048U0423
048U0423
Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza. (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948 n. 423)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Dal 1 gennaio 1948 fino a tutto il 31 dicembre 1948 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto della Commissione pontificia di assistenza e destinati ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle sottoindicate materie:
a) trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari gia' ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri piu' importanti;
b) trasporti di generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;
c) trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo, ecc.;
d) trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1948.
Art. 2
Le tasse dovute al Ministero dei trasporti - Amministrazione delle ferrovie dello Stato - per l'effettuazione dei trasporti sopra citati, computate a norma di tariffa, saranno rimborsate all'Amministrazione predetta dal Ministero del tesoro.
Art. 3
Per il ricupero delle somme relative alle tasse di cui all'articolo precedente verra' provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti di debito intestati al Ministero del tesoro, da presentarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 29. - FRASCA