048U0845
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Salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta' di Venezia. (DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948 n. 845)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione e per i trasporti; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Il termine stabilito dall' art. 7 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901 , per l'esecuzione del piano generale di risanamento della citta' di Venezia e' prorogato di dieci anni, con decorrenza dal 21 agosto 1947.
Art. 2
Per l'attuazione dei provvedimenti previsti dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901 , ai fini della salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia, e' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 300.000.000 da iscriversi a cura del Ministero del tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in dieci esercizi finanziari in parti uguali, a decorrere dall'esercizio 1947-48.
Di detta somma L. 90.000.000 sono assegnate per la erogazione dei sussidi concessi ai privati e L. 90.000.000 quale contributo dello Stato al Comune per le opere che verranno da esso eseguite per la sistemazione dell'edilizia locale per ragioni di risanamento, giusta l'art. 5 del suddetto regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901 .
Art. 3
I commi quarto e seguenti dell'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937 n. 1901 , sono sostituiti dai seguenti:
"Tali opere saranno sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici in ragione del 40% della spesa a collaudo eseguito.
Saranno pure sussidiati i seguenti lavori dei privati:
a) in ragione del 40% i lavori indicati al primo comma del presente articolo anche se non eseguiti durante il prosciugamento dei canali, purche' si tratti di riparazioni indilazionabili nei riguardi della pubblica incolumita';
b) in ragione del 30% i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche o decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico;
c) in ragione del 30% le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilita' anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalita'.
Il contributo predetto potra' essere elevato rispettivamente dal 40% al 60% e dal 30% al 50% qualora si tratti di restauri ad edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso e' suscettibile".
Art. 4
Nel secondo comma dell'art. 3 del predetto regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901 , sono soppresse le parole "da parte del Comune e il rimborso da parte dello Stato".
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - GRASSI - DEL VECCHIO - FACCHINETTI - GONELLA CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 90. - FRASCA