Monitoring Gesetzessammlung

097G0226

IT - Decreti Legislativi

097G0226

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici. (DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997 n. 184)

Art. 1 - Cumulo di periodi assicurativi

Cumulo di periodi assicurativi 1. Per i lavoratori di cui all' articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ((...)) , e' data facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita'.
2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorche' deceduti prima del compimento dell'eta' pensionabile.
3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.
4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.
5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall' articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.
CAPO II Capo II Disposizioni in materia di riscatto

Art. 2 - Corsi universitari di studio

Corsi universitari di studio 1. La facolta' di riscatto prevista dall' articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 , come modificato dall' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881 , e' riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall' articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 .
3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianita' previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995 .
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 . Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.
4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento e' quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e' attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995 , ha effetto dalla data della domanda di riscatto. (3)
5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e' ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attivita' lavorativa. In tale caso, il contributo e' versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato e' trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 , moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo e' fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo e' altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.
((5-quater. E' consentita la facolta' di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 , moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9-15 febbraio 2000, n. 52 (in G.U. 1a s.s. 23/2/2000, n. 9), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell' art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall' art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni."

Art. 3 - Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa

Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa 1. La facolta' di riscatto, prevista dall' articolo 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153 , come modificato dall' articolo 2 - octies del decreto - legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' estesa a tutti gli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ed il relativo onere e' dovuto dall'assicurato nella misura intera.
2. Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26 , come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333 , e' data facolta' di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
Note all' art. 3 :
- Il comma 2 dell'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e' il seguente: "La facolta' di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e' estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana".
- L' art. 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' il seguente:
"Art. 2-octies (Riscatto di periodi di lavoro all'estero). - Nei casi previsti dall' art. 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 , l'onere del riscatto, determinato con le modalita' di cui all' art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e' ridotto del cinquanta per cento".
- Si reputa opportuno riportare per intero il testo della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1980, n. 51), recante norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero:
"Art. 1. - L'impiegato dello Stato, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, puo' chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione".
"Art. 2. - L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 della presente legge, puo' avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno".
"Art. 3. - Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'art. 1 della presente legge non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza o previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa".
"Art. 4. - Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza".
- Il testo della legge 25 giugno 1985, n. 333 (Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26 , ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali), e' il seguente:
"Articolo unico. - Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, puo' chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26 ".

Art. 4 - Modalita' dei riscatti

Modalita' dei riscatti 1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 13 della legge n. 1338/1962 si veda in nota all'art. 2.
CAPO III Capo III Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria

Art. 5 - Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza

Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 , e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47 , e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda puo' far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa:
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 .
Resta fermo il requisito di anzianita' contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 , che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995 . ((2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' altresi' concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47 )) 3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 , e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - Presupposti di ammissione

Presupposti di ammissione 1. La contribuzione volontaria puo' essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
2. La contribuzione volontaria non e' ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonche' per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

Art. 7 - Modalita' di determinazione della contribuzione

Modalita' di determinazione della contribuzione 1. L'importo del contributo volontario e' pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.
2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto - legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo e' ragguagliato a mese.
Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.
4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233 .
5. Le retribuzioni sulle quali e' calcolato l'importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.
6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo e' calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo del contributo e' commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.
8. Gli assicurati, ai quali e' stata assegnata anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente protempore, hanno facolta' di richiedere, entro un anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Note all' art. 7 :
- Il comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), cosi' recita: "1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno".
- Gli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) sono i seguenti:
"Art. 3 (Prosecuzione volontaria). - 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge.
La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore e' quella il cui reddito medio e' pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai sensi dell'art. 1, negli ultimi tre anni di lavoro.
Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1 luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 5.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito e' pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'art. 1. I redditi di cui alla citata tabella A sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile, di cui al comma 3 dell'art. 1, e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza".
"Art. 10 (Prosecuzione volontaria). - 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono iscritti ai fini del versamenti volontari nella tabella E allegata alla presente legge.
La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore e' quella il cui reddito medio e' pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'art. 7. Ai fini della determinazione della predetta media, per i periodi anteriori al 1 luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'art. 8.
2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito e' determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'art. 7. L'importo del contributo volontario minimo non puo', comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese.
3. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1 luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di reddito della citata tabella E.
4. A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella E sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria".

Art. 8 - Modalita' di versamento

Modalita' di versamento 1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui e' riferita la contribuzione, secondo le modalita' stabilite da ciascun ente interessato.
2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data.
3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.
CAPO IV Capo IV Norme finali

Art. 9 - Norme transitorie e finali

Norme transitorie e finali 1. Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 10 - Abrogazioni

Abrogazioni 1. E' abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto o incompatibile con quelle recate dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht