048U0332
048U0332
Temporanea istituzione di una Commissione centrale aggiunta di scrutinio per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1948 n. 332)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1940, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
Art. 1
Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di istituire temporaneamente una Commissione centrale aggiunta di scrutinio per i funzionali delle cancellerie e segreterie giudiziarie. La Commissione centrale in adunanza plenaria stabilisce la distribuzione del lavoro fra le Commissioni.
Art. 2
La Commissione aggiunta rimarra' in carico per un anno dalla data del decreto Ministeriale di istituzione.
Il Ministro puo' peraltro prorogarne il funzionamento per un altro anno.
Alla Commissione medesima sono devolute tutte le attribuzioni della Commissione centrale.
Art. 3
La Commissione e' composta:
a) di un consigliere di Corte di cassazione o magistrato di grado parificato che la presiede;
b) di un consigliere di Corte di appello;
c) di un sostituto procuratore generale di Corte di appello;
d) del direttore dell'ufficio per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il quale, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal magistrato che ne fa le veci;
e) di un funzionario delle cancellerie e segreterie di grado non inferiore al settimo.
Con il decreto di costituzione della Commissione o con altro successivo possono essere nominati i componenti supplenti per i membri indicati alle lettere a), b), c) ed e), del comma precedente.
Le funzioni di segretario sono esercitate da due magistrati in servizio presso il Ministero, di grado non superiore al settimo.
All'ufficio di segreteria possono essere addetti tre funzioni i di cancelleria in servizio presso il Ministero, di grado nono superiore al settimo.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 27. - FRASCA