098G0326
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Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica. (DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1998 n. 278)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 28-8-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visti gli articoli 1, commi 24 e 39, 2, comma 22, e 3 , comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335 , recanti deleghe al Governo per l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di decreti legislativi in materia, rispettivamente: di esercizio dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo; di riordino, armonizzazione e razionalizzazione delle discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria; di armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria; di potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale; Visto l' articolo 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 , il quale dispone che i termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono differiti al 30 aprile 1997; Visti i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, n. 157, n. 180 e n. 184 , recanti norme in materia, rispettivamente: di contribuzione figurativa e contribuzione assicurativa per periodi non coperti da contribuzione; di potenziamento delle attivita' di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e inabilita'; di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo; di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali; di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici; Visto l' articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , il quale dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni correttive, nel rispetto dei termini e modalita' di cui allo stesso comma 22; Visto l' articolo 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , il quale dispone che il termine per l'emanazione di disposizioni correttive relative al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 , e' prorogato al 30 giugno 1998; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 180 1. All' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, le parole: "in base a quanto stabilito dall'articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1";
b) nel comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La contribuzione annua e' data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione.".
c) nel comma 8, le parole: "i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "quanto disposto dall'articolo 1".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L' art. 87, quinto comma, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dei commi 24 e 39 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' il seguente:
"24. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
"39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi dell' art. 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32 , e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
Per i periodi di maternita', revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianita' contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non confortanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi".
- Il comma 22 dell'art. 2 della legge n. 335/95 e' il seguente:
"22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonche' dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2; terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarita' professionali e lavorative presenti nei settori interessati".
- Il testo della lettera d) del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 335/95 , e' il seguente:
"3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu' decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e inabilita'. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) -c) (Omissis);
d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione tecnicoamministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunita' di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servizio".
- L' art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), cosi' recita:
"Art. 1. - 1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono differiti al 30 aprile 1997.
2. Il termine per l'esercizio della delega conferita dall'art. 3, comma 21, della citata legge n. 335 del 1995 e' differito al 31 marzo 1998".
- Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall' art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 184 alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996 .
- Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (Attuazione della delega conferita dall' art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 1997 .
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157 (Attuazione della delega conferita dall' art. 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di potenziamento delle attivita' di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e inabilita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1997 .
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (Attuazione della delega conferita dall' art. 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997 .
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall' art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1997 .
- Il comma 22 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , cosi' recita:
"22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonche' per quello di cui all'art. 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalita', con uno o piu' decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi".
- Il comma 27 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e' il seguente:
"27. La lettera b) del primo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
'' b) per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquattottesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1 gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953 .
L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 . I termini di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 , sono prorogati al 31 marzo 1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell' art. 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , relative al predetto decreto legislativo, e' prorogato al 30 giugno 1998''".
Nota all' art. 1 :
- L' art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale si veda in nota alle premesse), cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2 (Modalita' di applicazione). - 1. Il montante individuale dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 e' determinato dalla somma di due quote:
a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), e' determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995 , nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5.
3. La contribuzione annua e' data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1 luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.
4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995 , la retribuzione imponibile e' quella indicata al medesimo comma 9.
5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue e' costituito dagli ultimi anni di anzianita' contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualita'. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento e' quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.
6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non puo' eccedere l'importo del massimale di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.
7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 .
8. L'importo del trattamento annuo e' determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 quanto disposto dall'art. 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 ".
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 184 1. All' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 , le parole: "nella gestione presso la quale" sono sostituite dalle seguenti: "nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale".
Nota all' art. 2 :
- L' art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale si veda in nota alle premesse), cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 5 (Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza). - 1.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 , e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47 , e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda puo' far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa:
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 .
Resta fermo il requisito di anzianita' contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 , che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995 .
3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 , e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564 1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventidue mesi";
2) i commi 5 e 6 sono abrogati;
b) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. All' articolo 3, comma 1-bis, del decretolegge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 , dopo le parole: ''servizio militare'', sono inserite le seguenti: ''di maternita',''";
c) all'articolo 3:
1) nel comma 3, primo periodo, le parole: "entro il 31 marzo dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre dell'anno successivo";
2) nel comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
3) nel comma 6, dopo le parole: "al comma 5" sono inserite le seguenti: ", per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento,";
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
" 7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970 , ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito puo' essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalita' di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998.";
d) all'articolo 8, nella rubrica, dopo le parole: "di tipo verticale" e' aggiunta la seguente: ", orizzontale"; al comma 1, dopo le parole: "di tipo verticale" e' inserita la seguente: ", orizzontale".
2. La domanda per l'accredito figurativo di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 , deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1998, sia per i periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 564 del 1996 , sia per i periodi di aspettativa relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto e quella di entrata in vigore del presente decreto. ((1)) ---------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 58, comma 14) che "Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 , e' prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 181 1. Al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) nel comma 1, lettera a), le parole: "da 6,20 per cento a 2,48 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 3,72 punti percentuali";
2) nel comma 2, lettera a), le parole: "da 6,20 per cento a 4,84 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 1,36 punti percentuali"; nel medesimo comma, lettera b), le parole: "da 4,84 per cento a 3,34 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 1,5 punti percentuali"; nello stesso comma, lettera c), le parole: "da 3,34 per cento a 2,48 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 0,86 punti percentuali";
b) all'articolo 4:
1) nel comma 1, dopo le parole: "si applicano" e' inserita la seguente: "esclusivamente";
2) il comma 3 e' abrogato.
