048U1353
048U1353
Convenzione vigilanza trasporto trasferimento e pilatura riso (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 1353)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1940, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e per le foreste; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
E' approvata l'annessa convenzione stipulata dal Ministro per le finanze con il commissario dell'Ente nazionale risi, in data 30 marzo 1948 intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso per conto del predetto Ente, a decorrere dal 22 novembre 1940.
Art. 2
Il personale della Guardia di finanza indicato nell'art. 1 della convenzione stessa e', dal 22 novembre 1946, posto fuori organico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 33. - FRASCA
Art. 1
Convenzione fra il Governo (Ministero delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.
Addi' 30 marzo 1948 in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze;
L'on. Giuseppe Pella, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo;
e il geometra Giovanni Gallo, commissario dell'Ente nazionale risi, hanno concordato e stabilito quanto segue:
Art. 1.
Il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso, agli effetti del pagamento dei diritti di contratto di cui al regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183 , e' affidato, a far tempo dal 22 novembre 1946, al personale della Guardia di finanza, indicato nella seguente tabella:
Ufficiali
Maggiori................................. n. 1
Capitani................................. n. 1
Tenenti o sottotenenti................... n. 4
---
Totale ufficiali............ n. 6
Sottufficiali
Marescialli maggiori..................... n. 6
Marescialli capi e ordinari.............. n. 6
Brigadieri............................... n. 13
Sottobrigadieri.......................... n. 14
----
Totale sottufficiali........ n. 39
Militari di truppa
Finanzieri............................... n. 25
----
Totale militari di truppa... n. 25
Il personale suddetto dipende da un Comando servizio risi, con sede a Milano, equiparato per ogni effetto ai Comandi di circolo del Corpo, ed e' ripartito in nuclei comandati da ufficiali ed eventuali sottonuclei comandati da sottufficiali, nelle sedi e per le circoscrizioni stabilite dal Comando generale su proposta dell'Ente interessato.
Art. 2
Art. 2.
Il personale di cui al precedente art. 1 e' posto fuori organico ed e' tenuto a disposizione dell'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza ad esso affidata.
Art. 3
Art. 3.
Il personale a disposizione dell'Ente conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare ed il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni legislative e regolamentari, La spesa relativa fa carico al bilancio dell'Ente, osservate le modalita' di cui ai seguenti articoli.
Art. 4
Art. 4.
Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni, contributi ed indennita', di qualsiasi genere - ivi compresi gli importi della razione viveri - spettanti al personale della Guardia di finanza a disposizione dell'Ente, sono a carico dell'Ente medesimo nel loro importo lordo e sono pagati dall'ufficio amministrazione della Legione di Milano al quale l'Ente stesso somministra i fondi necessari a trimestri anticipati.
Indipendentemente dai necessari conguagli da effettuarsi a trimestri maturati, i fondi trimestrali di cui al comma precedente sono fissati nella prestintiva somma di lire cinque milioni.
L'ufficiale relatore della Legione di Milano sottopone trimestralmente i documentati rendiconti delle spese eseguite con le anticipazioni dell'Ente all'approvazione del Comando generale, che provvede a trasmetterli all'Ente pagatore entro i primi quaranta giorni del trimestre successivo.
Le ritenute sono operate e versate dal menzionato ufficio di amministrazione, sotto i titoli rispettivamente stabiliti.
Art. 5
Art. 5.
Sono altresi' a carico dell'Ente, con le modalita' di cui al precedente art. 4, le spese e relative indennita' di tramutamento per i militari di qualsiasi grado destinati allo speciale servizio o da questo restituiti a quello ordinario del Corpo.
Art. 6
Art. 6.
Le spese per la prima, vestizione e per le periodiche rinnovazioni del vestiario, nonche' i premi di rafferma per i militari del Corpo messi a disposizione dell'Ente sono anticipate dallo Stato.
L' Ente rimborsa gli importi della spesa vestiario nella misura di anti meta' del prezzo degli oggetti di corredo forniti ai militari per ogni anno o frazione di un anno non inferiore ad un semestre di servizio prestato per conto dell'Ente dai militari stessi, e gli importi per i premi di rafferma nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, trascurando la frazione di mese.
Art. 7
Art. 7.
L'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare i sottufficiali e i militari di truppa a disposizione dell'Ente nei locali destinati ai reparti del servizio normale della Guardia di finanza gia' esistenti nelle sedi di Milano, Pavia, Bologna e Mantova. Per eventuale accasermamento del detto personale in altri locali delle stesse sedi ed in altre sedi i necessari alloggi sono provveduti a cura e spese dell'Ente, e da esso designati previo assenso del Comando generale del Corpo.
Art. 8
Art. 8.
A titolo di rimborso spese per accasermamento, manutenzione di fabbricati, casermaggio, illuminazione e riscaldamento, disinfezioni e simili, secondo quanto e' stabilito per il Corpo della Guardia di finanza, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, un compenso giornaliero di lire venti per ciascuno dei sottufficiali e militari di truppa a sua disposizione.
L'Amministrazione e l'Ente hanno diritto di chiedere la revisione della misura del compenso suddetto nel mese anteriore al compimento di ciascun anno di decorrenza della presente convenzione. Nel caso di variazione, la nuova aliquota avra' effetto dall'inizio dell'anno successivo.
Art. 9
Art. 9.
Sono poste a carico dell'Ente tutte le spese relative alla custodia, manutenzione, riparazione ed impiego degli automezzi messi dall'Ente a disposizione del personale del Corpo per l'esercizio della vigilanza, nonche' le spese di assicurazione per danni verso terzi che dovessero verificarsi durante la vigilanza stessa.
Il personale autiere fornito dal Corpo osservera', per la gestione e l'impiego degli automezzi, le norme regolamentari vigenti per il servizio automobilistico della Guardia di finanza.
Art. 10
Art. 10.
Al rimborso delle spese che lo Stato dovra' sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15% dell'importo lordo degli assegni pensionabili di cui al precedente art. 4.
Art. 11
Art. 11.
Le somme corrispondenti al rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 10, sono versate alla sezione della Tesoreria di Milano, dall'ufficiale relatore di quella legione, in base a liste di carico compilate dall'ufficio di amministrazione regionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.
Art. 12
Art. 12.
Alle anticipazioni di cui all'art. 4 e ai rimborsi di cui al precedente articolo, l'Ente provvede mediante vaglia cambiari, non trasferibili, della Banca d'Italia emessi a favore dei responsabili della cassa di riserva della Legione di Milano.
Art. 13
Art. 13.
E' a carico dell'Amministrazione finanziaria il servizio delle armi e delle munizioni.
Art. 14
Art. 14.
Il servizio sanitario organizzato per il personale dei reparti ordinari del Corpo della Guardia di finanza funziona anche per i militari a disposizione dell'Ente. Pero' al pagamento del compenso per i medici civili che prestassero servizio nel solo interesse dell'Ente, provvede, di volta in volta, l'Ente medesimo.
Art. 15
Art. 15.
La presente convenzione avra' la durata di tre anni, con decorrenza dal 22 novembre 1946.
Art. 16
Art. 16.
La presente convenzione, redatta in tre esemplari, letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti, sara' registrata a spese dell'Ente.
Il Ministro per le finanze
PELLA
Il Commissario dell'Ente nazionale risi
GALLO