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098G0067

IT - Decreti Legislativi

098G0067

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. (DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998 n. 51)

Art. 1

1. L'ufficio del pretore e' soppresso, fatta salva l'attivita' necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui e' diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
2. Nel primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' soppressa la lettera b).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell' art. 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 1. - La giustizia, nelle materie civile e penale, e' amministrata:
a) dal giudice di pace;
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla corte di cassazione;
f) dal tribunale per i minorenni;
g) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza.
Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonche' le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.".

Art. 2

1. L'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e' soppresso. Le relative funzioni sono trasferite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario.
2. L' articolo 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Del pubblico ministero). - Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni e' costituito l'ufficio del pubblico ministero.".

Art. 3

1. L' articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma, le parole ", pretura" sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole "Alle corti, ai tribunali ed alle preture" sono sostituite dalle parole "Alle corti e ai tribunali".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell' art. 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 3. - Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria puo' essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.
Alle corti e ai tribunali sono adetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale puo' essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento.
Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'art. 28.
Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.".

Art. 4

1. L' articolo 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma, le parole "delle preture," sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole "i vice pretori" sono sostituite dalle parole "i giudici onorari di tribunale".
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell' art. 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 4. - L'ordine giudiziario e' costituto dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero.
Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorati i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.
Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.".

Art. 5

1. Il primo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.".
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell' art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari.
Decorso il biennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell' art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte.".

Art. 6

1. L' articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi' modificato:
a) il secondo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare.";
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.".
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell' art. 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 7-ter. - 1. L'assegnazione degli affari penali e' operata, secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura, dal dirigente dell'ufficio alle singole sezioni e dal presidente della sezione ai singoli collegi e giudici. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare.
Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresi' i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.
Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.".

Art. 7

1. Nell' articolo 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "ed i magistrati delle preture," sono soppresse.
Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell' art. 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 18. - I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali ordinari, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, ne', comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.".
CAPO II Capo II Disposizioni relative al tribunale ordinario

Art. 8

1. Dopo l' articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono inseriti i seguenti:
"Art. 42-bis. (Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario).
- Il tribunale ordinario e' diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti piu' giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o piu' presidenti di sezione.
Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.
Art. 42-ter. (Nomina dei giudici onorari di tribunale). - I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformita' della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall' articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 .
Per la nomina e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneita' fisica e psichica;
d) eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza;
g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto nell'elenco speciale previsto dall' articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 , o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o
negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
Costituisce altresi' titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 .
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalita' del procedimento di nomina.
Art. 42-quater. (Incompatibilita'). - Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attivita' professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o societa' di intermediazione finanziaria.
Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
Il giudice onorario di tribunale non puo' assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
Art. 42-quinquies. (Durata dell'ufficio). - La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall' articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , esprime un giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
Art. 42-sexies. (Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio). - Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo anno di eta';
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.
Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine piu' breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilita'.
Il giudice onorario di tribunale e' revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio e' dichiarata o disposta con le stesse modalita' previste per la nomina.
Art. 42-septies. (Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale). - Il giudice onorario di tribunale e' tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
Al giudice onorario competono esclusivamente le indennita' e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.".

Art. 9

1. L' articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 43. (Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). - Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.".

Art. 10

1. Dopo l' articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserito il seguente:
"Art. 43-bis. (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario). - I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale e' costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.
I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
Nell'assegnazione prevista dal primo comma, e' seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell' articolo 4 del codice di procedura penale .".

Art. 11

1. L' articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 46. (Costituzione delle sezioni). - Il tribunale ordinario puo' essere costituito in piu sezioni.
Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche', separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni e' istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preli-minare.
A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonche' del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.".

Art. 12

1. L' articolo 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47. (Attribuzioni del presidente del tribunale). - Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.".

Art. 13

1. Dopo l' articolo 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono inseriti i seguenti:
"Art. 47-bis. (Direzione delle sezioni). - Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni e' attribuita ad un presidente di sezione.
Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di
sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione e' incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.
Art. 47-ter. (Istituzione dei posti di presidente di sezione). - Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti piu' di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. Non si tiene conto, a tali fini, dei giudici assegnati alle sezioni distaccate.
Il posto di presidente di sezione e' istituito in ogni caso per la direzione delle seguenti sezioni, se ad esse sono addetti piu' di dieci giudici:
a) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
b) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
c) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.
In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884 , la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare e' diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell' articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327 , convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380 .
Art. 47-quater. (Attribuzioni del presidente di sezione). - Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui e' assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attivita', curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresi', con il presidente del tribunale nell'attivita' di direzione dell'ufficio.
Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione puo' essere attribuito l'incarico di dirigere piu' sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o piu' settori di attivita' dell'ufficio.
Art. 47-quinquies. (Presidenza dei collegi). - Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio e' assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato piu' elevato in qualifica o dal piu' anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.".

Art. 14

1. L' articolo 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 48. (Composizione dell'organo giudicante). - In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.
Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.
Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti.".

Art. 15

1. Dopo la sezione I del capo III del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserita la seguente:
"Sezione I-bis
Delle sezioni distaccate di tribunale
Art. 48-bis. (Sezioni distaccate del tribunale ordinario). - Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse.
Art. 48-ter. (Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate). - All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
Il decreto e' adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilita', dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessita' e dell'articolazione delle attivita' economiche e sociali che si svolgono nel territorio.
L'avvio del procedimento e' comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7 , 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Il parere del Consiglio superiore della magistratura e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere.
Art. 48-quater. (Affari trattati nelle sezioni distaccate). - Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.
Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresi' svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.
Art. 48-quinquies. (Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate). - In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, puo' disporre che una o piu' udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o piu' udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.
Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento puo' essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti.
Art. 48-sexies. (Magistrati assegnati alle sezioni distaccate). - I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis.
Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.".

Art. 16

1. La tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' modificata, relativamente ai comuni compresi in ciascun circondario, dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. La tabella B allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
Nota all'art. 16:
- La tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) modificata dalla tabella A allegata al presente decreto, era relativa al numero delle sedi delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture del Regno.

Art. 17

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate, nonche' le modalita' di iscrizione delle cause civili e le attivita' successive alla definizione dei procedimenti civili e penali.
CAPO III Capo III Disposizioni relative alla corte di appello

Art. 18

1. Nella lettera a) del primo comma dell'articolo 53 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "e dai pretori in materia penale" sono soppresse.
Nota all'art. 18:
- Il testo vigente dell' art. 53 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 53. - La corte di appello:
a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale;
b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essi deferiti dalle leggi.".

Art. 19

1. Nel terzo comma dell'articolo 54 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "la sezione che funziona da magistratura del lavoro" sono sostituite dalle parole "la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie".
Nota all'art. 19:
- Il testo vigente dell' art. 54 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 54. - Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'art. 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.
Si osserva per le corti di appello il disposto dell'art. 46, in quanto applicabile.
Sono altresi' designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche.".
CAPO IV Capo IV Disposizioni relative al pubblico ministero

Art. 20

1. Il primo comma dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari sono istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni quindici sostituti addetti all'ufficio.".
Nota all'art. 20:
- Il testo vigente dell' art. 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 70. - 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari.
Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari sono istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni quindici sostituti addetti all'ufficio.
2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.
3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attivita' ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessita' delle indagini o del dibattimento.
4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e puo' essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale . Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.
5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, puo' segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o piu' magistrati dell'ufficio.
6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.
6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore generale presso la corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.".

Art. 21

1. L' articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 71. (Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualita' di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.
I vice procuratori onorari sono nominati con le modalita' previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies.".

Art. 22

1. Dopo l' articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserito il seguente:
"Art. 71-bis. (Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata). - Il procuratore della Repubblica puo' stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o piu' sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o piu' sezioni distaccate.
In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilita' di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, e' riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.".

Art. 23

1. L' articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 72. (Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 ;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonche', limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale , da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all' articolo 127 del codice di procedura penale , salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell' articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 , da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).
La delega e' conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa e' revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
Nella materia penale, e' seguito altresi' il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell' articolo 4 del codice di procedura penale .".

Art. 24

1. Nel secondo comma dell'articolo 74 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "delle corti, dei tribunali ordinari e delle preture" sono sostituite dalle parole "delle corti e dei tribunali ordinari".
Nota all'art. 24:
- Il testo vigente dell' art. 74 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 74. - Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.
Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l'udienza non puo' aver luogo.
Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d'assise spettano al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di un altro magistrato addetto al suo ufficio.
Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte d'appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore della Repubblica o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove e' convocata la corte d'assise.
La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d'assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d'appello.". CAPO V Capo V Altre disposizioni sull'ordinamento giudiziario abrogazioni

Art. 25

1. Nel secondo comma dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 il secondo periodo e' soppresso.
Nota all'art. 25:
- Il testo vigente dell' art. 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 90. - I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni.
Per i magistrati della corte suprema di cassazione, delle corti di appello e dei tribunali ordinari nonche' per i magistrati addetti ai commissariati degli usi civici, ai tribunali ordinari delle acque pubbliche, il periodo e' fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale.".

Art. 26

1. Nel primo comma dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "alle preture circondariali," sono soppresse.
Nota all'art. 26:
- Il testo vigente dell' art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 110. - 1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.
2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero di grazia e giustizia a norma dell' art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 .
3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministero di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.
3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore della magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno.
Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale .".

Art. 27

1. Nel primo comma dell'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "le preture," sono soppresse.
Nota all'art. 27:
- Il testo vigente dell' art. 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 129. - Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso i tribunali e le procure della Repubblica, con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati delle funzioni di vice-pretore e destinati alle preture, di cui all'art. 31, con giurisdizione piena, dopo almeno un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all'art. 212 del presente ordinamento.
Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia.".

Art. 28

1. L' articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 209. (Indennita' di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario). - Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio e' regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.
L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell'articolo 12, e' richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario.
Copia del provvedimento e' rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato puo' proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura.".

Art. 29

1. Dopo l' articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserito il seguente:
"Art. 209-bis. (Determinazione della sede ordinaria di servizio). - Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato e' incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.
Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso piu' sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o piu' sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio e' stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7-bis.".

Art. 30

1. Il capo II del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' abrogato.
2. Sono altresi' abrogati gli articoli 103 e 105 del medesimo regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
Note all'art. 30:
- Il capo II del titolo II del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , revoca disposizioni relative al pretore.
- Gli articoli 103 e 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), recavano rispettivamente, disposizioni relative alla sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura e supplenza nelle sezioni del tribunale ordinario.
CAPO VI Capo VI Disposizioni in materia di corte d'assise

Art. 31

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 del presente decreto, nella legge 10 aprile 1951, n. 287 i riferimenti al pretore e alla pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale.
Nota all' art. 31:
- La legge 10 aprile 1951, n. 287 reca: "Riordinamento dei giudizi di assise".

Art. 32

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e' sostituito dal seguente:
"Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello.".
CAPO VII Capo VII Norme di coordinamento e transitorie Sezione I Disposizioni relative al personale di magistratura

Art. 33

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso il tribunale e alle corti di appello con decorrenza dalla data di efficacia del presente decreto.
2. I ventiquattro posti di magistrato di cassazione previsti dall' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327 , convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e dall'articolo 1, comma 1 , della legge 5 marzo 1991, n. 71 , sono portati in aumento delle piante organiche dei presidenti di sezione di corte di appello. Note all'art. 33:
- Si riporta l' art. 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327 , convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380 recante "Norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali":
"Art. 1. - (Omissis).
3. La titolarita' delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e' conferita a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno la titolarita' dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avverra' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento. (Omissis).".
- Si trascrive l' art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1991, n. 71 recante "Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali":
"Art. 1. - Gli uffici direttivi di procuratore della Repubblica presso le preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono conferiti a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la titolarita' dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante. Il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione ha luogo alla data di entrata in vigore della presente legge per i magistrati con la qualifica di magistrato di cassazione e, per i magistrati che non abbiano ancora conseguito tale qualifica, alla data del conseguimento della stessa.
(Omissis).".

Art. 34

1. I magistrati gia' assegnati alle preture e alle procure della Repubblica presso la pretura circondariale entrano di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.
2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell' articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , ne' costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall' articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall' articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 . Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 , alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
Note all'art. 34:
- Si riporta l' art. 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura):
"Art. 2 (Inamovibilita' della sede). - (Omissis).
In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.
(Omissis).".
- Si riporta l' art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).
"Art. 194. - Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine e' ridotto a due anni per la prima l'assegnazione di sede degli uditori giudiziari.".
- Si trascrive l' art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), cosi' come sostituito dall' art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura):
"Art. 13 (Indennita' di missione). - Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 , si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.
L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con decorrenza dal 1 luglio 1980, con le modalita' di cui all' art. 3, legge 6 dicembre 1950, n. 1039 , ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all' art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo anno.
In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennita' di cui all' art. 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , nonche' il rimborso spese di cui agli articoli 17 , 18 , 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , ed all' art. 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417 .".
- La legge 18 dicembre 1973, n. 836 reca: "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".
- La legge 26 luglio 1978, n. 417 , reca: "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".

Art. 35

1. I magistrati onorari, gia' addetti quali vice pretori e vice procuratori agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, in qualita', rispettivamente, di giudici onorari e di vice procuratori onorari.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, primo e secondo comma, 42-quinquies e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come aggiunti o sostituiti dal presente decreto, si applicano ai predetti magistrati onorari alla scadenza del triennio in corso alla data di efficacia del presente decreto. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 24 novembre 2000, n. 341 , convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 , ha disposto (con l'art. 22, comma 2-bis) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le disposizioni in tema di incompatibilita' di cui all' articolo 42-quater, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso".

Art. 36

1. I magistrati delle preture e dei tribunali addetti, alla data di efficacia del presente decreto, esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione di tali controversie.
2. I magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere il trasferimento a posti di organico della sezione lavoro della corte di appello del distretto in cui e' compreso l'ufficio di appartenenza anche in deroga alle disposizioni dell' articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
Nota all'art. 36:
- Per il testo dell' art. 194 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , vedi nota all'art. 34.

