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097G0158

IT - Decreti Legislativi

097G0158

Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE. (DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997 n. 125)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 14-6-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 , legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera d), che detta i criteri di delega al Governo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite, prevedendo, tra l'altro, il riesame del regime di circolazione transfrontaliera dei capitali; Vista la direttiva 88/361/CEE per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato CEE; Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 ; Visto il testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ; Tenuto conto del principio di libera circolazione delle persone sancito nel predetto trattato CEE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997; Aquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L' articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e' sostituito dai seguenti:
"Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari). - 1. I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).
2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
a) le generalita' complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
b) le generalita' complete del soggetto per conto del quale il trasferimento e' eventualmente effettuato, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo;
d) se il trasferimento e' da o verso l'estero;
e) per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ;
f) la data.
3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 puo' essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione.
4. La dichiarazione e' depositata:
a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;
b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.
5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la dichiarazione e' depositata presso l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento.
6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al seguito per i passaggi extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si applicano alla distinta prevista dal comma 3.
Art. 3-bis (Esenzioni). - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 3 non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da intermediari creditizi residenti o poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.
Art. 3-ter (Comunicazione e utilizzazione dei dati). 1. Le banche, gli uffici doganali, gli uffici postali e i comandi della Guardia di finanza spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 3 entro la fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC puo' concordare con le banche e le amministrazioni interessate l'invio dei dati tramite canali informatici.
2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto. Essi sono conservati per la durata di dieci anni ed elaborati in forma nominativa, anche in deroga all' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dall'UIC sono trasmessi con le modalita' previste dall'articolo 7, comma 1, all'amministrazione finanziaria, che li utilizza per i propri fini istituzionali; essi sono altresi' comunicati, su richiesta, alle autorita' indicate dall'articolo 1l del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , per il perseguimento dei fini del medesimo decretolegge.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria per il 1994. L'art. 15 delega il Governo all'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE . In particolare, il comma 1, lettera d) recita: " d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l' art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , assicurando in ogni caso la compatibilita' di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa
della Corte di giustizia delle Comunita' europee
- La direttiva 91/308/CEE e' pubblicata in G.U.C.E n. L 166 del 28 giugno 1991.
- La direttiva 88/361/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 178 dell'8 luglio 1988.
- Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , reca norme sulla rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.
Nota all' art. 1:
- Per il decreto-legge n. 167/1990 vedi note alle
premesse. L'art. 3 cosi' recitava:
"Art. 3. (Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari). - 1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonche' di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione
depositando in dogana uno specifico avviso.
2. L'importazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni puo' essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni puo' essere effettuata nei limiti degli importi risultanti dalla predetta attestazione. L'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a trasferimenti nei quali intervengono, come mittenti o destinatari, intermediari abilitati ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , anche quando detti trasferimenti sono effettuati per il tramite di vettori specializzati nonche' ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili, anche in tali casi, tuttavia, i trasferimenti devono essere
dichiarati depositando in dogana uno specifico avviso.
4. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e 3".
- Per il D.P.R. n. 148/1988 vedi note alle premesse.
L'art. 21 cosi' recita:
"Art. 21 (Informazioni valutarie per finalita' conoscitive e statistiche). - 1. L'Ufficio italiano dei cambi per finalita' conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero puo' chiedere alle banche abilitate, alle imprese autorizzate e, in base a direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad operatori e ad altri soggetti interessati, l'invio anche periodico e per campione, di informazioni e dati concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali sono a qualsiasi titolo intervenuti.
2. Le informazioni e i dati raccolti sono prontamente elaborati per banca, classi di operazioni e operatori senza indicazione dei nominativi degli operatori medesimi e quindi inseriti in archivi ai quali la Banca d'Italia puo' accedere limitatamente alle esigenze correlate all'esercizio dei suoi compiti istituzionali.
3. Le informazioni e i dati sono coperti dal segreto d'ufficio fino a quando non sono pubblicati; sono comunque forniti al Ministro del tesoro, anche al fine della comunicazione semestrale al Parlamento dei movimenti valutari e, su richiesta, al Ministro del commercio con l'estero.
4. Elaborati statistici, approntati aggregando i dati di almeno tre soggetti segnalanti ed escludendo riferimenti a singoli operatori, possono altresi' essere forniti dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto centrale di statistica, ad organismi pubblici nazionali ed internazionali, alle banche abilitate, nonche', verso corrispettivo, ad enti di ricerca e ad altri operatori".
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , reca provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. L'art. 11 cosi' recita:
"Art. 11 (Collaborazione fra le autorita' di vigilanza).
- 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, societa' e ditte indicati nell'art. 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonche' scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocita' con le competenti autorita' amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto".

Art. 2

1. L' articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e' cosi' modificato:
a) nei commi 1, 2, 4 e 5 le parole: "pena pecuniaria" sono sostituite con le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di lire, con un minimo di lire duecentomila.";
c) nel comma 6 le parole: "pene pecuniarie" sono sostituite con le parole: "sanzioni amministrative pecuniarie";
d) il comma 7 e' soppresso;
e) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 3, omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.".
Nota all' art. 2:
- Per il decreto - legge n. 167/1990 vedi note alle premesse. L'art. 5 cosi' recitava:
"Art. 5 (Sanzioni). - 1. Per la violazione degli obblighi di cui all'art. 1, posti a carico degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attivita' estere di natura finanziaria, e' punita con la pena pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e' superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.
3. Per la violazione del divieto previsto dall'articolo 3, comma 1, e degli obblighi di dichiarazione previsto dallo stesso articolo si applica la pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire.
4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 4, comma 1, e' punita con la pena pecuniaria di lire un milione.
5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'art. 4, comma 2, e' punita con la pena pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.
6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 3, si applicano le pene pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 4.
7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .
8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art. 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso art. 1, e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni".

Art. 3

1. Dopo l' articolo 5-bis del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e' inserito il seguente:
"Art. 5-ter (Accertamento delle violazioni e sequestro). - 1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 3 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e Il, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .
2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire, sono soggetti a sequestro secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 indicate nel comma 1.
3. Il sequestro e' eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro e' indivisibile o non e' conosciuto l'autore dei fatti accertati.
4. Il sequestro e' eseguito senza il limite indicato nel comma 3 anche quando, per la natura e l'entita' dei valori trasferiti o che si tenta di trasferire, il relativo controvalore in lire non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo. In tale caso, i valori sequestrati che superano il limite indicato nel comma 3 sono restituiti agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro.
5. L'interessato puo' ottenere dall'UIC la restituzione dei valori sequestrati depositando presso la tesoreria provinciale dello Stato del luogo della propria residenza o sede, o di quello del sequestro, una cauzione pari al quaranta per cento dell'importo in eccedenza a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La cauzione puo' essere sostituita da una fidejussione prestata per lo stesso ammontare da una banca operante nel territorio dello Stato.". Note all' art. 3:
- Per il decreto-legge n. 167/1990 vedi note alle premesse. L'art. 5-bis e' stato aggiunto dall' art. 22 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria per il 1994); esso prevede le ipotesi in cui non si applica l'obbligo di dichiarazione.
- Per il D.P.R. n. 148/1988 vedi note alle premesse. Il titolo II, nei capi I e II, reca disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 4

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195 ))

Art. 5

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1, comma 1, (( . . . )) del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , come modificato dal presente decreto legislativo. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che la presente modifica ha efficacia dal 1° gennaio 2009.

Art. 6

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195 ))

Art. 7

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro Visco, Ministro delle finanze Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Napolitano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Flick

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