048U0582
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Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria. (DECRETO LEGISLATIVO 02 aprile 1948 n. 582)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
A ciascun medico e chirurgo spetta:
1) per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione, ove occorra, l'onorario di L. 180;
2) per le sezioni di cadaveri non inumati, l'onorario di L. 1200, e per le sezioni di cadaveri esumati l'onorario di L. 2500.
Per qualsiasi altra operazione peritale, come pure in tutti i casi nei quali i medici e i chirurghi sono chiamati dall'autorita' giudiziaria per chiarimenti ed assistono ai pubblici dibattimenti all'oggetto di raccogliere, dagli interrogatori degli imputati e dalle deposizioni dei testimoni, nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati in istruttoria e dare contemporaneamente schiarimenti sulle precedenti relazioni, e' dovuta una retribuzione di vacazione in proporzione del tempo impiegato. La prima vacazione e' di L. 120, ciascuna delle successive di L. 72.
Uguale diritto e' pure dovuto ai medici e chirurghi i quali sono chiamati per assistere ai dibattimenti al fine di dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, comprese in tale diritto le relazioni sia verbali che scritte.
Art. 2
L'importo delle somministrazioni occorrenti per le autopsie non puo' eccedere le L. 1000, salvo, nei congrui casi, l'applicazione dell'art. 109 della tariffa penale.
Art. 3
Ai veterinari chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione quanto ai pubblici dibattimenti sono corrisposti i quattro quinti degli onorari e delle vacazioni spettanti ai medici e chirurghi.
Alle levatrici, nei casi in cui prestano la loro opera in mancanza di medici e chirurghi, spettano i tre quinti dei diritti assegnati ai medesimi.
Art. 4
Per la liquidazione degli onorari spettanti ai professionisti laureati, professori di chimica e di altre scienze, architetti, ingegneri e notai si applicano le disposizioni del precedente art. 1.
Art. 5
Ai professionisti diplomati, ragionieri, geometri, agronomi, saggiatori di oro e di argento, calligrafi ecc., il compenso e' dovuto in ragione di L. 100 per la prima vacazione, compresa la relazione, e di L. 50 per ciascuna delle vacazioni successive.
Ai fini del precedente comma sono equiparati ai professionisti diplomati coloro che, pure essendo sforniti di diploma, hanno ottenuto, in virtu' di speciale disposizione di legge, la iscrizione nei relativi albi a tutti gli effetti legali.
Art. 6
Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate, ne' diplomate, il compenso e' dovuto in ragione di L. 60 per la prima vacazione, compresa la relazione, e di L. 30 per ciascuna delle vacazioni successive.
Art. 7
Gli interpreti, se professori di lingue estere, sono equiparati, quanto al compenso, ai professionisti laureati; negli altri casi sono equiparati ai professori diplomati.
Art. 8
Le traduzioni fatte per iscritto sono pagate per ogni facciata di 25 linee, da sedici a venti sillabe per ogni linea, in ragione di L. 100.
Per la prima e l'ultima pagina e' dovuto l'intero diritto, qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto.
Art. 9
Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non e' computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.
Il diritto di vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto il diritto intiero.
Per ogni giornata ciascun perito non puo' ricevere piu' di quattro vacazioni; neppure per operazioni che si riferiscano ad incarichi diversi. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale d'udienza il numero delle vacazioni.
Art. 10
La misura degli onorari e dei diritti di vacazione spettanti, a norma dell' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 1 novembre 1946, n. 468 , al consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni ordinate in materia civile dall'autorita' giudiziaria, e' raddoppiata.
Art. 11
Allorquando i periti ed i consulenti tecnici nei casi indicati negli articoli 1, 3 e 4 sono obbligati a trasferirsi a distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla loro residenza hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, con l'aumento dei due decimi, sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee automobilistiche e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, ed, in mancanza dei medesimi, a L. 5 per chilometro sulle vie ordinarie; nonche' alla indennita' di L. 1500 per ogni giorno intero. Se la durata dell'assenza e' inferiore a 14 ore si opera la riduzione di un quarto; se inferiore a 12 ore di un terzo; se inferiore a 7 ore della meta'.
I periti e consulenti tecnici indicati nell'art. 5, gli interpreti ed i traduttori, nel caso predetto, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, e in prima classe sui piroscafi, sempre con l'aumento dei due decimi, ed in mancanza di tali mezzi, a L. 4 per chilometro sulle vie ordinarie; nonche' alla indennita' di L. 1000 per ogni giorno intero, da ridursi a due terzi se l'assenza dalla residenza e di durata inferiore a 12 ore.
Quelli menzionati nell'art. 6 hanno diritto invece al rimborso delle spese di viaggio in terza classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, ed in seconda classe sui piroscafi, sempre con l'aumento dei due decimi, ed in mancanza di tali mezzi, a L. 3 sulle vie ordinarie; nonche' alla indennita' di L. 700 per ogni giorno intero, da ridursi a due terzi se l'assenza dalla residenza e' di durata inferiore a 12 ore.
Art. 12
Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
Art. 13
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 2 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 213. - FRASCA