048U0840
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Finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione. (DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948 n. 840)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, dei decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
E' approvata e resa esecutoria per quanto riflette l'Amministrazione dello Stato la convenzione in data 18 marzo 1948, registrata l'8 aprile 1948 in Roma, al 2° Ufficio atti pubblici, al n. 3009 del vol. 10, interceduta fra i delegati dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici e S. E.
Angelo Paino del fu Onofrio, nella sua qualita' di Arcivescovo e Archimandrita dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina e nella rappresentanza degli enti ecclesiastici compresi nella diocesi di Messina, in ordine al contributo dello Stato per la ricostruzione e completamento degli edifici di culto distrutti o danneggiati dai terremoto del 28 dicembre 1908 e degli istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e d'interesse sociale nell'Archidiocesi e nell'Archimandritato suddetti.
Art. 2
Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la spesa di L. 1.050.000.000, fermi restando i residui impegni vigenti in dipendenza della convenzione stipulata addi' 30 marzo 1928 fra S. E. Angelo Paino nella sua qualifica di Arcivescovo e di Archimandrita di Messina ed i Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze, approvata col regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556 , convertito nella legge 20 dicembre 1928, numero 3430 , nonche' in dipendenza del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1592 , convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 124 .
Detta somma di L. 1.050.000.000 sara' iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 50.000.000 nell'esercizio 1947-48 e per L. 200.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1948-1949 al 1952-1953.
Art. 3
A decorrere dal giorno in cui entrera' in attuazione il presente decreto cessa di aver vigore nei riguardi dell'Amministrazione dello Stato ed in quelli della Mensa Arcivescovile di Messina, la convenzione 30 marzo 1928 indicata nel precedente art. 2.
Restano pero' in vigore le rinunzie dei diritti a mutuo di pertinenza della Mensa Arcivescovile di Messina e dei benefici ecclesiastici o comunque ad essa pervenuti dichiarate nell'art. 7, della predetta convenzione con le eccezioni specificate nell'articolo stesso sempreche' le domande di contributi siano state presentate e documentate nei termini stabiliti dall' art. 4 del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556 .
Art. 4
L'esecuzione dell'allegata convenzione spetta al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 5
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6
L'approvazione delle eventuali variazioni alla tabella allegata alla convenzione 18 marzo 1948, approvata col presente decreto e' demandata, fino al 31 dicembre 1951, sentito l'Ordinario pro-tempore della Mensa Arcivescovile di Messina, ai Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici.
Art. 7
La convenzione 18 marzo 1948 approvata col presente decreto e' esente da tassa di bollo e di registro.
Gli atti concernenti l'acquisto dei suoli e di edifici effettuati entro il 31 dicembre 1053 nonche' l'assegnazione di beni da parte della Mensa Arcivescovile di Messina le eventuali retrocessioni sono esenti da tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali, sempreche' siano destinati agli scopi previsti dalla convenzione stessa.
Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici dei registri immobiliari stessi e agli Uffici del registro e delle imposte dirette, e salvo sempre quanto previsto dall' art. 10 del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556 .
Art. 8
Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere effetto tutti gli obblighi assunti dallo Stato in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908, per la ricostruzione o riparazione delle chiese e case canoniche dell'Archidiocesi di Messina in base alle leggi e convenzioni preesistenti, ed in conseguenza e' inammissibile qualsiasi azione da parte degli enti ecclesiastici, relativamente alla suddetta materia, che non trovi fondamento nell'annessa convenzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI EINAUDI - SCELBA - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 105. - FRASCA
Convenzione ricostruzione e completamento edifici culto archidiocesi Messina- art. 1
Convenzione tra il Ministero dell'interno, il Ministero del tesoro, il Ministero delle finanze, il Ministero dei lavori pubblici e S.
E. Mons. Angelo Paino fu Onofrio, Arcivescovo ed Archimandrita dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina, in ordine alla ricostruzione ed al completamento di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione dell'Archidiocesi in Messina in dipendenza del terremoto del 1908.
N. 33 di Repertorio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
L'anno millenovecentoquarantotto (1948) addi' 18 (diciotto) del mese di marzo in Roma in una sala di questo Ministero dei lavori pubblici, avanti di me gr. ufficiale dott. Armando Rondinelli fu Luigi, direttore capo divisione delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me ufficiale rogante, giusta le facolta' consentite dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente riuniti:
DA UNA PARTE
il gr. uff, dott. Oppo Giovanni fu Serafino, direttore generale dei Servizi speciali il rappresentanza dell'onorevole Ministero dei lavori pubblici;
il dott. Melgiovanni Giuseppe, capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze, giusta delega in data 10 marzo 1948, n. 735 U. L., che qui si allega sotto la lettera A);
il dott. Piazzoni Enrico, ispettore superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro, giusta delega il data 16 marzo 1948, n. 390096, che qui si allega sotto la lettera B);
il comm. dott. Fabio Valente, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno, giusta delega in data 10 marzo 1948, n. 12836/7741, che qui si allega sotto la lettera C);
E DALL'ALTRA
S. E. Mons. Angelo Paino fu Onofrio, Arcivescovo ed Archimandrita dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina;
SI PREMETTE
che mediante convenzione 30 marzo 1928, registrata in Roma all'Ufficio atti privati addi' 2 aprile 1928 al n. 20111 del volume 376 e approvata con regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556 , convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3430 , interceduta fra i Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, S. E. Monsignor Angelo Paino fu Onofrio nella sua qualita' di Arcivescovo ed Archimandrita dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina al dichiarato scopo di agevolare il compito al titolare della Mensa Arcivescovile e di semplificazione amministrativa prescindendosi dall'applicazione di ogni precedente convenzione e disposizione legislativa, fu determinato in L. 175.000.000 l'onere dello Stato a qualsiasi titolo, compreso il concorso da pagarsi sui fondi dell'addizionale per la ricostruzione e riparazione di edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per la costruzione di nuovi istituti di beneficenza, di educazione, di istruzione e di interesse sociale nell'Archidiocesi e nell'Archimandritato di Messina, meglio precisati nella convenzione stessa,
che, con regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301 , convertito alla legge 12 giugno 1931, n. 917 , S. E. l'Arcivescovo fu autorizzato, per gli scopi suindicati, ad acquistare diritti a mutuo afferenti a fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, esistenti nei Comuni della provincia di Messina, ed a rendersi cessionario di obbligazioni gia' emesse ed emittende, relative ai fabbricati suddetti fino al limite di L. 40.000.000;
che, con regio decreto 16 luglio 1936, n. 1592 , convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 124 , l'ammontare dei sopraindicati diritti a mutuo ancora utilizzabili, in possesso di S. E. l'Arcivescovo, fu determinato in lire 25.000.000 autorizzandosi il Ministero dei lavori pubblici a finanziare fino a tale limite l'esecuzione delle suddette opere precisate nel decreto stesso;
che l'attuazione delle previste opere e' stata ostacolata e poscia arrestata dapprima dagli eventi bellici e poi dal rialzo dei prezzi dei materiali e della mano d'opera;
che e' urgente portare a compimento le opere contemplate nella convenzione e nei decreti sopranotati ed in particolare quelle intese ad assicurare l'esercizio del culto nei piccoli centri che sono tuttora sprovvisti di idonei edifici, per il che si rende necessario un ulteriore concorso nella spesa da parte dello Stato;
che all'uopo si ravvisa opportuno addivenire a nuovi accordi fra i Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici e S. E. l'Arcivescovo di Messina;
tutto cio' premesso e considerato, le parti come sopra costituite, da me personalmente conosciute, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano, quanto appresso:
Art. 1.
S. E. Mons. Angelo Paino fu Onofrio nella spiegata sua qualita' si assume l'obbligo di ricostruire o completare gli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e gli istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e d'interesse sociale nell'Archidiocesi e nell'Archimandritato di Messina, specificatamente indicati nell'acclusa tabella, che firmata dai contraenti forma parte integrante della presente convenzione e che qui si allega sotto la lettera D).
Convenzione ricostruzione e completamento edifici culto archidiocesi Messina- art. 2
Art. 2.
L'onere a carico dello Stato per i lavori di cui al precedente articolo, e per l'acquisto delle aree, viene d'accordo determinato nella somma complessiva, non suscettibile di aumento per nessuna ragione o titolo di lire 1.050.000.000, intendendosi col pagamento di detta somma sollevato lo Stato da qualunque ulteriore spesa e definitivamente adempiuti gli obblighi derivanti dalle precedenti convenzioni e disposizioni che cessano, a tutti gli effetti, di aver vigore, fatta eccezione per la rinuncia di cui all'art. 7 della convenzione 30 marzo 1928, approvata con regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556 .
Convenzione ricostruzione e completamento edifici culto archidiocesi Messina- art. 3
Art. 3.
La somma sopradetta di L. 1.050.000.000 di cui all'articolo 2 sara' iscritta in bilancio per L. 50.000.000 nell'esercizio 1947-48 e in ragione di L. 200.000.000 per ciascun esercizio dal 1948-49 al 1952-53.
Le somme non impiegate in ciascun esercizio saranno portate in aumento dello stanziamento degli esercizi successivi.
Convenzione ricostruzione e completamento edifici culto archidiocesi Messina- art. 4
Art. 4.
S. E. l'Arcivescovo presentera' al Ministero per il nulla osta e l'impegno provvisorio dei fondi, a norma della legge sulla contabilita' generale dello Stato, la proposta del piano dei lavori da eseguirsi in ciascun esercizio finanziario, restando inteso che, come e' nei fini della presente convenzione, dovra' essere data la precedenza ai lavori da eseguirsi nei Comuni e frazioni tuttora sprovvisti di idonei edifici di culto.
Convenzione ricostruzione e completamento edifici culto archidiocesi Messina- art. 5
Art. 5.
Fermo restando l'onere complessivo di cui all'art. 2, il contributo per ciascuna opera, a carico dello Stato, esclusi i lavori di decorazione e abbellimento che devono stare a carico della Mensa Arcivescovile e dell'Archimandritato, e' quello risultante dalla tabella e di esso il Ministero assumera' l'impegno definitivo mano a mano che saranno approvati i progetti.
Tuttavia le economie eventualmente realizzate in ciascun lavoro potranno essere destinate a coprire le eccedenze verificatesi in altri lavori del programma.
Convenzione ricostruzione e completamento edifici culto archidiocesi Messina- art. 6
Art. 6.
Al pagamento del contributo si provvedera' in unica, soluzione dopo il collaudo di ciascuna opera, ma potranno essere anche eseguiti pagamenti in conto durante l'esecuzione in base a certificati di nulla osta rilasciati dall'Ufficio del genio civile di Messina, corredati dallo stato di avanzamento.
L'ammontare dei pagamenti in conto per ciascuna, opera sara' determinato in relazione all'importo dei lavori eseguiti, sulla base del rapporto fra la previsione di spesa e la determinazione del contributo indicati nella tabella.
All'importo dei lavori potra' essere aggiunto il valore dei materiali a pie' d'opera fino alla concorrenza della meta'.
Dall'ammontare come sopra, calcolato sara' defalcata una quota del 15% da corrispondersi a collaudo approvato.
Convenzione ricostruzione e completamento edifici culto archidiocesi Messina- art. 7
Art. 7.
All'assegnazione a titolo gratuito, da parte dell'Ordinario pro-tempore della Mensa Arcivescovile di Messina, della proprieta' degli edifici adibiti a sede di istituti di assistenza sociale, di educazione e di beneficenza gia' costruiti o da costruire o da completare, ad enti ecclesiastici conservati e laicali ovvero a persone fisiche ecclesiastiche, si procede con le forme fissate dall'art. 10 della convenzione 30 marzo 1928, salvo le modifiche dipendenti dall'attuale ordinamento amministrativo dello Stato.
Convenzione ricostruzione e completamento edifici culto archidiocesi Messina- art. 8
Art. 8.
La validita' della presente convenzione e' subordinata, per quanto riguarda lo Stato, alla emanazione di apposito provvedimento legislativo col quale si autorizzi altresi' la conseguente spesa da iscrivere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
Con lo stesso provvedimento saranno stabilite le esenzioni dal pagamento delle tasse di registro e bollo per la trascrizione ipotecaria afferente al trasferimento di proprieta' degli edifici previsti nella presente convenzione.
Convenzione ricostruzione e completamento edifici culto archidiocesi Messina- art. 9
Art. 9.
La presente convenzione e' esente da tassa di bollo e registro a mente degli articoli 201 e 300 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 .
E' richiesto io ufficiale rogante delegato, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara e intelligibile voce alle parti contraenti, le quali da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volonta'.
Si e' omessa la lettura delle inserzioni allegate per espressa volonta' delle parti.
