048U0559
048U0559
Riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. (DECRETO LEGISLATIVO 03 aprile 1948 n. 559)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad essa apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948;
Art. 1
Al personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si dimettera' volontariamente dall'impiego, saranno corrisposte indennita' previste dalle vigenti norme di legge per la risoluzione del rapporto d'impiego, salvo in ogni caso il trattamento piu' favorevole stabilito all'atto dell'assunzione, e tre mensilita' dell'intera retribuzione goduta all'atto delle dimissioni stesse.
Art. 2
Oltre le sue normali attribuzioni il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovra':
1) provvedere alla riorganizzazione dei servizi dell'Istituto predetto anche mediante la soppressione degli uffici ritenuti a suo giudizio esuberanti;
2) licenziare il personale in servizio che, a suo giudizio, risulti quantitativamente esuberante o qualitativamente non idoneo rispetto alle esigenze funzionali dell'Istituto stesso, nonche' modificare le attribuzioni del personale trattenuto in servizio.
Al personale che verra' dimesso saranno corrisposte le indennita' previste dalle vigenti norme legislative, salvo in ogni caso il trattamento piu' favorevole stabilito all'atto della assunzione.
Il personale che sara' trattenuto in servizio sara' considerato provvisorio a tutti gli effetti e il trattamento stesso non dara' diritto al collocamento nei posti di ruolo organico che saranno fissati dal regolamento di cui all' art. 17, n. 3, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 .
Art. 3
Le attribuzioni di cui al precedente articolo dovranno estere esercitate entro un anno dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
Pure entro tale periodo dovra' essere approvato il regolamento organico del personale di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 3 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 160. - FRASCA