097G0271
097G0271
Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali. (DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1997 n. 244)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 13-8-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 1, comma 175, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , che ha delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed al riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunita' montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Assetto generale della contribuzione erariale
agli enti locali 1. Il sistema dei trasferimenti erariali a province, comuni e comunita' montane si articola nei seguenti fondi:
a) fondo ordinario per le province ed i comuni;
b) fondo ordinario per le comunita' montane;
c) fondo consolidato;
d) fondo per la perequazione e per gli incentivi;
e) fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
f) fondo nazionale speciale per gli investimenti;
g) fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali.
2. Il fondo ordinario per province e comuni e' cosi composto:
a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per il 1997, al netto della riduzione di cui all'articolo 1, comma 162, e degli incrementi di cui all' articolo 1, comma 156 , e comma 164, lettere c) e d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , complessivamente pari a lire 16.646.900.000.000;
b) dalle quote del fondo consolidato attribuite per il 1997 e non comprese nella previsione di cui al comma 4, complessivamente pari a lire 4.060.150.000.000;
c) dai trasferimenti statali dovuti ai sensi dell' articolo 91, commi 4 e 10, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modifiche, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e delle procedure di mobilita' del personale nell'ambito del risanamento degli enti dissestati.
3. Il fondo ordinario per le comunita' montane e' cosi' composto:
a) dalla dotazione complessiva del fondo ordinario attribuito per il 1997, complessivamente pari a lire 184.700.000.000;
b) dalla dotazione complessiva del fondo consolidato attribuito per il 1997, complessivamente pari a lire 75.300.000.000;
c) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
4. Il fondo consolidato per province, comuni e comunita' montane, che rimane attribuito ai singoli enti beneficiari sino alle scadenze di legge, e' cosi composto:
a) dal contributo per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, conseguente all'ampliamento del sistema della tesoreria unica, di cui all' articolo 1, comma 156, della legge n. 662 del 1996 , complessivamente pari a lire 180.000.000.000 per il 1997;
b) dai contributi a favore delle nuove province, previsti dall' articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , complessivamente pari a lire 41.650.000.000 per il 1997;
c) dai contributi a favore delle province di Catanzaro, Forli' e Vercelli previsti dall' articolo 1, comma 164, lettera c), della legge n. 662 del 1996 , complessivamente pari a lire 10.000.000.000 per il 1997;
d) dai contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per gli adempimenti ad esse affidate, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali, dall' articolo 2, comma 4, della legge 15 novembre 1989, n. 373 , complessivamente pari a lire 525.000.000 per il 1997;
e) dai contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle nuove province per l'istituzione di provveditorati agli studi, di cui all' articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529 , convertito dalla legge 15 febbraio 1996, n. 59 , complessivamente pari a lire 2.400.000.000 per il 1997;
f) dai contributi in favore del comune di Roma, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, di cui all' articolo 32, comma 26, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , complessivamente pari a lire 35.000.000.000 per il 1997;
g) dai contributi in favore del comune di Pozzuoli per l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali al complesso di Monteruscello, di cui all' articolo 7, comma 5, del decreto - legge 26 gennaio 1987, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 , complessivamente pari a lire 4.000.000.000 per il 1997;
h) da altri contributi assegnati ad enti specificamente individuati in base a disposizioni normative.
5. Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per province e comuni e' cosi' composto:
a) dalla dotazione attribuita per il 1997 al fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita' locale, incrementata della quota del fondo utilizzata per il 1997 ai fini di cui all' articolo 1, comma 164, lettere c) e d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , complessivamente pari a lire 1.820.922.000.000;
b) dall'incremento annuale di cui all'articolo 2, comma 1.
6. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di province, comuni e comunita' montane e' determinato nella misura stabilita dalla dotazione annua demandata alla legge finanziaria.
7. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti e' composto dalla quota di competenza propria dello Stato dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, derivante dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637 , e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali e' determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Per l'anno 1997 la dotazione del fondo e' pari a complessive lire 8.590.000.000.000. Per gli anni successivi la dotazione del fondo e' aggiornata secondo i criteri indicati dall' articolo 88, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 175 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), reca la delega per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti alla revisione e al riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunita' montane.
- Il D.Lgs. n. 504/1992 reca: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell' art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- Il testo dell' art. 3 del D.L. n. 41/1995 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), come modificato dal D.L. n. 444/1995 (Misure urgenti in materia di finanza locale), e' il seguente:
"Art. 3 (Interventi sulla finanza locale). - 1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , spettanti a province e comuni, e' eseguito sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica delle precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui al comma 3.
2. Ai fini del riequilibrio e' stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili con utilizzo dei parametri monetari e dei determinanti di cui all' art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992 , fatta esclusione dei servizi relativi alla giustizia. Il fabbisogno e' raffrontato alle risorse generali in atto godute e costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, all'uopo unificati e per i comuni anche da provento dell'ICI al 4 per mille con deduzione della perdita per INVIM. La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche pe gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa nel 1994, al netto delle detrazione per l'abitazione principale. Dal computo dei contributi consolidati sono esclusi i contributi in favore del comune di Roma, previsti dal comma 26 dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , i contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 , e i contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 della legge 15 novembre 1989, n. 373 , in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati considerati ai fini delle attribuzioni gia' comunicate per tale anno.
3. Per il 1995 dal complesso delle risorse erariali e' detratta, a vantaggio dello Stato, per le province la somma complessiva di lire 70 miliardi e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi. La detrazione e' effettuata in proporzione sulle differenze per maggiori risorse godute come definite rispetto a percentuali uniche di riferimento, separatamente per province e comuni.
Non sono oggetto di detrazione il provento dell'ICI e i contributi minimi garantiti previsti dall' art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992 . Le detrazioni sono effettuate entro i limiti dei contributi erariali ordinari e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla detrazione per il 1995 gli enti dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'interno comunica gli importi delle riduzioni entro un mese dalla disponibilita' dei dati dei proventi dell'ICI per il 1994.
4. Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati. A tal fine, sono ricalcolate le percentuali di riallineamento per province e comuni e sono detratte quote delle eccedenze proporzionali alla durata del riequilibrio, contestualmente alla riassegnazione agli enti con situazioni di sottodotazione. L'elenco dei servizi indispensabili e' aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari e' gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo standard definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale.
Sono fatti salvi i contributi minimi garantiti previsti dall' art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992 . Sono soppresse le lettere da a) ad ebis) del comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 come modificato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528 ".
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 162 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 e' il seguente: "162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed alle province ai sensi dell' art. 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati".
- Il testo del comma 156 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 e' il seguente: "156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e' attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle disponibilita' liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi".
- Il testo del comma 164 della citata legge n. 662/1996 e' il seguente:
"164. I contiributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalita' locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunita' montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni:
a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;
b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell' art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , e da ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;
c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forli' per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni;
d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalita' ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;
e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita' locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b), c) e d)".
- Il testo dei commi 4 e 10 dell'art. 91 del D.Lgs.
n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), modificato dall' art. 30 del D.Lgs. n. 336/1996 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) e' il seguente:
"4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'art. 119, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
5.-9. (Omissis).
10. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilita' un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita'. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio".
- Il testo dell' art. 63 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
"Art. 63 (Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali). - 1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.
2. Il Governo e' altresi' delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, e' stata gia' avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed e' gia' stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16.
4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti Commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le Commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.
5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione di nuove province".
6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 , vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovra' risultare coperto".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge n. 373/1989 (Istituzione di uffici scolastici regionali) e' il seguente: "4. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere e' ripartito fra tutte le provincie della circoscrizione regionale secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell' art. 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641 ".
- Il testo dell' art. 2 del D.L. n. 529/1995 (Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 1.282 milioni per l'anno 1995 e in lire 3.845 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 180 milioni per l'anno finanziario 1995 e lire 3.845 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 722 milioni per l'anno 1995 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 391 milioni per il medesimo anno 1995.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 e' stato differito fino al 31 dicembre 1994 dall' art. 1 della legge n. 436/1993 e al 31 dicembre 1995 dall' art. 5 del D.L. n. 361/1995 .
- Il testo del comma 26 dell'art. 32 della legge n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e' il seguente: "26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell' art. 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280 , elevato a lire venticinque miliardi dall' art. 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliari".
- Il testo del comma 5 dell'art. 7 del D.L. n. 8/1987 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita') e' il seguente: "5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, e' autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unita' lavorative da attingere fra i cittadini residenti nel comune di Pozzuoli alla data del 14 ottobre 1983, iscritti nelle liste di collocamento dello stesso comune.
Il prefetto di Napoli e' incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, e' posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma e' accreditata al Ministero dell'interno con le modalita' di cui all' art. 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 , per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli".
- La legge n. 637/1973 reca: "Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia".
- Il testo del comma 6 dell'art. 88 del citato D.Lgs.
n. 77/1995 , come sostituito dall'art. 27 del citato D.Lgs. n. 336/1995 e' il seguente: "6. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all' art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, puo' essere integrato, con le modalita' di cui all' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle gia' definite".
Art. 2
Aggiornamento delle dotazioni dei fondi 1. Il fondo ordinario per le province ed i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, maggiorato delle detrazioni gia' operate per effetto dell'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, costituisce la base per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico - finanziaria dello Stato.
