Monitoring Gesetzessammlung

005G0095

IT - Decreti Legislativi

005G0095

Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005 n. 73)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 17/5/2005 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999 , relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 , ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150 , e successive modificazioni; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e successive modificazioni; Vista la Convenzione sulla diversita' biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 , ed in particolare l'articolo 9, riguardante la conservazione ex situ; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 69, comma 1, lettere a) e b); Visto l' articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reso nella seduta del 23 settembre 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' 1. Il presente decreto detta norme in materia di giardini zoologici finalizzate a potenziarne il ruolo nella conservazione della biodiversita', allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la stessa diversita' biologica.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 1999/22/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 94 del 9 aprile 1999.
- L'art. 1 e l'allegato B della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall' art. 117, quinto comma, della Costituzione , i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 1996/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell' art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE .
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE , 79/267/CEE , 92/49/CEE , 92/96/CEE , 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio .
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990 .
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998 , relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.».
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150 , reca: «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e del regolamento (CEE) n. 3626/82 , e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44.
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 , reca: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».
- L' art. 9 della legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 15 giugno 1992), reca:
«Art. 9 (Conservazione ex situ). - Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione in situ:
a) adotta provvedimenti per la conservazione ex situ dei componenti della diversita' biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;
b) installa e mantiene strutture per la conservazione ex situ e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;
c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;
d) regolamenta e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione ex situ in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie in situ, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;
e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione ex situ di cui ai sottoparagrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione ex situ nei Paesi in via di sviluppo.».
- L' art. 69, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 , cosi' recita:
«Art. 69 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell' art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonche' alla tutela della biodiversita', della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;».
- L' art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonche' i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio), cosi' recita: «Modifiche all' art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , reca: «Regolamento di polizia veterinaria».

Art. 2

Definizioni e ambito di applicazione ((1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 , e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e successive modificazioni, nonche' al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , e successive Modificazioni)) 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e successive modificazioni, e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresi', escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 , nonche' le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all' articolo 1 e tale da non compromettere dette finalita', da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisto il parere della Commissione scientifica di cui all' articolo 4, comma 5, delle legge 11 febbraio 1992, n. 150 , previa richiesta della struttura interessata.

Art. 3

Requisiti del giardino zoologico 1. Il giardino zoologico, come ((definito)) all'articolo 2, comma 1, deve ottenere la licenza di cui all'articolo 4 e possedere, a tale fine, i seguenti requisiti minimi ((volti a realizzare idonee misure di conservazione)) :
a) partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie;
b) partecipare a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o scambiare, con altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla conservazione, sull'allevamento ex situ, sul ripopolamento o sulla reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale;
c) promuovere ed attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversita', fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilita' ed i tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonche' sulle problematiche di conservazione;
d) rinnovare ed arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite ex situ attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale ed alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale e fatto salvo quanto previsto in materia dalle norme vigenti;
e) ospitare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 1, gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, tra l'altro, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, a seconda delle peculiarita' delle specie ospitate;
f) mantenere, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 2, un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e fornendo una corretta alimentazione;
g) adottare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 3, misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di specie alloctone;
h) disporre, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 3, misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori;
i) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 8 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002 , tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel giardino zoologico. Detto registro e' tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'articolo 6 e copia dello stesso e' inviata con cadenza annuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. (( 1-bis. I requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4, non si applicano, previo parere favorevole della Commissione europea, nel caso di strutture che detengono specie animali per le quali sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle stesse specie che soddisfano i requisiti stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1. )) 2. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del giardino zoologico, il raggiungimento della finalita' prevista all'articolo 5, il rilascio della licenza di cui al comma 1 e', altresi', subordinato alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni conformi a quelle previste dal presente decreto.

Art. 4

Licenza 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata, su istanza delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, e' rilasciata, entro centoottanta giorni dal ricevimento della domanda e con le modalita' stabilite all'allegato 4, apposita licenza.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata:
a) e' disposta la chiusura delle strutture di cui al comma 1 che non sono in possesso della licenza prevista allo stesso comma;
b) e' revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero e' modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarita' e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti nella licenza o accerti gravi e reiterate irregolarita' e lo stesso giardino zoologico non ottemperi, nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida.
3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di idoneita' prevista all' articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , e successive modificazioni.
4. Sono fatti salvi i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni previste dalle norme vigenti per la realizzazione delle strutture disciplinate dal presente decreto volti a garantirne la compatibilita' con le esigenze ambientali e territoriali.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 6 della citata legge n. 150 del 1992 :
«6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita' competenti in materia di salute e incolumita' pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneita' da parte della commissione.».

Art. 5

Chiusura del giardino zoologico 1. In caso di chiusura al pubblico, in tutto o in parte, di una struttura di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio accerta che, a spese della stessa struttura, gli animali siano mantenuti in condizioni conformi a quelle previste all'articolo 3, comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), ovvero siano trasferiti, entro diciotto mesi dall'adozione del provvedimento che dispone la chiusura, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6

Controllo 1. L'attivita' di controllo connessa all'applicazione del presente decreto e' svolta, con cadenza almeno annuale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale dello Stato, nonche' di medici veterinari, di zoologi e di esperti di comprovata competenza nel settore individuati dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione anche dei Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali.

Art. 7

Istituzione del registro dei giardini zoologici 1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un registro dei giardini zoologici titolari della licenza di cui all'articolo 4.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea il registro di cui al comma 1 e le relative variazioni.

Art. 8

Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni applicabili ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , e successive modificazioni, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e successive modificazioni, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 , l'esercizio di attivita' senza la licenza di cui all'articolo 4 e' punito con la sanzione amministrativa da quindicimila euro a novantamila euro.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di ogni singola condotta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), e la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5 sono punite con la sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro.
Note all' art. 8:
- Per la legge 7 febbraio 1992, n. 150 , vedi note alle premesse.
- Per la legge 11 febbraio 1992, n. 157 , vedi note alle premesse.
- La legge 28 febbraio 1985, n. 47 , reca: «Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie».
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 , reca: «Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999 ).

Art. 9

Disposizioni finanziarie 1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio della licenza di cui all'articolo 4 ed all'espletamento dei controlli di cui all'articolo 6 sono a carico del richiedente la licenza, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato.
3. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo di cui all'articolo 6 sono calcolate in base alle disposizioni sulla indennita' di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale.
4. Il richiedente la licenza provvede al versamento degli importi corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il finanziamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 6.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

Disposizioni transitorie 1. Le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, aperte al pubblico alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano, entro due anni dalla stessa data, alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 11

Disposizioni finali 1. Sono fatte salve le competenze in materia di vigilanza previste all'articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , nonche' le competenze esercitate ai sensi dell' articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e successive modificazioni.
2. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 , le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sono modificati gli allegati al presente decreto, anche al fine di adeguarli alle variazioni apportate in sede comunitaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 marzo 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Sirchia, Ministro della salute Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto Presidente della Repubblica n. 320 del 1954 :
«Art. 24. - Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:
a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
d) serragli e circhi equestri;
e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
h) giardini zoologici.
L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), e' subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.
Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).
L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici e' subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.».
- L'art. 70, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 , cosi' recita:
«Art. 70 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) (omissis).
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 875 ;».
- Per la legge 7 febbraio 1992, n. 150 , vedi note alle premesse.

Allegato 1

Allegato 1
[art. 3, comma 1, lettera e)]
CURA DEGLI ANIMALI - BENESSERE - SALUTE ED IGIENE
A) Osservazioni di routine degli animali.
1. Le condizioni di salute degli animali devono essere controllate giornalmente dal personale incaricato.
2. Qualsiasi animale risulti in condizioni di stress, malato o ferito deve ricevere immediate cure ed attenzione da parte del medico veterinario.
3. La realizzazione di spettacoli, concerti ed esibizioni artistiche puo' avvenire solo in appositi spazi, lontani dai recinti degli animali ed isolati acusticamente per non recare disturbo agli animali stessi.
4. La presenza di attrezzature da luna-park e' consentita solo in aree diverse da quelle destinate al mantenimento, alla custodia ed all'esposizione al pubblico degli animali del giardino zoologico.
5. L'accesso dei visitatori del giardino zoologico con mezzi privati e' consentito solo su percorsi prefissati, onde evitare che venga recato disturbo agli animali.
B) Ambienti per gli animali - Spazio, esigenze di movimento e di vita in gruppi sociali.
1. Gli animali devono essere ospitati in recinti o vasche che, sia dal punto di vista dello spazio che dell'arricchimento ambientale, consentano adeguato movimento ed esercizio fisico, come richiesto per il benessere della specie di appartenenza.
2. I recinti o le vasche devono avere dimensioni sufficienti e gli animali devono essere gestiti in modo tale da:
a) evitare che animali che vivono in branchi o gruppi sociali possano subire la dominanza di singoli individui, con meccanismi e con comportamenti non naturali per la specie;
b) evitare il persistere di conflitti fra branchi o membri del branco o fra differenti specie, nel caso di exhibit miste;
c) assicurare che la resistenza e la capacita' del recinto o della vasca siano ben rapportate al contenimento delle singole specie;
d) prevenire la diffusione di parassiti o di agenti patogeni.
3. Gli animali non devono essere indotti ad assumere atteggiamenti innaturali per la specie a beneficio del piacere del pubblico.
4. Gli animali da alloggiare in recinti o vasche adiacenti, da cui si possono vedere, devono essere scelti fra esemplari o specie che non interagiscono fra loro in modo tale da creare forti situazioni di stress.
5. Devono essere sempre disponibili recinti o vasche separati per le femmine in gravidanza o che allevano i piccoli, in modo tale da evitare, ove necessario, situazioni di stress o di sofferenza.
L'alloggiamento o il trasferimento delle femmine gravide o in allattamento in detti recinti o vasche deve avvenire esclusivamente su prescrizione del veterinario o del curatore dell'acquario.
C) Ambienti per gli animali - Comfort e benessere.
1. La temperatura, la ventilazione e la luce dei recinti devono essere idonei al comfort ed al benessere di ogni animale di ogni singola specie in qualsiasi momento della sua vita. In particolare:
a) devono essere tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle femmine gravide o prossime al parto e degli animali appena nati;
b) deve essere tenuto presente che l'acclimatazione e l'ambientamento degli animali di recente introduzione nello zoo e' un processo lento e graduale;
c) le vasche per gli animali acquatici devono essere adeguatamente aerate e le condizioni dell'acqua devono rientrare tra gli standard richiesti per il benessere delle varie specie.
2. I recinti esterni devono essere dotati di ripari dalla pioggia o dal sole eccessivo, laddove sia necessario per il benessere della specie.
D) Arricchimento ambientale dei recinti e delle vasche.
1. I recinti o le vasche degli animali devono essere arricchiti, a seconda delle esigenze della specie che ospitano, con materiali per lettiere, rami intrecciati, tane, scatole-nido, vasche e, nel caso di animali acquatici, di materiali come piante, piccole pietre o altre strutture idonee.
E) Prevenzione dello stress o di danni fisici agli animali.
1. I recinti, le vasche e le barriere devono essere mantenuti in condizioni tali da non consentire alcun rischio di ferimento e di altro danno agli animali. In particolare:
a) qualsiasi difetto rilevato nella barriera del recinto o della vasca o nelle attrezzature al suo interno deve essere riparato o sostituito immediatamente;
b) qualsiasi difetto possa causare danni fisici agli animali deve essere subito rimosso. Qualora cio' non fosse possibile, bisogna evitare che gli animali entrino in contatto con la fonte del pericolo;
c) qualsiasi pianta possa rappresentare un rischio per l'integrita' fisica degli animali va subito rimossa.
2. Tutte le piante e le attrezzature stabili del recinto o delle vasche, incluso l'impianto elettrico, devono essere impiantate in modo tale da non poter essere danneggiate o messe fuori uso dagli animali ed, al contempo, da non creare pericolo per gli animali stessi.
3. La spazzatura ed i materiali di scarto devono essere rimossi regolarmente dai recinti e dalle vasche degli animali in modo tale da evitare ogni possibile danno.
4. Gli alberi all'interno o vicini ai recinti devono essere regolarmente ispezionati e potati o, ove necessario, abbattuti, per ridurre il rischio che i rami, spezzandosi, possano ferire gli animali o che questi ultimi possano utilizzare gli alberi caduti come mezzi per fuggire.
5. Allo staff deve essere proibito fumare mentre lavora in prossimita' degli animali o mentre prepara le razioni di cibo.
6. Gli animali devono essere maneggiati solo dal personale autorizzato o sotto la sua super-visione. Queste operazioni devono essere condotte con cura, evitando di causare stress o di mettere a rischio il buono stato psico-fisico degli animali.
7. Qualsiasi contatto fisico diretto fra animali e pubblico deve avvenire sotto il controllo del personale tecnico e deve protrarsi per un periodo di tempo tale da rispettare il benessere degli animali.
F) Cibo e bevande.
1. Il cibo e le bevande somministrate agli animali devono rispondere, sia dal punto di vista del valore nutritivo che quantitativo, alle esigenze di ogni singola specie e di ogni individuo di quella specie, tenendo ben presenti: le condizioni fisiche generali, la taglia e l'eta' di ogni individuo; la speciale esigenza di giorni di digiuno; i periodi d'ibernazione; l'esigenza di diete particolari per animali sottoposti a trattamento medico veterinario o in periodo di gravidanza, etc.
2. Deve essere tenuto conto delle indicazioni del veterinario o di uno specialista del settore per tutti gli aspetti che riguardano la nutrizione degli animali.
3. Il cibo e le bevande devono essere immagazzinate, preparate e somministrate agli animali nel rispetto delle norme igieniche.
4. Cibo e bevande devono essere offerte tenendo nella massima considerazione il comportamento naturale degli animali, in particolare quello sociale; quando vengono utilizzati contenitori o mangiatoie per il cibo, questi devono essere posizionati nel recinto in modo tale che ogni animale possa accedervi.
5. E' vietato qualsiasi apporto di' cibo e bevande da parte del pubblico.
G) Aspetti sanitari e controllo delle malattie.
1. Devono essere mantenuti adeguati standard igienici, sia a garanzia dell'igiene personale dello staff che dei recinti e degli ambulatori per gli animali. In particolare:
a) speciale attenzione deve essere riservata alla pulizia dei recinti e delle vasche degli animali e degli arredi interni, al fine di ridurre il rischio della diffusione di malattie. Nel caso di animali acquatici questa prassi deve comprendere un regolare monitoraggio della qualita' dell'acqua;
b) devono essere sempre disponibili prodotti detergenti non tossici, acqua e tutto cio' che serve per utilizzarli;
c) se viene identificata una malattia infettiva in un animale, e' necessario acquisire il parere del veterinario e devono essere seguite le sue istruzioni per la pulizia e la disinfezione dei recinti.
2. Il drenaggio dei recinti deve essere tale da poter rimuovere agevolmente l'eccesso d'acqua.
3. Le bocchette di drenaggio non devono essere accessibili agli animali.
4. I materiali di rifiuto devono essere regolarmente rimossi.
5. Deve essere applicato un sicuro ed efficace programma di controllo degli animali invasivi e, ove necessario, devono essere mantenuti nel giardino zoologico animali che li possano controllare.
6. Il personale dei giardini zoologici o degli acquari che lavora a diretto contatto con gli animali deve ricevere istruzione di comunicare immediatamente se ha contratto un'infezione o se e' entrato in contatto con qualcuno che potrebbe avergliela trasmessa.
In tal caso, la direzione dovra' intraprendere azioni appropriate a tutela della salute degli animali e degli operatori.
7. Il personale dei giardini zoologici o degli acquari che lavora a diretto contatto con gli animali deve ricevere istruzione di comunicare, con garanzia di riservatezza, qualsiasi motivo che puo' non renderlo abile ad occuparsi in modo sicuro e competente degli animali.
H) Criteri e requisiti minimi necessari per il mantenimento in cattivita' e per il trasporto e trasferimento di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus.
1. Il mantenimento in cattivita' di esemplari appartenenti alla specie Tursiops truncatus e' permesso solo nel caso sia garantito il seguente programma di riproduzione:
a) partecipare ad un libro genealogico (stud-book) internazionale e ad un programma di riproduzione;
b) raccogliere, come routine, dati relativi al comportamento di tutti gli animali prima, durante e dopo la riproduzione (l'analisi di tali dati, insieme alle informazioni relative al mantenimento, deve essere resa disponibile a richiesta della Autorita' scientifica CITES);
c) contribuire alla conoscenza della fisiologia, della riproduzione, della anatomia ed anche agli studi sulla genetica dei cetacei. Cooperare con altre strutture nello scambio di altre informazioni ed esperienze, onde determinare quanto piu' possibile la standardizzazione di metodi operativi.
2. Le vasche devono essere riservate ai tursiopi e non usate per altri scopi.
3. Le vasche devono essere costruite con materiali dotati di finiture durevoli, non tossiche, non porose, impermeabili, in modo tale da facilitare una appropriata pulitura e disinfezione; devono essere, inoltre, progettate in modo da minimizzare la trasmissione in vasca di suoni provenienti dall'esterno e di suoni da riverbero prodotti all'interno della vasca dagli animali stessi.
4. Allo scopo di fornire sufficiente spazio, sia orizzontale che verticale, tale da permettere agli animali di svolgere attivita' motorie, da proteggerli da dominanze indesiderate o conflitti e da rispondere ad eventuali altre loro necessita', le vasche devono possedere almeno le dimensioni minime riportate nel presente paragrafo.
5. La superficie minima della vasca non deve essere inferiore a 400 mq per gruppi fino a 5 esemplari; deve prevedere un settore principale non inferiore a 275 mq connesso ad un settore secondario non inferiore a 125 mq; ulteriori 100 mq saranno richiesti per ciascun esemplare addizionale; il gruppo deve avere accesso in ogni momento almeno all'intera superficie minima indicata, a meno che non sia altrimenti stabilito dal veterinario o dal curatore responsabile.
6. In nessun punto la dimensione minima orizzontale della vasca puo' essere inferiore al diametro di 7 metri del cerchio piu' largo che possa essere iscritto in tale vasca.
7. Nella vasca la profondita' dell'acqua non deve essere mai inferiore a 3,5 metri e deve avere una profondita' minima di 4,5 metri per almeno la meta' della superficie totale della vasca.
8. Il volume minimo di acqua per l'intera vasca, per gruppi fino a cinque esemplari, non deve essere inferiore a 1.600 mc; ulteriori 400 mc sono richiesti per ciascun esemplare addizionale.
9. La vasca deve essere progettata per fornire un ambiente sicuro, privo di ostacoli che possano causare danni agli esemplari ed allestita in modo tale da fornire un ambiente stimolante che aiuti ed incoraggi un normale repertorio comportamentale degli esemplari.
10. Per facilitare le procedure di manipolazione e cura, tutte le strutture devono essere provviste di vasche per il trattamento medico-veterinario degli esemplari. Tali vasche possono essere inferiori alle dimensioni minime previste e devono essere fisicamente isolate da quelle utilizzate per il mantenimento, per prevenire la trasmissione di agenti patogeni; inoltre, le stesse devono disporre di un impianto di filtraggio dell'acqua autonomo.
11. Eventuali progetti di ricerca scientifica che richiedono variazioni temporanee della struttura e delle modalita' di mantenimento degli esemplari devono essere sottoposti all'Autorita' di gestione CITES, che richiede, a tal fine, il parere dell'Autorita' scientifica CITES.
12. Gli esemplari possono essere isolati nei settori secondari della vasca solo brevemente, ad eccezione di una specifica prescrizione medico-veterinaria.
13. Lo spazio libero sovrastante la vasca al coperto deve essere di almeno 7 metri, mentre quello delle vasche destinate al trattamento medico-veterinario puo' essere limitato a 2,5 metri.
14. Gli esemplari compatibili non devono essere tenuti separati, ad eccezione di quelli temporaneamente mantenuti in isolamento dietro parere medico-veterinario (una valutazione di compatibilita' puo' essere fatta sulla base di misurazioni oggettive del comportamento degli esemplari). Gli esemplari che non sono compatibili non devono essere ospitati nella stessa vasca. Nessun esemplare deve essere mantenuto da solo, se non per motivi sanitari.
15. Le sistemazioni indoor (al chiuso, al coperto) devono avere una adeguata ventilazione di aria fresca che assicuri una elevata qualita' dell'aria. L'aria deve essere caratterizzata da un basso e non dannoso livello di particelle sospese (polveri), una umidita' relativa dal 55 al 65% e da una temperatura ambientale ottimale di 15-24 °C.
16. Devono essere effettuate misurazioni per assicurare che nelle vicinanze della vasca non ci siano esalazioni dovute ai trattamenti chimici dell'acqua o derivanti da altre fonti che possano essere dannose per la salute degli esemplari.
17. L'illuminazione deve essere adeguata per i controlli di routine dello stato di salute, dell'igiene e per le procedure di pulitura. La luce, qualora sia artificiale, deve essere di uno spettro il piu' vicino possibile a quello della luce solare e, ad ogni modo, deve garantire periodi di luce e di buio coincidenti con le variazioni stagionali della localita' in cui sono ospitati i delfini; la luce artificiale deve essere di una intensita' che non causi disagio o sofferenza agli esemplari. I delfini nelle vasche all'aperto devono in ogni caso disporre di zone d'ombra. Queste devono essere comunque estese soprattutto nelle zone di minore profondita'.
18. I delfini saranno preferibilmente mantenuti in sistemazioni all'aria aperta purche' sia improbabile che le fluttuazioni della temperatura dell'aria creino problemi di salute e/o di benessere agli esemplari. Devono essere comunque evitate variazioni repentine della temperatura dell'acqua.
