004G0135
004G0135
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38. (DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004 n. 102)
Art. 1
(Finalita)
1. Il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali o da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonche' ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. ((Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha altresi' l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonche' alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle disponibilita' del Fondo)) .
2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, ((eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive,)) epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonche' le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.
3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualita', possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni.
CAPO II Capo I Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
Art. 2
Polizze assicurative ((e fondi di mutualizzazione))
(( 1. Per le finalita' e per gli eventi di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, in conformita' alla normativa europea ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32 )) .
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive ((gli Organismi collettivi)) di difesa di cui al capo III, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi.
5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto e' comprensiva comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.
5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all' articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32 )) .
Art. 2-bis
(( (Polizze assicurative sperimentali).)) (( 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali:
a) le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa a causa degli eventi di cui all'articolo 1 e la variazione del prezzo di mercato;
b) le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantita' e qualita' a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici.
2. Le polizze sperimentali di cui al comma 1 possono avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all' articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . ))
Art. 3 - Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione
Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione 1. In base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione europea, del 27 febbraio 2003, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:
a) nel caso di consorzi di coassicurazione, piu' del 20 per cento del mercato rilevante;
b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, piu' del 25 per cento del mercato rilevante.
2. I limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nel caso di rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione e' valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio.
Nota all' art. 3:
- Il Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003 , relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, e' pubblicato nella GUCE n. L 053 del 28 febbraio 2003.
Art. 4
((Piano di gestione dei rischi in agricoltura)) (( 1. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno e' determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano", tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie. )) 2. Il ((Piano)) e' elaborato ((anche)) sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e) un rappresentante della Cooperazione agricola;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale ((degli organismi collettivi)) di difesa (ASNACODI);
g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).
(( g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS). )) (( 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. )) (( 4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalita', l'entita' del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonche' i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;
b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) eventi coperti, garanzia;
d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. )) 5. Nel ((Piano)) possono essere disposti anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.
5-bis. Al fine di garantire continuita' alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo ((Piano)) , continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.
CAPO III Capo II Interventi compensativi
Art. 5 - Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva
Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva 1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile , ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola , iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.
((1-bis. Possono altresi' beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca)) 2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle ((imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis)) , nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato ((nei settori agricolo e della pesca)) , possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all' articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , il contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario ((e peschereccio)) oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all' articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario ((e peschereccio)) oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario ((e peschereccio)) , di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all' articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ;
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e' possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. (1)
4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi' esclusi dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorita' regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale.
Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita' atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e' calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale, escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola della singola impresa, purche' il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in questione.
5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. (13)
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 giugno 2004, n. 157 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2004, n. 204 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1-quater) che le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo sono applicate a partire dall'anno 2005. --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 , ha disposto (con l'art. 18-ter, comma 1) che "In deroga all' articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , il termine per la presentazione alle autorita' regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai sensi della declaratoria del carattere di eccezionalita' di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 maggio 2021, recante integrazione dei decreti 17 novembre 2020, concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 20 maggio 2021 , e' differito al 30 aprile 2022".
Art. 6 - Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del FSN
Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del FSN 1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso, nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate dalla giunta regionale. (9) ((12)) 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali , previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalita' delle calamita' naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32 .
------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 127) che "la regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004 , puo' deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018". ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il Decreto 6 marzo 2020, (in G.U. 11/06/2020, n. 147), ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "La Regione Puglia procede alla delimitazione dell'area interessata, alla quantificazione dei danni subiti dalle imprese agricole interessate dalla diffusione del batterio nei termini indicati dall' art. 1, comma 523, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 , in deroga alle disposizioni di cui all' art. 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell' art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38 ».".
Art. 7
Disposizioni relative alle operazioni di ((credito agrario e peschereccio)) 1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di ((credito agrario e peschereccio)) di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.
2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del ((credito agrario e peschereccio)) sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di ((credito agrario e peschereccio)) . La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.
3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di ((credito agrario e peschereccio)) .
Art. 8 - Disposizioni previdenziali
Disposizioni previdenziali 1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, e' concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e ((della previdenza sociale)) , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento.
2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o piu' anni consecutivi.
3. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32 ))
Art. 9-bis
(( (Cumulo).)) (( 1. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamita' naturali, avversita' atmosferiche, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche' prevenzione dei danni da essi arrecati.
2. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purche' le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti disposizioni. ))
Art. 10 - Pubblicita' degli interventi
Pubblicita' degli interventi 1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonche' gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7 ((e 8, sono pubblicati sui siti internet delle Autorita' competenti)) .
CAPO IV Capo III ((Organismi collettivi)) di difesa
Art. 11 - Costituzione e finalita'
Costituzione e finalita' 1. ((Gli Organismi collettivi)) di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi di cui all' articolo 2612 e seguenti del codice civile o societa' consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice.
2. Il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento dell'attivita' ((degli organismi collettivi)) e' concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed e' limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale.
3. Il riconoscimento di idoneita' puo' essere attribuito altresi' alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi nonche' altri soggetti giuridici, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneita' deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma.
4. ((Gli Organismi collettivi)) di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attivita' di difesa attiva e passiva delle colture.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32 )) .
Art. 12 - Statuto e amministrazione
Statuto e amministrazione 1. ((1. Gli Organismi collettivi di difesa sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e verificato dal soggetto preposto al riconoscimento dell'idoneita' allo svolgimento delle attivita')) .