Art. 37

1. In deroga al disposto dell' articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale e di procuratore aggiunto dello stesso ufficio, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati titolari dei posti di presidente di sezione di tribunale eventualmente soppressi continuano ad esercitare transitoriamente tali funzioni. I magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici ristrutturati.
2. Entro un anno dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, i magistrati gia' titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere, in deroga al disposto dell' articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , l'assegnazione a posti vacanti pubblicati. Nell'assegnazione dei posti vacanti di presidente di tribunale ordinario, presidente di sezione di tribunale ordinario, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale ordinario, sono particolarmente valutate le attitudini allo svolgimento di funzioni direttive dimostrate nell'esercizio delle precedenti funzioni.
3. Nel medesimo termine indicato nel comma 2, i magistrati gia' titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere altresi', eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 2, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:
a) consigliere di corte di cassazione, limitatamente ai magistrati titolari dei posti soppressi indicati nell'articolo 33, comma 2;
b) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
c) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta.
4. I magistrati gia' titolari dei posti indicati nel comma 1 che nel termine perentorio previsto non hanno richiesto l'assegnazione a norma del comma 2 o la destinazione a norma del comma 3, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi, o, se si tratta di magistrati gia' titolari di posti di presidente di sezione di tribunale, presso lo stesso ufficio in cui esercitavano le loro funzioni. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione a norma del comma 2 e che non hanno richiesto la destinazione a norma del comma 3.
5. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall' articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.
(( 6. In deroga all' articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni:
a) trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attivita' nell'ufficio al quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del comma 2;
b) senza l'osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad altre funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla lettera a) del presente comma. )) CAPO VIII Sezione II Disposizioni relative alle sezioni lavoro delle corti di appello e dei tribunali

Art. 38

1. Con il decreto previsto dall'articolo 33, comma 1, sono attribuiti alle corti di appello i posti di organico necessari per il funzionamento della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello, con corrispondente diminuzione dell'organico dei tribunali del distretto.
2. All'attribuzione di ulteriori posti di organico si provvede gradualmente sulla base delle richieste motivate dei presidenti delle corti di appello, sentiti i presidenti dei tribunali interessati dalla corrispondente riduzione di organico.
3. Per la copertura dei posti di organico, sia la richiesta che la pubblicazione devono fare espresso riferimento all'esigenza di assegnare i consiglieri o il presidente alla sezione.
4. Il magistrato trasferito non puo' essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo ricorrano particolari esigenze da indicare nel provvedimento di deroga.
5. Nella copertura dei posti di organico, e' data la preferenza ai magistrati che sono stati gia' addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, anche con funzioni di legittimita'. In via subordinata, la preferenza e' determinata dalla particolare competenza nella materia, desumibile dalla partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Consiglio superiore della magistratura o da altri elementi oggettivi.

Art. 39

1. Le disposizioni dell'articolo 38 si osservano, in quanto compatibili, anche nell'attribuzione dei posti di organico ai singoli tribunali e nella loro copertura, relativamente ai giudici incaricati in via esclusiva della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie.
CAPO IX Sezione III Disposizioni relative al personale amministrativo

Art. 40

1. I posti di dirigente delle cancellerie e delle segreterie presso gli uffici soppressi sono ripartiti tra gli uffici giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
2. Al personale addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso e' attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello in uffici giudiziari della stessa sede.
Ove cio' non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti di ufficio, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore disponibili nella sede di servizio o in altra sede da lui indicata.
3. I posti delle qualifiche funzionali compresi negli organici delle preture e delle procure della Repubblica presso le preture sono ripartiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i tribunali, le procure della Repubblica presso il tribunale e le corti di appello.
4. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi e' assegnato ai tribunali e alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, oppure alle corti di appello.
5. I relativi provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad una diversa sede di servizio, sono adottati, per il personale delle preture, dal presidente della corte di appello e, per il personale delle procure della Repubblica presso la pretura circondariale, dal procuratore generale presso la stessa corte.
CAPO X Sezione IV Disposizioni relative al personale delle sezioni di polizia giudiziaria

Art. 41

1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso le preture e' di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.
2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti. CAPO XI ((Sezione IV-bis Disposizioni relative alle attrezzature))

Art. 41-bis

(( 1. Le attrezzature delle preture circondariali e delle relative sezioni distaccate possono essere assegnate dal presidente del tribunale, nel cui circondario sono ubicati gli uffici soppressi, alla sede principale del tribunale ovvero ad una o piu' sezioni distaccate del medesimo.
2. Le attrezzature delle procure della Repubblica presso le preture circondariali possono essere assegnate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, ubicato nel medesimo comune dell'ufficio soppresso, all'ufficio di procura da lui diretto.
3. La destinazione delle attrezzature delle quali non e' stata disposta l'assegnazione a norma dei commi 1 e 2 e' stabilita dal Ministero di grazia e giustizia.
4. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e con il consenso degli enti locali interessati, quanto alle attrezzature ad essi appartenenti. )) CAPO XII Sezione V Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti

Art. 42

1. L'ufficio del pretore e' mantenuto per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.

Art. 43

1. Il funzionamento dell'ufficio del pretore, per l'espletamento della attivita' di cui all'articolo 42, e' assicurato mediante applicazione, anche a tempo parziale, di magistrati addetti al tribunale e mediante utilizzazione dei locali e delle attrezzature di quest'ultimo.
2. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati all'ufficio del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti, indicando i giorni in cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati. Il decreto e' trasmesso, previo parere del consiglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura.
3. Per un tempo definito e non in via esclusiva e' disposta l'applicazione del personale amministrativo in servizio presso il tribunale necessario al funzionamento dell'ufficio del pretore della sede circondariale.
CAPO XIII Sezione VI Disposizioni particolari in materia di sezioni distaccate del tribunale

Art. 44

1. Il personale delle cancellerie giudiziarie e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti in servizio presso una sezione distaccata di pretura e' assegnato alla sezione distaccata di tribunale istituita nello stesso comune.
2. Se nello stesso comune non e' istituita una sezione distaccata di tribunale, il personale di cui al comma 1 e' trasferito nella sede principale o in una sezione distaccata di tribunale del circondario, ovvero, in assenza di posti disponibili presso di esse, in altra sede compresa nel distretto. Per il personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti il riferimento alla sede principale del tribunale si intende alla corte di appello nel caso di ufficio unico costituito presso quest'ultima.
3. I provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad una diversa sede di servizio, sono adottati dal presidente della corte di appello.

Art. 45

1. In deroga all' articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392 , il Ministro di grazia e giustizia puo' disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale o di una o piu' sezioni distaccate, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto, gli immobili di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta' comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell' articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , adibiti a servizio delle soppresse sezioni distaccate della pretura circondariale e ubicati in comuni del circondario non compresi nella tabella B allegata al presente decreto.
2. Il provvedimento e' adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.
3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso e' ubicato.
4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392 .
Nota all'art. 45:
- Si riporta l' art. 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392 ("Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari"):
"Art. 2. - Le spese indicate nell'art. 1, sono a carico esclusivo dei comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti comuni sedi di uffici giudiziari sara' corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1 gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge.
(Omissis).".
- Si trascrive l' art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)":
"Art. 19. - Nell'ambito dgli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, gli enti locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprieta' comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonche' per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o gia' costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale.
I mutui suddetti possono essere altresi' contratti per fronteggiare le occorrenze relative agli edifici da destinare all'attivita' del giudice conciliatore.
Gli enti locali possono, altresi', contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.
Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti commi, gli enti locali devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale o del segretario provinciale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinche', nell'ambito delle predette disponibilita', si possa raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.
Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e giustizia informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal terzo comma.
Gli enti locali possono assumere i mutui di cui al presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 .
L'onere di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo e' assunto a carico del bilancio dello Stato.".

Art. 46

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 1999, N. 138 ))

Art. 47

1. I procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto presso le sezioni distaccate delle preture circondariali che devono essere definiti dal tribunale, sono trattati nella sezione distaccata di tribunale la cui circoscrizione comprende l'intero territorio della soppressa sezione distaccata di pretura, o, in mancanza, nella sede principale.
2. I procedimenti pendenti davanti ai tribunali alla data di efficacia del presente decreto sono trattati nella sede principale.