19. Le vasche non devono contenere acqua che possa risultare dannosa per la salute dei delfini in essa contenuti; l'acqua deve essere trasparente, incolore e priva di odori.
20. Il contenuto di batteri coliformi della vasca non deve superare le 500 colonie per 1000 ml di acqua; il relativo controllo deve essere effettuato almeno ogni sette giorni. La presenza di funghi ed agenti patogeni e la quantita' dei composti dell'azoto, devono essere sempre tenute sotto controllo e ad un livello tale da non costituire pericolo per la salute dei delfini.
21. Tutti i residui (resti del cibo, feci, sporcizia, alghe, funghi, ecc.) devono essere rimossi dalla vasca grazie all'equipaggiamento per il trattamento dell'acqua ed ai filtri, per prevenire contaminazioni ed infezioni; i filtri devono essere controlavati sufficientemente spesso in modo da garantire la qualita' dell'acqua; devono essere predisposte disposizioni idonee per smaltire tali residui.
22. Tutte le vasche devono essere progettate in modo che non ci siano aree con una circolazione dell'acqua inadeguata; le vasche devono essere collaudate prima dell'utilizzo, e ogni anno deve essere verificato che ci sia una completa circolazione dell'acqua in tutte le aree; eventuali problemi devono essere immediatamente risolti.
23. Tutte le vasche devono essere progettate in modo da poter essere svuotate velocemente. Le strutture adiacenti alla vasca devono essere costruite in modo da facilitare l'appropriata pulizia, disinfezione e svuotamento della vasca stessa e devono essere strutturate in maniera tale da evitare che l'acqua utilizzata in tale attivita' entri oppure rientri nelle vasche; l'acqua di scarto oppure reflua dal suolo/tetto deve essere mantenuta separata dalle vasche.
Le vasche destinate al trattamento medico-veterinario devono essere progettate in modo da poter essere svuotate in quindici minuti.
24. Devono essere prese precauzioni per evitare che oggetti estranei entrino nelle vasche; le vasche devono essere controllate almeno due volte al giorno.
25. L'acqua delle vasche deve avere i seguenti requisiti:
a) la temperatura deve essere mantenuta tra 10 e 28 °C;
b) il pH deve essere mantenuto tra 7,4 e 8,5 (livello ottimale 7,8);
c) la salinita' deve essere mantenuta entro i valori normali dell'acqua marina e, in particolare, per il cloruro di sodio (NaC1) tra 15 e 36 grammi.
Se l'acqua delle vasche viene prelevata in mare, lo stato di qualita' nel sito di captazione non puo' essere inferiore a «buono» secondo la classificazione prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e deve essere certificata da monitoraggi periodici da parte degli organi competenti.
26. I valori della temperatura dell'acqua, del pH, della salinita', degli agenti ossidanti, i loro sottoprodotti, il cloro libero e combinato, devono essere controllati almeno tre volte al giorno e preferibilmente monitorati continuativamente; in ogni caso, i risultati analitici devono essere registrati e resi disponibili in ogni momento per eventuali ispezioni. Qualunque variazione dei parametri oltre i limiti consentiti deve essere tempestivamente corretta. Allo scopo di mantenere le necessarie condizioni igieniche, il tempo totale di ricircolo dell'acqua delle vasche non deve superare le cinque ore. L'acqua usata per le vasche deve essere tenuta separata dall'acqua di scarto e dall'acqua reflua dal suolo/tetto. Devono sempre essere predisposti piani di emergenza allo scopo di fronteggiare casi di inquinamento della fonte idrica utilizzata. Devono essere utilizzati metodi di purificazione e disinfezione che favoriscano un habitat naturale marino e salvaguardino la salute ed il benessere degli esemplari. Quando nelle vasche viene utilizzata acqua marina, e' necessario sottoporla preventivamente ad un idoneo sistema di filtraggio ed a trattamento con raggi U.V.
27. Nessun oggetto, mobilio, apparato, decorazione, piante o altro che potrebbe essere dannoso o potrebbe interferire con il benessere dei delfini o con una efficiente manutenzione della struttura, puo' essere tenuto o puo' rimanere nelle vasche e/o nelle loro immediate vicinanze.
28. Le vasche per i delfini devono essere mantenute in buone condizioni; particolare attenzione deve essere prestata durante la costruzione ed i lavori di mantenimento, in modo che gli animali non siano esposti a rumori eccessivi, oppure affinche' corpi estranei e/o altri materiali non cadano nelle vasche oppure siano lasciati incustoditi nelle immediate vicinanze delle vasche stesse.
29. Le scorte di acqua, energia, carburante e cibo devono essere adeguate e sufficienti a mantenere le condizioni necessarie per il benessere dei delfini in ogni circostanza. Devono essere inoltre prontamente disponibili provviste alternative in caso di emergenza.
30. Devono essere predisposte preventivamente sistemazioni alternative in cui gli animali possano essere trasferiti in caso di malfunzionamento degli impianti. Tali sistemazioni devono essere approvate dalla Autorita' di gestione CITES e ciascun spostamento deve essere notificato in anticipo alla medesima Autorita'. In caso di emergenza, la comunicazione deve essere effettuata, con idonea motivazione, entro le 24 ore successive al trasferimento.
31. Le strutture devono prevedere anche piani prestabiliti per fronteggiare ciascun problema prevedibile, incluse vertenze sindacali e difficolta' finanziarie che potrebbero mettere a rischio il benessere dei delfini.
32. La manipolazione dei delfini deve essere mantenuta ad un livello minimo e deve essere effettuata il piu' celermente ed attentamente possibile, in modo da non causare disagi non necessari, surriscaldamenti, stress comportamentali o danni fisici e deve essere effettuata solo da personale esperto.
33. I delfini devono essere addestrati a cooperare alla manipolazione e alle normali procedure medico-veterinarie. Durante tali procedure, devono essere evitati metodi di condizionamento rischiosi o dannosi per l'equilibrio psico-fisico degli esemplari.
34. I delfini possono essere rimossi dall'acqua solo quando assolutamente necessario e solo in presenza del medico veterinario della struttura o del curatore responsabile, su indicazioni ed in attesa del medico veterinario.
35. Qualora siano tenute dimostrazioni, le stesse devono essere basate solo sul comportamento naturale dell'animale. Le dimostrazioni devono essere variabili ed effettuate utilizzando differenti combinazioni di esemplari per dimostrazioni diverse; al gruppo di esemplari deve essere contemporaneamente garantito un giorno a settimana esente da dimostrazioni. In ogni caso, considerate le esigenze della specie deve essere sempre loro assicurato un livello di interazione con il personale preposto, tale da garantire, in tutti i periodi dell'anno, una costante opportunita' di gioco e di esercizio. L'addestramento deve essere effettuato solo sotto la supervisione di addestratori esperti e deve prevedere solo esercizi di collaborazione tra animali ed addestratori motivati dalla tecnica del rinforzo positivo non esclusivamente alimentare, nonche' esercizi finalizzati allo sviluppo delle capacita' sensoriali e attitudinali specifiche della specie. L'ultimo pasto della giornata va somministrato agli animali successivamente alla conclusione delle dimostrazioni, in ambiente privo di disturbo esterno e senza richiedere loro lo svolgimento di esercizi.
