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048U0488

IT - Decreti Legislativi

048U0488

Norme per la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948 n. 488)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, nomina - per la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie comunque preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose soppressi e posti in liquidazione ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39 - un commissario liquidatore, due vice commissari liquidatori ed otto sub-liquidatori di zona, scelti tra i funzionari dei Ministeri dei trasporti e del tesoro, i quali procedono a tutte le operazioni della liquidazione sotto la vigilanza dei predetti Ministeri ed hanno i poteri e le funzioni specificati negli articoli seguenti.

Art. 2

Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, nomina un Comitato di sorveglianza composto di tre membri scelti due tra i funzionari del Ministero del tesoro ed uno tra i funzionari del Ministero dei trasporti.
Presidente del Comitato e' il funzionario del Ministero del tesoro piu' elevato in grado o piu' anziano.
Il presidente convoca il Comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.
Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.
Il Comitato ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti della liquidazione ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti.
Ai membri del Comitato di sorveglianza e' dovuto un compenso il cui ammontare e' stabilito dai Ministeri dei trasporti e del tesoro.

Art. 3

Spetta al commissario liquidatore - ed in sua assenza od impedimento ai vice commissari - di indirizzare e coordinare l'attivita' dei subliquidatori di zona.

Art. 4

Il commissario liquidatore, i vice commissari e i subliquidatori esercitano personalmente le loro funzioni.
Possono farsi coadiuvare da altre persone retribuite, sotto la loro responsabilita'.

Art. 5

Il commissario liquidatore, i vice commissari e i subliquidatori sono, per quanto attiene all'esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali.

Art. 6

Nelle controversie anche in corso il commissario liquidatore, ed in sua assenza o impedimento i vice commissari, rappresentano gli uffici, consorzi e compagnie in liquidazione.
Analoga rappresentanza hanno i subliquidatori ciascuno per gli uffici, consorzi e compagnie della propria zona.

Art. 7

Il commissario liquidatore per l'ufficio centrale della liquidazione e i sub-liquidatori per gli uffici di zona, e per i singoli uffici, consorzi e compagnie autotrasporti, devono tenere un registro e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla loro amministrazione.

Art. 8

Il commissario liquidatore e i sub-liquidatori prendono in consegna i beni degli uffici, consorzi e compagnie autotrasporti, redigendo apposito inventario.
Essi prendono inoltre in consegna gli archivi, i libri contabili ed i documenti degli uffici predetti.

Art. 9

Il commissario liquidatore e' dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre ai Ministeri dei trasporti e del tesoro una relazione sulla situazione patrimoniale degli uffici, consorzi e compagnie e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

Art. 10

Il commissario liquidatore puo' fare transazioni, compromessi, rinucie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, consentire a riduzione di crediti, a cancellazioni di ipoteche, a restituzioni di pegni, a svincoli di cauzioni; puo' altresi' accettare eredita' e donazioni.

Art. 11

I beni mobili, anche se provenienti da altri enti o uffici o persone, ed i beni immobili sono alienati dal commissario liquidatore con le modalita' da stabilirsi d'intesa fra i Ministeri dei trasporti e del tesoro.

Art. 12

Le disponibilita' finanziarie, nonche' le somme riscosse a qualsiasi titolo, devono essere tenute in deposito presso un Istituto di credito di diritto pubblico.
I depositi devono essere intestati all'ufficio centrale ed agli uffici in liquidazione di zona.

Art. 13

Il compenso dovuto al commissario liquidatore, ai vice commissari e ai sub-liquidatori e' stabilito dai Ministeri dei trasporti e del tesoro.

Art. 14

Il Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro puo' revocare il commissario liquidatore, i vice commissari e i sub-liquidatori.
L'azione di responsabilita' contro il commissario liquidatore revocato e' proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione dei Ministri per i trasporti e per il tesoro.

Art. 15

Dalla liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie posti in liquidazione ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39 , sono esclusi gli analoghi organismi costituiti sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana.

Art. 16

Completata la realizzazione dell'attivo e soddisfatti i creditori che si sono presentati, il commissario liquidatore sottopone ai Ministeri dei trasporti e del tesoro il bilancio finale della liquidazione accompagnato da una propria relazione e da quella del Comitato di sorveglianza.
I predetti Ministeri autorizzano il deposito di tali documenti presso la cancelleria del Tribunale di Roma.
Il commissario liquidatore da' notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro opposizioni.
Queste sono comunicate, a cura del cancelliere, al commissario liquidatore, che nel termine di venti giorni puo' presentare alla cancelleria del Tribunale le sue osservazioni. Il presidente del Tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell' art. 189 del Codice di procedura civile .
Decorso il termine indicato senza che siano state proposte opposizioni, il bilancio si intende approvato.

Art. 17

Chiusa la liquidazione l'avanzo attivo resta depositato presso l'istituto di credito di cui all'art. 12.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento entro sei mesi dalla chiusura della liquidazione.
Decorso tale termine l'avanzo della liquidazione e' versato allo Stato ai sensi dell' art. 10 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39 .

Art. 18

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 13 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - DEL VECCHIO - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 89. - FRASCA
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