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048U0727

IT - Decreti Legislativi

048U0727

Norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 727)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Per gli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, appartenenti ai ruoli di cui all' art. 5 della legge 9 maggio 1940, n. 370 , i limiti di eta' previsti dall' art. 31 della legge 9 maggio 1940, numero 369 , e dalla tabella n. 1 annessa alla legge stessa, sono modificati come segue:
colonnelli: anni 56;
tenenti colonnelli: anni 54;
maggiori: anni 52.

Art. 2

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 GENNAIO 1951, N. 7 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 24 dicembre 1951, n. 1638 ha disposto (con l'art. 6) che "L'abrogazione dell' art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727 , disposta dall' art. 2 dalla legge 9 gennaio 1951, n. 7 , ha effetto dal 1 gennaio 1951."

Art. 3

Per gli anni 1948, 1949, 1950 il numero delle promozioni da effettuare semestralmente ai gradi di generale di corpo d'armata, di generale di divisione e di generale di brigata non puo' essere inferiore, rispettivamente, a due al grado di generale di corpo d'armata, a quattro al grado di generale di divisione e ad undici al grado di generale di brigata, purche' l'eventuale eccedenza agli organici previsti per i predetti gradi dall'art. 1 del decreto legislativo 20 grualo 1948, n. 45, non superi complessivamente il numero di dodici uniti.
Nel caso tale eccedenza superi le dodici unita', il numero complessivo di diciassette promozioni semestrali, da effettuare ai sensi del comma precedente, sara' ridotto, a partire da quelle rispettivamente assegnate ai gradi piu' elevati, di quanto necessario affinche' l'eccedenza stessa sia contenuta nelle predette dodici uniti.

Art. 4

Per il conferimento delle promozioni semestrali al grado di generale di brigata saranno applicate le norme di cui all' art. 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45 .
Qualora al termine di ogni semestre il numero complessivo delle vacanze effettivamente verificatesi comporti una ripartizione proporzionale di vacanze diversa da quella attuata nel semestre stesso, si provvedera' ad una nuova ripartizione proporzionale e alla revisione, a tutti gli effetti, delle anzianita' attribuite nel grado di generale di brigata ai colonnelli delle varie armi.

Art. 5

L'efficacia della disposizione di cui all' art. 3 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402 , recante norme in materia di avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, e' prorogata fino al 31 dicembre 194.

Art. 6

L'art. 1 del presente decreto ha efficacia dal 1 luglio 1947;
l'art. 5 ha efficacia dal 1 gennaio 1948.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 214. - FRASCA
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