Nota all' art. 4 :
- Gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale si veda in nota alle premesse), cosi' come modificati dal presente decreto, cosi' recitano:
"Art. 1 (Contributi). - 1. Il contributo destinato al finanziamento delle prestazioni pensionistiche per il personale iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI):
a) ove iscritto successivamente al 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1 gennaio 1997 e' stabilito in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - Fondo pensione lavoratori dipendenti. A decorrere dalla predetta data, per i medesimi soggetti l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta di 3,72 punti percentuali e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e' ridotta di 0,14 punti percentuali;
b) ove iscritto antecedentemente al 1 gennaio 1996, a decorrere dal 1 gennaio 1997 e' stabilito secondo le disposizioni di cui al comma 2.
2. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), le aliquote contributive sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con le seguenti modalita':
a) dal 1 gennaio 1997, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura del 19,36 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Dalla medesima data, l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta di 1,36 punti percentuali e l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e' ridotta di 0,14 punti percentuali;
b) dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura del 22,36 per cento e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta di 1,5 punti percentuali;
c) dal 1 gennaio 1999, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura corrispondente a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta di 0,86 punti percentuali.
3. Per i lavoratori di cui al comma 1, sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, si applica l'aliquota aggiuntiva di cui all' art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 .
4. In caso di ricongiunzione dei periodi di contribuzione riconosciuti dall'INPDAI presso altre forme obbligatorie di previdenza, per le aliquote contributive versate nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1996 e la data di definitivo adeguamento ai sensi del comma 2, la ricostruzione della posizione assicurativa avviene sulla base dell'aliquota effettivamente in vigore tempo per tempo presso l'Istituto medesimo.
5. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), privo di anzianita' contributiva alla data del 1 gennaio 1996, trovano applicazione le disposizioni di cui all' art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con applicazione dei benefici fiscali e contributivi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 .
6. Il versamento del contributo dovuto all'INPDAI in base alle aliquote stabilite ai commi 1 e 2 ed a conguaglio di quelli gia' versati allo stesso Istituto e' effettuato entro il terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I contributi piu' elevati gia' versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1997 e la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere recuperati dalle aziende mediante conguaglio a partire dal periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".
"Art. 4 (Pensione di invalidita'). - 1. Agli iscritti all'INPDAI, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di invalidita' e di inabilita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresi' l' art. 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. I contributi versati all'INPDAI successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidita' danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all' art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 ".
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 157 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157 , dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis (Riconoscimento degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalita' idonee a garantire unita' di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza.
2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidita', con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalita' ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidita' civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali e' demandata la determinazione dello stato di invalidita'. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidita' oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medicolegale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.
3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.".
Nota all'art. 5:
- Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157 (per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale si veda in nota alle premesse), cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1 (Commissione tecnicoamministrativa di coordinamento). - 1. E' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnicoamministrativa allo scopo di:
a) coordinare l'azione di verifica e di controllo delle amministrazioni interessate sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;
b) definire i parametri significativi del controllo anche sulla base dei dati disponibili attraverso il casellario centrale dei trattamenti pensionistici, istituito ai sensi dell' articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ;
c) monitorare, d'intesa con le regioni ed i rispettivi osservatori regionali, laddove esistenti, l'attivita' valutativa delle commissioni preposte agli accertamenti in ambito assistenziale e previdenziale.
Della commissione fanno parte: tre medici degli enti pubblici previdenziali; sette medici designati, tra docenti in medicina legale e delle assicurazioni, rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero della sanita', dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Dipartimento per gli affari sociali e dalla Presidenza della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, un rappresentante di ciascuno dei predetti Ministeri, nonche' del Dipartimento della funzione pubblica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente. La commissione e' presieduta da un dirigente generale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione, anche sulla base dei dati forniti dal casellario centrale, predispone piani annuali di verifica.
Art. 2 (Unita' operative integrate). - 1. In attesa del riordino della disciplina in materia di prestazioni assistenziali di invalidita' e inabilita' civile, le amministrazioni competenti costituiscono con gli istituti ed enti competenti in materia di prestazioni previdenziali unita' operative integrate composte da personale amministrativo e medico per procedere a verifiche ed accertamenti sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative prestazioni di carattere assistenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono dettate modalita' e criteri per l'attuazione del presente articolo.
Art. 2-bis (Riconoscimento degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione) . - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalita' idonee a garantire unita' di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza.
2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidita', con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalita' ed i criteri di trasmissione alle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidita' civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali e' demandata la determinazione dello stato di invalidita'. Le predette Commissioni, che assumono la denominazione di Commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidita' oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medicolegale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.
3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.
Art. 3 (Rappresentanza in giudizio). - 1. Presso le pubbliche amministrazioni competenti alla trattazione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidita' ed inabilita' e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, e' istituito un ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo puo' accedere, a richiesta, personale appartenente a qualifica non inferiore all'ottava, con preferenza per il personale in possesso dell'idoneita' all'esercizio della professione legale, nonche' personale al quale, in relazione alla qualifica rivestita, risultino gia' attribuiti compiti di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione di appartenenza; in fase di prima applicazione al predetto ruolo sono iscritti a domanda i funzionari che abbiano svolto per un periodo non inferiore ad un anno compiti di rappresentanza in giudizio nelle predette controversie giudiziarie".
Art. 6
Norme finali 1. Le disposizioni modificative e correttive di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto entrano in vigore dalla stessa data di entrata in vigore delle norme contenute nei relativi decreti legislativi che esse modificano o correggono.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick