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011G0192

IT - Decreti Legislativi

011G0192

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192) (DECRETO LEGISLATIVO 01 settembre 2011 n. 150)

Art. 1 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile ;
b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile ;
c) Rito semplificato di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile . (12) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 2 - Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro

Disposizioni comuni alle controversie disciplinate
dal rito del lavoro 1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile .
2. L'ordinanza prevista dall' articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile puo' essere concessa su istanza di ciascuna parte.
3. L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti.
4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall' articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile .
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 413 , 415 , 417 , 417-bis , 420-bis , 421 , 423 , 425 , 426 , 427 , 429 , 431 , 433 , 438 e 439 del Codice di procedura civile :
«Art. 413 (Giudice competente). - Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 e' il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409.
Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e' il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente e' addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nelle controversie nelle quali e' parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell' articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.
Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.».
«Art. 415 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza). - Il ricorso e' depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Il termine di cui al comma precedente e' elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e' elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso e' notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.».
« Art. 417 (Costituzione e difesa personali delle parti). - In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede euro 129,11.
La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.
Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale.
Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.
Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.».
«Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
- Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche' al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.».
«Art. 420-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi). - Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 e' necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.
La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilita' del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo e' sospeso dalla data del deposito.».
«Art. 421 (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile , ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 420.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purche' necessario al fine dell'accertamento dei fatti e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita' l'esame dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.».
«Art. 423 (Ordinanze per il pagamento di somme). - Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza che decide la causa.».
«Art. 425 (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali). - Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.
A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.».
«Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). - Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.».
«Art. 427 (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). - Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.».
«Art. 429 (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.».
«Art. 431 (Esecutorieta' della sentenza). - Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.
All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.
La sospensione disposta a norma del comma precedente puo' essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro 258,23.
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.».
«Art. 433 (Giudice d'appello). - L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.
Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello puo' essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.».
«Art. 438 (Deposito della sentenza di appello). - Il deposito della sentenza di appello e' effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.».
«Art. 439 (Cambiamento del rito in appello). - La corte di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.».

Art. 3 - Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione

Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito semplificato di cognizione ((13)) 1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile . (12) ((13)) 2. Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore.
Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. (12) ((13)) 3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando e' competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell' articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento e' regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile . (12) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 4 - Mutamento del rito

Mutamento del rito 1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.
2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, entro il termine di cui all' articolo 171-bis del codice di procedura civile . (12) ((13)) 3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all' articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 5 - Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

Sospensione dell'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato 1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
CAPO II Capo II Delle controversie regolate dal rito del lavoro

Art. 6 - Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione 1. Le controversie previste dall' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all' articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all' articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , il prefetto puo' farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l' articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile .
13. Salvo quanto previsto dall' articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dal presente decreto legislativo.
«Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - Salvo quanto previsto dall' articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall' articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ;
commi 2 - 7 (abrogati).».
- Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 reca: «Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.».
- La legge 15 dicembre 1990, n. 386 reca: «Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.».
- Si riporta il testo degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada .):
«Art. 205 (Opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria). - 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2.
3.».
«Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall' articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell' articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190 , per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556 , per finalita' di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attivita' di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui all' articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 , con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalita' fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprieta' dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilita' ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita' di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.».
- Per il testo dell' articolo 415 del codice di procedura penale , vedasi nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -Testo A.):
«Art. 10 (Esenzioni). - 1. Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all' articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 .
2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile .
4.
5.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 , e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato.».

Art. 7 - Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

Dell'opposizione al verbale di accertamento
di violazione del codice della strada 1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi' inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi dell' articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all' articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. Non si applica l' articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile .
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall' articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 203 e 204-bis del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 203 (Ricorso al prefetto). - 1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.».
«Art. 204-bis (Ricorso in sede giurisdizionale) - 1.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall' articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .».
- Per il testo dell' articolo 415 del Codice di procedura civile , vedasi nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell' articolo 113 del Codice di procedura civile :
«Art. 113 (Pronuncia secondo diritto). - Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equita'.
Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all' articolo 1342 del codice civile .».
Per il testo dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 vedasi nelle note all'articolo 6.

Art. 8 - Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti

Dell'opposizione a sanzione amministrativa
in materia di stupefacenti 1. Le controversie previste dall' articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , sono regolate dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi).
commi 1 - 8 (omissis).
9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall' articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
commi 10 - 14 (omissis).».