36. I delfini devono essere protetti dai rumori eccessivi, inclusi rumori derivanti da impulsi irregolari; il livello di rumore deve essere tenuto il piu' basso possibile, tale da non costituire pericolo per la salute ed il benessere dei delfini.
((37. Il nuoto con i delfini e' permesso solo all'addestratore.
Al medico veterinario, al biologo e al curatore e' consentito di effettuare immersioni con i delfini allo scopo di provvedere alla loro cura o all'ispezione delle strutture. Altri soggetti possono essere autorizzati ad effettuare immersioni con i delfini, per scopi scientifici, dall'Autorita' di gestione CITES, sentita l'Autorita' scientifica CITES. E' altresi' consentito l'ingresso in vasca ai soggetti che partecipano ad attivita' di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversita' con i delfini, nell'ambito di specifiche iniziative programmate all'interno delle strutture in possesso della licenza di Giardino zoologico che detengono delfini, a condizione che il medico veterinario della struttura, di comprovata esperienza e con specifiche conoscenze sanitarie e etologiche della specie, accerti preventivamente l'idoneita' sanitaria e comportamentale dei delfini interessati e monitori periodicamente le condizioni di salute e di benessere degli stessi, riportando tali informazioni nel registro di cui all'allegato 2, lett.C), paragrafo 4, dl decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 . Tali programmi devono essere comunicati preventivamente al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della salute nonche' all'Arma dei Carabinieri per gli aspetti di rispettiva competenza. L'attivita' di educazione e sensibilizzazione previste non potranno avere inizio prima del decorso del termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. L'ingresso in vasca e' consentito anche al personale addetto alle operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione, a condizione che sia accompagnato dai dipendenti o collaboratori della struttura competenti nelle attivita' svolte.))
38. I delfini non devono essere alimentati dal pubblico, ne' devono entrare a contatto fisico con lo stesso. Durante le eventuali dimostrazioni la sorveglianza deve essere continua per evitare che i visitatori abbiano un contatto fisico con gli esemplari o gettino oggetti nelle vasche.
((39. Ai visitatori e' vietato l'accesso alle aree di servizio nonche', ad eccezione di quanto previsto al punto 37, alle vasche di mantenimento.))
40. Il cibo somministrato ai delfini deve essere in quantita' adeguata e di qualita' adatta al consumo umano e con valori nutrizionali sufficienti per mantenere gli esemplari in salute. I pesci somministrati come cibo devono essere prevalentemente interi.
41. Tutte le contaminazioni chimiche e batteriche devono essere evitate durante la preparazione del cibo. I luoghi di preparazione devono avere condizioni igienico-sanitarie buone e controllate. ((Il pesce congelato deve essere conservato a -18°C e utilizzato entro quattro mesi nel caso degli sgombri e sette mesi nel caso delle altre specie.)) I prodotti scongelati devono essere mantenuti refrigerati per un tempo ragionevole prima del consumo. Tutto il cibo deve essere somministrato entro 24 ore dalla sua rimozione dal congelatore oppure eliminato. Il cibo da eliminare non deve essere mantenuto, nemmeno temporaneamente, in aree destinate al deposito del cibo da somministrare.
12. I delfini devono essere alimentati almeno due volte al giorno (fatto salvo diverso parere medico-veterinario).
43. La dieta deve essere consona alle necessita' nutrizionali della specie e deve essere idonea e variata a seconda delle particolari caratteristiche e condizioni di ciascun individuo (eta', dimensioni, peso, gestazione, condizioni fisiche, ecc.).
44. Deve essere garantita l'alimentazione individuale di ciascun esemplare. La somministrazione del cibo deve avvenire da parte di una persona esperta in grado di valutare le differenze e le variazioni nelle abitudini alimentari dei delfini, allo scopo di assicurarne la buona salute.
45. Devono essere assunti dipendenti adeguatamente competenti ed in numero sufficiente per mantenere costantemente il prescritto livello gestionale: essi devono avere una buona conoscenza della biologia, dell'eco-etologia, della conservazione e del mantenimento in cattivita' dei cetacei.
46. Il personale deve essere istruito sulla teoria e sulla pratica del trattamento delle acque da utilizzare e sulle condizioni di manutenzione delle vasche. I protocolli di trattamento delle acque devono essere resi noti alle autorita' e devono essere sempre facilmente disponibili per il personale e per gli eventuali controlli.
47. La struttura deve identificare, nel proprio ambito, un soggetto responsabile del mantenimento e della salute dei delfini.
Tale soggetto deve avere una professionalita' documentata ed acquisita nell'ambito dello studio e del mantenimento in cattivita' dei delfini.
48. Il personale deve essere incoraggiato a migliorare le proprie conoscenze e le proprie abilita' professionali attraverso corsi riconosciuti di perfezionamento.
49. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 3 maggio 2001 «Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali» e successive modifiche ed integrazioni, le strutture devono utilizzare, qualora sia possibile, il sistema ISIS-ARKS ed integrare le informazioni richieste dal decreto 3 maggio 2001 con schede contenenti i seguenti dati:
a) eta' stimata e relativo metodo utilizzato per la stima;
b) fotografie a colori che mostrino i delfini nelle diverse proiezioni, con evidenziati i segni distintivi, questi ultimi eventualmente anche raffigurati;
c) dati clinici, inclusi dettagli sulle date e sui trattamenti somministrati, i risultati degli esami di routine per l'accertamento dello stato di salute ed il rapporto di salute;
d) crescita e sviluppo, incluse misurazioni di lunghezza e peso ed eventuali progenie;
e) comportamento e stato sociale, specificando eventuali incompatibilita';
f) temperamento e risposta all'addestramento ed alla manipolazione;
g) data della morte ed i risultati degli esami post-mortem;
h) identificazione individuale degli esemplari attraverso microchip e analisi genetiche.
50. Ad eccezione dei casi di emergenza, solo i delfini giudicati, da un medico veterinario esperto, idonei a sopportare il viaggio, possono essere sottoposti a trasporto.
51. Almeno due incaricati sufficientemente preparati devono accompagnare ciascuna consegna e ciascun incaricato non deve avere piu' di due delfini sotto le proprie cure. Almeno una delle due persone deve essere un componente del personale della struttura da cui proviene il delfino. L'animale trasportato deve essere assistito in tutte le operazioni di trasferimento da un medico veterinario esperto in tursiopi.
52. I delfini non devono essere tenuti nei box di trasporto per periodi superiori alle 24 ore; viaggi piu' lunghi di tale periodo possono essere effettuati dietro parere e sotto controllo medico-veterinario.
53. Per tutti i trasporti, devono essere individuate anticipatamente sistemazioni adatte in punti strategici lungo il percorso, in modo da ospitare temporaneamente i delfini qualora si sviluppino problemi di te.
54. Tutti i trasporti devono essere effettuati in conformita' alle indicazioni fornite dal regolamento IATA per gli animali vivi, anche se tale trasporto avviene con mezzi diversi dall'aereo.