Il presente atto consta di cinque fogli di carta uso bollo scritti da persona di mia fiducia su facciate diciassette e righe ventidue della diciottesima, escluse le firme e contiene numero quattro inserzioni per fogli quattro e foglietti tre dattilografati su facciate sedici.
Firmati: Giovanni OPPO fu Serafino
Giuseppe MELGIOVANNI
Enrico PIAZZONI
Fabio VALENTE
Mons. Angelo PAINO Arcivescovo e Archimandrita
di Messina.
L'ufficiale rogante
Firmato: Armando RONDINELLI fu Luigi.
Registrato a Roma, 2° Ufficio atti pubblici, l'8 aprile 1948, al n. 3009, volume 10°, esatte L. gratis, L. 10 per casuali. Il direttore firmato: OLIVA.
Convenzione ricostruzione e completamento edifici culto archidiocesi Messina- Allegato A
ALLEGATO A.
MINISTERO DELLE FINANZE
ALLEGATO A
Roma, 10 marzo 1948.
IL MINISTRO Al Ministero dei lavori pubblici - Ga
Prot. n. 735 U./L. binetto;
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Mi nistri-Ufficio studi e legislazione.
Al Ministero dell'interno - Gabinetto;
Al Ministero del bilancio - Gabinetto;
Al Ministero del tesoro - Gabinetto;
ROMA
OGGETTO: Schema di decreto-legge e convenzione relativi ai lavori di riparazione, ricostruzione edifici di culto, beneficenza, assistenza ed educazione danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908.
Esaminato lo schema di provvedimento indicato in oggetto questo Ministero comunica la propria adesione di massima, rilevando soltanto che vanno fatti salvi dall'esenzione anche i diritti e compensi spettanti agli uffici dei registri immobiliari, per cui all'ultimo comma dell'art. 7 dopo le parole compensi spettanti" vanno aggiunte le altre: "agli uffici dei registri immobiliari stessi e agli uffici del registro e della imposte dirette, e salvo sempre quanto previsto dall' art. 10 del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556 .
Per la stipulazione della convenzione, quale rappresentante di questo Ministero si designa il dott. Melgiovanni Giuseppe, capo divisione della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari.
Il Ministro: PELLA
Convenzione ricostruzione e completamento edifici culto archidiocesi Messina- Allegato B
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ALLEGATO B
REPUBBLICA ITALIANA Roma, 16 marzo 1948
MINISTERO DEL TESORO
Al Ministero dei lavori pubblici -
Roma
Direz. Gen. del Tesoro
Divisione Terremoti e, per conoscenza:
Al Ministero del bilancio;
Prot, n. 30096 Al Ministero dell'interno;
Al Ministero delle finanze (Affari
generali);
Alla Ragioneria generale dello Stato;
Al dott. Piazzoni Enrico.
OGGETTO: Archidiocesi di Messina - Riparazione e ricostruzione di edifici di culto e di beneficenza dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.
In relazione al foglio della Ragioneria generale n. 117577 del 15
marzo corrente, Divisione III, si conviene nello schema di convenzione e di decreto legislativo rimesso in copia, e si delega il dott. Piazzoni Enrico, ispettore superiore in servizio di questa Direzione generale, a rappresentare l'Amministrazione del tesoro nella firma della convenzione stessa.
Il Ministro: DEL VECCHIO
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Convenzione ricostruzione e completamento edifici culto archidiocesi Messina- Allegato C
ALLEGATO C
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO Roma, 10 marzo 1948
Gabinetto del Ministro Al Ministero dei lavori pubblici -
Direzione generale dei servizi
speciali - ROMA;
Prot. n. 12836/77 U.L.
R. a nota 9 corr. n. 925 e, per conoscenza:
Alla Direzione generale dell'Ammini
strazione civile - SEDE.
OGGETTO: Messina - Finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 per la riparazione e ricostruzione di edifici
di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione
In relazione suindicata si delega il comm, dott. Fabio Valente,
vice prefetto, a firmare, in rappresentanza di questo Ministero, la convenzione relativa al finanziamento del lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 per la riparazione e ricostruzione di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione nell'Archidiocesi di Messina.
Il Ministro: SCELBA
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Convenzione ricostruzione e completamento edifici culto archidiocesi Messina- Allegato D
ALLEGATO D
Parte di provvedimento in formato grafico