Art. 9 - Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato

Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero
di aiuti di Stato 1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste dall' articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 , sono regolate dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto, in quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di recupero, il giudice, su richiesta di parte, puo' sospendere l'efficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
3. Quando accoglie l'istanza di sospensione per motivi attinenti alla illegittimita' della decisione di recupero, il giudice provvede all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata gia' deferita la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. L'istanza di sospensione non puo' in ogni caso essere accolta per motivi attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell' articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
4. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni.
5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal presidente del tribunale.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee.) convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile) - 1. I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall' articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .
commi 2 - 6 (abrogati).».
- Si riporta il testo degli articoli 263 e 278 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea :
«Art. 263 (ex articolo 230 del TCE)
La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimita' sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonche' sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimita' sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
A tal fine, la Corte e' competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
La Corte e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.
Qualsiasi persona fisica o giuridica puo' proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.
Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalita' specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.».
«Art. 278 (ex articolo 242 del TCE)
I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte puo', quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.».

Art. 10

(( (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali). )) (( 1. Le controversie previste dall' articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall' articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 , chi vi ha interesse puo', entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all' articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.
5. L'interessato puo' dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile .
6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante puo' presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire l'eventuale presentazione delle osservazioni.
10. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo' prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all' articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno. ))

Art. 11 - Delle controversie agrarie

Delle controversie agrarie 1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320 .
3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 e' tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione.
5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.
6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente.
8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosita'.
9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l' articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile .
10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell' articolo 373 del codice di procedura civile , anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.
11. Il rilascio del fondo puo' avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale e' stata emessa la sentenza che lo dispone. Note all' art. 11:
- La legge 2 marzo 1963, n. 320 reca: «Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.».
- Per il testo dell' articolo 429 del codice di procedura civile , vedasi nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell' articolo 373 del Codice di procedura civile :
«Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione). - Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.».

Art. 12 - Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti

Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia
di registro dei protesti 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall' articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 4. - 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 . Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5.
2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 puo' essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.
3. Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarita' dell'adempimento o della sussistenza della illegittimita' o dell'errore del protesto, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilita' l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall' articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .
5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e' dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L. 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

Art. 13 - Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato

Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato 1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al diniego di riabilitazione di cui all' articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto o all'atto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 2. E' competente il tribunale. (6) (10)
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto o dell'atto di riabilitazione effettuata ai sensi dell' articolo 17, comma 4, della legge n. 108 del 1996 , ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.(12) ((13)) 4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e' pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.
-------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data". ------------ AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025. --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". CAPO III Capo III Delle controversie regolate dal rito ((semplificato)) di cognizione

Art. 14 - Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato 1. Le controversie previste dall' articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 , e l'opposizione proposta a norma dell' articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica. (12) ((13)) 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile.(12) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 15 - Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia

Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia 1. Le controversie previste dall' articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
6. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile.(12) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 16 - Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari 1. Le controversie previste dall' articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione. (12) ((13)) 2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora. (5)
-------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 , ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L. --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 17

Delle controversie in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza ((degli stranieri)) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonche' allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ovvero di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 , nonche' per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) (13)
2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. (5)
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', ((entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni)) se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal territorio italiano non puo' avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
-------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 , ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto. --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 18 - Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea

Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.(12)(13)
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', ((entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni)) se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , nonche', ove necessario, da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.
6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo' costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
9. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile.(12)(13)
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 FEBBRAIO 2017, N. 13 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 APRILE 2017, N. 46 ))

Art. 19-bis

((Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana)) 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione. (12) (13)
2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.
2-bis. ((Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.)) 2-ter. ((Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza e' tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.))
(5)
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 , ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L. --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 19-ter - (Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)

(Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario) ((17)) 1. Le controversie di cui all' articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione. (12) (13)
2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. ((17)) 4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare.
5. Quando e' presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza e' adottata entro 5 giorni.
6. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.(12)(13) ((17)) 7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 .
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (17)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 1-1-2023 a seguito della modifica dell' art. 18, comma 1, lettere a) , b) e c) del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145 , che disponeva la modifica del comma 6 e rubrica e l'abrogazione del comma 3 del presente articolo, ad opera della L. 9 dicembre 2024, n. 187 , di conversione del D.L. medesimo.

Art. 20 - Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare

Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare 1. Le controversie previste dall' articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. (5)
3. La sentenza che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. (12) ((13)) 4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 , ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L. --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 21 - Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio

Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio 1. Le controversie previste dall' articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 2. E' competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell' articolo 5, comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180 , deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della medesima legge.
4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo' essere presentato a mezzo del servizio postale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo' sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.
6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre l'assunzione di prove d'ufficio.
7. Il procedimento e' esente dal contributo unificato e la decisione non e' soggetta a registrazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 22 - Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni comunali, provinciali e regionali

Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni comunali, provinciali e regionali 1. Le controversie previste dall' articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , quelle previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 , quelle previste dall' articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e quelle previste dall' articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui e' compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e' necessaria.
Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
6. La sentenza che definisce il giudizio e' immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perche' entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente. (12) ((13)) 7. Contro la sentenza pronunciata dal tribunale puo' essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonche' dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilita'. (12) ((13)) 8. L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal tribunale e' sospesa in pendenza di appello. (12) ((13)) 9. Il termine per l'appello decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza nell'albo dell'ente. (12) ((13)) 10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della meta'. (12) ((13)) 12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio e' immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione e' data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 23 - Delle azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo

Delle azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo 1. Le controversie previste dall' articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell' articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
5. La sentenza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, e' immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione. (12) ((13)) 6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'. La sentenza e' immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale. (12) ((13)) 8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 24 - Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo

Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo 1. Le controversie previste dall' articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , quando il ricorrente e' lo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso e' proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 .
4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta' fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio e' comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 25 - Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche

Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche 1. Le controversie previste dall' articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione. (12) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 26 - Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai

Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai 1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 2. E' competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell' articolo 158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata la sede della Commissione piu' vicina. Al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile .
5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.
6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 27 - Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 1. Le controversie previste dall' articolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 2. E' competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio e' integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.
4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. La sentenza che accoglie il ricorso puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. (12) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 28 - Delle controversie in materia di discriminazione

Delle controversie in materia di discriminazione 1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all' articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , quelle di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 , quelle di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 , quelle di cui all' articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67 , e quelle di cui all' articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito l'ente collettivo ricorrente. (12) ((13)) 6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Della sentenza e' data comunicazione nei casi previsti dall' articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , dall' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 , dall' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 , e dall' articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 . (12) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 29 - Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita'

Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita' 1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all' articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Il ricorso e' notificato all'autorita' espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e' il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 30 - Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento 1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all' articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218 , sono regolate dal rito semplificato di cognizione. (12) ((13)) 2. E' competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 30-bis - (Dei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali)

(Dei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali) 1. Si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutivita' e in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di decisioni emesse dalle autorita' giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea in conformita' al diritto eurounitario. In particolare, sono introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti indicati di seguito:
1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 , relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ;
2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;
3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016 , che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016 , che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;
5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile . Contro il decreto pronunciato in camera di consiglio puo' essere promosso ricorso nelle forme del rito semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto.
3. Le domande di diniego del riconoscimento delle decisioni che rientrano nel campo di applicazione degli atti indicati nel comma 1, sono introdotte con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile .
4. Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di decisioni immediatamente esecutive emesse dalle autorita' giurisdizionali degli Stati membri in conformita' al diritto dell'Unione. In particolare, sono introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti di seguito indicati:
1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
2) regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;
3) regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 , relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);
4) regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019 , relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.
5. Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutivita' di decisioni straniere o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, o il diniego di tale riconoscimento, allorche' l'efficacia delle medesime decisioni si fondi su una convenzione internazionale, fatte salve diverse disposizioni previste dalla convenzione applicabile.
6. I procedimenti previsti dagli atti di cui ai commi 1, 3 e 5 sono promossi innanzi alla corte di appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti dai medesimi atti o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 30. Le decisioni della corte di appello sono impugnabili innanzi alla Corte di cassazione per i motivi previsti dall' articolo 360 del codice di procedura civile .
7. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo ed aventi ad oggetto gli atti pubblici, le transazioni giudiziarie e gli accordi stragiudiziali stranieri si applicano le disposizioni del presente articolo nei limiti e alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni internazionali.
(12) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". CAPO IV Capo IV ((Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione e dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie))

Art. 31 - Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso 1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell' articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 , sono regolate dal ((rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie)) , ove non diversamente disposto dal presente articolo. ((18)) 2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. ((Il ricorso)) e' notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero. ((18)) 4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento e' regolato dai commi 1, 2 e 3. (16)
4-bis. Fino alla ((fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione)) la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volonta', in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale. ((18)) 5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove e' stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898 . (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 6, "nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore". --------------- AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 -23 luglio, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2024, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali gia' intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Art. 32 - Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici

Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici 1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. ((9)) 3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 maggio - 25 giugno 2019, n. 158 (in G.U. 1ª s.s. 03/07/2019, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ), nella parte in cui dopo le parole «E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente»".

Art. 33 - Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici

Delle controversie in materia di liquidazione
degli usi civici 1. L'appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui all' articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , e' regolato dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari regionali delle restanti regioni.
3. L'appello e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. L'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie puo' essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente all'impugnazione di questa.
5. L'atto di citazione e' notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti gli atti istruttori compiuti nella causa.
7. La sentenza che definisce il giudizio e' comunicata, a cura della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell' articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484 , che modifica l' art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 , e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 , che proroga i termini assegnati dall' art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 ) come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 32. Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la rivendicazione delle terre e' ammesso reclamo dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall' articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .
commi 2 - 5 (abrogati).».
CAPO V Capo V Disposizioni finali ed abrogazioni

Art. 34 - Modificazioni e abrogazioni

Modificazioni e abrogazioni 1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall' articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall' articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;
c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.
2. All' articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981 » sono sostituite dalle seguenti: «in deroga a quanto previsto dall' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .».
3. All' articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 , il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Contro il decreto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .».
4. All' articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , le parole: «di cui all' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 » sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».
5. All' articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 , il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ed all' articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150 , ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».
6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 204-bis.
(Ricorso in sede giurisdizionale).
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall' articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente:
«Art. 205.
(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall' articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .".
7. All' articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9.
Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall' articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».
8. All' articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall' articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.
9. All' articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonche' le controversie previste dall' articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall' articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.
10. Gli articoli 5 , 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320 , sono abrogati.
11. L' articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , e' abrogato.
12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , sono abrogati.
13. L' articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 , e' abrogato.
14. All' articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall' articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .».
15. All' articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione.
L'opposizione e' disciplinata dall' articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
b) al comma 4 la parola: «reclamabile» e' sostituita dalla seguente: «opponibile»;
c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione» sono abrogate;
d) il comma 5 e' abrogato.
16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «28. Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile , procede ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
17. All' articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall' articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8.
(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento
del diritto di soggiorno)
1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall' articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150 .»;
b) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall' articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
d) all'articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;
e) all'articolo 22, il comma 5 e' abrogato.
19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.»;
b) all'articolo 13, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.
Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall' articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
c) l'articolo 13-bis e' abrogato;
d) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».
20. All' articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria e' ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall' articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.
21. All' articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall' articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .».
22. All' articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chi e' sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, puo' proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.»;
b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3,» sono abrogate;
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo si applica l' articolo 21 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati.
23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione.» sono abrogate;
c) all'articolo 82, il terzo comma e' sostituito dal seguente: « Alle controversie previste dal presente articolo si applica l' articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati;
e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.
24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il primo comma e' abrogato;
b) all'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal presente comma si applica l' articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
c) all'articolo 7, il quarto comma e' abrogato.
25. All' articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, il primo comma e' abrogato;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l' articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150 .»;
c) il terzo comma e' abrogato.
26. All' articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l' articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ."»;
c) il comma 4 e' abrogato.
27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dall' articolo 66 della Costituzione , ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l' articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge.» sono abrogate;
c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati;
d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.
28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 42, il terzo comma, e' sostituito dal seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo si applica l' articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
c) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
«Art. 44.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35 )
Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»;
d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.
29. All' articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, il comma 2 , ultimo periodo, e' sostituito dal seguente: «Si applica l' articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .».
30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 158, comma 1, le parole: « , con reclamo alla corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito» sono abrogate;
b) all'articolo 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica l' articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti dall' articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;
e) l'articolo 158-novies e' sostituito dal seguente: «158-novies.
1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall' articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
f) all'articolo 158-decies, il comma 3 e' abrogato.
31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 63, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall' articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato;
d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.
32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Alle controversie previste dal presente articolo si applica l' articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
c) all'articolo 44, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.
Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell' articolo 388, primo comma, del codice penale .»;
d) all'articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;
e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.
33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall' articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150 . In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresi', l' articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .»;
b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.
34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall' articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresi', l' articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .»;
b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.
35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall' articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.
36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55-quinquies, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 55-ter, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all'articolo 55-quinquies, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l' articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
c) all'articolo 55-quinquies, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e' punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.»;
d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;
e) l'articolo 55-sexies e' abrogato.
37. All' articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo' impugnare innanzi all'autorita' giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall' articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;
b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.
38. All' articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita' giudiziaria ordinaria»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall' articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .».
39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall' articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150 .»;
b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta»;
c) gli articoli 2 e 3 e l'articolo 6, secondo comma, sono abrogati.
40. L'articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 3.
( Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797 ).
Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si puo' proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' disciplinata dall' articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 , .».
41. All' articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle seguenti: «reclamo dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall' articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 .»;
b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.
42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078 , sono abrogati gli articoli dal 2 all'8.
Note all'art. 34:
- Per il testo dell'articolo 22 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 , vedasi nelle note all'articolo 6.
- Gli artt. 22-bis e 23 della citata legge n. 689 del 1981 , abrogati dal presente decreto legislativo, recavano rispettivamente: «Competenza per il giudizio di opposizione» e «Giudizio di opposizione».
- Si riporta il testo dell' articolo 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 6 (Sanzioni). - 1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all' articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell' articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all' articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all' articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalita' diverse da quelle indicate all' articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 . In deroga a quanto previsto dall' articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 , l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione.
5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.".
- Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195 , (Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 ), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 8 (Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni). - 1. Chi non si avvale della facolta' prevista dall'articolo 7 puo' presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 , determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
4. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 e' prorogato di sessanta giorni.
6. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.
7. Contro il decreto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
8. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l' articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale.), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 262 (Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali e' competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione previsto dall' articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 .
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati ai comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.».
- Si riporta il testo dell' articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell' articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 .), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 17 (Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro). - 1. Presso la direzione regionale del lavoro e' costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ed all' articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 , ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».
- Per il testo dell'articolo 204-bis del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 , vedasi nelle note all'articolo 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 205 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 205 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - 1.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall' articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .».
- Per il testo dell'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 , vedasi nelle note all'articolo 8.
- Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 59 del 2008 , vedasi nelle note all'articolo 9.
- Per il testo dell'articolo 152 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 , vedasi nelle note all'articolo 10.
- Per il testo degli artt. 5, 6 e 7 della citata legge n. 320 del 1963 , abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. n. 30 marzo 1963, n. 86.
- Per il testo dell' articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), abrogato dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 22 febbraio 1971, n. 46.
- Per il testo degli artt. 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 5 maggio 1982, n. 121.
- Per il testo dell' articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203 , relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi), abrogato dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 22 febbraio 1990, n. 44.
- Per il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 77 del 1955 , vedasi nelle note all'articolo 12.
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996 , vedasi nelle note all'articolo 13.
- Per il testo degli artt. 29 e 30 della citata legge n. 794 del 1942 , abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 23 luglio 1942, n. 172.
- Per il testo dell'articolo 170 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 , vedasi nelle note all'articolo 15.
- Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 30 del 2007 , vedasi nelle note all'articolo 16.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 30 del 2007 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 22 (Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento). - 1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo .
2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall' articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .
3. I ricorsi di cui al comma 1, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
4. I ricorsi di cui al comma 1, possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento.
Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato.
5. (abrogato).
6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
7. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa).
( Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11 )
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell' articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68 ;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituto dall' articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , o nell' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come sostituito dall' articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 .
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell' articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale , o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale . Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l' articolo 345 del codice di procedura penale . Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a norma dell' articolo 307 del codice di procedura penale .
3-sexies.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.»;
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo.