Allegato 2

Allegato 2
[art. 3, comma 1, lettera f)]
A) CURA DEGLI ANIMALI - ASPETTI VETERINARI.
1. E' necessario garantire una assistenza veterinaria di routine.
2. Deve essere previsto un programma di cure veterinarie, che
andra' messo in pratica sotto la supervisione di un esperto veterinario.
3. Si devono effettuare, su consiglio di esperti veterinari, esami di routine, che includano controlli dei parassiti. Interventi di medicina preventiva, come ad es. le vaccinazioni, devono essere effettuati ad intervalli regolari, sempre su indicazione del veterinario.
4. Il giardino zoologico deve garantire un'adeguata assistenza veterinaria 24 ore su 24 nell'arco dell'intera settimana. Laddove il giardino zoologico disponga di un servizio veterinario a tempo pieno, le strutture utilizzate devono comprendere: un tavolo operatorio; ferri chirurgici; apparecchiature per l'anestesia; strumenti diagnostici di base; prese di corrente per la luce e per altri accessori elettrici; strumenti per prelevare sangue ed altri campioni, per prepararli e spedirli ai laboratori; una sufficiente quantita' di prodotti tranquillanti ed anestetici.
5. Uno o piu' locali devono essere disponibili per la cura di animali feriti, malati o stressati. Devono essere inoltre presenti delle strutture per l'allevamento artificiale degli animali.
6. Devono esistere strutture per la raccolta, il controllo e, se necessario, la somministrazione di anestetici, per l'eutanasia e per l'eventuale ricovero di animali terrestri al risveglio dall'anestesia.
7. Deve essere disponibile un ambiente, lontano dagli altri animali, per l'isolamento e per il controllo degli animali appena arrivati.
8. Gli animali appena arrivati devono essere tenuti sotto controllo per il tempo ritenuto necessario dal veterinario e dal curatore, prima di essere inseriti con gli altri.
9. Bisogna prestare particolare attenzione all'igiene degli alloggi o delle vasche dove questi animali vengono isolati o messi in quarantena.
10. Dove possibile, il personale dello staff deve indossare indumenti di protezione e possedere strumenti da usare esclusivamente nelle aree isolate.
11. Tutti i sedativi, i vaccini e gli altri prodotti veterinari devono essere conservati in luoghi sicuri con accesso consentito solo al personale.
12. Salvo specifiche direttive del veterinario, il personale dello zoo non deve detenere o somministrare sedativi.
13. La direzione del giardino zoologico deve concordare con il consulente veterinario locale se e' preferibile conservare gli antidoti dei veleni o i prodotti veterinari tossici presso il giardino zoologico o presso un ospedale locale o l'ambulatorio del veterinario.
14. Tutte le attrezzature veterinarie infette o pericolose devono essere conservate al sicuro:
a) dette attrezzature devono essere lasciate in luoghi non accessibili agli animali o al personale non autorizzato a maneggiarle;
b) strumenti che possono pungere, come aghi e siringhe, devono essere riposti in contenitori rigidi o inceneriti dopo l'uso.
B) PROTOCOLLO POST MORTEM.
1. Gli animali morti devono essere maneggiati in modo da evitare qualsiasi rischio d'infezione.
2. Ove possibile, le cause della morte di ogni animale del giardino zoologico devono essere sempre individuate. Cio' e' praticabile, nella maggioranza dei casi, tramite un esame autoptico eseguito da un veterinario esperto o da un patologo, dotato di notevole esperienza e specifica formazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile trasferire velocemente le carcasse presso un laboratorio veterinario al di fuori del giardino zoologico, si devono organizzare dei locali interni, ove si possano svolgere, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza, gli esami post mortem. Qualora poi non sia possibile svolgere detti esami subito dopo la morte degli animali, si deve disporre di un apposito congelatore, ove conservare la carcassa o i campioni di tessuto prelevati, in attesa di trasferirli, in contenitori a chiusura ermetica, ad un laboratorio specializzato.
4. Gli strumenti necessari per svolgere degli esami post mortem e le caratteristiche dei locali di cui al punto precedente devono includere: un efficiente sistema di drenaggio; pareti e pavimenti lavabili; un tavolo per autopsie; un set di strumenti specifici per esami post mortem; adeguati contenitori per la conservazione dei campioni prelevati e, in caso di animali di grossa taglia, un montacarichi.
5. Una volta condotte le dovute indagini post mortem, si deve provvedere velocemente, in condizioni di sicurezza sanitaria, alla rimozione delle carcasse e degli organi interni.
((C) Cura dei delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus - aspetti veterinari.
1. Deve essere stabilito dal medico veterinario un programma di misure per la prevenzione delle malattie. In ogni caso gli esami di routine devono essere eseguiti almeno due volte all'anno nel caso di esemplari in apparente buona salute; a tutela della salute e del benessere degli animali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' richiedere che gli animali siano sottoposti a indagini specifiche.
2. Deve essere redatto, da personale qualificato, un rapporto giornaliero riguardante la salute di ogni delfino. Qualunque problema di salute deve essere riferito tempestivamente al veterinario responsabile.
3. I delfini provenienti da altre sedi devono essere tenuti separati dagli altri esemplari fino a quando sia certo che siano in buona salute. La vasca di quarantena deve avere un sistema di filtraggio completamente separato e devono esser utilizzate attrezzature diverse da quelle impiegate per il normale mantenimento.
4. Un responsabile, indicato dall'amministrazione del delfinario, deve tenere un registro nel quale viene annotato lo stato di salute di ciascun delfino; tale registro deve essere sempre disponibile per eventuali controlli e inviato mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in formato non modificabile.
5. Deve essere effettuata un'accurata autopsia integrata da tutte le eventuali indagini necessarie per chiarire le cause della morte.
La notifica della morte deve essere trasmessa entro 24 ore alle autorita' competenti ed entro il sessantesimo giorno successivo alla morte devono essere trasmessi i risultati delle indagini e le conclusioni sulle cause della morte redatte dal medico veterinario anatomopatologo.
6. Tutta la documentazione concernente gli esemplari appartenenti alla specie Tursiops truncatus deve essere redatta o tradotta in lingua italiana.))

Allegato 3

Allegato 3
[art. 3, comma 1, lettere g) e h)]
PROTEZIONE E SICUREZZA
A) Recinti.
1. Salvo che sotto il diretto controllo del personale autorizzato, gli animali esposti devono essere tenuti nei loro recinti o, nel caso in cui nel giardino zoologico sia in uso la libera circolazione di esemplari di specie non pericolose, all'interno del perimetro dello stesso giardino zoologico.
B) Barriere dei recinti.
1. Le barriere dei recinti devono essere progettate, costruite e mantenute in modo tale da contenere idoneamente ciascuna specie a cui il recinto e' destinato. I seguenti mezzi - o alternative altrettanto efficaci - devono essere impiegati sia che gli animali si trovino nei loro recinti definitivi che in recinti temporanei:
a) gli animali pericolosi che possono saltare o arrampicarsi devono essere tenuti all'interno di recinti chiusi, con reti o muratura, anche sul soffitto o, altrimenti, in recinti costruiti in modo tale da prevenire il fatto che gli animali possano arrampicarsi o saltare al di la' della barriera. In alternativa, detti recinti possono essere circondati da fossati pieni d'acqua, con una balaustra verso il pubblico sufficientemente alta da impedire la fuga degli animali;
b) gli animali scavatori devono essere tenuti in recinti costruiti in modo tale da impedire loro di scappare;
c) le barriere che chiudono i recinti degli animali devono essere fissate a sostegni saldamente fissati al terreno. Il materiale di cui e' fatta la barriera (ad es. fili di metallo tesi orizzontalmente, fili elettrificati, reti, etc.) deve essere ben saldato sul lato interno dei suddetti sostegni, in modo tale da evitare che gli animali, con il loro peso, possano staccarlo;
d) i fossati, asciutti o con acqua, che circondano eventualmente i reparti con animali pericolosi, devono essere limitati da reti, mura, siepi o altri cespugli, in modo tale che il pubblico non si avvicini troppo al bordo del fossato.
2. Le porte-cancelli dei recinti devono essere tanto robusti ed idonei a contenere gli animali quanto il resto della barriera del recinto. In particolare, le porte devono essere progettate e costruite in modo tale che gli animali non riescano a scardinarle o a rompere i dispositivi di sicurezza.
3. Le porte dei recinti che contengono gli animali pericolosi, quando vengono chiuse, devono essere serrate a chiave.
4. Le porte dei recinti dove il pubblico non e' ammesso, anche se contengono animali non pericolosi, devono essere tenute ben chiuse per prevenirne l'apertura da parte di personale non autorizzato.
5. Le porte dei recinti dove il pubblico e' ammesso ed ogni altro recinto o barriera di separazione devono essere progettati e costruiti in modo tale da non intrappolare o creare pericolo per i visitatori, in particolare per i bambini.
6. Le vasche per gli animali acquatici devono essere progettate in modo tale da prevenire qualunque pericolo per gli animali presenti o per i visitatori.
C) Barriere di separazione fra pubblico ed animali.
1. Ovunque possa verificarsi un contatto diretto tra visitatori ed animali pericolosi, attraverso o al di sopra della recinzione, in rapporto al livello di pericolosita' dell'animale, deve essere installata una barriera di separazione tale da prevenire l'eventuale contatto.
2. Le barriere per il pubblico devono essere progettate in modo tale che i bambini piccoli non possano in alcun modo oltrepassarle.
Il bordo superiore della barriera deve essere realizzato in modo tale da scoraggiare i bambini a sedervisi sopra, evitando tuttavia l'uso di materiali taglienti o che, comunque, possano ferirli.
3. Nel caso in cui fossero attivate «vasche tattili» per il contatto diretto con alcuni animali acquatici, queste devono essere costruite in modo tale da consentire agli animali ampi spazi ove non possono essere raggiunti dal pubblico.
D) Recinzioni perimetrali.
1. Le recinzioni perimetrali ed i punti d'accesso del giardino zoologico devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da scoraggiare l'ingresso di persone non autorizzate e, per quanto possibile, in modo tale da contribuire al contenimento degli animali entro i confini dello stesso giardino zoologico.
2. Nessuna recinzione perimetrale puo' essere elettrificata, se non al di sopra dei due metri da terra, a meno che questa non sia anche parte della normale barriera di un recinto e che non possa essere raggiunta dai visitatori.
E) Segnaletica di pericolo per il pubblico.
1. Ogni recinto che ospita animali pericolosi, oltre alle barriere di protezione per i visitatori, deve recare affissi cartelli ben visibili, in numero adeguato, che, attraverso un simbolo o un messaggio scritto o una combinazione di entrambi, avvisino il pubblico del rischio di attraversare le transenne.
2. Ogni recinzione elettrificata deve essere segnalata da un adeguato numero di cartelli conformi alla legislazione locale in materia, laddove esista, che, attraverso simboli o una combinazione di simboli e parole, mettano in guardia il pubblico dal pericolo.
3. I cartelli di avviso delle recinzioni elettrificate devono essere esposti sia sul lato interno che su quello esterno delle stesse.
F) Uscite.
1. Il giardino zoologico deve essere dotato di un numero di uscite ben rapportato alla sua grandezza ed al numero dei visitatori, valutando anche il fatto che, in caso d'emergenza, questi possano uscire rapidamente.
2. Le uscite devono essere indicate chiaramente e ben segnalate.
3. Ogni uscita del giardino zoologico deve essere tenuta libera e deve essere apribile facilmente dall'interno, per consentire l'uscita delle persone dal giardino zoologico. Tutte le uscite devono potersi chiudere saldamente per impedire la fuga degli animali.
G) Recinti accessibili alle automobili.
1. Nel caso in cui animali carnivori pericolosi vengano tenuti in recinti percorribili con le automobili, le entrate e le uscite devono essere costituite da un sistema di doppi cancelli, distanziati fra loro in modo tale da potersi chiudere davanti e dietro ogni macchina che entra.
2. Nel caso di carnivori pericolosi, i cancelli di accesso devono essere protetti da una barriera posta ad angolo retto rispetto a quella perimetrale, su ogni lato della strada che conduce al recinto.
Questa barriera di protezione deve rispettare gli stessi standard di quella del recinto principale e deve essere distanziata almeno 25 metri dal cancello di accesso.
3. I doppi cancelli devono essere progettati e mantenuti in modo tale che, all'entrata degli animali carnivori pericolosi nel recinto, un cancello non possa essere aperto prima che l'altro sia stato saldamente chiuso. Questa struttura a doppi cancelli puo' essere utilizzata anche nel caso di un'emergenza, laddove ovviamente cio' non costituisca pericolo per il pubblico.
4. Per altri gruppi di animali pericolosi, fatta eccezione per gli erbivori e per gli ungulati per cui basta una recinzione da bovidi domestici, e' sufficiente un singolo cancello di entrata/uscita, che dovra', comunque, essere sorvegliato costantemente.
5. I punti di accesso fra recinti devono essere controllati, onde evitare che gli animali possano entrare da recinti adiacenti.
6. I sistemi di chiusura elettrici, laddove in uso, devono essere progettati ed installati in modo tale da assicurare che, nel caso di un guasto all'impianto, i cancelli si chiudano automaticamente e gli animali rimangano all'interno dei recinti.
7. I cancelli che vengono manovrati meccanicamente devono avere un metodo di controllo alternativo e deve essere possibile aprirli e chiuderli manualmente nel caso di un'interruzione di corrente o in altri casi d'emergenza. Devono essere, inoltre, progettati in modo tale da chiudersi automaticamente in caso di necessita'.
8. Gli operatori addetti ai cancelli con apertura meccanica, al momento della manovra, devono avere piena visibilita' del cancello e dell'area circostante.
9. Deve essere applicato un sistema stradale a senso unico, in modo tale da favorire il flusso del traffico e da ridurre i rischi di incidenti.
10. Le macchine possono avere l'autorizzazione a fermarsi solo in tratti dove la strada e' larga almeno 6 metri.
11. Per quello che riguarda i reparti ove vengono ospitati carnivori pericolosi e primati, a meno che l'area non sia costantemente supervisionata dallo staff, bisogna fare in modo che:
a) nessun veicolo sia autorizzato ad entrare, se non e' disponibile un veicolo dello zoo che possa prestare un soccorso immediato, in caso di pericolo,
b) sia proibito l'accesso a questa zona a macchine che sono prive di tetto rigido.
12. Devono essere apposti cartelli visibili e ben comprensibili che raccomandino al visitatore di:
a) rimanere nel veicolo per tutto il tempo della visita;
b) tenere chiuse le portiere dell'auto;
c) tenere chiusi i finestrini ed il tetto apribile della macchina;
d) in caso di guasto, suonare il clacson o lampeggiare i fari ed attendere chiusi in macchina l'arrivo di un mezzo di soccorso del giardino zoologico.
13. L'intera area occupata dai recinti degli animali pericolosi deve essere costantemente sorvegliata.
14. I membri dello staff incaricati della suddetta supervisione devono essere dotati di armi da fuoco ed appositamente addestrati, in modo tale che, in una situazione d'emergenza, siano in grado di abbattere un animale, se questo salva la vita ad una persona.
H) Spostamenti degli animali dai loro recinti.
1. Gli animali pericolosi non possono essere portati fuori dal loro recinto per essere messi a contatto con il pubblico, a meno che gli operatori addetti non ritengano che detti animali non siano, in condizioni controllate, nella situazione di creare pericolo o di trasmettere malattie.
2. Quando un animale pericoloso viene portato fuori dal suo recinto, questo deve sempre essere accompagnato da un membro dello staff esperto ed appositamente autorizzato.
3. Gli operatori del giardino zoologico devono usare ogni cautela quando spostano gli animali dai loro recinti, anche quando non si tratta di specie pericolose, in quanto il comportamento di qualsiasi animale puo' diventare imprevedibile quando questo si trova in un altro recinto o in situazioni inusuali.
4. Quando gli animali vengano portati in giro all'interno del giardino zoologico, ad esempio nella «passeggiata degli elefanti indiani», deve essere adottata ogni cautela per tutelare l'incolumita' del pubblico.
I) Fuga degli animali dai recinti.
1. Gli operatori del giardino zoologico devono essere in grado di stabilire quale pericolo puo' derivare dalla fuga di un animale dal suo recinto e devono considerare quali sono le eventuali vie di fuga dal recinto o dal giardino zoologico.
2. Devono essere predisposti piani di emergenza da seguire nel caso di fuga degli animali. Tali piani devono essere resi noti al personale, che deve comprenderli a fondo e fare esercitazioni.
3. Deve essere sempre reperibile un membro dello staff, che abbia l'autorita' di prendere la decisione di anestetizzare un animale fuggito o di abbatterlo, dopo aver verificato tutte le possibilita' alternative alla soppressione.
4. Ogni dipendente che abbia un ruolo nelle procedure di emergenza dovra' seguire dei corsi di pratica e di aggiornamento.
L) Sicurezza per i visitatori.
1. Gli edifici, le strutture e le aree aperte al pubblico devono essere mantenute in condizioni di sicurezza.
2. Gli alberi che si trovano nelle zone dove i visitatori sostano o camminano devono essere regolarmente ispezionati, potati o, ove necessario, tagliati, onde evitare che rami spezzati possano colpire o ferire i visitatori.
3. E' necessario porre attenzione a tutti i luoghi, come fossati o vasche d'acqua, ove i visitatori possono cadere. Laddove necessario dette strutture devono essere arginate da una barriera che impedisca ai bambini di cadere.
4. Qualsiasi camminamento, che attraversi un recinto degli animali dall'alto, deve essere progettato e costruito valutando la portata del peso delle persone che lo possono percorrere. Deve essere, inoltre, fatto in modo tale da evitare qualsiasi contatto con animali pericolosi.
5. Al pubblico deve essere vietato l'ingresso a qualsiasi edificio o area che possa rappresentare rischi per la salute o per la sicurezza.
6. Gli edifici indicati al punto precedente devono essere tenuti chiusi a chiave. Un'adeguata cartellonistica deve avvisare il pubblico del pericolo e del divieto di accesso.
7. Barriere o cartelli di avviso come al punto precedente devono essere usati anche nel caso di aree o di strade lungo le quali lo staff deve passare frequentemente con veicoli.
M) Emergenza - Pronto soccorso.
1. L'equipaggiamento e le istruzioni scritte per il pronto soccorso devono essere facilmente accessibili e comprensibili.
2. Nel giardino zoologico dove sono presenti animali velenosi devono essere conservati in modo corretto, come indicato sulle istruzioni, appropriati antidoti non scaduti.
3. I membri del personale devono essere istruiti per scritto sulle procedure da seguire nel caso in cui un animale velenoso morda un visitatore. Queste istruzioni devono includere:
a) le procedure immediate da seguire per la cura del paziente;
b) la dovuta informazione su un modulo predisposto da inviare all'ospedale locale. Tale modulo deve contenere:
1) la natura del morso o della puntura e la specie dell'animale che l'ha inferta;
2) il nome dell'antidoto somministrato al paziente, nel caso in cui sia necessario un richiamo dell'antidoto;
3) il numero telefonico del centro antiveleni piu' vicino;
4) il numero di telefono del giardino zoologico.