2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non puo' essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione ((dell'Organismo collettivo di difesa)) .
3. Lo statuto deve altresi' prevedere:
a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli, ((...)) aventi i requisiti prescritti ((...)) ;
b) la nomina del collegio sindacale ((...)) ;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32 )) ;
d) la riscossione dei contributi consortili che puo' essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.
4. Le disposizioni di cui alle lettere a),b) ((...)) e d) del ((comma 3)) si applicano anche alle cooperative agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle attivita' di difesa attiva e passiva delle colture.
Art. 13 - Vigilanza
Vigilanza (( 1. L'attivita' di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciuti e' sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32 )) .
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32 )) .
Art. 14 - Interventi a favore degli associati
Interventi a favore degli associati 1. ((gli Organismi collettivi di difesa)) hanno facolta' di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti piu' opportuni nell'interesse degli associati.
2. ((gli Organismi collettivi di difesa)) , per il raggiungimento delle finalita' associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi ((Organismi collettivi di difesa)) in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con societa' di assicurazione autorizzate.
CAPO V Capo IV Altre disposizioni
Art. 15 - Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale
Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32 )) .
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi".
Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del ((Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)) , allo scopo denominato "Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori".
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria.
Art. 16 - Abrogazione norme
Abrogazione norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti norme:
a) legge 25 maggio 1970, n. 364 , salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
b) legge 15 ottobre 1981, n. 590 ;
c) legge 14 febbraio 1992, n. 185 ;
d) articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250 ;
e) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 ;
f) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380 ;
g) articolo 127, commi 1 , 4 , 5 , 6 , 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ;
h) articolo 69, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ;
i) articoli 1, 1-bis, 2, comma 1, e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256 .
Note all' art. 16:
- La legge 25 maggio 1970, n. 364 , reca «Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale».
- La legge 15 ottobre 1981, n. 590 , reca «Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale».
- La legge 14 febbraio 1992, n. 185 , reca «Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale».
- L' art. 7 del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250 , recante: «Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica», come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 7. - 1. Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 e' sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall' art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 .
1-bis. (Comma abrogato).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 , reca: «Regolamento concernente norme sostitutive dell' art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 , sull'assicurazione agricola agevolata.».
- L' art. 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380 , recante: «Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 », come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 2. - 1. (Comma abrogato).
2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all' art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 , disposta dall' art. 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 , si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.
3. (Soppresso dalla legge di conversione).
4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dell' art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 , la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996.
5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 , e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.».
- L' art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 127 (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate). - 1. (Comma abrogato).
2. I contratti di assicurazione di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 , che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati.
Il contributo dello Stato e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative del fondo.
4. - 8. (Abrogati).
9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 .».
- L' art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 69 (Misure in materia agricola). - 1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee».
2. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: "nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee".
3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , e' inserito il seguente:
"3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande".
4. Al comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , dopo le parole: "85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" e' inserito il seguente periodo: "A decorrere dal 10 gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni".
5. Dopo il comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , e' inserito il seguente:
"5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , introdotto dall'art. 10 del presente decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno".
6. Al fine di dare attuazione all' art. 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta' coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817 , e successive modificazioni.
7. All' art. 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441 , le parole: «e' prorogato di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di due anni».
8. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001 n. 227 e n. 228 , un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e' destinato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 , ed al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 .
9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero e' destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro.
Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e, quanto a 4,835 milioni di euro, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228 .
10. (Comma abrogato).
11. (Comma abrogato).
12. Le disponibilita' finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all' art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini di trasferimento al fondo di cui all' art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .
13. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , dopo le parole: "e' esteso" e' inserita la seguente: "esclusivamente".
14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni, e' prorogato sino al 31 dicembre 2003.
15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono finalizzate agli interventi di cui alla proroga del medesimo comma 14.
16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all' art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e successive modificazioni, si provvede all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14.
17. All' art. 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all' art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , e successive modificazioni".
18. All' art. 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione" sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".».
- Il testo dell' art. 2 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256 , recante: «Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici », come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 2 (Contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio). - 1. (Comma abrogato).
2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi, sulle strutture e sul reddito complessivo aziendale, il fondo per la riassicurazione dei rischi di cui all' art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , cosi' come finanziato dall' art. 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , puo' assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilita' annuali di bilancio. Il predetto contributo e' concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole.».
CAPO VI Capo V Strumenti finanziari
Art. 17 - Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese
Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese 1. La Sezione speciale istituita dall' articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , e successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200 , che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca ((nonche' alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168 )) . La garanzia puo' altresi' essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.
2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformita' con quanto previsto dall' articolo 2412 del codice civile e dall' articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente. Per le proprie attivita' istituzionali, nonche' per le finalita' del presente decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503 .
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA puo' concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie. (4) 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468 . La predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978 .
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria attivita' di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283 , e' abrogato.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "All' articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , dopo le parole: "dal presente articolo," sono inserite le seguenti: "nonche' quelle previste dall' articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 . In attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004 , il Fondo interbancario di garanzia di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' soppresso."".
Art. 18 - Altri interventi
Altri interventi 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell' articolo 2806 del codice civile , anche le quote di produzione ((, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 , iscritti nel registro di cui all' articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 )) e i diritti di reimpianto della propria azienda.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall' articolo 2786 del codice civile , gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione ((, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 , iscritti nel registro di cui all' articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 )) e i diritti di reimpianto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli