Monitoring Gesetzessammlung

096G0557

IT - Decreti Legislativi

096G0557

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. (DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996 n. 563)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 15/11/1996 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione 1. Le norme del presente decreto legislativo, in attuazione dell' art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 , disciplinano i trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attivita' nelle materie di cui all' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 .
Avvertenza
Il testo delle note qui publicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L' art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) cosi' recita:
"23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
a) (omissis);
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all' art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti trattamenti e' regolato secondo quanto previsto dall' art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , introdotto dall'art. 15, comma 5, della presente legge".
Note all'art. 1:
- Per il testo della lettera b), comma 23, art. 2 della legge n. 335/1995 si veda in nota alle premesse.
- L' art. 1 del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691 (Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) e' il seguente:
"Art. 1. - E' istituito un "Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio", al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.
Il Comitato e' composto del Ministro per il tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero.
Si applicano, quanto alle competenze, alle facolta' e alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme dei R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 , convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 , e successive modificazioni".

Art. 2

Trattamento pensionistico dei lavoratori assunti
dal 28 aprile 1993 1. Alle forme pensionistiche di cui all'art. 1 istituite presso i predetti enti si applicano, con riferimento ai lavoratori assunti del 28 aprile 1993, le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modifiche e integrazioni.
2. La conversione del montante contributivo in rendita a favore dei predetti lavoratori e' effettuata in base ai principi del calcolo attuariale con riferimento alla speranza di vita.
Note all'art. 2:
- Il testo del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari a norma dell' articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993 .

Art. 3

Trattamento pensionistico dei lavoratori in servizio
alla data del 31 dicembre 1995 1. Per i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 il trattamento pensionistico di anzianita' e' regolato secondo i seguenti principi:
a) i lavoratori, con anzianita' di servizio, utile per la maturazione del diritto a pensione, pari o superiore a 20 anni interi alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica:
1) se in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'allegata tabella A, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianita';
2) oppure, se in possesso dell'anzianita' di servizio di cui alla tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 37 anni di anzianita'. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilita';
b) i lavoratori aventi un'anzianita' di servizio inferiore a quella prevista dalla lettera a), con esclusione di coloro di cui all'art. 2, comma 1, conseguono il diritto alla pensione:
1) se in possesso di un'eta' anagrafica minima di cui alla tabella D e di un'anzianita' di servizio di cui alla tabella E, con l'applicazione delle riduzioni percentuali per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianita' di cui all'allegata tabella B;
2) oppure, se in possesso dell'anzianita' di servizio di cui alla tabella E, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno di anzianita' mancante al requisito contributivo complessivo in vigore secondo quanto previsto dalla colonna 2 della tabella B allegata all'art. 1, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995 .
Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilita'.
2. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che maturino il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. La liquidazione in linea capitale del trattamento maturato e' consentita solo in caso di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nell'assicurazione generale obbligatoria.
Nota all' art. 3 :
- Il comma 26 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 e la tabella B) allegata a detto comma 26, cosi' recitano:
"26 Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianita' si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2".
"Tabella B (v. articolo 5, comma 2) Colonna 1 Colonna 2
Anno Eta' anagrafica Anzianita' contributiva
-- -- --
1996 52 36
1997 52 36
1998 53 36
1999 53 37
2000 54 37
2001 54 37
2002 55 37
2003 55 37
2004 56 38
2005 56 38
2006 57 39
2007 57 39
2008 57 40"

Art. 4

Calcolo della retribuzione pensionabile 1. Nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile e' incrementato nella misura del periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza del trattamento di cui all'art. 1 fino al raggiungimento di 5 anni. Le retribuzioni prese in considerazione ai fini del calcolo della base retributiva pensionabile sono a tal fine rivalutate secondo quanto previsto dall' art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .
2. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 1, le misure percentuali della retribuzione, previste dalle normative regolamentari in relazione alle anzianita' maturate, sono applicate a tutte le voci pensionabili considerate dalle medesime normative, fermo restando i vigenti criteri di applicazione dell'indennita' convenzionale prevista dal trattamento integrativo aziendale.
Nota all' art. 4 :
- Il comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell' art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) cosi' recita: "5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all' art. 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297 , e i redditi di cui all' art. 5, comma 6 , e all' art. 8, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233 , sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresi' un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili".

Art. 5

Disposizioni relative al trattamento pensionistico sospeso
dal decreto legislativo n. 124 del 1993 1. I dipendenti cessati dal servizio il cui trattamento pensionistico e' sospeso in applicazione dell' art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 23, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995 , hanno titolo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento come modificato dal decreto medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 settembre 1996 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick Note all' art. 5 :
- Il comma 8-quinquies dell'art. 18 del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) cosi' recita:
"8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del predetto trattamento".
- Per il testo della lettera b), comma 23, dell'art. 2 della legge n. 335/1995 si veda in nota alle premesse.

Allegato

--------
Tabella A
[(v. articolo 3, comma 1, lettera a)]
Anno Eta' anagrafica
-- --
1996 50
1997 50
1998 51
1999 51
2000 52
2001 52
2002 53
2003 53
2004 54
2005 54
2006 55
2007 55
2008 56
2009 56
2010 in poi 57
Tabella B
[(v. articolo 3, comma 1, lettere a) e b)]
Anni mancanti Penalizzazione
-- --
15 35%
14 32%
13 29%
12 26%
11 23%
10 20%
9 17%
8 15%
7 13%
6 11%
5 9%
4 7%
3 5%
2 3%
1 1%
0 -
--------
Tabella C
[(v. articolo 3, comma 1, lettera a)]
Anzianita' di servizio utile Anzianita' di servizio
alla data del 31 dicembre 1995 minima necessaria
--- ---
da 20 a 25 31 anni
da 26 a 29 30 anni
piu' di 30 -
--------
Tabella D
[(v. articolo 3, comma 1, lettera b)]
Anno Eta' anagrafica
-- --
1996 52
1997 52
1998 52
1999 53
2000 53
2001 53
2002 54
2003 54
2004 55
2005 55
2006 56
2007 56
2008 in poi 57
Tabella E
[v. articolo 3, comma 1, lettera b)]
Anzianita' di servizio utile Anzianita' di servizio
alla data del 31 dicembre 1995 minima necessaria
--- ---
fino a 5 34 anni
da 6 a 10 33 anni
da 11 a 15 32 anni
da 16 a 19 31 anni
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