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048U1149

IT - Decreti Legislativi

048U1149

Modificazione all'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane. (DECRETO LEGISLATIVO 03 maggio 1948 n. 1149)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per la marina mercantile; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

La spesa di L. 1.200.000.000 autorizzata dall' art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422 , relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, e' elevata a L. 3.500.000.000. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 dicembre 1949, n. 1163 ha disposto (con l'art. 1) che "La spesa di L. 3.500.000.000 autorizzata dall' art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149 , concernente modificazione all' art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422 , relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, e' elevato a L. 4.800.000.000".

Art. 2

La maggiore spesa di L. 2.300.000.000 autorizzata dal precedente articolo, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, va ripartita per L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1947-48 e per L. 1.300.000.000 a carico dell'esercizio 1948-49.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - SFORZA - PELLA - DEL VECCHIO - TREMELLONI - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 11. - FRASCA
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