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048U1154

IT - Decreti Legislativi

048U1154

Trattamento economico da corrispondere agli addetti, addetti aggiunti, assistenti e archivisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 1154)

Art. 1

Gli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica percepiscono le seguenti competenze:
a) lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
b) l'assegno di sede con le eventuali sue maggiorazioni o riduzioni;
c) le indennita' per accreditamenti multipli;
d) l'indennita' supplementare di volo limitatamente ai soli addetti, che abbiano diritto all'indennita' di volo;
e) le indennita' eventuali che potranno loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, saranno determinate le sedi degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 3

Le misure degli assegni di sede, delle indennita' per accreditamenti multipli e dell'indennita' supplementare di volo, sono indicate nella tabella annessa al presente decreto, vistata dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la difesa, e spettano indipendentemente dal grado militare.

Art. 4

Agli assegni base di sede ed alle indennita' per accreditamenti multipli, si applicano i medesimi coefficienti di maggiorazione o di riduzione e le altre disposizioni stabilite, in applicazione dell' art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265 , per gli assegni di sede del personale diplomatico-consolare (escluso l'Ambasciatore ed il Ministro) nella stessa sede dell'addetto.
Per le sedi ove sia previsto un ufficio militare i decreti interministeriali di cui all'art. 3, comma secondo, n. 2, commi terzo e quarto del predetto decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265 , sono emanati anche di concerto col Ministro per la difesa.
Per gli stipendi e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno si applica, anche per gli addetti, l'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265 .

Art. 5

All'assegno di sede, calcolato in base al precedente art. 4, si applicano le stesse maggiorazioni e le medesime disposizioni stabilite dall' art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265 .

Art. 6

L'addetto che e' accreditato in Stati diversi oltre a quello in cui risiede, riceve completa l'indennita' per "accreditamenti multipli" per uno solo di detti Stati, e la stessa ridotta alla meta' per ciascuno dei rimanenti Stati, fino al limita di tre in tutto.
Per gli accreditamenti in piu' di tre Stati, oltre a quello in cui l'addetto risiede, questi non percepisce alcuna, indennita'.
L'addetto che, nella stessa sede in cui risiede, oltre ad essere accreditato per la Forza armata, da cui dipende, lo e' anche per una o due altre Forze armate, riceve la predetta indennita' completa per il secondo accreditamento e ridotta alla meta' per il terzo accreditamento.
E' ammesso il cumulo delle indennita' contemplate nel presente articolo per l'addetto che, oltre ad avere piu' accreditamenti nella sede principale, abbia anche accreditamenti presso Stati diversi da quello in cui risiede.
Nel caso in cui l'addetto sia accreditato in Stato diverso da quello di residenza, oltre che per la Forza armata da cui dipende, anche per una o due altre Forze armate, non percepisce alcuna indennita' per il secondo e terzo accreditamento.

Art. 7

Agli addetti inviati dall'Italia spetta un'indennita' di sistemazione con le norme stabilite dagli articoli 16 , 17 e 18 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265 , salvo le seguenti modifiche:
1) il terzo comma dell'art. 16 non si applica agli addetti;
2) al comma sesto dello stesso art. 16, le parole "a prestare servizio al Ministero, oppure collocato a disposizione" sono modificate come segue: "a prestare servizio in Italia, o che comunque cessi dall'incarico all'estero";
3) al comma ottavo del predetto art. 16, alle parole "Il Ministero degli affari esteri" sono sostituite le seguenti: "Il Ministero della difesa";
4) all'art. 18, comma secondo, in luogo di "Ministro per gli affari esteri" leggasi "Ministro per la difesa".

Art. 8

Sono integralmente a carico dello Stato le seguenti spese sostenute dagli addetti:
A) spese per fitto dei locali d'ufficio quando questo non sia sistemato nei locali delle Rappresentanze diplomatiche.
Quando l'addetto abbia l'ufficio annesso alla propria abitazione, sara' rimborsato solo l'affitto per i locali effettivamente adibiti ad uso di ufficio in misura che sara' determinata dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero del tesoro, su proposta del capo della Rappresentanza diplomatica presso la quale ha sede l'addetto;
B) spese per l'illuminazione, riscaldamento e pulizia dell'ufficio quando ad esse non provveda la Rappresentanza diplomatica;
C) spese postali, telegratiche e telefoniche sostenute per motivi di servizio;
D) spese di cancelleria nei limiti stabiliti dal Ministero della difesa;
E) spese per lavori straordinari di traduzione;
F) spese derivanti da viaggi per servizio all'estero e da o per l'Italia secondo le norme che regolano i viaggi del personale diplomatico;
G) spese sostenute per esplicita autorizzazione o per ordine del Ministero della difesa.
Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionali determinanti spese che, a giudizio del Ministero della difesa, siano sproporzionate all'assegno personale dell'addetto che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facolta' di stabilire una quota da rimborsarsi all'addetto.
Tale quota non puo' in nessun caso superare la meta' delle spese medesime.
Il rimborso delle spese previste dal presente articolo e' effettuato in base a conti debitamente documentati.

