Monitoring Gesetzessammlung

003G0020

IT - Decreti Legislativi

003G0020

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39. (DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002 n. 306)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 3, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie; Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996 , concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001, della Commissione, del 12 giugno 2001 , concernente i controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57 , recante disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualita' dei prodotti ortofrutticoli, a norma del-l' articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 ; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001 , in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali: Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39 , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001.". L'art. 3, comma 1, cosi' recita:
"Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
- Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996 , reca:
"Organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli".
- Il regolamento (CE) n. 1148/01, della Commissione del 12 giugno 2001 , reca: "Controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , reca: "Modifiche al sistema penale".
- Il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57 , reca: "Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualita' dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell' art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 ".
- La legge 24 aprile 1998, n. 128 , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995 - 1997)". L'art. 8 cosi' recita:
"Art. 8 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee attuate in via regolamentate o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , nonche' della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).".
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 28 dicembre 2001, reca: "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi".

Art. 2

Sanzioni nella fase di commercializzazione 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi ((dell' articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , e successive modificazioni)) , e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione ((di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007 , rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell' articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009 , appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento)) e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.

Art. 3

Impedimento delle operazioni di controllo 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al (( regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 )) , o, comunque, ne ostacola lo svolgimento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro. ((2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007 , ovvero le fornisce in maniera difforme, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550)) 2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attivita', conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 4

Violazioni alle norme di qualita' e sui controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunita' europee, ((a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , e successive modificazioni)) , e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui ((all' articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , e successive modificazioni)) , e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Art. 5

Accertamento delle violazioni 1. ((L'Agecontrol S.p.a. e)) Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
3. I funzionari ((dell' Agecontrol S.p.a. e quelli)) regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell' articolo 357 del codice penale .

Art. 6

Abrogazione 1. Il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57 , e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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