048U0396
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Ripristino e completamento della ferrovia Umbertide-Sansepolcro e costruzione del tronco Camigliati San Giovanni in Fiore, delle ferrovie Calabro-Lucane. (DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1948 n. 396)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste ic disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948;
Art. 1
Il Ministro per i trasporti e' autorizzato a far luogo, d'intesa col Ministro per il tesoro, alla concessione delle opere di ripristino e di completamento del tronco ferroviario demaniale da Umbertide a Sansepolcro.
Il corrispettivo di concessione, in capitale non differito, e le altre condizioni ed obblighi di concessione saranno determinati dal Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La convenzione con la societa' concessionaria sara' approvata e resa esecutiva, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti, nonche' dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie.
Art. 2
Per i lavori, di cui all'art. 1 del presente decreto, e per quelli di costruzione del tronco Camigliati-San Giovanni in Fiore delle ferrovie Calabro-Lucane, di cui all'atto 10 luglio 1926, approvato con regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450 , con la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, e' data facolta' al Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, di corrispondere, anche in pendenza delle relative concessioni, acconti per opere effettivamente eseguite e sulle somme da liquidarsi per revisione di prezzi anche in pendenza dei procedimenti relativi.
Gli acconti potranno essere corrisposti dietro rilascio, da parte degli uffici tecnici di sorveglianza sulla costruzione, di certificati di avanzamento dei lavori sulla base dei prezzi riconosciuti provvisoriamente ammissibili per le opere eseguite e, per le revisioni, sulla base di nuovi prezzi riconosciuti provvisoriamente ammissibili ai fini della revisione medesima.
Art. 3
((La spesa, per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del presente decreto sara' imputata sulle somme da stanziarsi per gli esercizi 1948-1949, 1949-1950 e 1950-1951 in applicazione del decreto legislativo del Capo, provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 27 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 230. - FRASCA