Art. 9

L'addetto in servizio all'estero conserva per intero, durante la licenza ordinaria, il proprio assegno personale, e le indennita' di accreditamento multiplo.
In ogni anno solare l'addetto non puo' avere piu' di una licenza ordinaria e per non oltre un mese. Se per ragioni di cumulo ha diritto ad una licenza ordinaria superiore ad un mese, fruisce dell'intero assegno personale e delle indennita' di accreditamento multiplo anche per il successivo periodo di licenza ordinaria, ma in ogni caso per non piu' di due mesi cumulativamente.
Qualora l'addetto venga a trascorrere la sua licenza ordinaria in Italia, ha diritto all'intero assegno personale e alle indennita' di accreditamento multiplo per il periodo di cui al comma precedente, aumentato dei giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno che saranno stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265 . Il godimento degli assegni suddetti per i giorni di viaggio e' consentito una volta all'anno, qualunque sia la durata della licenza stessa.
In nessun caso possono essere rimborsate le spese di viaggio.
Trascorso il periodo durante il quale competono all'addetto l'intero assegno personale e le indennita' per accreditamenti multipli, detti emolumenti sono ridotti ad un terzo per il tempo successivo, sempre che sia compreso nei limiti della licenza ordinaria spettantegli.
Qualora l'assenza dell'addetto dalla sede di servizio si prolunghi oltre la durata della licenza ordinaria che puo' spettargli in base alle norme in vigore, egli perde l'assegno personale e le indennita' per accreditamenti multipli.
Al fini della corresponsione dell'assegno personale e delle indennita' per accreditamenti multipli durante la licenza, il periodo di tempo previsto per il viaggio e' ridotto alla meta', qualora l'addetto sia chiamato a prestare servizio in Italia o sia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato in aspettativa, o comunque cessi dal servizio.
L'addetto che fruisce della licenza ordinaria prima che siano trascorsi otto mesi di ininterrotto servizio all'estero, non ha diritto all'assegno personale e alle indennita' per accreditamenti multipli ne' durante il periodo di licenza ne' per i giorni di viaggio.
L'assegno personale e le indennita' per accreditamenti multipli non sono dovuti durante le licenze straordinarie.

Art. 10

L'addetto all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia o che vi sia trattenuto durante o allo scadere della sua licenza ordinaria, conserva interi, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, il proprio assegno personale e le indennita' per accreditamenti multipli per i primi dieci giorni e ridotti alla meta' per un periodo successivo, che non puo' in ogni caso superare i 50 giorni.
All'addetto chiamato dall'estero per i motivi indicati nel comma precedente competono, altresi', il rimborso delle spese di viaggio, secondo il trattamento previsto per il personale diplomatico, nonche' l'assegno personale e le indennita' per accreditamenti multipli interi per i giorni trascorsi in viaggio determinati ai sensi del terzo comma del precedente art. 9.

Art. 11

Durante l'assenza dalla propria sede, l'addetto, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale o la meta' di esso, e' tenuto a sostenere tutte le spese poste a suo carico, come se egli fosse in sede.

Art. 12

Le spese di trasferimento degli addetti alla sede in cui sono destinati e quelle di ritorno in Patria per cessato incarico sono rimborsate con le norme vigenti per gli analoghi movimenti del personale diplomatico.
CAPO II CAPO II Addetti aggiunti ed assistenti

Art. 13

All'addetto possono essere assegnati addetti aggiunti ed assistenti; all'addetto aggiunto possono essere assegnati assistenti.
Gli addetti aggiunti sono prescelti fra gli ufficiali appartenenti a Forza armata diversa da quella dell'addetto; gli assistenti fra quelli della medesima Forza armata dell'addetto o dell'aggiunto.

Art. 14

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, saranno determinate le sedi degli addetti aggiunti e degli assistenti.

Art. 15

Agli addetti aggiunti e agli assistenti si applicano le disposizioni di cui al capo I, salvo per quanto concerne la misura degli assegni di sede stabilita nella tabella di cui al precedente art. 3 del presente decreto.

Art. 16

Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedano in Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto percepiscono gli assegni previsti per la carica ricoperta nella sede di residenza.
La stessa norma si applica all'assistente dell'aggiunto che risiede in Stato diverso da quello in cui risiede l'aggiunto.
CAPO III CAPO III Archivisti degli addetti

Art. 17

Gli archivisti degli addetti, degli addetti aggiunti e degli assistenti sono prescelti tra i sottufficiali e gli impiegati di gruppo C del Ministero della difesa.
In casi particolari l'archivista puo' essere assunto dall'addetto, dagli addetti aggiunti e dagli assistenti tra i connazionali residenti all'estero, previa autorizzazione del Ministero della difesa e il gradimento della Rappresentanza diplomatica locale.

Art. 18

Gli archivisti inviati dall'Italia percepiscono:
a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
b) l'assegno di sede, con le eventuali sue maggiorazioni e riduzioni;
c) le indennita' eventuali che potranno loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 19

Gli archivisti di cui al precedente art. 17, comma primo, percepiscono gli assegni di sede degli archivisti addetti agli uffici diplomatici e consolari.

Art. 20

Per la corresponsione delle competenze previste dal precedente art. 18, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Art. 21

All'archivista inviato dall'Italia spetta un'indennita' di sistemazione con le norme di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 22

Le competenze spettanti agli archivisti assunti tra i connazionali residenti all'estero sono fissate dal Ministero della difesa su proposta dell'addetto o dell'aggiunto o dell'assistente, in misura non superiore ai quattro quinti dell'importo dell'assegno locale che spetterebbe ad un archivista inviato dall'Italia, con gli eventuali aumenti previsti per la situazione di famiglia.

Art. 23

L'archivista che fruisce di alloggio demaniale o comunque a carico dello Stato percepisce in meno, sull'assegno locale, l'importo dell'affitto fissato di comune accordo tra il Ministero della difesa e quello del tesoro.
In ogni caso tale importo non potra' superare un quinto dell'assegno locale.

Art. 24

Agli archivisti che effettuano viaggi di servizio e' corrisposto il medesimo trattamento previsto per gli archivisti degli uffici diplomatici e consolari.

Art. 25

Per le licenze degli archivisti sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 del presente decreto con le seguenti varianti:
a) la licenza annuale ordinaria dell'archivista non puo' superare i 20 giorni;
b) agli effetti della corresponsione dell'assegno personale, il cumulo e' ammesso per un massimo di 40 giorni.

Art. 26

Nei casi in cui l'archivista per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia e vi sia trattenuto durante o allo scadere della licenza ordinaria, si osservano, per quanto concerne la corresponsione dell'assegno di sede, le disposizioni di cui al precedente art. 10. Durante il viaggio compete il trattamento previsto dall'art. 24.

Art. 27

Le spese di trasferimento degli archivisti alla sede in cui sono destinati e quelle di ritorno in Italia per cessato incarico sono rimborsate con le norme vigenti per gli analoghi movimenti degli archivisti degli uffici diplomatici e consolari.
CAPO IV CAPO I Personale locale

Art. 28

Nei casi in cui gli uffici degli addetti, degli addetti aggiunti e degli assistenti non siano sistemati nei locali delle Rappresentanze diplomatiche, il Ministero della difesa, d'intesa con quello del tesoro, puo' assumere in servizio presso gli uffici stessi il personale occorrente per lavori precari (fattorini e uscieri).
A detto personale viene praticato il trattamento economico che la locale Rappresentanza diplomatica attua nei confronti di analogo personale dipendente.

Art. 29

Fuori dei casi previsti dal precedente art. 28, il personale occorrente per i lavori precari e' fornito dalla locale Rappresentanza diplomatica e la relativa spesa e' a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.
CAPO V CAPO V Disposizioni finali e transitorie

Art. 30

Nessuna indennita' ordinaria e straordinaria puo' essere concessa a qualsiasi titolo al personale contemplato nel presente decreto, in relazione o in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dal presente decreto.

Art. 31

Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 32

Il regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1395 , convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1937, n. 2389 , e' abrogato; ed e' abrogata altresi' qualsiasi disposizione che preveda l'invio all'estero di attendenti a seguito di addetti militari.
In temporanea deroga a quanto previsto dal precedente comma, per i trasferimenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 (per gli addetti, addetti aggiunti ed assistenti) e 28 (per gli archivisti) del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1395 .

Art. 33

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 maggio 1947, salvo per quanto riguarda la disposizione dell'art. 4, comma secondo, che ha effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e salvo quanto previsto dal precedente art. 32, comma secondo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e da farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - SFORZA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 82. - FRASCA

Tabella

TABELLA ANNESSA
Ammontare annuo degli assegni base di sede, delle indennita' per accreditamenti multipli e della indennita' supplementare di volo per gli addetti, addetti aggiunti ed assistenti.
Addetto in sede di Ambasciata................... Dollari 4.600 Aggiunto in sede di Ambasciata.................. " 3.500 Assistente in sede di Ambasciata................ " 3.000 Addetto in sede di Legazione.................... " 3.500 Aggiunto in sede di Legazione................... " 3.000 Assistente in sede di Legazione................. " 2.800
Accreditamento in Stato diverso da quello in cui
risiede l'addetto............................. " 150
Accreditamenti per le altre Forze armate oltre
la propria nello stesso Stato in cui l'addetto
risiede....................................... " 300 Indennita supplementare di volo................. " 720
Visto:
Il Ministro per gli affari esteri Il Ministro per il tesoro SFORZA DEL VECCHIO
Il Ministro per la difesa
FACCHINETTI
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