L'importo dell'aggiornamento e' assegnato al fondo per la perequazione e per gli incentivi, fatte salve la quota fissa di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), che e' assegnata al fondo ordinario delle comunita' montane e la quota fissa, gravante sulla sola parte spettante alle province, di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), che e' assegnata alle province di Catanzaro, Forli' e Vercelli.
2. Il fondo ordinario per le comunita' montane di cui all'articolo 1, comma 3, costituisce la base per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economicofinanziaria dello Stato. L'importo dell'aggiornamento e' assegnato al fondo ordinario.
Art. 3
Riequilibrio dei contributi ordinari per province e comuni 1. I contributi ordinari spettanti alle province ed ai comuni, come definiti in base all'articolo 1, comma 2, e nella misura valida per il primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti, sono assoggettati ad un'operazione di riequilibrio, della durata di dodici anni, a decorrere dalla prima applicazione del nuovo sistema.
2. Ai fini del riequilibrio viene definito dal Ministero dell'interno un fabbisogno standardizzato per le province e per i comuni, prendendo a base i servizi indispensabili di cui all' articolo 54, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e quelli maggiormente diffusi.
3. Sono ritenuti servizi indispensabili quelli diffusi sul territorio con caratteristica di generalita'. Sono ritenuti servizi maggiormente diffusi quelli presenti nel maggior numero di province o di comuni. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, provvede all'identificazione dei due gruppi di servizi, con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.
4. Il fabbisogno standardizzato e' calcolato con la somma dei prodotti delle unita' di determinante per i parametri monetari di ciascun servizio. Sono aggiunti a detta somma, sia per le province che per i comuni, i correttivi per le condizioni di degrado, per la presenza di militari, per l'incremento della domanda di servizi negli enti di maggiore dimensione demografica e per la rigidita' dei costi degli enti di minore dimensione demografica.
5. Il fabbisogno standardizzato e' aggiornato triennalmente. In relazione alle particolari esigenze delle province e dell'ampliamento dei servizi ad esse demandati, l'aggiornamento puo' avere cadenza inferiore, subordinatamente alle necessita' tecniche di elaborazione di dati, e, ove necessario, utilizzando tecniche di costo - standard, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali. Le tecniche di costo - standard possono essere sperimentate per i comuni.
6. Gli aggregati di enti, entro i quali sono definiti i parametri monetari, sono i seguenti:
a) province:
1) con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
2) con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio di 300.000 ettari o piu';
3) con popolazione di 400.000 abitanti o piu' e territorio inferiore a 300.000 ettari;
4) con popolazione di 400.000 abitanti o piu' e territorio di 300.000 ettari o piu';
b) comuni, con distinzione fra enti interamente montani ed altri sino a 59.999 abitanti:
1) comuni con meno di 500 abitanti;
2) comuni da 500 a 999 abitanti;
3) comuni da 1.000 abitanti a 1.999 abitanti;
4) comuni da 2.000 abitanti a 2.999 abitanti;
5) comuni da 3.000 abitanti a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
7. I determinanti della spesa sono individuati per tutti gli enti, con tecniche di correlazione, nell'ambito di ciascun servizio. Sono considerati determinanti:
a) per i servizi alle persone gli elementi fisici derivanti dalla popolazione e dalle relative classi di eta', con ponderazione in funzione dell'usufruibilita' dei servizi;
b) per i servizi al territorio delle province quelli relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade, alla superficie lacustre e fluviale, alla dimensione territoriale boschiva e forestale, alle caratteristiche della diversa concentrazione urbanistica e degli impianti relativi alle attivita' ambientali;
c) per i servizi al territorio dei comuni quelli relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita, ponderati, ove ne ricorra la necessita', con la densita' della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilita' dei servizi.
8. I parametri monetari sono calcolati nell'ambito di ciascun servizio e di ciascuno degli aggregati indicati al comma 6, tenendo conto delle spese risultanti dai certificati di conto consuntivo degli ultimi tre anni disponibili, debitamente attualizzate, delle spese medie stabilizzate per determinante e del risultato dello studio di frequenza per individuare il valore normale.
9. Il correttivo per il degrado delle condizioni socioeconomiche e' calcolato utilizzando:
a) per le province:
1) abitazioni non occupate per 100 occupate;
2) numero medio di componenti per famiglia;
3) autorizzazioni esercizi pubblici per 1.000 abitanti;
4) consumi di energia elettrica pro - capite per uso domestico;
5) consumi di energia elettrica pro - capite nel terziario;
6) consumi di energia elettrica pro - capite per uso industriale;
7) autorizzazioni esercizi non alimentari per 100 esercizi alimentari;
8) scatti Telecom pro - capite;
9) addetti alle unita' locali per 100 abitanti;
10) autoveicoli circolanti per 1.000 abitanti;
11) posti letto alberghieri ed extra - alberghieri per 10.000 abitanti;
12) depositi bancari per abitante;
13) valore aggiunto pro - capite al costo dei fattori;
b) per i comuni:
1) abitazioni non occupate per 100 occupate;
2) numero medio di componenti per famiglia;
3) autorizzazioni esercizi pubblici per 1.000 abitanti;
4) consumi di energia elettrica pro - capite per uso domestico;
5) consumi di energia elettrica pro - capite nel terziario;
6) consumi di energia elettrica pro - capite per uso industriale;
7) autorizzazioni esercizi non alimentari per 100 esercizi alimentari;
8) scatti Telecom pro - capite;
9) addetti alle unita' locali per 100 abitanti;
10) autoveicoli circolanti per 1.000 abitanti;
c) ulteriori indicatori desumibili da dati disponibili presso l'Istituto nazionale di statistica o presso enti che appartengono al Si.Sta.N.
Gli indicatori sono poi trasformati in indici esprimenti condizioni crescenti di degrado entro una scala da 1 a 10 e poi riassunti in un indice generale. Sono considerati degradati gli enti aventi un indice complessivo superiore ad 8, con indici singoli non inferiori al valore di 5, fatta eccezione per gli indici che, anche se di valore inferiore a 5, esprimano di per se' condizioni di degrado. Sono considerati gravemente degradati gli enti con un indice complessivo non inferiore a 9 e con indici singoli non inferiori al valore di 5, fatta eccezione per gli indici che, anche se di valore inferiore a 5, esprimano di per se' condizioni di degrado. Agli enti in condizioni di degrado e' attribuito un correttivo non superiore al 10 per cento del proprio fabbisogno.
10. Il correttivo per la presenza dei militari e delle loro famiglie e' calcolato raffrontando i dati del Ministero della difesa con la popolazione residente. La maggiorazione e' definita nella stessa percentuale rappresentata dai militari presenti e dalle loro famiglie rispetto alla popolazione residente. La maggiorazione non puo' superare il 5 per cento. Il correttivo e' cumulabile con il correttivo di cui al comma 9.
11. In ragione dell'incremento della domanda di servizi sono attribuiti:
a) un correttivo moltiplicatore di 1,2 ai comuni capoluoghi di provincia;
b) un correttivo moltiplicatore di 1,3 ai comuni capoluoghi di regione o sede di area metropolitana;
c) un correttivo moltiplicatore di 1,15 alle province i cui comuni capoluogo siano sede di area metropolitana.
12. E' attribuito altresi' un correttivo alle province con popolazione superiore ad 800.000 abitanti ed ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, non compresi nella previsione di cui al comma 11, lettere a), b) e c), nella stessa percentuale rappresentata dai cittadini presenti rispetto a quelli residenti. Il correttivo e' cumulabile con i correttivi di cui ai commi 9 e 10. Per il solo primo triennio, entro il quale viene effettuata una idonea indagine statistica, il correttivo e' limitato ad un massimo del 10 per cento per i comuni e del 5 per cento per le province.
13. E' attribuito un correttivo per la rigidita' dei costi alle province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, ai comuni interamente montani fino a 2.000 abitanti, a quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonche' a quelli delle isole minori marittime. Il correttivo e' determinato in misura tale da consentire la conservazione del 70 per cento del valore del fabbisogno per le province e del 100 per cento del valore del fabbisogno per i comuni in considerazione dell'operazione di cui ai commi 11 e 12. Il correttivo e' cumulabile con quelli di cui ai commi 9 e 10.
14. Eseguita la definizione a valenza triennale dei fabbisogni, viene operato triennalmente il confronto tra le risorse di ciascun ente, costituite dai contributi ordinari, come definiti al comma 1, maggiorati per i comuni del l'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta, e la quota di fabbisogno corrispondente alla percentuale generale delle risorse complessive rispetto ai fabbisogni complessivi. Gli enti locali che cosi' si evidenziano sovradotati sono assoggettati, per ogni triennio, a riduzioni in misura crescente dell'eccedenza. Gli enti sottodotati ricevono contributi integrativi in misura crescente nello stesso periodo. L'operazione di riequilibrio complessivo di cui al presente articolo ha la durata di dodici anni. Sono esclusi da riduzioni gli enti dissestati durante il periodo legale di risanamento. Le riduzioni sono operate ad iniziare dal primo anno successivo. In modo analogo si procede in caso di successive detrazioni dai trasferimenti dei proventi di nuovi tributi.
15. Per il primo anno di applicazione della procedura di riequilibrio di cui al presente articolo i contributi integrativi derivanti dalle riduzioni degli enti sovradotati sono prioritariamente assegnati agli enti locali le cui risorse, come definite al comma 14, sono inferiori al 30 per cento del fabbisogno al fine di raggiungere almeno tale soglia.
Nota all'art. 3:
- Il testo del comma 5 dell'art. 54 della citata legge n. 142/1990 e' il seguente: "5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socioeconomiche, nonche' in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalita' locale".
Art. 4
Contributi ordinari per le comunita' montane 1. I contributi ordinari per le comunita' montane sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, prendendo a base, per ciascun ente, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a quello del primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti.
2. Nel caso di variazioni relative alle comunita' montane i contributi ordinari vengono rideterminati con le seguenti modalita':
a) in caso di fusione i contributi spettanti agli enti originari si sommano;
b) in caso di scissione i contributi spettanti all'ente originario sono ripartiti in base alla popolazione;
c) in caso di modificazioni territoriali i contributi spettanti agli enti interessati sono ripartiti in base alla popolazione.
3. L'incremento annuale del fondo ordinario derivante dal1'aggiornamento di cui all'articolo 2 viene destinato, prioritariamente, per il finanziamento di nuove comunita' montane, escluse le fattispecie di cui al comma 2. La parte non utilizzata e la quota di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 2, comma 1, sono attribuite, pro quota, a tutte le comunita' montane con le seguenti modalita':
a) per il 75 per cento in ragione della popolazione montana;
b) per il 25 per cento in ragione del territorio delle comunita' montane.
4. Per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono utilizzati i dati risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.)
Art. 5
Perequazione delle basi imponibili ed incentivi
per lo sforzo tariffario e fiscale e per le funzioni associate 1. Il fondo per la perequazione e per gli incentivi per le province ed i comuni, di cui all'articolo 1, comma 5, destinato per il 16 per cento alle province e per l'84 per cento ai comuni, e' assegnato:
a) per le province secondo i seguenti criteri: l'80 per cento per la perequazione delle basi imponibili, il 10 per cento per l'incentivo allo sforzo fiscale ed 10 per cento per l'incentivo allo sforzo tariffario;
b) per i comuni per lire 20.000.000.000 ai comuni per lo svolgimento di funzioni associate, per lire 5.000.000.000 ai comuni che hanno realizzato o realizzano nel triennio la procedura di unione ed il resto secondo i seguenti criteri: il 40 per cento per la perequazione delle basi imponibili, il 45 per cento per l'incentivo allo sforzo fiscale ed il 15 per cento per l'incentivo allo sforzo tariffario.
2. La perequazione viene effettuata con i seguenti criteri per le province, sull'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile dei veicoli e sull'imposta di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli sul pubblico registro automobilistico, e per i comuni, sull'imposta comunale sugli immobili e sull'imposta di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti di immobili:
a) sono presi in considerazione i gettiti potenziali se disponibili, oppure i gettiti dei tributi di competenza delle province e dei comuni. Per ciascun tributo e' considerato, ove possibile, il valore per punto di aliquota, valutata nel suo valore medio ponderato. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali;
b) l'assegnazione dei contributi e' disposta triennalmente, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio.
Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per i riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio;
c) i destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti che hanno applicato i tributi e per i quali il gettito potenziale, se disponibile, ovvero il provento del gettito dei tributi e' inferiore al valore normale per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 3, comma 6;
d) il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media;
e) qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma d), l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione, in proporzione ai contributi assegnati;
f) nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente al di sotto della media, la somma eccedente e' distribuita a tutti gli enti in proporzione al proprio fabbisogno.
3. L'incentivo allo sforzo fiscale e' attribuito separatamente a province e comuni, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, ed e' calcolato come segue:
a) per le province l'incentivo allo sforzo fiscale e' calcolato sulla base dei singoli tributi, i cui introiti vanno resi paragonabili e poi neutralizzati agli effetti dell'aliquota applicata. I singoli contributi sono attribuiti, nei limiti della dotazione del fondo, agli enti che presentano indici superiori ai valori medi generali degli aggregati di cui all'articolo 3 e dei sottoaggregati piu' significativi, ed in proporzione ai differenziali positivi. In caso di impossibilita' di definizione degli incentivi la quota di fondo viene attribuita alla perequazione delle basi imponibili;
b) per i comuni l'incentivo allo sforzo fiscale e' calcolato sulla base della percentuale rappresentata dalla base imponibile sulla quale effettivamente e' corrisposta l'I.C.I in ogni comune rispetto alla base imponibile risultante dal catasto. Per il primo triennio l'incentivo e' corrisposto ai comuni che superano l'80 per cento. Per ogni successivo triennio la percentuale e' aumentata di 5 punti. L'incentivo e' attribuito in proporzione alla maggiore percentuale di rendita catastale contribuita rispetto alla media.
Fino a quando la suddetta metodologia non e' applicabile per i comuni, l'incentivo allo sforzo fiscale e' calcolato sulla base dell'I.C.I., considerando il rapporto rispetto alla base imponibile risultante dalle dichiarazioni a suo tempo rese dai contribuenti. Per il primo triennio vale il limite del 90 per cento, con successivi aumenti triennali di 5 punti. I dati relativi all'I.C.I. sono forniti dal Ministero delle finanze, che provvede anche a completare i dati forniti dai contribuenti in sede di versamenti dell'imposta con le indicazioni ulteriormente necessarie.
4. L'incentivo allo sforzo tariffario, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, e' attribuito in base al maggiore tasso di copertura dei costi, con introiti da tariffa, realizzato nel corso dell'ultimo biennio precedente. I singoli contributi sono attribuiti nei limiti del fondo agli enti che hanno valori superiori a quelli medi generali degli aggregati di cui all'articolo 3, ed in proporzione ai differenziali positivi.
5. L'incentivo per la realizzazione delle procedure di unione di cui all' articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e' assegnato ai comuni che la dimostrino al Ministero dell'interno con apposita certificazione. L'incentivo e' attribuito entro il limite del 10 per cento delle spese correnti del bilancio complessivo ed entro il limite della quota di fondo disponibile di cui al comma 1.
6. L'incentivo per la gestione associata dei servizi, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, e' attribuito per lire 20.000.000.000 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che dimostrino al Ministero dell'interno di avere realizzata la gestione associata. Sono considerati i servizi o le funzioni riguardanti l'istruzione primaria e secondaria, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'esercizio della fognatura e della depurazione ed altri servizi da determinare dal Ministero dell'interno con proprio decreto. L'incentivo e' determinato sulla base del valore economico dei servizi e non oltre il dieci per cento dello stesso. I singoli contributi sono attribuiti entro i limiti del fondo disponibile.
Art. 6
Finalita' ed attribuzione del fondo nazionale ordinario
per gli investimenti 1. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti sono specificamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico - sociale e territoriale stabiliti dalla regione, ai sensi dell' articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Non possono essere utilizzati per il finanziamento di spese correnti o di altri investimenti. Nel caso in cui non siano utilizzati nell'anno di assegnazione si considerano impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione per legge. Ove la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi e' determinata dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge.
2. Alle province, ai comuni ed alle comunita' montane spettano contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti con le seguenti modalita':
a) l'assegnazione e' disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
b) per le province ed i comuni i contributi sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente, con riferimento alla spesa media procapite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati piu' recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al Servizio statistico nazionale e da questo divulgati. Ai fini del riparto valgono le classi di cui all'articolo 3, comma 6; ove i dati delle opere pubbliche non consentono operazioni di riaggregazione, valgono le classi di enti all'uopo indicati. Dalla parte del fondo cosi' determinato spettante ai comuni viene prioritariamente assegnata ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti una quota pari al 20 per cento, da ripartire con i medesimi criteri sopra individuati;
c) per le comunita' montane il fondo e' distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione residente e per la meta' sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'U.N.C.E.M. Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 142/1990 e' il seguente:
"Art. 3 (Rapporti tra regioni ed enti locali). - 1.
Ai sensi dell' art. 117, primo e secondo comma , e dell' art. 118, primo comma, della Costituzione , ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall' art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economicosociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socioeconomica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresi' con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilita' fra gli strumenti di cui al comma 7 e programmi regionali, ove esistenti".
Art. 7
Finalita' ed attribuzione del fondo nazionale speciale
per gli investimenti 1. Il fondo e' destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell' articolo 15 -bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni ed integrazioni, e degli enti in gravissime condizioni di degrado.
2. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 7, e' ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 15-bis della legge n. 55 / 1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dagli articoli 1 , 4 e 5 del D.L. n. 529 / 1993 (Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso) e' il seguente:
"Art. 15-bis. - 1. Fuori dei casi previsti dall' art. 39, legge 8 giugno 1990, n. 142 , i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali. nonche' il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
1 -bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con personale dell'amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per l'emanazione del decreto ed e' contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e' avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa: Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all' art. 329 del codice di procedura penale , comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioclimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi. Il decreto di scioglimento, con allagata la relazione del Ministro, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3-bis. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalita' stabilite dal comma 2.
4. Con il decreto di scioglimento e' nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono determinate le modalita' di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'art. 1, comma 1-bis.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condiziotii indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall' art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
6 -bis. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessita' di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti e' stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, puo' disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emisione degli accreditamenti, e' autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contbilita' speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite disposte a norma dell' art. 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 , relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965 . Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potra' potra' rilasciare, sulla base della valutazione dell'attivita' prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
6-ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorita' degli interventi, anche con riferimento a progetti gia' approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, e' inviataentro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorita' di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all' art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.
6-quater. Le disposizioni di cui al comma 6-ter si applicano. a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.
6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento e' disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all' art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 . A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e puo' disporre d'autorita' la revoca delle deliberazioni gia' adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto gia concluso.
6-sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell' art. 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.
6-septies. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall' art. 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina e composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, noniinato dalla commissione straordinaria df cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresi' alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancana, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unita' sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province alle unioni di comuni, alle comunita' montane, nonche' alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
7 -bis. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni".
Art. 8
Definizione e comunicazione dei contributi
spettanti ai singoli enti 1. Alle province ed ai comuni spettano contributi annuali a valere sul fondo ordinario, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e con applicazione dell'operazione di riequilibrio di cui all'articolo 3, prendendo a base per ciascun ente, in sede di prima applicazione, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a quello del primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti.
2. Alle comunita' montane spettano contributi annuali a valere sul fondo ordinario, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4.
3. Alle province, ai comuni ed alle comunita' montane spettano contributi annuali a valere sul fondo consolidato, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 2, comma 1.
4. Alle province ed ai comuni spettano contributi a valere sul fondo per la perequazione e per gli incentivi, di cui all'articolo 1, comma 5, con le modalita' di cui all'articolo 5.
5. Alle province, ai comuni ed alle comunita' montane sono attribuiti contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, e dall'articolo 6.
6. Alle province, ai comuni ed alle comunita' montane sono attribuiti contributi a valere sul fondo nazionale speciale per gli investimenti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, e dall'articolo 7.
7. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 8, e' attribuito annualmente agli enti locali in ragione dell'onere posto a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dall'ente, secondo la normativa in base alla quale fu concesso il contributo.
8. I dati relativi agli importi dei contributi spettanti ai singoli enti sono aggiornati con cadenza triennale. Salvo diversa disposizione, entro il mese di settembre il Ministero dell'interno comunica, attraverso il proprio sistema informativo, i contributi spettanti a ciascun ente per il triennio seguente. La seconda e la terza comunicazione annuale di ciascun triennio comprendono, rispettivamente, una e due proiezioni annuali dei contributi spettanti, modificabili a seguito del successivo aggiornamento triennale.
Art. 9
Disposizioni finali 1. Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all' articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , nonche' le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell' articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e quelle originarie.
2. In sede di prima applicazione, i dati contenuti nel presente decreto legislativo relativi alla determinazione e quantificazione dei fondi ed alle relative assegnazioni agli enti locali sono aggiornati con riferimento all'ultimo esercizio precedente a quello dell'entrata in funzione del nuovo sistema dei trasferimenti erariali. All'aggiornamento si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.
3. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i trasferimenti erariali sono corrisposti agli enti locali nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Le eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro - capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa, considerando le risorse quali costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Napolitano, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick Note all'art. 9:
- Il testo degli articoli da 34 a 43 del citato D.Lgs.
n. 504 / 1992 e' il seguente:
"Art. 34 (Assetto generale della contribuzione erariale). - 1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:
a) fondo ordinario;
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale.
2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.
3. Lo Stato potra' concorrere, altresi', al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 .
4. Per le comunita' montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b).
5. Ai sensi del comma 11 dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non e' riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.
6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali. di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno".
"Art. 35 (Fondo ordinario). - 1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34 e' costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all' art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989 , riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'imposta comunale immobiliare (ICI), calcolata sulla base dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'INVIM individuata nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992.
2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto dell'importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli oneri di cui all'art. 31, comma 2, lettere b) e c), che restano a carico del bilancio statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all' art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 , e successive modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.
3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi del comma 2 e i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell'importo di lire 130 miliardi, e' portata in aumento del fondo ordinario dell'anno successivo ed e' ripartita tra le province, i comuni e le comunita' montane con i criteri di cui all'art. 28, comma 1, lettera b).
4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L'aggiornamento e' operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economicofinanziaria dello Stato.
Per gli anni 1994 e 1995 l'incremento e' pari al tasso di inflazione programmato, cosi' come indicato nel documento di programmazione economicofinanziaria dello Stato per il triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali cosi' calcolati, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione degli squilibri della fiscalita' locale. Per la parte spettante alle comunita' montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.
5. Il calcolo del gettito dell'ICI dovuto per l'anno 1993 e' definito con le modalita' prescritte dall'art. 18. Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni l'importo del gettito dell'ICI cosi' risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente entro il 30 aprile al Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro.
6. Sul fondo ordinario e' accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilita' del personale previste dal citato art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 ".
"Art. 36 (come modificato dal D.Lgs. n. 528/1993 ) (Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali). - 1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunita' montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell' art. 54 della legge n. 142 del 1990 , calcolati come segue:
a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario e' dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'art. 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo e' fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993.
L'importo relativo e' comunicato attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;
b) comuni. Il contributo ordinario e' dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'art. 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma cosi' calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo e' fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo e' comunicato attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo.
c) comunita' montane. Il contributo ordinario e' dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35 da assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3, lettera a), alle nuove comunita' montane istituite dalle regioni.
La somma residua e' ripartita fra tutte le comunita' montane sulla base della popolazione montana. L'importo relativo e' comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo".
"Art. 37 (come modificato dal D.Lgs. n. 528/1993 e come ulteriormente modificato dal D.L. n. 444/1995 ) (Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari). - 1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo il gettito ICI al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l'attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'art. 36.
2. Il sistema di riparto e' attuato stabilendo, per ciascuna, amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da distribuire, il quale e' calcolato con idonee operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unita' di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado rilevate a norma del comma 3, lettera g).
3. Per l'operativita' del sistema di calcolo si considerano:
a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;
b) i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe e' suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM:
comuni con meno di 500 abitanti;
comuni da 500 a 999 abitanti;
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
comuni da 500.000 e oltre;
c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanto dalla popolazione residente e dalle relative classi d'eta con ponderazione in funzione dell'usufruibilita' dei servizi;
d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale;
e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita ponderati, ove ne ricorra la necessita', con la densita' della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilita' dei servizi;
f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili;
g) per le condizioni socioeconomiche i determinanti relativi a dati recenti di carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore;
h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformita';
h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto;
h-ter) i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo e' da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge.
4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno".
"Art. 38 (Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale). - 1. Per i servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale devono intendersi quelli diffusi con uniformita' rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni.
2. L'importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 36, per il finanziamento dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, e' determinato sulla base delle spese medie stabilite per ogni classe di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all'articolo 37.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, si provvede all'identificazione dei servizi indispensabili, nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell'art. 36. La comunicazione agli enti locale e' effettuata per mezzo del sistema informativo telematico del Ministero dell'interno".
"Art. 39 (come modificato dal D.Lgs. n. 528/1993 ) (Fondo consolidato). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993:
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali previsti dall'art. 2-bis del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 ;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 , previsti dall'art. 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 ;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell' art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , ed ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 del decretolegge 30 giugno 1986, n. 309 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 , previsti dall'art. 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 ;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo dilavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti locali, previsti dall' art. 11 del decreto-legge n. 415 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 ;
contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ;
contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ; contributi in favore del comune di Pozzoli previsti dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 ;
contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'art. 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373 , in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionale.
2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo consolidato, conservano la destinazione specifica prevista dalle norme di legge previste.
3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione del fondo, e comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di settembre, per il triennio successivo".
"Art. 40 (come modificato dall' art. 3 del D.L. n. 41/1995 ) (Perequazione degli squilibri della fiscalita' locale). - 1. La perequazione e' effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione e' obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi e' discrezionalita' da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.
2. L'assegnazione dei contributi e' disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio.
Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio.
3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'art. 37.
4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con ideoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo della stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilita' di cumulo per l'appartenenza a piu' categorie entro il 20 per cento.
5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti desinatari della perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.
6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerarsi comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64 . La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito.
7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente e' distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.
8. Con decreto del Ministero dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno".
"Art. 41 (Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti). - 1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 34, comma 3, e' disposta in conto capitale con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i comuni e di tutte le comunita' montane.
2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con riferimento alla spesa media procapite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati piu' recenti forniti dal Ministero del lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati.
3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'art. 37. Ove pero' i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riaggregazione, valgono le classi demografiche in essa indicate.
4. Per le comunita' montane il fondo e' distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la meta' sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economicosociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 142 del 1990 . Non possono essee utilizzati per il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi e' decisa dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al riparto".
"Art. 42 (Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti). - 1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti e' attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637 , al netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como.
2. Il fondo e' destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell' art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 , come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 , e degli enti in gravissime condizioni di degrado.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno".
"Art. 43 (Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati). - 1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'art. 35 e' esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 , e successive modificazioni:
a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con l'unificazione delle ultime due, indicate all'art. 18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 , ed i contributi ordinari destinati alla fine dell'esercizio precedente a norma dell'art. 35, per calcolare le medie;
b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in esubero ed effettivamente trasferito per mobilita', dalla data della deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento.
2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'art. 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera b)".