094G0719
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Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale. (DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 1994 n. 685)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 31/12/1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 1 , 2 e 12 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992 , concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. L' art. 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresi', il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.".
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 146/1994 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1993). Gli articoli 1, 2 e 12 cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essi fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l' art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e l' art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entita' tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesimi;
e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , osservando altresi' il disposto dell' art. 11-ter, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dall' art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362 ;
f) sara' previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;
g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega".
"Art. 12 (Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) saranno disciplinati l'appartenenza, l'esercizio e l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione;
b) dovra' essere disciplinato il prestito da parte delle istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione spettante in tal caso all'autore;
c) dovranno essere riconosciuti e disciplinati, nel quadro dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 , sulla protezione del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al capo II della direttiva, a favore dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori;
d) saranno introdotte disposizioni per assicurare ad autori ed artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio in conformita' a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva; saranno altresi' attuate, fatte salve clausole contrattuali contrarie, le disposizioni in materia di presunzione di cessione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori;
e) dovranno essere previste disposizioni transitorie per atti e contratti fatti o stipulati prima del 1 luglio 1994".
- La direttiva 92/100/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 346 del 27 novembre 1992.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 633/1941 disciplina la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. L'art. 17 cosi' recitava:
"Art. 17. - Il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera e gli esemplari di essa e comprende altresi' il diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello Stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in circolazione".
Art. 2
1. Dopo l' art. 18 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.".
Art. 3
1. Il n. 2) del primo comma dell'art. 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, nonche' il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata;". Nota all' art. 3:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Il n. 2 del primo comma dell'art. 61 cosi' recitava: "2) di riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata".
Art. 4
1. Il secondo comma dell'art. 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.".
Note all' art. 4:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Il secondo comma dell'art. 61 cosi' recitava: "La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in commercio non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione".
Art. 5
1. L' art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 69. - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e' soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non e' dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione.".
Nota all' art. 5:
- Per la legge n. 633/1941 vedi note all'art. 1. L'art. 69 cosi' recitava:
"Art. 69. - E' libero il prestito al pubblico, per uso personale, di esemplari di opere protette.
Tuttavia, quando l'organizzazione del prestito sia fatta a scopo di lucro, l'impresa deve essere autorizzata dal Ministro per la cultura popolare di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale".
Art. 6
1. La rubrica del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituita dalla seguente:
"DIRITTI RELATIVI ALLA PRODUZIONE
DI DISCHI FONOGRAFICI E DI APPARECCHI ANALOGHI"
Nota all' art. 6:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Il capo I del titolo II
era cosi' rubricato:
"Capo I - Diritti dei produttori di dischi fonografici
e di apparecchi analoghi".
Art. 7
1. L' art. 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 72. - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I della presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro.
2. Il produttore di fonogrammi ha altresi' il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonche' di autorizzare il noleggio ed il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei fonogrammi.".
Nota all' art. 7:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. L'art. 72 cosi' recitava:
"Art. 72. - Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo precedente, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione detto disco o apparecchio di sua produzione e di porlo in commercio".
Art. 8
1. Il primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , come modificato dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490 , e' sostituito dal seguente:
"Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonche' gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.".
Nota all' art. 8:
- Il D.P.R. n. 490/1974 da' applicazione alla convenzione internazionale per la protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.
Art. 9
1. Dopo l' art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Art. 73-bis . - 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 e' effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.".
Art. 10
1. Dopo il capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Capo I-bis
DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE
O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO
Art. 78-bis. - 1. Il produttore di opere cinematografiche o audivisive o sequenze di immagini in movimento e' titolare del potere esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;
c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.
2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell'anno solare in cui e' stata effettuata la fissazione.".
Art. 11
1. Il capo II del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"Capo II
DIRITTI RELATIVI ALL'EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA
Art. 79. - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematograficheo audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione 'radio-diffusione' ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione 'su filo o via etere' include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di venti anni dalla fine dell'anno solare in cui e' stata effettuata la prima diffusione di una emissione.".
Nota all' art. 11:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Il capo II del titolo II cosi' recitava:
"Capo II - Dirirtti degli esercenti
il servizio di radiodiffusione
Art. 79. - Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi e degli attori, l'esercente il servizio della radiodiffusione ha il diritto esclusivo:
1) di ritrasmettere l'emissione radiofonica su filo o per radio;
2) di registrare a scopo di lucro la emissione radiofonica trasmessa o ritrasmessa su dischi fonografici o apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci;
3) di utilizzare i dischi o apparecchi contemplati nel numero precedente per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
I diritti previsti nel precedente comma si estendono alla televisione".
Art. 12
1. La rubrica del capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituita dalla seguente:
"DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI
E DEGLI ARTISTI ESECUTORI"
Nota all' art. 12:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Il capo III del
titolo II era cosi' rubricato:
"Capo III - Diritto degli attori,
degli interpreti e degli artisti esecutori".
Art. 13
1. L' art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 80. - 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.".
Nota all' art. 13:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. L'art. 80 cosi' recitava:
"Art. 80. - Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, ed agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate siano in dominio pubblico, compete, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radiodiffusione, telefonia o altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su disco fonografico, pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente, la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Uguale diritto loro compete nei confronti di chiunque con gli stessi mezzi, diffonda o riproduca successivamente l'opera gia' diffusa, trasmessa, incisa, registrata o riprodotta, ai sensi del comma che precede.
Tale diritto non compete se la recitazione, rappresentazione od
esecuzione, sono fatte per la radiodiffusione, la telefonia, la cinematografia, l'incisione o la registrazione sugli apparecchi meccanici sopraindicati ed a tale scopo retribuita.
Egualmente nessun compenso e' dovuto per le registrazioni su disco, nastro metallico o altro procedimento analogo, indicate negli articoli 55 e 59".
Art. 14
1. Agli articoli 81 , 82 e 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , le parole: "artisti attori o interpreti" sono sostituite dalle seguenti: "artisti interpreti".
Nota all' art. 14:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Gli articoli 81, 82 e 83 cosi' recitano:
"Art. 81. - Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'art. 54".
"Art. 82. - Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti attori od interpreti e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per se' stante o non di semplice accompagnamento".
"Art. 83. - Gli artisti attori o interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente".
Art. 15
1. L' art. 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 84. - 1. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti interpreti e esecutori abbiano ceduto il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, salvo il diritto all'equa remunerazione di cui all'art. 18-bis, comma 5, della presente legge.
2. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione e distribuzione contestualmente alla stipula di un contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audivisiva o sequenza di immagini in movimento.
3. L'equa remunerazione di cui al comma 1 e' determinata secondo le norme del regolamento.".
Nota all' art. 15:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. L'art. 84 cosi' recitava:
"Art. 84. - L'equo compenso previsto dall'art. 80 e' determinato e liquidato secondo le norme del regolamento.
Il compenso per il complesso orchestrale o corale e' corrisposto al rappresentante del complesso stesso o a favore dell'ente o della societa' in cui esso e' organizzato. In ogni altro caso e' devoluto all'istituto di assistenza e di previdenza dell'associazione sindacale alla quale appartengono i componenti del complesso".
Art. 16
1. L' art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 85. - 1. I diritti di cui al presente capo durano venti anni a partire dalla fine dell'anno solare in cui hanno avuto luogo l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione.".
Note all' art. 16:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. L'art. 85 cosi' recitava:
"Art. 85. - Il diritto a compenso per le riproduzioni della recitazione, rappresentazione od esecuzione dura venti anni a partire dalla suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione".
- La legge n. 400/1985 contiene norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche.
- Il D.L. n. 9/1987 , reca interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale e modifiche alla legge n. 517/1975 sulla disciplina del commercio agevolato. L'art. 2 cosi' recitava:
"Art. 2. - 1. Sono da intendersi assoggettati alle disposizioni della legge 20 luglio 1985, n. 400 , la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche e non contrassegnate dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 , sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 .
2. Le sanzioni previste dalla legge 20 luglio 1985, n. 400 , si applicano a chiunque venda musicassette non contrassegnate dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi delle disposizioni sul diritto di autore e su altri diritti connessi al suo esercizio richiamate al comma 1".
Art. 17
1. Dopo l' art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Art. 171-ter. - 1. E' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:
a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);
c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.
2. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto e' di rilevante gravita'.
3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani ed in uno o piu' periodici specializzati.".
Art. 18
1. Dopo l' art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Art. 171-quater. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.".
Art. 19
1. Al primo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , la parola: "precedente" e' sostituita da: "171".
Nota all' art. 19:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Il primo comma dell'art. 172 cosi' recitava: "1. Se i fatti preveduti nell'articolo precedente sono commessi per colpa la pena e' della sanzione amministrativa sino a lire 2.000.000".
Art. 20
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1981, n. 406 , la legge 20 luglio 1985, n. 400, e l'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 , sono abrogati.
Nota all' art. 20:
- La legge n. 406/1981 reca misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati. Gli articoli 1 e 2 cosi' recitavano:
"Art. 1. - Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto e' di rilevante gravita'".
"Art. 2. - La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in almeno un quotidiano ed almeno un periodico specializzato".
Art. 21
1. Le disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio e al diritto di prestito, nonche' al potere di autorizzare a noleggiare o a dare in prestito, non si applicano ad altre forme di cessione di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento ai fini della loro proiezione in pubblico, radiodiffusione, messa a disposizione a scopo di consultazione sul posto o alla cessione di opere o di esemplari di opere a fini di esposizione; il prestito non comprende la messa a disposizione tra istituzioni aperte al pubblico. Tali utilizzazioni restano disciplinate dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 , in quanto applicabili.
Art. 22
1. I rapporti sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1 luglio 1994 e le utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa data sono regolate dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In deroga al comma 1, in relazione a contratti di cessione del diritto di noleggio conclusi anteriormente al 1 luglio 1994, agli autori e agli artisti esecutori e interpreti che ne facciano richiesta anteriormente al 1 gennaio 1997 spetta il diritto ad un'equa remunerazione. In caso di mancato accordo tra le parti la remunerazione e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, resa in adunanza generale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri COMINO, Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea MARTINO, Ministro degli affari esteri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia DINI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: BIONDI