048U1254
048U1254
Facolta' al Ministro per la difesa di apportare variazioni provvisorie ai quadri organici degli ufficiali dei Corpi militari della marina. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 1254)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 2.5 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
La facolta' concessa al Ministro per la marina con l' art. 1 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82 , e con l' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357 , concernenti variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali dei Corpi militari della marina, puo' essere esercitata dal Ministro per la difesa, sino alla data di approvazione dei quadri organici definitivi per gli ufficiali medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1948, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 24 marzo 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1943 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 134.- FRASCA