo di studio o copia autenticata dello stesso, ovvero il certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorita' scolastica;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) il certificato di cittadinanza italiana;
d) il certificato di godimento dei diritti civili e politici;
e) l'estratto dell'atto di nascita;
f) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti. 2. I documenti indicati alle lettere b, c) e d) del comma 1 devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione 3. I certificati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 devono attestare, altresi', che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 4. Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al comma 1, una copia integrale dello stato matricolare ed e' esonerato dalla presentazione dei documenti indicati al comma 1, lettere b), c), d) ed e). 5. Ai candidati di sesso maschile viene, altresi', richiesto il documento relativo alla posizione nei confronti degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 . 6. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero di grazia e giustizia.
Art. 98 - (Nomina)
(Nomina) 1. I vincitori del concorso ed, eventualmente, gli altri canditati idonei conseguono la nomina, che viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia applicando le riserve dei posti e le preferenze previste dalla legge.
Art. 99 - (Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria)
(Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria) 1. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero di grazia e giustizia. 2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 100 - (Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e riserve di posti)
(Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo
degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia
penitenziaria e riserve di posti) 1. Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 5 del presente decreto.
2. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. I posti disponibili nei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria possono, non oltre il limite del cinquanta per cento, essere riservati ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto. ((6)) 4. I posti riservati di cui al comma 3 che non vengono ricoperti sono attribuiti ad altri concorrenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Le riserve previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958 , e successive modificazioni, per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, anche mediante procedimenti concorsuali pubblici, e quelle previste dall' articolo 100, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, devono intendersi assorbite da quelle previste dal presente regolamento".
Art. 101 - (Prove d'esame)
(Prove d'esame) 1. La prova di esame consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo. 2. La prova d'esame non si intende superata se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.
Art. 102 - (Nomina)
(Nomina) 1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria e sono avviati agli istituti di istruzione per la frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6. 2. Coloro che non si presentano senza giustificato motivo, presso l'istituto di assegnazione entro il termine loro indicato sono dichiarati decaduti dalla nomina.
Art. 103 - (Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e relative prove di esame)
(Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e relative prove di esame) 1. Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 24. 2. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbiano superato il trentesimo anno di eta' e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non piu' di due volte purche' siano in possesso degli altri requisiti. 4. Possono altresi' partecipare al concorso, per non piu' di due volte, i sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, anche se non in possesso del titolo di studio e sempre che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta', che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e non abbiano riportato nell'ultimo biennio, la deplorazione o una sanzione disciplinare piu' grave. 5. Ai candidati di cui al comma 4 e' riservato un terzo dei posti messi a concorso. 6. Per l'ammissione al concorso i candidati di cui al comma 4 debbono sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di carattere pratico concernente i servizi di istituto ed i metodi del trattamento penitenziario, nonche' una prova orale vertente su nozioni di diritto penale, limitatamente alla parte generale del codice penale , e di diritto processuale penale, limitatamente alle norme concernenti l'attivita' della polizia giudiziaria. 7. All'accertamento dell'idoneita' di cui al comma 6 provvede apposita commissione, composta da un presidente scelto ((fra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria)) . 8. Svolge le funzioni di segretario ((un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria)) , in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 9. Alla predetta commissione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 88. 10. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta. 11. La prova orale non si intende superata qualora il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. ((11-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari))
Art. 104 - (Prova di esame per l'assunzione di allievi ispettori)
(Prova di esame per l'assunzione di allievi ispettori) 1. Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:
Prove scritte:
a) elementi di diritto penale;
b) elementi sull'ordinamento penitenziario. 2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e di diritto costituzionale. 3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse. 4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra' riportato almeno la votazione di sei decimi. 5. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere che sono indicate nei singoli bandi di concorso. 6. Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio. 7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso. 8. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.
Art. 105 - (Nomina)
(Nomina) 1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e sono inviati a frequentare il corso di cui all'articolo 25. 2. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui al comma 1 sono dichiarati decaduti dalla nomina
CAPO XI CAPO II
Art. 106 - (Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali)
(Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali) 1. I candidati ai concorsi per allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psicofisica ed a prove attitudinali. 2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati a sostenere le prove scritte. 3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 121. 4. Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta ((da un dirigente penitenziario o da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari)) in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni. 5. Qualora il numero dei candidati superi il numero delle mille unita', le commissioni di cui al presente articolo possono essere in- tegrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni. 6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte ((da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)) . (( 6-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari. ))
Art. 107 - (Accertamento dei requisiti psico-fisici)
(Accertamento dei requisiti psico-fisici) 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
2. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad avvalersi di personale qualificato, mediante contratto di diritto privato corrispondendo ad esso la retribuzione che sara' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
3. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. ((8)) 4. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici. ((8)) 5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Ministro di grazia e giustizia. ((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 30 novembre 2000, n. 356 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3 , 4 e 5 , e 108, commi 3 , 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneita' o non idoneita'".
