Monitoring Gesetzessammlung

048U0219

IT - Decreti Legislativi

048U0219

Proroga di provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari. (DECRETO LEGISLATIVO 09 febbraio 1948 n. 219)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948:

Art. 1

Le disposizioni contenute nell' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699 , concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale dei 10% sulle percentuali medesime, continuano ad avere effetto fino al 1 luglio 1948.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 30. - FRASCA
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