6.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall' articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo .
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , puo' essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo' essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 . In tal caso, il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».
- L'articolo 13-bis del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 , abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione).
( Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12 ).
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo' chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis , 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 .
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l' articolo 345 del codice di procedura penale .
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.».
- Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 25 del 2008 , vedasi nelle note all'articolo 19.
- Per il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 , vedasi nelle note all'articolo 20.
- Per il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 180 del 1998 , vedasi nelle note all'articolo 21
- Per il testo dell'articolo 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 , vedasi nelle note all'articolo 22.
- Per il testo degli artt. 82/2, 82/3 e 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 , abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 23 giugno1960, n. 152, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 1147 del 1966 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 3.
comma (abrogato).
Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.».
- Per il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 1147 del 1966 , vedasi nelle note all'articolo 22.
- Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n. 108 del 1988 , vedasi nelle note all'articolo 22.
- Per il testo dell'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 267del 2000, vedasi nelle note all'articolo 22.
- Per il testo dell'articolo 44 della citata legge n. 18 del 1979 , vedasi nelle note all'articolo 23.
- Per il testo degli artt. 45 e 47 della citata legge n. 18 del 1979 , abrogati. dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 30 gennaio 1979, n. 29.
- Per il testo dell'articolo 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 , vedasi nelle note all'articolo 24.
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 44. ( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35 )
Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa.».
- Per il testo degli artt. 43, 45 e 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 , abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 28 aprile 1967, n. 106.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 259 del 2006 , vedasi nelle note all'articolo 25.
- Per il testo degli artt. 158-bis e 158-ter della citata legge n. 89 del 1913 , abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 7 marzo 1913, n. 55.
- Per il testo dell'articolo 158 e 158-novies della citata legge n. 89 del 1913 , vedasi nelle note all'articolo 26.
- Si riporta il testo dell'articolo 158-decies della citata legge n. 89 del 1913 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 158-decies. - 1. Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto.
2. Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono eseguite presso le loro sedi.
3. (abrogato)
4. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell' articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , con le modalita' e le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle innovazioni tecnologiche.».
- Per il testo dell'articolo 63 della citata legge n. 69 del 1963 , vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo degli artt. 64 e 65 della citata legge n. 69 del 1963 , abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 20 febbraio 1963, n. 49.
- Per il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 , vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 215 del 2003 , vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2003 , vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 67 del 2006 , vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 55-quinquies del citato decreto legislativo n. 198 del 2006 , vedasi nelle note all'articolo 28.
- Per il testo dell'articolo 55-sexies del citato decreto legislativo n. 198 del 2006 , abrogato dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 31 maggio 2006, n. 133, S.O.
- Per il testo dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 327 del 2001 , vedasi nelle note all'articolo 29.
- Per il testo dell'articolo 67 della citata legge n. 218 del 1995 , vedasi nelle note all'articolo 30.
- Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 164 del 1982 , vedasi nelle note all'articolo 31.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della citata legge n. 164 del 1982 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 6. - Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia gia' sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta entro il termine di un anno dalla data suddetta.
comma (abrogato).».
- Per il testo degli artt. 2 e 3 della citata legge n. 164 del 1982 , abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella G.U. 19 aprile 1982, n. 106.
- Per il testo dell'articolo 3 del citato R.D. n. 639 del 1910 , vedasi nelle note all'articolo 32.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 1766 del 1927 , vedasi nelle note all'articolo 33.
- Si riporta il testo della legge n. 1078 del 1930 , come modificato dal presente decreto legislativo:
« Legge 10 luglio 1930, n. 1078 (Definizione delle controversie in materia di usi civici).
1. Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'articolo 27, primo capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 .
Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 , e da tutte le altre norme che la completano.
La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene fatta dal commissario.
artt. 2 - 8 (abrogati).
9. Disposizioni generali e transitorie.
Per la trattazione delle cause di appello, di cui nella presente legge, e' istituita temporaneamente presso la Corte di appello di Roma una sezione speciale.
10. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione del Comune o con l'associazione agraria, sempre che non si sia verificata la decadenza di cui all' art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 .
11. I reclami pendenti avanti le Corti d'appello, anche in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge, i quali non siano passati in decisione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione speciale della Corte di appello di Roma.
Il presidente di questa su richiesta della parte diligente destinera' l'udienza di comparizione e la cancelleria notifichera' d'ufficio tale provvedimento alle parti per mezzo del servizio postale.
Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sara' fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti cadranno in perenzione.
Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione speciale.
12. Gli Istituti di credito agrario indicati nell' art. 14 del R. decreto legge 29 luglio 1927, numero 1509 , porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti per le spese delle operazioni che i comuni siano nell'impossibilita' di anticipare, quando siano riusciti inefficaci i provvedimenti previsti dall' articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 .
Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti di credito agrario e degli interessi in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto sara' effettuato in non piu' di cinque rate annuali e sara' garantito con rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.
Le somme di cui al comma precedente saranno poste a carico degli interessati con provvedimento del commissario ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 .
13. Con le stesse norme l'Istituto di credito agrario per la Sardegna anticipera' le somme necessarie per l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti cussorgiali e di usi civici.
Il commissario per la Sardegna curera' con suo provvedimento la retrocessione delle cussorgie.
14. Le disposizioni contenute nell' art. 22 del testo unico 30 dicembre 1925, n. 3256 , e nel secondo capoverso dell' art. 18 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530 , per quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei concessionari delle bonifiche degli estagli dei terreni di demanio comunale, sono abrogate. I Comuni proprietari saranno soggetti agli obblighi stabiliti per ogni altro proprietario di terreni del comprensorio.
15. Con regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno emanate le norme per la esecuzione delle presenti disposizioni.».

Art. 35 - Clausola di invarianza finanziaria

Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 36 - Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni transitorie e finali 1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° settembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Palma, Ministro della giustizia Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Palma
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