Art. 108 - (Accertamento dei requisiti attitudinali)
(Accertamento dei requisiti attitudinali) 1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione dei selettori, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.
2. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati, di volta in volta, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
((3. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse e i commi 4 e 5 sono abrogati)) 4. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti. (8)
5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia. (8)
6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 30 novembre 2000, n. 356 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3 , 4 e 5 , e 108, commi 3 , 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneita' o non idoneita'".
CAPO XII CAPO III
Art. 109 - (Concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti. Requisiti per l'ammissione)
(Concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti.
Requisiti per l'ammissione) 1. Il concorso per l'accesso al corso di formazione tecnico- professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo di sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, e' indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale. 2. Sono esclusi dall'ammissione coloro che nel biennio precedente la data del decreto abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che nel triennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 3. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti di cui all'articolo 16 e' disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 110 - (Domanda di partecipazione al concorso)
(Domanda di partecipazione al concorso) 1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del personale, devono essere presentate agli uffici di appartenenza entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.
Art. 111 - (Prove di esame)
(Prove di esame) 1. L'esame consiste in una prova scritta ed un colloquio. 2. La prova scritta concerne la trattazione di un argomento attinente ai servizi penitenziari. 3. La prova scritta si intende superata se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi. 4. Il colloquio verte sui seguenti argomenti:
a) elementi di diritto penale e di procedura penale;
b) legislazione in materia penitenziaria;
c) ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi.
Art. 112 - (Svolgimento delle prove e Commissione esaminatrice)
(Svolgimento delle prove e Commissione esaminatrice) 1. Per lo svolgimento delle prove si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente titolo, le norme di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 93 e 94. 2. La Commissione esaminatrice del concorso e' composta come previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 87. 3. I candidati ai quali non sia stata data comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, ora e sede fissati dal decreto che in- dice il concorso. 4. Ai candidati che hanno superato la prova scritta sara' data comunicazione del giorno, ora e sede per sostenere il colloquio almeno venti giorni prima.
Art. 113 - (Graduatoria del concorso)
(Graduatoria del concorso) 1. Ultimate le prove di esame, la Commissione esaminatrice forma, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, la graduatoria di merito. A parita' di voto ha la precedenza il concorrente con qualifica piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu' anziano in ruolo. 2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito. 3. Coloro che hanno superato gli esami sono ammessi a frequentare il corso di formazione tecnico-professionale di cui all'articolo 17 del presente decreto. 4. Lo svolgimento del corso, i piani di studio e le modalita' dell'esame sono stabiliti con le procedure di cui al comma 6 dell'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 . 5. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati per la frequenza del corso di cui al comma 4 comporta l'esclusione dal corso.
Nota all'art. 113, comma 4:
- Per il testo dell' art. 16, comma 6, della legge n. 395/1990 si veda la nota all'art. 4.
CAPO XIII CAPO IV
Art. 114 - (Concorso per la promozione ad ispettore capo)
(Concorso per la promozione ad ispettore capo) 1. Il concorso per titoli di servizio ed esame-colloquio per la nomina ad ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e' indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che nel biennio precedente alla data del bando abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che nel triennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti e' disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 115 - (Domande di partecipazione al concorso)
(Domande di partecipazione al concorso) 1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del personale, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.
Art. 116 - (Categorie di titoli valutabili)
(Categorie di titoli valutabili) 1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 26;
b) qualita' delle funzioni svolte, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta anche in relazione alla sede di servizio, punti 11;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 5;
e) speciali riconoscimenti, punti 2. 2. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
Art. 117 - (Colloquio)
(Colloquio) 1. Il candidato e' ammesso al colloquio quando il punteggio di cui all'articolo 116, rapportato in decimi, non risulti inferiore a tre decimi. 2. Ai candidati ammessi al colloquio e' data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame. 3. Per lo svolgimento della prova si applicano le norme di cui all'articolo 94. 4. Il colloquio verte su nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, sui metodi e sulla organizzazione del trattamento penitenziario e sull'ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi.
Art. 118 - (Composizione della Commissione)
(Composizione della Commissione) 1. La Commissione esaminatrice e' composta come previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 87.
