099G0241
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Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano. (DECRETO LEGISLATIVO 20 aprile 1999 n. 161)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 25-6-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 marzo 1998 e dell'8 febbraio 1999; Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , e' sostituito dal seguente: "Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 , concernente: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1984, n. 217.
- Il testo del primo e secondo comma dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , recante: "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", e' il seguente:
"Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Art. 2
1. L' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. I quattro magistrati della sezione autonoma di Bolzano, nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco.
2. I quattro magistrati, nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco e due al gruppo linguistico italiano. Il consiglio provinciale provvede su conforme proposta dei consiglieri provinciali dei rispettivi gruppi linguistici.
3. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo speciale di magistrati di carriera di otto unita' che viene aggiunto alla tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186 , recante la seguente dizione: ''Ruolo speciale dei consiglieri della sezione autonoma di Bolzano''.".
Nota all' art. 2:
- La legge 27 aprile 1982, n. 186 , recante: "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1982, n. 117 (s.o.).
Art. 3
1. Al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , le parole: "50 anni" sono sostituite dalle parole: "40 anni".
Art. 4
1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , come sostituito dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554 , e' sostituito dal seguente:
"Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico.".
Nota all'art. 4:
- L'art. 91 dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige e' il seguente:
"Art. 91. - I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.
La meta' dei componenti la sezione e' nominata dal consiglio provinciale di Bolzano.
Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente e' nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Al presidente della sezione e' dato voto determinante in caso di parita' di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parita' tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali".
Art. 5
1. Il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , e' sostituito dal seguente:
"Per la copertura del posto di segretario generale puo' essere chiamato un funzionario in possesso della qualifica di dirigente appartenente ai ruoli dello Stato, della regione o delle province autonome. La nomina e' conferita dal Commissario del Governo competente su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa d'intesa col Presidente del Consiglio di Stato.".
2. Al terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , sono aggiunte le seguenti parole: ", che costituisce la dotazione organica dell'ufficio del tribunale di giustizia amministrativa di Trento.".
3. Dopo il quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , e' aggiunto il seguente:
"I provvedimenti relativi al personale del ruolo locale istituito ai sensi del quarto comma sono emanati dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano e sono soggetti al controllo della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano.".
4. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , e' aggiunto il seguente:
"Le modifiche della tabella B relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano, vengono effettuate osservando le procedure previste dall'articolo 107 dello statuto di autonomia in deroga al decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445 .".
Nota all'art. 5:
- Il terzo comma dell'art. 12 del citato D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 , e' il seguente:
"Per il personale dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento la dotazione organica delle tabelle allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186 , e' aumentata delle unita' di personale previste nella allegata tabella A".
- Il quarto comma dell'art. 12 del citato D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 , e' il seguente:
"Per il personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano di cui al primo comma e' istituito il ruolo locale sulla base degli organici stabiliti nella allegata tabella B, ai sensi dell'art. 89 dello statuto e delle relative norme di attuazione".
- L'art. 107 dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige e' citato nelle note alle premesse.
- Il D.Lgs. 11 luglio 1996, n. 445 , recante: "Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente modifiche delle tabelle organiche degli uffici statali nella provincia di Bolzano", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1996, n. 202.
Art. 6
1. Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , e' sostituito dai seguenti:
"Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca accertata ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 . La relativa attestazione comporta l'estensione ai predetti consiglieri di Stato della norma di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454 , e successive modificazioni, sull'attribuzione dell'indennita' speciale di seconda lingua.
L'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato e' disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto dall' articolo 12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 .
Uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, nominati ai sensi dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , deve far parte del collegio della sezione di cui all' articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , quando questa e' investita di atti riguardanti la provincia di Bolzano. Resta fermo il disposto di cui all' articolo 43, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 .".
Note all' art. 6:
- Il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1976, n. 304.
- La legge 13 agosto 1980, n. 454 , recante: "Indennita' speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1980, n. 229.
- Il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 , concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1924, n. 158. Il testo dell'art. 12, primo comma, e' il seguente:
"Al principio di ogni anno sono designati, con decreto reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo pero' che in ciascuna sezione giurisdizionale almeno due e non piu' di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente".
- L' art. 93 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , recante: "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", e' il seguente:
"Art. 93. - Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano".
- Il comma 28 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e' il seguente:
"28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e' sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.".
- Il secondo comma dell'art. 43 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (sopra citato), e' il seguente:
"Non possono prendere parte alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere, nella sezione consultiva, sull'affare che forma oggetto di ricorso".
Art. 7
1. All' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per la copertura della dotazione organica dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, di cui alla allegata tabella A, si provvede mediante procedure di mobilita' cui sono ammessi i dipendenti in servizio presso gli uffici statali aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige nonche' i dipendenti in servizio presso la regione Trentino-Alto Adige, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali aventi sede nella medesima regione, ovvero mediante pubblici concorsi. Il Commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento delle predette procedure di mobilita' nonche' dei predetti concorsi su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Stato.".
Nota all'art. 7:
- L'art. 15 del citato D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 , e' il seguente:
"Art. 15. - Per il primo funzionamento degli uffici di segreteria del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, il Commissario del Governo nella provincia di Trento ed il Commissario del Governo nella provincia di Bolzano provvedono, per la parte di rispettiva competenza, alla copertura provvisoria dei posti, per la durata massima di quattro anni, scegliendo il personale tra i dipendenti di ruolo dello Stato, nonche' tra i dipendenti di ruolo della regione, delle province autonome e dei comuni delle province interessate, previa intesa con il presidente della regione per i dipendenti della regione, con i presidenti delle province autonome per i dipendenti delle rispettive province e con i sindaci dei comuni per i dipendenti dei singoli comuni.
Il personale predetto e' collocato in posizione di comando.
Al personale dell'ufficio di segreteria della sezione autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni".
Art. 8
1. Il personale amministrativo in posizione di comando alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede a Bolzano e a Trento e' inquadrato, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , nelle qualifiche corrispondenti a quelle possedute presso l'ente di provenienza, tenuto conto del titolo di studio richiesto e posseduto e del livello e del tipo di mansioni previste nelle rispettive declaratorie. L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'inquadramento previsto al comma 1 non ha luogo per il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto abbia chiesto la revoca del comando. In ogni caso detto personale resta in posizione di comando fino all'espletamento delle procedure di mobilita' ovvero dei concorsi per la copertura dei posti vacanti.
3. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato nei ruoli del tribunale regionale di giustizia amministrativa conservando l'anzianita' maturata e il trattamento economico in godimento, ove piu' favorevole, mediante attribuzione a titolo di assegno personale, della differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la qualifica di inquadramento, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
4. L'inquadramento del personale di cui al presente articolo e' effettuato, per gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede in Bolzano, dal Commissario del Governo di Bolzano. Per gli uffici aventi sede a Trento l'inquadramento stesso e' effettuato dal segretario generale del Consiglio di Stato che puo' delegare l'esercizio delle funzioni inerenti l'espletamento dello stesso al Commissario del Governo di Trento.
Art. 9
1. La tabella A relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , nonche' la tabella B relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, come modificata dal decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291 , sono modificate dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
Nota all' art. 9:
- Il D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 , recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1993, n. 186.
Art. 10
1. Il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 , e' abrogato.
Art. 11
1. Per la prima applicazione dell'articolo 4 la presidenza in atto all'entrata in vigore del presente decreto e' prorogata di un anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Allegato
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico