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048U0376

IT - Decreti Legislativi

048U0376

Modificazione della legge 18 aprile 1940, n. 288, riguardante l'ordinamento del personale postale e telegrafico. (DECRETO LEGISLATIVO 18 marzo 1948 n. 376)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1

Presso l'Amministrazione postale e telegrafica e' istituito il ruolo transitorio di gruppo B come dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

Art. 2

Possono essere collocati nel ruolo transitorio di gruppo B, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e previo parere del Consiglio di amministrazione, gli impiegati di seconda categoria delle poste e delle telecomunicazioni dei gradi 8°, 9° e 10° i quali abbiano appartenuto al soppresso gruppo B o siano capi di ufficio vincitori o idonei in esami di concorso per merito distinto, o provengano dai concorsi per esame, indicati all' art. 121, lettera d), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , modificato dall' art. 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 .
Il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di cui al precedente comma decorre per i reduci dai campi di prigionia e di internamento dalla data del rientro in servizio, se posteriore a quella predetta.
Il collocamento nel ruolo transitorio predetto si effettua nel grado corrispondente a quello rivestito nella seconda categoria nello stesso ordine di ruolo, conservando l'anzianita' di grado della seconda categoria medesima. Nel grado 9° i provenienti dal ruolo A dei capi di ufficio precederanno i primi ufficiali.

Art. 3

Con separato provvedimento saranno stabilite le nuove tabelle organiche del ruolo del personale di seconda categoria delle poste e dei telegrafi.
Nel frattempo non saranno effettuate in questo ultimo ruolo promozioni nei posti lasciati vacanti dal personale passato nel ruolo transitorio di gruppo B.

Art. 4

Le attribuzioni del personale collocato nel ruolo transitorio di gruppo B sono le medesime del personale appartenente al ruolo dei ragionieri, cassieri, direttori d'ufficio, geometri e assimilati di cui alla legge 18 aprile 1940, n. 258 .

Art. 5

Le promozioni nel ruolo transitorio di gruppo B si effettuano con le stesse norme in vigore per il ruolo dei ragionieri, cassieri, direttori d'ufficio, geometri ed assimilati.
Tuttavia non possono essere promossi al grado superiore quei funzionari che non abbiano nel grado rivestito una anzianita' almeno pari a quella posseduta nel grado stesso dal meno anziano dei funzionari del ruolo di gruppo B di cui alla legge 18 aprile 1940, n. 288 , che venga, o sia stato nell'ultimo scrutinio, promosso al grado superiore.
I posti che si renderanno vacanti nel ruolo transitorio di gruppo B saranno soppressi a cominciare dal grado meno elevato e saranno contemporaneamente portati in aumento nel ruolo di gruppo B di cui alla succitata legge, prima nel grado iniziale fino a raggiungere la proporzione di posti attualmente risultante per detto grado e successivamente, con lo stesso procedimento, per gli altri gradi fino al 7° incluso.

Art. 6

Nella tabella del ruolo del personale di gruppo B di cui all'allegato n. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288 , i posti dei gradi 10° e 11° sono ridotti a 870, e sono aumentati da 40 a 64 quelli di grado 7° e da 10 a 16 quelli di grado 6°.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 18 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 236. - FRASCA

Allegato

ALLEGATO
RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO B
A)Quadro normale
Numero
Grado dei posti
6° - Primi direttori capi ed ispettori superiori di
ragioneria e assimilati....................... 18
7° - Direttori capi e ispettori capi di ragioneria e
assimilati.................................... 70
8° - Direttori principali e ispettori di ragioneria e
assimilati.................................... 220
9° - Direttori di ragioneria e assimilati............. 400
10° - Ragionieri e assimilati..........................|
11° - Ragionieri aggiunti e assimilati................. 792
|
----
1500
----
B) Quadro transitorio
Numero
Grado dei posti
6° - Primi direttori capi ed ispettori superiori di
ragioneria e assimilati....................... 8
((2))
7° - Direttori capi e ispettori capi di ragioneria e
assimilati.................................... 40
((2))
8° - Direttori principali e ispettori di ragioneria e
assimilati.................................... 350
((2))
9° - Direttori di ragioneria e assimilati............. 1500
((2))
10° - Ragionieri e assimilati.......................... 882
----
2780
----
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni D'ARAGONA
Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO
---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 luglio 1954, n. 723 , nel modificare la L. 29 aprile 1950, n. 229 , ha disposto (con l'art. 13) che "Ferma restando la disposizione di cui all' art. 5, comma terzo, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376 , nel quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo B di cui alla tabella n. 2 dell'allegato A alla legge 29 aprile 1950, n. 229 , sono aumentati 6 posti nel grado 6°, 26 posti nel grado 7° e 200 nel grado 8° e ridotti 232 posti nel grado 9°."
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