Art. 119 - (Punteggio finale)
(Punteggio finale) 1. Il punteggio finale utile ai fini della graduatoria e' dato dalla somma del punteggio attribuito per i titoli e di quello conseguito nel colloquio. 2. Sulla base del punteggio finale la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei candidati che hanno superato il concorso. 3. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, e' approvata la graduatoria di merito e l'elenco dei vincitori e degli idonei.
Art. 120 - (Norma transitoria)
(Norma transitoria) 1. Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento di nuovi centri di reclutamento, gli accertamenti psicofisici ed attitudinali per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti e assistenti e degli ispettori, del Corpo di polizia penitenziaria, possono essere effettuati dalle attuali strutture operanti e, in relazione al numero dei candidati, anche dopo il superamento della prova d'esame, per gli aspiranti agenti e delle prove scritte per gli aspiranti ispettori. 2. Per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri Corpi di polizia o delle forze armate, oltreche' di personale qualificato, secondo la disciplina di cui all' articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 .
Art. 121 - (Norme di carattere generale)
(Norme di carattere generale) 1. L'Amministrazione, in relazione al numero dei candidati ai concorsi di cui al presente decreto, puo' far precedere le prove di esame all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
CAPO XIV TITOLO V REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI Capo I
Art. 122 - (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi)
(Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi) 1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore, sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all' articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 . Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. ((...)) ;
d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno ((ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione)) . Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purche' non superiore alle tre diottrie complessive ed in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi.
Art. 123 - (Cause di non idoneita')
(Cause di non idoneita') 1. Costituiscono cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermita';
a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilita';
b) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
c) le infermita' e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. ((Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.)) ;
d) le infermita' ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilita' dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca; gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione timpanica; sordita' unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 400 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;
e) le infermita' del collo: ipertrofia tiroidea;
f) le infermita' del torace: deformazioni rachitiche e post- traumatiche;
g) le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica;
h) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;
i) le infermita' ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinano apprezzabili ripercussioni sullo stato generale; ernie;
l) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alternazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti ad ostacolanti la funzionalita' organica o alternanti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalita' articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;
m) le imperfezioni ed infermita' dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermita' psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalita' psicopatiche e abnormi; epilessia;
n) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato urogenitale; malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; variocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;
o) le infermita' del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entita', comprese quelle congenite;
p) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;
q) le neoplasie di qualunque sede o natura;
r) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.
Art. 124 - (Requisiti attitudinali. Disposizioni generali)
(Requisiti attitudinali. Disposizioni generali) 1. I candidati ai concorsi di cui all'articolo 123 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze istituzionali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di autostima.
Art. 125 - (Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente)
(Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la
nomina ad allievo agente) 1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente sono i seguenti:
a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilita'.
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
c) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di esecuzione e delle qualita' attentive;
d) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.
Art. 126 - (Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore)
(Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi
per la nomina ad allievo vice ispettore) 1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi ad allievo vice ispettore sono i seguenti:
a) un livello evolutivo scaturente dalla maturazione globale, dalla esperienza di vita, dalla consapevolezza di se', dal senso di responsabilita' e dagli aspetti salienti del carattere;
b) una stabilita' emotiva caratterizzata dalla sicurezza di se', dalle stabilita' del tono umorale, dal controllo emotivo e dall'obiettivita' operativa;
c) una efficienza intellettuale intesa come capacita' di rendimento ai compiti anche dinamico-pratici che richiedono prevalentemente l'attivita' mentale e l'implicazione dei processi del pensiero, riferita al livello intellettivo globale, alla capacita' di osservazione e di giudizio ed ai poteri di memorizzazione ed elaborazione del pensiero;
d) una integrazione sociale che consenta di percepire ed attuare i rapporti sociali attraverso comportamenti correlati, definita dall'adattabilita', dalla capacita' di relazione, dalla sensibilita' e dalla partecipazione attiva.
Art. 127 - (Accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi)
(Accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale
per i candidati ai concorsi) 1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi di cui all'articolo 122 avviene secondo le norme contenute nel titolo IV.
Art. 128 - (Cause di non idoneita' al servizio per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria)
(Cause di non idoneita' al servizio per gli appartenenti al
Corpo di polizia penitenziaria) 1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e all'articolo 77 , gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che abbiano riportato lesioni o infermita' stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrita' psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza. 2. Qualora le lesioni o le infermita' siano ascrivibili alle categorie 6a, 7a o 8a della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , il personale indicato al comma 1 puo' essere giudicato non idoneo al servizio nei ruoli di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermito', anche dell'eta', della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.
Nota all'art. 128, commi 1 e 2:
- Il testo delle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 834/1981 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall' art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 ) e' il seguente:
"TABELLA A LESIONI ED INFERMITA' CHE DA'NNO DIRITTO
A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO
PRIMA CATEGORIA:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione
o amputazione del braccio e della coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si' da costringere a speciale alimentazione.
16) L'anichilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17) L'immobilita' completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidita' totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare un'assoluta incapacita' al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacita' lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravita'.
26) Esiti di nefroctomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni piu' necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacita' a lavoro proficuo.
30) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).
SECONDA CATEGORIA:
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da opportare evidenti deformita', nonostante la protesi.
2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3) L'artrite cronica che, per la molteplicita' e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o piu' arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quatro dita dell'altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L'amputazione medio-tarsica o la sotto-astragalica dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare che per la loro gravita' non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entita' tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravita' non debbano ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entita', non siano ascrivibili alla categoria superiore.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressoche' totale del pene.
23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
TERZA CATEGORIA:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrita' dell'altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L'amputazione torso-metatarsica dei due piedi.
7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra 4/50 e 1/10 della normale.
QUARTA CATEGORIA:
1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.
7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudoartrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto.
9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
11) L'epilessia ammenoche' per la frequenza e la gravita' delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevole della zona innervata.
14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).
17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravita'.
18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso o settori equivalenti.
QUINTA CATEGORIA:
1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
3) La perdita totale di ambo i pollici.
4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
6) La perdita totale di due falangi di otto o sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
7) La perdita della falange ungueale di dieci o nove dita della mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unitalerale medio-tarsica o la sotto-astragalica.
9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.
10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entita' non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
11) Gli esiti di affezione tubercolare extra-polmonare, quando per la loro entita' e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.
12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
16) Diabete mellito o inipido di media gravita'.
17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 2/10 e 3/10 della normale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso o settori equivalenti.
SESTA CATEGORIA:
1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due della ultime tre dell'altra.
6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.
15) Morbo di Basedow che per la sua entita' non sia da ascriversi a categoria superiore.
16) Nefrectomia con integrita' del rene superstite.
17) Psico-nevrosi di media entita'.
18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
SETTIMA CATEGORIA:
1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformita'. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoche' per la loro gravita' non siano da equipararsi ad infermita' di cui alle categorie precedenti.
2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici ne' gli indici.
4) La perdita totale dei due indici.
5) La perdita totale di un pollice.
6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.
7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonche' i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
22) Laparocele voluminoso.
23) Gastroduodenite cronica.
24) Esiti di resezione gastrica.
25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
27) Isteronevrosi di media gravita'.
28) Perdita totale dei due padiglioni auricolari.
29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
30) Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
OTTAVA CATEGORIA:
1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano dis- turbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entita' non siano da ascrivere a categorie superiori.
2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici ne' gli indici.
5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto e sei.
11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
14) Bronchite cronica.
15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi tachicardia, extra-sistolia).
18) Gastrite cronica.
19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
21) Emorroidi voluminose procidenti.
22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
23) Cistite cronica.
24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
26) Ernie viscerali non contenibili.
27) Emicastrazione.
28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
29) Sordita' unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
31) Otite media purulenta cronica semplice.
32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
34) Dacriocistite purulenta cronica.
35) Congiuntivi manifestamente croniche.
36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).
TABELLA B LESIONI ED INFERMITA' CHE DA'NNO DIRITTO
AD INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO
1) La perdita totale di due delle ultime dita di una mano o tra le mani.
2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.
4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici.
5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.
6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrita' del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.
9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.
11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.
12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entita'.
13) La distonia spastica diffusa del colon.
14) Ernie viscerali contenibili.
15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno.
17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.
18) L'epifora.
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A E B
a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'art. 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermita' elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo" salvo nei casi previsti dalla lettera B n. 2 e dalla lettera F n. 8. Ovviamente in tali lettere ( B n. 2 e F n. 8) vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista o meno la necessita' della degenza continua o quasi continua a letto.
Le parole "grave" e "notevole", usate per caratterizzare il grado di talune infermita', debbono intendersi in relazione al grado di invalidita' corrispondente alla categoria cui l'infermita' e' ascritta. Con l'espressione "assoluta, totale, completa", applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilita' agli effetti della capacita' a proficuo lavoro.
b) Le multilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalita' ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sara' piu' elevata proporzionalmente alla entita' della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopraddette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.
c) L'acutezza visiva dovra' essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.
La necessita' di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.
Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermita', si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.
Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come e' norma, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:
V = 10/10
V = 9/10
V = 8/10
V = 7/10
V = 6/10
V = 5/10
V = 4/10
V = 3/10
V = 2/10
V = 1/10 (5/50)
Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a un metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sara' ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.
Con lo stesso ottotipo si potra' saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l'occhio a 50 cm da esso.
Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale e' possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si puo' determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus e' ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.
Per cecita' assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecita' assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilita' luminosa.
Nell'afachia bilaterale e nell'afachia unilaterale, quando l'altro occhio e' cieco, deve essere considerato il virus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione non e' tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.
d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sara' pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabire la realta', il grado di gravita' e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.
e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1a, 2a, 5a, 7a e 8a della tabella A, in relazione alla loro entita', estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.
In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3a, 4a e 6a) per equivalenza.
f) Quando il militare ed il civile, gia' affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superiore per cause della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite.
Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.
Col termine 'organo' deve intendersi una pluralita' di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e cio' perche' tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio: l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).
Col termine 'organi pari' va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esmpio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).
Con la dizione 'perdita parziale' dell'organo superstite (' .. venga a perdere .. in parte l'organo superstite') si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.
Va altresi' considerato alla stregua di 'organi pari' quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecita' assoluta e permanente).
g) Quando nella tabella A non sia gia' specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilita' di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.
Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica piu' favorevole sopra prevista.
h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla settima prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base all'entita' dell'enfisema e alla riduzione della capacita' respiratoria (media - marcata - grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi".
Art. 129 - (Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria)
(Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per gli appartenenti
al Corpo di polizia penitenziaria) 1. Nel corso del rapporto d'impiego, l'idoneita' o la non idoneita' psico-fisica al servizio nel ruolo di appartenenza e' accertata ai sensi dell'articolo 56. 2. Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nell'articolo 75 , puo' essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di sa- lute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermita', concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispenza dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.
Nota all'art. 129, comma 2:
- Per l'argomento del D.P.R. n. 738/1981 si vedano le note all'art. 75.
Art. 130 - (Disposizione transitoria)
(Disposizione transitoria) 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e gia' riconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermita' stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrita' fisica ascrivibili alla 4a o 5a categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ((, non si applica l'articolo 129,)) se non a richiesta dell'interessato o in occasione di ulteriori accertamenti medico-legali disposti per l'aggravamento delle infermita' preesistenti o per l'insorgenza di nuove infermita'.
CAPO XV TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Capo I
Art. 131 - (Disposizioni generali)
(Disposizioni generali) 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
Art. 132 - (Clausola finanziaria)
(Clausola finanziaria) 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell' articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , con i fondi stanziati sui capitoli 1998-1999-2000 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Nota all'art. 132, comma 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 44 della legge n. 395/1990 :
"Art. 44 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.860 milioni per l'anno 1991, in lire 91.420 milioni per l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando:
a) quanto a lire 41.185 milioni per l'anno 1991, a lire 52.990 milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento 'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria';
b) quanto a lire 5.675 milioni per l'anno 1991 e a lire 38.430 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento 'Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati'.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Tabella A
((TABELLA A (articolo 1, comma 3)
DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO
DI POLIZIA PENITENZIARIA
+----------------------+-----------------+--------------------------+
| RUOLI | QUALIFICHE | DOTAZIONE ORGANICA |
+----------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| | | UOMINI | DONNE | TOTALE |
+----------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| | SOSTITUTO | 640 |
| | COMMISSARIO | |
| +-----------------+--------------------------+
| | ISPETTORE | |
| | SUPERIORE | |
| +-----------------+ |
| RUOLO ISPETTORI | ISPETTORE CAPO | 3.550 |
| ------------------+ |
| | ISPETTORE | |
| +-----------------+ |
| | VICE ISPETTORE | |
+----------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| | SOVRINTENDENTE | | | |
| | CAPO | | | |
| +-----------------+ | | |
| RUOLO SOVRINTENDENTI | SOVRINTENDENTE | 4.820 | 480 | 5.300 |
| +-----------------+ | | |
| | VICE | | | |
| | SOVRINTENDENTE | | | |
+----------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| | ASSISTENTE CAPO | | | |
| +-----------------+ | | |
| RUOLO | ASSISTENTE | | | |
| AGENTI/ASSISTENTI +-----------------+ 29.522 | 3.138 | 32.660 |
| | AGENTE SCELTO | | | |
| +-----------------+ | | |
| | AGENTE | | | |
+----------------------+-----------------+--------+--------+--------+
| TOTALE | 42.150 |
+----------------------+--------------------------------------------+))
Tabella B
TABELLA B
(prevista dall'art. 40)
LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO
DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Ruolo degli agenti e degli assistenti . al compimento degli anni 60 Ruolo dei sovrintendenti. . . . . . . . al compimento degli anni 60 Ruolo degli ispettori . . . . . . . . . al compimento degli anni 60