Allegato 4

Allegato 4
(art. 4, comma 1)
Procedura per il rilascio della licenza di cui all'art. 4, comma 1.
A) Istanza ai fini del rilascio della licenza.
1. Il legale rappresentante del soggetto richiedente, ((...)) , invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio domanda per il rilascio della licenza, per posta, a mezzo raccomandata RR, con allegata la seguente documentazione:
a) l'ubicazione e l'estensione dell'area del giardino zoologico, con l'esatta denominazione del comune o dei comuni interessati;
b) la planimetria dell'area del giardino zoologico nella quale sono riportate le strutture di custodia;
c) l'elenco degli animali custoditi, specificando la specie ed il sesso;
d) l'elenco delle strutture di custodia, indicando per ciascuna di esse le caratteristiche architettoniche, i materiali di costruzione, le dimensioni e gli animali a cui sono destinate;
e) l'elenco del personale tecnico ed amministrativo, con specifica delle relative competenze nella gestione della struttura e degli esemplari custoditi;
f) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
B) Istruttoria della licenza.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, verificata la regolarita' della documentazione allegata all'istanza di cui al punto 1 della lettera A), dispone, al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti all'art. 3, apposita ispezione in loco, ai sensi dell'art. 6, nel caso in cui dall'esame della documentazione presentata la struttura risulti conforme a quanto previsto allo stesso art. 3, e redige apposito verbale ai fini dell'adozione del decreto di cui all'art. 4, comma 1.
2. L'istruttoria e' effettuata entro 180 giorni dal ricevimento della istanza di cui al comma 1 della lettera A).
3. La richiesta di integrazione della documentazione prodotta dal richiedente comporta la sospensione dei termini del procedimento amministrativo.
C) Rilascio della licenza.
1. Conclusa positivamente l'istruttoria di cui al punto 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio rilascia la licenza di cui all'art. 4, comma 1.
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