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001G0282

IT - Decreti Legislativi

001G0282

Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola. (DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2001 n. 223)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 15-6-2001 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ; Visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 , che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; Visto il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998 , recante modalita' di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne dal 1998/1999 al 2000/2001; Vista la decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000 , relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia; Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460 ; Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217 , che attribuisce alle regioni la competenza relativa al riconoscimento dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Norme sanzionatorie 1. Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare di frantoio o stabilimento di molitura delle olive che omette o tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera di magazzino, omette o ritarda il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura prescritta dagli articoli 7 , 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire sei milioni. Nei casi piu' gravi si applica anche la revoca del riconoscimento previsto dal regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista al comma 1 si applica al titolare di stabilimento di trasformazione delle olive da tavola che omette o tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera di magazzino ovvero ritarda o omette il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di trasformazione delle olive ai sensi della decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001 , ai fini dell'aiuto previsto dall' articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 , come da ultimo sostituito dall' articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 .
3. Salvo che il fatto costituisca reato, al produttore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 che omette o ritarda la presentazione agli organismi competenti della dichiarazione o documentazione di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento relativa alla destinazione o alle scorte di olio, per il quale sia stata presentata domanda di aiuto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
4. La sanzione di cui al comma 3 si applica al produttore di olio in caso di violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, comma 1, del citato regolamento nonche' al titolare di stabilimento di trasformazione di olive da tavola per la mancata comunicazione dei dati ed informazioni di cui alla decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001 .
5. Ai principali destinatari di olio di oliva o di sansa usciti dal frantoio, diversi dal produttore che ha ritirato l'olio ottenuto dalla molitura delle proprie olive, che violino gli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire tre milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, all'associazione o unione di olivicoltori riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, che violi gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai relativi regolamenti di applicazione, tali da non determinare la revoca del riconoscimento prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni.
(( 7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217 , alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di riparto dei proventi delle predette sanzioni. ))

Art. 2

Abrogazione 1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460 , e' abrogato.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460 :
"Art. 5. - 1-bis. Il termine previsto dall' art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119 , per la presentazione della domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, e' riaperto ed e' fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel comma 5 dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 10 del 1987 , convertito dalla legge n. 119 del 1987 , le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".
2. Ai fatti contemplati dall'ultimo comma dell'art. 6 e dall'ultimo comma dell' art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829 , si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 . Il penultimo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 645 del 1969 e' abrogato.
3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell' art. 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424 , nonche' per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell' art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 .
3-bis. La disposizione di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 , e' da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.
3-ter. (Omissis).
3-quater. Chi commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa disposizione del presente decreto o del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , per le quali sia prevista sanzione amministrativa, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la sanzione piu' grave, aumentata sino al triplo".

Art. 3

Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente decreto e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell' articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 , e successive modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Fassino, Ministro della giustizia Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Loiero, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino Nota all'art. 3:
- L'art. 4 della citata legge 23 dicembre 1986, n. 898 , cosi' recita:
"Art. 4. - 1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , con le seguenti modificazioni:
a) se non e' avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all' art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dall'accertamento;
b) e' escluso il pagamento in misura ridotta;
c) l'ordinanza-ingiuzione e' emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;
d) il rapporto previsto nell' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , deve essere presentato all'autorita' indicata nella precedente lettera c)".
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