048U0120
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Estensione al personale degli Uffici del Lavoro dei miglioramenti economici di cui al decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778. (DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948 n. 120)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
Art. 1
A decorrere dal 1 giugno 1947, le misure delle retribuzioni lorde mensili per il personale degli Uffici del Lavoro sono stabilite dalla tabella annessa al presente decreto, vista dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.
Art. 2
Gli assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di retribuzione o con gli aumenti dell'indennita' di carovita, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione dell'art. 1 e vanno aumentati del 30%.
Ai personale che al 1 giugno 1947 consegna un miglioramento economico complessivo per retribuzioni e assegni personali di cui sopra, che non superi di almeno 2500 lire mensili lorde il trattamento complessivo spettante agli stessi titoli al 31 maggio 1947, e' attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per raggiungere l'indicato beneficio di L. 2500. L'assegno stesso e' riassorbibile negli aumenti che si verifichino, a qualsiasi titolo, nella retribuzione, per cause diverse dalla prima attuazione del presente decreto, considerata rispetto alla qualifica, rivestita al 31 maggio 1947.
Salvo quanto disposto dal primo comma, gli assegni personali, ivi previsti, restano suscettibili di riassorbimento ai sensi delle disposizioni in base alle quali gli assegni stessi sono stati attribuiti.
Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha effetto dal 1 giugno 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 16. - FRASCA
Tabella
Retribuzioni lorde mensili per il personale degli Uffici del Lavoro
Retribuzioni lorde mensili
per il personale degli Uffici del Lavoro QUALIFICHE Retribu- zioni
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI
Visto, il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO