Monitoring Gesetzessammlung

093G0068

IT - Decreti Legislativi

093G0068

Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993 n. 35)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 4/3/1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e della pubblica istruzione; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Utilizzazioni del personale docente soprannumerario
e passaggi di cattedra e di ruolo 1. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato nei limiti del soprannumero, purche' sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, e' utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui da' accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio.
2. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche all'introduzione da esso prevista dell'insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio.
3. Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e' utilizzato, nei limiti del soprannumero in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarita', purche' sia provvisto del prescritto titolo di studio.
Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore puo' essere utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione e' disposta anche d'ufficio.
4. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 3. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarita'.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o artistico- professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non e' possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.
6. Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su posti e cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le operazioni rela- tive ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purche' permanga la situazione di soprannumerarieta' che ha dato luogo all'utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili per nuove nomine in ruolo.
7. Per l'anno scolastico 1993-1994 e per gli anni successivi, specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonche' per il superamento dell'attuale ripartizione tra posti riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilita' professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
8. Con gli accordi di cui al comma 7 sono parimenti determinati l'ordine di priorita' tra le varie operazioni di mobilita', i criteri e le modalita' di formazione delle relative graduatorie, nonche' i criteri per finalizzare le utilizzazioni ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione.
Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianita'.
9. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano correlativi posti di sostegno vacanti e disponibili, si da' precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo art. 2:
"Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma , e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 , siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri, da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;
f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita' di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilita' didattico-scientifiche e gestionali- organizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti, nonche' la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita' delle funzioni e della quantita' delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresi' la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo stesso;
i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata;
l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonche' sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall' articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
m) prevedere nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;
n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all' articolo 2103 del codice civile , l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresi' criteri, procedure e modalita' di detta assegnazione;
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita' individuale e a quella collettiva ancorche' non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita' particolarmente disagiate per l'incolumita' personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilita' personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso prevedere che l'amministrazione, ente, societa' o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall' art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso articolo 24;
q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporanemente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri, prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate;
prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali;
inoltre prevedere, scondo i tempi definiti dal'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. l dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell' art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ;
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell' art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche' realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilita' di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , siano adottati con decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita' ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ;
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all' articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t) prevede una organica regolamentazione delle modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresi' la possibilita', in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresi' il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;
u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 , l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita', per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991 , e successive modificazioni;
aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilita' professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione delle mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilita' in ciascun anno scolastico;
bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall' art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270 , e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potra' consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unita';
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui all' art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e succes- sive modificazioni;
dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilita' di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuita' didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un piu' razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986 , e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalita' scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 , in tutti i settori del pubblico impiego;
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informativi pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere ema- nate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Per il testo dell'art. 2 della legge si veda in nota al titolo.

Art. 2

Corsi di riconversione professionale 1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilita' professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarieta' del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.
2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con universita' ed enti di ricerca, nonche' con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante sara' comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attivita' didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalita' che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonche' del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalita' organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.
3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilita' di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, e' il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 1, comma 7, definiscono criteri di programmazione e modalita' di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalita' di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terra' conto della nuova tipologia delle classi di concorso da definirsi ai sensi dell'articolo 7, comma 5.
6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attivita' didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.

Art. 3

Inquadramenti in profili professionali amministrativi 1. Il personale docente di ruolo delle scuole indicate nell'articolo 1, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui al medesimo articolo 1 puo' essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarita', nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.
2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l'ordinamento dei servizi dell'amministrazione scolastica.
3. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , presso gli uffici regionali e provinciali dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, puo' essere inquadrato, a domanda, da presentarsi al provveditore agli studi della provincia di titolarita', nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1.
4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche costituite cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991 , e successive modificazioni, e per le sedi che presentino disponibilita' di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla predetta tabella B e' comunque reso indisponibile per gli accessi tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1.
5. Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie risultanti dalla valutazione dell'intera anzianita' di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono compilate sulla base dei criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 e' inquadrato in qualifiche funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la posizione economica gia' acquisita per stipendio ed indennita' di funzione, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella quale e' inquadrato, una retribuzione individuale di anzianita' di importo corrispondente alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova attribuzione.
Qualifica Qualifica
funzionale funzionale
nella scuola nei Ministeri
- -
Personale appartenente al ruolo dei VII VII
docenti laureati
Personale appartenente al ruolo dei VI VI
docenti diplomati
Personale amministrativo, tecnico ed V VI
ausiliario IV IV
III III
7. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, utilizzato
presso uffici dell'amministrazione scolastica, che non chieda l'inquadramento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o comunque non l'ottenga, e' restituito alle scuole di titolarita'.
8. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede
prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle disposizioni di carattere generale in materia di mobilita' dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.
Note all' art. 3:
- Per la legge n. 421/1992 , si veda in nota al titolo.
- Si riporta l'argomento delle tabelle A e B allegate al D.P.C.M. 27 luglio 1987 recante determinazione delle dotazioni organiche e dei posti in soprannumero delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Istituto superiore di sanita':
tabella A: riporta le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali;
tabella B: riporta le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali relativamente ai posti in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e dell'art. 77 della legge 7 agosto 1973, n. 519 .

Art. 4

Dotazioni organiche aggiuntive 1. Per l'anno scolastico 1993-1994, la consistenza delle dotazioni
organiche aggiuntive, prevista dall' articolo 13, comma primo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , per la scuola materna, per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e' ridotta in misura pari ai collocamenti a riposo del personale docente di ruolo e, comunque, entro il limite del quattro per cento della dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge.
2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, la consistenza delle predette dotazioni organiche aggiuntive e' stabilita in ragione del tre per cento della dotazione organica come sopra determinata.
3. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive e' finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonche' di posti comunque disponibili per l'intero anno scolatico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attivita' previste dall' articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque, nell'ambito delle quote attualmente stabilite per tali attivita'. Resta salvo per la provincia di Bolzano il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 .
Note all' art. 4 :
- L' art. 13, comma 1, della legge n. 270/1982 , reca revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente, e' il seguente:
"Art. 13 (Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico). - Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente art. 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo art. 20, per la prima applicazione della presente legge".
- L' art. 14 della legge n. 270/1982 , per il cui riferimento si veda nota precedente, e il seguente:
"Art. 14 (Utilizzazione del personale docente di ruolo).
- La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517 , assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma;
d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;
e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo del presente articolo.
A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.
In caso di eccedenza detto personale dovra' essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.
Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) ed f) del primo comma.
Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui e' stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorita' indicate nel primo comma del presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attivita' didattico- educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attivita' di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche difficolta' di apprendimento nonche' per insegnamenti speciali e attivita' integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.
E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola me- dia, al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517 , che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe.
I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo e' disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilita' di cui al presente comma, e' possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all' art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unita' ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonche' presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica che, per finalita' statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.
L'utilizzazione puo' essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalita' e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Il periodo di utilizzazione nelle attivita' di cui al precedente quartultimo comma non puo' superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non puo' essere disposta per piu' di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante per una durata complessiva non superiore a nove anni.
Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti eventualmente in soprannumero, sara' in ogni caso utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attivita' inerenti al funzionamento degli organi collegiali".
- Il testo dell' art. 15, comma 6, del D.L. n. 357/1989 , (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola) e' il seguente: "Ai fini dell'applicazione dell' art. 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , nelle scuole di cui al presente articolo si provvede anche con personale supplente nel limite del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive, qualora i relativi posti non siano coperti".

Art. 5

Disciplina delle nuove forme di utilizzazione in compiti connessi con la scuola 1. In sostituzione delle disposizioni di cui ai commi decimo ed
undicesimo dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , ed
a modifica di tutte le disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto, il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a decorrere dal 1° settembre 1993, utilizzazioni del personale direttivo e
docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' del personale
direttivo ed educativo delle istituzioni educative, nel limite
massimo di 1.000 unita', presso i seguenti uffici, enti ed associazioni:
a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, per attivita' inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione della salute nonche' allo sport;
b) universita' degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica;
c) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attivita' di formazione ed aggiornamento;
d) enti ed associazioni che svolgano attivita' di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;
e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalita' istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attivita' direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonche' attivita' inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalita' istituzionali nel campo della cultura. (1)
2. Le utilizzazioni presso gli enti ed associazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sono disposte nel limite di cui all'articolo 105, comma 7, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
3. Le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sono effettuate previa determinazione, anche sulla base delle richieste pervenute, di un contingente complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi, sentite le organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione e' data tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il Ministro dispone le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo l'ordine di una graduatoria che sara' compilata a cura degli uffici stessi.
4. La graduatoria di cui al comma 3 e' basata sulla valutazione di titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali e' assegnato un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 30 per i titoli culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i titoli professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si tiene conto delle pregresse esperienze compiute nello svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La graduatoria ha validita' triennale.
5. Salvo revoca da parte del Ministro della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione e' disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni adottate sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto ufficio.
6. Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi.
7. Nella ripartizione del contingente di 1.000 unita' tra le varie forme di utilizzazione e' data priorita' alle esigenze relative all'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze all'educazione della salute.
8. I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il periodo di prova.
9. Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
10. Ai fini della verifica dell'attivita' svolta dal predetto personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a presentare annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale stesso e sui risultati ottenuti. La relativa valutazione e' effettuata con la collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della pubblica istruzione; di essa il Ministro terra' conto ai fini dell'eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione.
11. Per l'anno scolastico 1993-1994 il Ministro della pubblica istruzione provvede alle utilizzazioni del personale della scuola nel numero e in conformita' ai principi e criteri stabiliti dal presente articolo.
12. Il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni cosi' abrogate e' restituito ai compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti di comando od utilizzazione.
13. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalita' dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87 , nella legge 9 agosto 1948, n. 1077 , nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 , e nella legge 23 agosto 1988, n. 400 . ((Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e presso gli ISEF pareggiati, purche' con oneri a loro carico.)) 14. Restano ferme le norme che il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 , detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, nonche' le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3 , alla legge 13 agosto 1980, n. 464 , e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213 , nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unita'. E' fatto altresi' salvo quanto disposto dall'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste.
15. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresi' ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.
16. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le modalita' di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche i criteri per una loro attuazione graduale, soprattutto con riguardo all'esigenza di assicurare la continuita' ed il completamento di progetti di particolare rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato o comandato sia impegnato.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 1° ottobre 1993, n. 391 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 1993, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che " Il limite massimo di mille unita' di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 , per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, e' ridotto, per l'anno 1993-1994, a settecentocinquanta unita'".

Art. 6

Supplenze 1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario puo' essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali ai fini della loro copertura con personale di ruolo, sempre che la vacanza e disponibilita' permangano prevedibilmente per l'intero anno scolastico e che ai posti stessi non sia stato assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.
2. Non possono essere disposte supplenze annuali per la copertura dei posti di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Il conferimento di supplenze temporanee al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e' limitato al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, anche per gli effetti di cui all' articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 .
4. Per le supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario rimangono ferme le disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 , e di cui alla legge 23 giugno 1990, n. 168 .
5. Gli effetti giuridici ed economici delle nomine del personale supplente annuale e temporaneo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario continuano ad essere disciplinati dall'articolo 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 , convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11 , che conferisce alle nomine medesime, nei limiti della loro durata, solo effetti giuridici e non anche effetti economici quando il personale nominato non possa assumere servizio in base a vigenti norme di legge.
6. Il provveditore agli studi conferisce le supplenze annuali e quelle supplenze temporanee che siano da disporre sino al termine delle attivita' didattiche, ad eccezione delle supplenze temporanee fino a sei ore settimanali, le quali restano di competenza del capo di istituto, che le conferisce con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre, 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 , tenuto conto anche di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.
7. A decorrere dall'anno scolastico 1992-1993, la norma di cui al comma quarto dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , si applica soltanto quando l'assenza del docente, che riprenda servizio nel periodo successivo al 30 aprile, sia dovuta ad aspettative per infermita' e per motivi di famiglia ed abbia avuto una durata continuativa di almeno centocinquanta giorni. Nelle classi terminali dei cicli di studio la durata dell'assenza richiesta e' ridotta a novanta giorni continuativi. Il docente che, per il verificarsi delle suddette condizioni, non riprenda servizio nella propria classe e' impiegato per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 23 del D.L. n. 463/1983 reca misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, e' il seguente:
"Art. 23. - 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio dall' art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall' art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463 , per la scuola materna, e' dovuta in proporzione analogamente a quanto previsto dall' art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione della indennita' integrativa speciale.
3. A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sara' diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titoli conferite e quale che sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza. Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di istituto su cattedre o posti conferiti dai provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270 . Vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse".
- Il testo dell' art. 7 del D.L. n. 323/1988 , concernente finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-1990 e misure per la razionalizzazione e la riliquidazione della spesa nel settore della pubblica istruzione, e' il seguente:
"Art. 7 (Supplenze del spersonale amministrativo tecnico e ausiliario). - 1. A decorrere dall'anno 1989-90 in caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si da' luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilita' di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da parte del provveditore, dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore.
2. Nel coso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie e i conservatori, e delle istituzini educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si da' luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzione per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalita':
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unita' di personale ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unita' di personale ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore.
2-bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo giorno in cui determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.
3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90 e' autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'erogazione di compensi a favore del personale non docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni di servizio per assenza di altro personale di pari qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".
- La legge n. 168/1990 , concerne istituzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
- Il testo dell'art. 7, ultimo comma del D.L. n. 677/1981 , recante contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali, e' il seguente: "Per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche restano ferme le disposizioni contenute nel primo e quarto comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 ".
- Il testo dell' art. 8, comma 6, del D.L. n. 357/1989 , reca norme in materia di reclutamento del personale della scuola, e' il seguente: "6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione di posti-orario, dopo avere effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provvediotre degli studi".
- Il testo dell' art. 62, comma 4, del D.P.R. n. 417/1974 , reca norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e' il seguente: "Il personale docente che dopo l'aspettativa per infermita' e per motivi di famiglia debba riprendere servizio d'insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attivita' prescolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.".

Art. 7

Norme di snellimento delle procedure concorsuali 1. L'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e' subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 per le nuove nomine, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale.
2. Nel concorso per titoli ed esami la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116 . Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
3. L'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, del personale assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilita' di cattedre e di posti. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30.
4. Ferme restando le attuali competenze per quanto riguarda l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli atti, le prove di esame o l'intera procedura dei concorsi per titoli ed esami sono svolte nelle sedi regionali, sub-regionali e provinciali indicate dal Ministro della pubblica istruzione all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministro della pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando il provveditore agli studi o il sovrintendente scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. Per analoghe esigenze di contenimento delle spese e per garantire la copertura, con personale docente di ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, il Ministro della pubblica istruzione puo' indire concorsi su base regionale, indicando il capo dell'ufficio scolastico regionale o provinciale che e' chiamato a curare l'espletamento del concorso accorpato.
5. Con decreto da emanarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede alla ridefinizione della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonche' dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad aree disciplinari piu' ampie di quelle attuali, pur nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.
6. Ai fini della nomina del presidente e dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all' articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 , sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facolta' di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo piu' frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di eta' al momento dell'inizio del concorso.
7. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalita' di formazione degli elenchi di cui al comma 6 e di costituzione delle commissioni giudicatrici, fermo restando l'attuale numero dei componenti per ciascuna commissione medesima fissato dalla legge 20 maggio 1982, n. 270 .
8. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Per i concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta. Non e' dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attivita' di servizio che non rinunci all'esonero. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , non si applica alle commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del personale docente.
COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI
CONCORSI A CATTEDRE CHE RINUNCINO ALL'ESONERO DAL SERVIZIO
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
8. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, e' ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili e' operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.
10. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le norme che in materia di concorsi dettano il decreto- legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 , e la legge 20 maggio 1982, n. 270 .
Note all' art. 7:
- Il D.P.R. n. 116/1989 , concerne la sostituzione dell'art. 7 delle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , in materia di adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.
- Il testo dell' art. 3 del D.L. n. 357/1989 per il cui riferimento si veda in nota all'art. 6 e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale ovvero dal provveditore agli studi.
2. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.
3. La scelta e' effettuata mediante sorteggio tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi.
4. Gli elenchi sono compilati, per i professori universitari dal Consiglio universitario nazionale; per il personale ispettivo e direttivo dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
5. L'inclusione negli elenci e' effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non piu' di tre anni.
6. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.
7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 .
8. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalita' da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.".
- Per il riferimento alla legge n. 270/1982 , si veda in nota all'art. 4.
- Il testo dell' art. 5, comma 2, della legge n. 270/1982 , e' il seguente: "In sede di prima applicazione della presente legge e comunque sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , ai membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo nonche' dei concorsi di reclutamento del personale ispettivo e direttivo di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e successive modificazioni, vengono coirrisposti i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , e suc- cessive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente e' determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.".
- Per il riferimento al D.L. n. 357/1989 , si veda in nota all'art. 4.
- Per il riferimento alla legge n. 270/1982 , si veda in nota all'art. 4.

Art. 8

Parametri di valutazione della produttivita'
del sistema scolastico 1. Nel quadro della definizione di strumenti idonei al conseguimento di una maggiore produttivita' del sistema scolastico ed al raggiungimento di obiettivi di qualita', il Ministro della pubblica istruzione provvede alla determinazione di parametri di valutazione dell'efficacia della spesa che tengano conto dei vari fenomeni che, condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si riflettono sui livelli qualitativi dell'istruzione. A tal fine provvede altresi' all'individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei risultati in termini di preparazione generale e di preparazione specifica del servizio scolastico.
2. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce un programma triennale di interventi articolati nel territorio, per ciascun anno, che saranno volti alla realizzazione della migliore qualita' dell'offerta educativa ed, in particolare, al graduale superamento dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio scolastico.
3. Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie, per la realizzazione del programma, per l'analisi sistematica dei risultati rilevati e per la verifica dell'idoneita' degli interventi disposti, il Ministro della pubblica istruzione si avvale della collaborazione del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, nonche' di enti specializzati, universitari e non universitari, pubblici e privati, e di associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della qualita' dei servizi.
4. Ai fini della verifica degli obiettivi conseguiti sara' svolta una relazione annuale concernente gli interventi effettuati, anche al fine di una ottimizzazione dei flussi di spesa da valutare in sede di stanziamenti di bilancio.
5. Per una migliore realizzazione degli obiettivi di qualita' del servizio scolastico ed in considerazione del ruolo peculiare della funzione educativa della scuola nella societa', il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Parlamento una proposta organica sulla scuola, che sulla base di un rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ne configuri un nuovo assetto organizzativo, amministrativo e didattico e proceda ad una ridefinizione degli organi collegiali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro e per la funzione pubblica JERVOLINO RUSSO, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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