Art. 48

1. Nelle sezioni distaccate di tribunale la cui circoscrizione comprende l'intero territorio di una o piu' soppresse sezioni distaccate di pretura, e' mantenuto l'ufficio del pretore per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto ai quali continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti.
2. Il funzionamento dell'ufficio del pretore presso le sezioni distaccate del tribunale e' assicurato mediante applicazione, anche a tempo parziale, dei magistrati addetti alla sezione distaccata del tribunale e con l'utilizzazione dei locali, del personale e delle attrezzature di quest'ultima.
3. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati all'ufficio del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti, indicando i giorni in cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati. Il decreto e' trasmesso, previo parere del consiglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura.
4. Se la circoscrizione di una soppressa sezione distaccata della pretura circondariale non e' interamente compresa nella circoscrizione di una sezione distaccata del tribunale, i procedimenti di cui al comma 1 sono definiti dall'ufficio del pretore della sede circondariale.
CAPO XIV Titolo II DISPOSIZIONI SUL PROCESSO CIVILE Capo I Disposizioni generali

Art. 49

1. L' articolo 8 del codice di procedura civile e' abrogato.
Nota all' art. 49 :
- L' art. 8 del codice di procedura civile disponeva norme relative alla competenza del pretore.

Art. 50

1. L' articolo 9 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Competenza del tribunale). - Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.".

Art. 51

1. L' articolo 16 del codice di procedura civile e' abrogato.
Nota all' art. 51 :
- L' art. 16 del codice di procedura civile disciplinava le competenze del pretore e del tribunale in materia di espropriazione forzata di cose mobili e immobili nonche' riguardo all'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare.

Art. 52

1. Il primo periodo dell' articolo 21 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonche' per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, e' competente il giudice del luogo dove e' posto l'immobile o l'azienda.".
Nota all'art. 52:
- Il testo vigente dell' art. 21 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 21 (Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie). - Per le cause relative a diritti su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonche' per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, e' competente il giudice del luogo dove e' posto l'immobile o l'azienda.
Qualora l'immobile sia compreso in piu' circoscrizioni giudiziarie, e' competente il giudice della circoscrizione nella quale e' compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e' sottoposto a tributo, e' competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.
Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e' competente il giudice del luogo nel quale e' avvenuto il fatto denunciato.".

Art. 53

1. Il secondo comma dell'articolo 31 del codice di procedura civile e' abrogato.
Nota all' art. 53 :
- Il secondo comma dell'art. 31 del codice di procedura civile prevedeva che la domanda accessoria poteva essere proposta al giudice anche se eccedeva la sua competenza per valore qualora la competenza per la causa principale era determinata per ragione di materia.

Art. 54

1. L' articolo 32 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 32. (Cause di garanzia). - La domanda di garanzia puo' essere proposta al giudice competente per la causa principale affinche' sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.".

Art. 55

1. Nel sesto e nel settimo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile sono soppresse, dove ricorrono, le parole "del pretore o" e "al pretore o".
Nota all'art. 55:
- Il testo vigente dell' art. 40 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 40 (Connessione). - Se sono proposte davanti a giudici diversi piu' cause le quali, per ragione di connessione, possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.
La connessione non puo' essere eccepita dalle parti ne' rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non puo' essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere
trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.
Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.
Se la causa e' stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.
Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinche' siano decise nello stesso processo.
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale.".

Art. 56

1. Dopo la sezione VI del capo I del titolo I del libro I del codice di procedura civile e' inserita la seguente:
"Sezione VI-bis
Della composizione del tribunale
Art. 50-bis. (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale). - Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche' nelle cause di responsabilita' da chiunque promosse contro gli organi ammmistrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle societa', delle mutue assicuratrici e societa' cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117 .
Il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
Art. 50-ter. (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.
Art. 50-quater. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale). - Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullita' derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.".

Art. 57

1. Il primo comma dell'articolo 53 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.".
Nota all'art. 57:
- Il testo vigente dell' art. 53 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 53. (Giudice competente). - Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se e' ricusato un giudice di pace; il collegio se e' ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.
La decisione e' pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.".

Art. 58

1. Il secondo comma dell'articolo 65 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.".
Nota all'art. 58:
- Il testo vigente dell' art. 65 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 65 (Custode). - La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidati a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.
Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.".

Art. 59

1. Il terzo comma dell'articolo 66 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.".
Nota all'art. 59:
- Il testo vigente dell' art. 66 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 66 (Sostituzione del custode). - Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo' richiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'art. 65, secondo comma.".

Art. 60

1. Nel primo comma dell'articolo 80 del codice di procedura civile le parole ", al pretore" sono soppresse.
Nota all'art. 60:
- Il testo vigente dell' art. 80 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 80 (Provvedimento di nomina del curatore speciale).
- L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa.
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto.
Questo e' comunicato al pubblico ministero affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.".

Art. 61

1. Nel terzo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile le parole "al pretore," sono soppresse.
Nota all'art. 61:
- Il testo vigente dell' art. 82 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 82 (Patrocinio). - Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.".

Art. 62

1. Nel primo comma dell'articolo 150 del codice di procedura civile le parole "e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione e' posta la pretura," sono soppresse.
Nota all'art. 62:
- Il testo vigente dell' art. 150 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 150 (Notificazione per pubblici proclami). - Quando la notificazione nei modi ordinari e' sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolta di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, puo' autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero la notificazione per pubblici proclami.
L'autorizzazione e' data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi: in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono piu' opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
In ogni caso. copia dell'atto e' depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso e' inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito cio' che e' prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivita' svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
Questa forma di notificazione non e' ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.".
CAPO XV Capo II Disposizioni sul processo di cognizione Sezione I Disposizioni sul procedimento davanti al tribunale

Art. 63

1. L' articolo 190-bis del codice di procedura civile e' abrogato.
Nota all' art. 63 :
- L' art. 190-bis del codice di procedura civile recava disposizioni in materia di decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico.

Art. 64

1. L' articolo 203 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 203. (Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale). - Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.
Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non e' esaurita.
Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine.".

Art. 65

1. Nel secondo comma dell'articolo 255 del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice istruttore".
Nota all'art. 65:
- Il testo vigente dell' art. 255 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 255 (Mancata comparizione dei testimoni). - Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore puo' ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila, oltre che alle spese causate dalla mancata presentazione.
Se il testimone si trova nell'impossibilita' di presentarsi o ne e' esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.".

Art. 66

1. Nell' articolo 259 del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice istruttore del luogo". Nota all'art. 66:
- Il testo vigente dell' art. 259 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 259 (Modo dell'ispezione). - All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo a norma dell'art. 203.".

Art. 67

1. L' articolo 274-bis del codice di procedura civile e' abrogato.
Nota all' art. 67 :
- L' art. 274-bis del codice di procedura civile recava disposizioni in tema di rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico.

Art. 68

1. Dopo il capo III del titolo I del libro II del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:
"Capo III-bis
Del procedimento davanti al tribunale
in composizione monocratica
Art. 281-bis. (Norme applicabili). - Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Art. 281-ter. (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'.
Art. 281-quater. (Decisione del tribunale in composizione monocratica). - Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell'articolo 168-bis o dell'articolo 484, secondo comma.
Art. 281-quinquies. (Decisione a seguito di trattazione scritta o mista). - Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e' depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
Art. 281-sexies. (Decisione a seguito di trattazione orale). - Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.
Capo III-ter
Dei rapporti tra collegio
e giudice monocratico
Art. 281-septies. (Rimessione della causa al giudice monocratico).
- Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perche' provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies.
Art. 281-octies. (Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale). - Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a se' in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.
Art. 281-nonies. (Connessione). - In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).".
CAPO XVI Sezione II Disposizioni sul procedimento davanti al giudice di pace

Art. 69

1. La rubrica del titolo II del libro II del codice di procedura civile e' sostituita dalla seguente: "DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE".
2. Nel medesimo titolo e' soppressa la ripartizione interna in capi.

Art. 70

1. L' articolo 311 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 311. (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale). - Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.".

Art. 71

1. Gli articoli 312 , 314 e 315 del codice di procedura civile sono abrogati.
Nota all' art. 71 :
- L' art. 312 del codice di procedura civile stabiliva i poteri istruttori del giudice. Gli articoli 314 e 315 del codice di procedura civile riguardavano la decisione del pretore a seguito di trattazione scritta e di discussione orale.

Art. 72

1. Nell' articolo 313 del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.
Nota all'art. 72:
- Il testo vigente dell' art. 313 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 313 (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'art. 225, secondo comma.".
CAPO XVII Sezione III Disposizioni in materia di impugnazioni

Art. 73

1. L' articolo 341 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 341. (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.".

Art. 74

1. L' articolo 350 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello e' collegiale; davanti al tribunale l'appello e' trattato e deciso dal giudice monocratico.";
b) nel secondo e nel terzo comma, la parola "collegio" e' sostituita dalla parola "giudice".
Nota all'art. 74:
- Il testo vigente dell' art. 350 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 350 (Trattazione). - Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello e' collegiale; davanti al tribunale l'appello e' trattato e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.
Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.".

Art. 75

1. L' articolo 351 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 351. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria). - Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.
La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.
Davanti alla corte di appello il ricorso e' presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a se'. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.".

Art. 76

1. L' articolo 352 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 352. (Decisione). - Esaurita l'attivita' prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se l'appello e' proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo' chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.
La discussione e' preceduta dalla relazione della causa; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Se l'appello e' proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.".

Art. 77

1. Nel secondo comma dell'articolo 368 del codice di procedura civile le parole "o davanti a un pretore" sono soppresse.
Nota all'art. 77:
- Il testo vigente dell' art. 368 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 368 (Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto). - Nel caso previsto nell'art. 41, secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione e' fatta dal prefetto con decreto motivato.
Il decreto e notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla Corte.
Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che e' notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.
La Corte di cassazione e' investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte piu' diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.
Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.".

Art. 78

1. Nel secondo comma dell'articolo 373 del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "tribunale in composizione monocratica".
Nota all'art. 78:
- Il testo vigente dell' art. 373 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione). - Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata.
Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.".

Art. 79

1. Il terzo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se la revocazione e' proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.".
Nota all'art. 79:
- Il testo vigente dell' art. 399 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 399 (Deposito della citazione e della risposta). - Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.
Se la revocazione e' proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'art. 319.".

Art. 80

1. Nell' articolo 408 del codice di procedura civile le parole "di lire quattromila se e' del pretore," sono soppresse.
Nota all'art. 80:
- Il testo vigente dell' art. 408 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 408 (Decisione). - Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire quattrocento (ora quattromila) se la sentenza impugnata e' del giudice di pace di lire milleduecento (ora quattromila) se e' del tribunale e di lire duemilaquattrocento (ora quattromila) in ogni altro caso.".
CAPO XVIII Sezione IV Disposizioni sulle controversie in materia di lavoro

Art. 81

1. Nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 411 del codice di procedura civile le parole "pretura" e "pretore" sono rispettivamente sostituite dalle parole "tribunale" e "giudice".
Nota all'art. 81:
- Il testo vigente dell' art. 411 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 411 (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.
Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato formato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.".

Art. 82

1. Nel primo comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Nota all'art. 82:
- Il testo vigente dell' art. 413 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 413 (Giudice competente). - Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Competente per territorio per le controversie previste dal n. 3) dell'art. 409 e' il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3) dell'art. 409.
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.
Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.".

Art. 83

1. Negli articoli 417, terzo comma, 426, primo comma, e 427 , primo comma, del codice di procedura civile , la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Note all'art. 83:
- Il testo vigente dell' art. 417 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
" Art. 417 (Costituzione e difesa personale delle parti).
- In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le L. 250.000.
La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'art. 414 o si costituisce nelle forme di cui all'art. 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.
Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice ne fa redigere processo verbale.
Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'art. 415.
Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.".
- Il testo vigente dell' art. 426 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). - Il giudice quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'art. 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memoria e documenti in cancelleria.
Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.".
- Il testo vigente dell' art. 427 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 427 (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). - Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'art. 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie; altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione, con il rito ordinario.
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.".

Art. 84

1. Nel secondo comma dell'articolo 428 del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Nota all'art. 84:
- Il testo vigente dell' art. 428 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 428 (Incompetenza del giudice). - Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'art. 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza puo' essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420.
Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.".

Art. 85

1. Negli articoli 433, primo comma, 434, secondo comma, 435, primo comma, e 439 del codice di procedura civile le parole "al tribunale", "del tribunale" e "il tribunale" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "alla corte di appello", "della corte di appello" e "la corte di appello".
Note all'art. 85:
- Il testo vigente dell' art. 433 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 433 (Giudice d'appello). - L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.
Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello puo' essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'art. 434.".
- Il testo vigente dell' art. 434 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 434 (Deposito del ricorso in appello). - Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonche' le indicazioni prescritte dall'art. 414.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.".
- Il testo vigente dell' art. 435 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 435 (Decreto del presidente). - Il presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.
L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.
Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.".
- Il testo vigente dell' art. 439 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 439 (Cambiamento del rito in appello). - La corte di appello, se ritiene che il provvedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.".

Art. 86

1. L' articolo 444 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.";
b) nel secondo e nel terzo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Nota all'art. 86:
- Il testo vigente dell' art. 444 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 444 (Giudice competente). - Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.
Se la controversia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, e' competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.".

Art. 87

1. L' articolo 447-bis del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.";
b) il primo periodo del secondo comma e' soppresso.
Nota all'art. 87:
- Il testo vigente dell' art. 447-bis del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 447-bis (Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto). - Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.
Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.
Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno.".
CAPO XIX Capo III Disposizioni sul processo di esecuzione

Art. 88

1. Nell' articolo 482 del codice di procedura civile le parole "il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione" sono sostituite dalle parole "il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato".
Nota all'art. 88:
- Il testo vigente dell' art. 482 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 482 (Termine ad adempiere). - Non si puo' iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso: ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi e' pericolo nel ritardo, puo' autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza.
L'autorizzazione e' data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.".

Art. 89

1. L' articolo 483 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 483. (Cumulo dei mezzi di espropriazione). - Il creditore puo' valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, puo' limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
Se e' iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza e' pronunciata dal giudice di quest'ultima.".

Art. 90

1. L' articolo 484 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.";
b) il terzo comma e' abrogato.
Nota all'art. 90:
- Il testo vigente dell' art. 484 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 484 (Giudice dell'esecuzione). - L'espropriazione e' diretta da un giudice.
La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.".

Art. 91

1. Negli articoli 488, secondo comma , e 492, secondo comma, del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.
Note all'art. 91:
- Il testo vigente dell' art. 488 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 488 (Fascicolo dell'esecuzione). - Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa puo' autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.".
- Il testo vigente dell' art. 492 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione, puo' concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'art. 488, secondo comma.".

Art. 92

1. Nell' articolo 513, terzo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "presidente del tribunale o un giudice da lui delegato".
Nota all'art. 92:
- Il testo vigente dell' art. 513 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 513 (Ricerca delle cose da pignorare). - L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puo' ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo' anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, puo' autorizzare con decreto, l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo' direttamente disporre.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.".

Art. 93

1. Negli articoli 515, primo e secondo comma, 521, quarto comma, 530, primo, terzo, quarto e quinto comma, 531, terzo comma, 532, primo e secondo comma, 533, primo e terzo comma, 534, primo e secondo comma, 535, secondo comma, 538, secondo comma, 541, 542, primo e secondo comma, 552, primo comma, 553, primo comma, 554, primo comma, 609, secondo comma, 610, 611, secondo comma, 612, primo e secondo comma, 613 e 614, primo e secondo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione".
Note all'art. 93:
- Il testo vigente dell' art. 515 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 515 (Cose mobili relativamente impignorabili). - Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione su istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o puo' anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione, puo' dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.".
- Il testo vigente dell' art. 521 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 521 (Nomina e obblighi del custode). - Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, ne' il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.
Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.
Il custode non puo' usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'art. 593.".
- Il testo vigente dell' art. 530 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 530 (Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita). - Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 525.".
- Il testo vigente dell' art. 531 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 531 (Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili). La vendita di frutti pendenti non puo' essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.
La vendita dei bachi da seta non puo' essere fatta prima che siano in bozzoli.
Delle cose indicate nell'art. 515 il giudice dell'esecuzione puo' differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.".
- Il testo vigente dell' art. 532 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario). - Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario affinche' proceda alla vendita.
Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione, sentito quando occorre uno stimatore fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione.
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non puo' essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.".
- Il testo vigente dell' art. 533 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 533 (Obblighi del commissionario). - Il commissionario non puo' vendere se non per contanti. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento.
Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinche' siano venduti all'incanto.
Il compenso al commissionario e' stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.".
- Il testo vigente dell' art. 534 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 534 (Vendita all'incanto). - Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o ad un istituto all'uopo autorizzato.
Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione puo' disporre che, oltre alla pubblicita' prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicita' straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.".
- Il testo vigente dell' art. 535 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 535 (Prezzo base dell'incanto). - Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base e' determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.".
- Il testo vigente dell' art. 538 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 538 (Nuovo incanto). - Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne da' notizia alle parti.
Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'art. 535, secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale e' ammessa qualsiasi offerta.".
- Il testo vigente dell' art. 541 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 541 (Distribuzione amichevole). - Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformita'.".
- Il testo vigente dell' art. 542 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 542 (Distribuzione giudiziale). - Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi puo' chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.
Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.".
- Il testo vigente dell' art. 552 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 552 (Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo). - Se il terzo si dichiara o e' dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.".
- Il testo vigente dell' art. 553 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 553 (Assegnazione e vendita di crediti). - Se il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.
Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.
Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.".
- Il testo vigente dell' art. 554 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 554 (Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato). - Se il credito assegnato o venduto e' garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.
Se il credito assegnato o venduto e' garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.".
- Il testo vigente dell' art. 609 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione). - Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, puo' disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario da' immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.".
- Il testo vigente dell' art. 610 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 610 (Provvedimenti temporanei). Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficolta' che non ammettono dilazione, ciascuna parte puo' chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.".
- Il testo vigente dell' art. 611 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 611 (Spese dell'esecuzione). - Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.
La liquidazione delle spese e' fatta dal giudice dell'esecuzione con decreto che costituisce titolo esecutivo.".
- Il testo vigente dell' art. 612 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 612 (Provvedimento). - Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalita' dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.".
- Il testo vigente dell' art. 613 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 613 (Difficolta' sorte nel corso dell'esecuzione).
- L'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficolta' che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto.".
- Il testo vigente dell' art. 614 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 614 (Rimborso delle spese). - Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.
Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'art. 642.".

Art. 94

1. Nell' articolo 519, primo comma, del codice di procedura civile le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato".
Nota all'art. 94:
- Il testo dell' art. 519 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 519 (Tempo del pignoramento). - Il pignoramento non puo' essere eseguito nei giorni festivi, ne' fuori delle ore indicate nell'art. 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte puo' essere proseguito fino al suo compimento.".

Art. 95

1. Nel primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile le parole "della pretura" e "pretore" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "del tribunale" e "giudice dell'esecuzione".
Nota all'art. 95:
- Il testo dell' art. 520 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 520 (Custodia dei mobili pignorati). - L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina.
Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandone a un custode.".

Art. 96

1. L' articolo 543 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel n. 3 del secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel n. 4 del secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione";
c) nel quarto comma, le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
Nota all'art. 96:
- Il testo vigente dell' art. 543 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto dove contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 942:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501.
L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, e' tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'art. 314.".

Art. 97

1. L' articolo 545 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.";
b) nel terzo comma le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato".
Nota all'art. 97:
- Il testo vigente dell' art. 545 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 545 (Crediti impignorabili). - Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficienza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo' estendersi oltre la meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.".

Art. 98

1. Il primo comma dell'articolo 548 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.".
Nota all'art. 98:
- Il testo vigente dall' art. 548 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 548 (Mancata o contestata dichiarazione del terzo).
- Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.
Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, puo' essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'art. 232 primo comma.".

Art. 99

1. Nel secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile le parole "dal collegio" sono soppresse.
Nota all'art. 99:
- Il testo vigente dell' art. 618 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che e' poi decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.".
CAPO XX Capo IV Disposizioni sui procedimenti speciali

Art. 100

1. L' articolo 637 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 637. (Giudice competente). - Per l'ingiunzione e' competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo 633 e' competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresi' proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.".

Art. 101

1. Nel terzo comma dell'articolo 646 del codice di procedura civile , le parole "al pretore o al presidente" sostituite con le parole "al giudice".
Nota all'art. 101:
- Il testo vigente dell' art. 646 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 646 (Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro). - Quando il decreto e' stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro entro cinque giorni dalla notificazione, l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.
In tal caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.
Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente puo' chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.".

Art. 102

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 647 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se non e' stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si e' costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.".
Nota all'art. 102:
- Il testo vigente dell' art. 647 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 647 (Esecutorieta' per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente). - Se non e' stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si e' costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto e' stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non puo' essere piu' proposta ne' proseguita, salvo il disposto dell'art. 650 e la cauzione eventualmente prestata e' liberata.".

Art. 103

1. Nel primo comma dell'articolo 654 del codice di procedura civile le parole "del giudice di pace, del pretore o del presidente" sono sostituite dalle parole "del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione".
Nota all'art. 103:
- Il testo vigente dell' art. 654 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 654 (Dichiarazione di esecutorieta' ed esecuzione).
- L'esecutorieta' non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente e' conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto di ingiunzione.
Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorieta' e dell'apposizione della formula.".

Art. 104

1. Negli articoli 694, 695, 696, secondo comma, 697 e 745, primo e terzo comma, del codice di procedura civile sono soppresse, dove ricorrono, le parole ", il pretore" e "al pretore o".
Note all'art. 104:
- Il testo vigente dell' art. 694 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 694 (Ordine di comparizione). - Il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.".
- Il testo vigente dell' art. 695 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 695 (Ammissione del mezzo di prova). - Il presidente del tribunale o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.".
- Il testo vigente dell' art. 696 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 696 (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale).
- Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose puo' chiedere, a norma degli artt. 692 ss., che sia disposto un accertamento tecnico (61, 191 ss.) o un'ispezione giudiziale.
Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.".
- Il testo vigente dell' art. 697 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 697 (Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza).
- In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il giudice di pace puo' pronunciare i provvedimenti indicati negli artt. 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti: in tal caso puo' nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.
Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.".
- Il testo vigente dell' art. 745 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 745 (Rifiuto o ritardo nel rilascio). - Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedene, l'istante puo' ricorrere al giudice di pace, al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'art. 743, l'istante puo' ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto sentito il pubblico ufficiale.".

Art. 105

1. Negli articoli 660, quarto comma, 688, primo comma, 703, 755, 757, primo comma, 758, secondo comma, 759, primo comma, 761, 762, primo comma, 763, primo comma, 764, primo, secondo e terzo comma, 767, secondo comma, 772, secondo comma, 776, 782, rubrica, primo e secondo comma, e 783 , primo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Note all'art. 105:
- Il testo vigente dell' art. 660 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 660 (Forma dell'intimazione). - Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli artt. 137 ss., esclusa la notificazione al domicilio eletto.
Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'art. 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.
La citazione per la convalida, redatta a norma dell'art. 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'art. 663.
Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice puo', su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla meta' i termini di comparizione.
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.
Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attivita' previste negli articoli da 663 a 666, e' sufficiente la comparizione personale dell'intimato.
Se l'intimazione non e' stata notificata in mani proprie l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.".
- Il testo vigente dell' art. 688 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 688 (Forma dell'istanza). - La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso (125) al giudice competente a norma dell'art. 21.
Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'art. 669 quater.".
- Il testo vigente dell' art. 703 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 703 (Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso). - Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'art. 21.
Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis ss.".
- Il testo vigente dell' art. 755 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 755 (Poteri del giudice). - Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'approvazione dei sigilli, o sorgono altre difficolta', tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice puo' ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.".
- Il testo vigente dell' art. 757 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 757 (Conservazione di testamenti e di carte). - Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede alla conservazione di essi.
Se non puo' provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emettera' i provvedimenti ulteriori.".
- Il testo vigente dell' art. 759 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 759 (Informazioni e nomina del custode). - Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.
Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.".
- Il testo vigente dell' art. 761 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 761 (Accesso nei luoghi sigillati). - Il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finche' non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'art. 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.".
- Il testo vigente dell' art. 762 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 762 (Termine). - I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non puo' essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.
Se alcuno degli eredi e' minore non emancipato, non si puo' procedere alla rimozione dei sigilli finche' non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.".
- Il testo vigente dell' art. 763 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 763 (Provvedimento di rimozione). - La rimozione dei sigilli e' ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell'art. 753 nn. 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell'art. 754 puo' essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.".
- Il testo vigente dell' art. 764 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 764 (Opposizione). - Chiunque vi ha interesse puo' fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice.
Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio, entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente.
Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile e, se ordina la rimozione, puo' disporre che essa sia seguita dall'inventario, e puo' dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.".
- Il testo vigente dell' art. 767 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 767 (Alterazioni nello stato dei sigilli). - L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzi tutto riconoscerne lo stato.
Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.".
- Il testo vigente dell' art. 772 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 772 (Avviso dell'inizio dell'inventario). - L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui dara' inizio alle operazioni.
L'avviso non e' necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, e' nominato con decreto del giudice per rappresentarli.".
- Il testo vigente dell' art. 776 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 776 (Consegna delle cose mobili inventariate).- Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice su istanza di una delle parti, sentite le altre.".
- Il testo vigente dell' art. 782 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 782 (Vigilanza del giudice). - L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice.
Questi, quando lo crede opportuno, puo' prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e puo' in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.
Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.".
- Il testo vigente dell' art. 783 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 783 (Vendita di beni ereditari). - La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario salvo che il giudice, con decreto motivato non disponga altrimenti.
La vendita dei beni immobili puo' essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessita' o utilita' evidente.".

Art. 106

1. Negli articoli 661, 668, terzo comma, 669-quater, terzo comma, 678, primo comma, 693, secondo comma, 752, primo e secondo comma, 769, primo comma e terzo comma, e 826, terzo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Note all'art. 106:
- Il testo vigente dell' art. 661 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 661 (Giudice competente). - Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata.".
- Il testo vigente dell' art. 668 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 668 (Opposizione dopo la convalida). - Se l'intimazione di licenza o di sfratto e' stata convalidata in assenza dell'intimato, questi puo' farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione l'opposizione non e' piu' ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'art. 663 secondo (ora terzo) comma, e' liberata.
L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto d'ingiunzione, in quanto applicabili.
L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente.".
- Il testo vigente dell' art. 669-quater del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 669-quater (Competenza in corso di causa). - Quando vi e' causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non e' ancora designato o il giudizio e' sospeso o interrotto al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 669-ter.
Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.
In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.
Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non e' competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'art. 669-ter.
Il terzo comma dell'art. 669-ter si applica altresi' nel caso in cui l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma secondo dell'art. 316 c.p.p. ".
- Il testo vigente dell' art. 678 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 678 (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili). - Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertemento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi.
Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo' provvedere, nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
Si applica l'art. 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficolta' che non ammettono dilazione.".
- Il testo vigente dell' art. 693 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 693 (Istanza). - L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito (7 ss., 18 ss.).
In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza puo' anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.
Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova e' preordinata.".
- Il testo vigente dell' art. 752 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 752 (Giudice competente). - All'apposizione dei sigilli procede il tribunale.
Nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace. Il processo verbale e' trasmesso immediatamente al tribunale.".
- Per il testo dell' art. 769 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, v. sub in note all'art. 106.
- Il testo vigente dell' art. 826 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 826 (Correzione del lodo). - Il lodo puo' essere corretto, su istanza da parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento e' data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
Se il lodo e' gia' stato depositato, la correzione e' richiesta al tribunale del luogo in cui lo stesso e' depositato. Si applicano le disposizioni dell'art. 288 in quanto compatibili.".

Art. 107

1. L' articolo 669-ter del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel quarto comma, le parole "o al pretore dirigente" sono soppresse.
Nota all'art. 107:
- Il testo vigente dell' art. 669-ter del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 669-ter (Competenza anteriore alla causa). - Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.
Se competente per la causa di merito e' il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.
Se il giudice italiano non e' competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento.".

Art. 108

1. Nel secondo comma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile le parole "contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello" sono soppresse.
Nota all'art. 108:
- Il testo vigente dell' art. 669-terdecies del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
Quando il provvedimento cautelare e' stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli artt. 737 e 738.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.".

Art. 109

1. Il secondo comma dell'articolo 704 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La reintegrazione del possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.".
Nota all'art. 109:
- Il testo vigente dell' art. 704 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 704 (Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio). - Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.
La reintegrazione del possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'art. 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.".

Art. 110

1. Negli articoli 733, primo comma, 753, secondo comma, 765, secondo comma, 769 , primo comma e secondo comma, del codice di procedura civile le parole "della pretura" e "la pretura sono rispettivamente sostituite, dove ricorrono, dalle parole "del tribunale" e "il tribunale".
Note all'art. 110:
- Il testo vigente dell' art. 733 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 733 (Vendita di beni). - Se, nell'autorizzare la vendita di beni minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.
L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli artt. 534 ss., in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicita' ordinate dal tribunale.".
- Il testo vigente dell' art. 753 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 753 (Persone che possono chiedere l'apposizione). - Possono chiedere l'apposizione dei sigilli:
1) l'esecutore testamentario;
2) coloro che possono avere diritto alla successione;
3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
4) i creditori.
L'istanza si propone mediante ricorso nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.".
- Il testo vigente dell' art. 765 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 765 (Ufficiale procedente). - La rimozione dei sigilli e' eseguita dall'ufficiale che puo' procedere all'inventario a norma dell'art. 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione e' eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione puo' essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.".
- Il testo vigente dell' art. 769 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 769 (Istanza). - L'inventario puo' essere chiesto al tribunale delle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale.
L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
Il tribunale provvede con decreto.".

Art. 111

1. L' articolo 746 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel secondo periodo, le parole "al pretore del mandamento nel quale" sono sostituite dalle parole "al tribunale nella cui circoscrizione";
b) nel terzo periodo, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Nota all'art. 111:
- Il testo vigente dell' art. 746 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 746 (Collazione di copie). - Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'art. 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, puo' ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice sentito il depositario, da' con decreto le disposizioni opportune per la collazione e puo' eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.".

Art. 112

1. Nel primo comma dell'articolo 747 del codice di procedura civile le parole "per i mobili al pretore e per gli immobili" sono soppresse.
Nota all'art. 112:
- Il testo vigente dell' art. 747 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 747 (Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari). - L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione.
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto contro il quale e' ammesso reclamo a norma dell'art. 739.
Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie il ricorso deve essere notificato al legatario.".

Art. 113

1. L' articolo 749 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel primo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel secondo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice";
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739. Il collegio, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente".
Nota all'art. 113:
- Il testo vigente dell' art. 749 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 749 (Procedimento per la fissazione dei termini). - L'istanza
per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto se non e' proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.
Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 739. Il collegio, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge.
La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.".

Art. 114

1. Il primo comma dell'articolo 778 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell' articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione.".
Nota all'art. 114:
- Il testo vigente dell' art. 778 del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 778 (Reclami contro lo stato di graduazione). - I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell' art. 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione.
Il valore della causa e' determinata da quello dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell'art. 15 per gli immobili.
I reclami si propongono con citazione da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.".

Art. 115

1. L' articolo 779 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel secondo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice";
b) nel terzo comma, e' soppresso il primo periodo;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell' articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.".
Nota all'art. 115:
- Il testo vigente dell' art. 779 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 779 (Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari). - L'istanza dei creditori e legatari prevista nell' art. 509 c.c. si propone con ricorso.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito.
Il decreto e' comunicato alle parti dal cancelliere.
Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
L'istanza di nomina non puo' essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.
Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell' art. 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.".

Art. 116

1. L' articolo 825 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel secondo comma, la parola "pretura" e' sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel terzo comma e quarto comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo e' ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.".
Nota all'art. 116:
- Il testo vigente dell' art. 825 del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 825 (Deposito del lodo). - Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
Il tribunale, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'art. 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo e' ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.".
CAPO XXI Titolo II DISPOSIZIONI SUL PROCESSO CIVILE Capo V Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

Art. 117

1. Nell'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole ", nonche' le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies.".
Nota all'art. 117:
- Il testo vigente dell'art. 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 35 (Volumi dei provvedimenti originali). - Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonche' le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281-sexies.".

Art. 118

1. La rubrica del capo I del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituita dalla seguente: "DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE".
2. Nel medesimo capo la ripartizione interna in sezioni e' soppressa.

Art. 119

1. L'articolo 54 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 54. (Determinazione dei giorni d'udienza). - Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace.".

Art. 120

1. Nell'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "di pretura o" sono soppresse.
Nota all'art. 120:
- Il testo vigente dell'art. 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 55 (Distribuzione delle udienze tra i magistrati).
- Il capo dell'ufficio del giudice di pace distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all'ufficio.".

Art. 121

1. Il primo comma dell'articolo 56 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.".

Art. 122

1. L'articolo 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel primo comma, le parole "nell'articolo 312" sono sostituite dalle parole "nell'articolo 316";
b) nel secondo comma, le parole "il pretore o" sono soppresse.
Note all'art. 122:
- Il testo vigente dell'art. 56 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 56 (Designazione del giudice per ciascuna causa). - Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'art. 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'art. 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.
Se nel giorno fissato per la comparizione l'udienza e' tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, e' rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato.".
- Il testo vigente dell'art. 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 57 (Rinvio dell'udienza di comparizione). - Se non vi e' udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'art. 316 secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il giudice di pace da' atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva.".

Art. 123

1. Nell'articolo 58 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "a norma dell'articolo 314" sono sostituite dalle parole "a norma dell'articolo 319".
Nota all'art. 123:
- Il testo vigente dell'art. 58 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 58 (Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio). - Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.".

Art. 124

1. Negli articoli 59, 60 e 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "dal pretore o" sono soppresse.
Nota all'art. 124:
- Il testo vigente degli articoli 59, 60 e 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 59 (Dichiarazione di contumacia). - La dichiarazione di contumacia della parte non costituita e' fatta dal giudice di pace a norma dell'art. 171 ultimo comma del codice, quando e' decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.".
"Art. 60 (Tempo degli atti di istruzione). - Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal giudice di pace non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non e' stata pronunziata in udienza.".
"Art. 63 (Giudice decidente). - La causa deve essere decisa dal giudice di pace che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell'art. 174 del codice.".

Art. 125

1. L'articolo 61 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 61. (Ordine di trattazione e discussione delle cause). - Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.".

Art. 126

1. Negli articoli 62 e 65 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.
Nota all'art. 126:
- Il testo vigente degli articoli 62 e 65 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , come modificato dal seguente decreto, e' il seguente:
"Art. 62 (Udienza di discussione). - Il giudice di pace, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'art. 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.
L'udienza di discussione puo' essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.".
"Art. 65 (Querela di falso). - Il giudice di pace, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso, stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.".

Art. 127

1. L'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' abrogato.
Nota all'art. 127:
- L'art. 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile recava disposizioni sulla pubblicazione della sentenza.

Art. 128

1. Dopo l'articolo 83-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 83-ter. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). - L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.
Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.".

Art. 129

1. L'articolo 120 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' abrogato.
Nota all'art. 129:
- L'art. 120 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile recava disposizioni sulla pubblicazione delle sentenze.

Art. 130

1. Nel capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , prima dell'articolo 145 e' inserito il seguente:
"Art. 144-ter. (Controversie individuali di lavoro). - Tra le controversie previste dall'articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all'articolo 50-bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice.".

Art. 131

1. Negli articoli 166, 168, 169 e 183 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "pretore" e "pretura" sono rispettivamente sostituite dalle parole "giudice dell'esecuzione" e "tribunale".
Note all'art. 131:
- Il testo vigente dell'art. 166 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 166 (Modalita' della custodia). - Il giudice dell'esecuzione
da' con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.".
- Il testo vigente dell'art. 168 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 168 (Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita). - I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione.
Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione con decreto disponga la sospensione.
Sul ricorso il giudice dell'esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.".
- Il testo vigente dell'art. 169 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 169 (Registrazione del processo verbale di vendita). - Il cancelliere del tribunale presso il quale e' depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'art. 537 ultimo comma del codice, cura la registrazione di esso.".
- Il testo vigente dell'art. 183 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 183 (Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio). - I provvedimenti temporanei di cui all'art. 610 del codice sono dati dal giudice dell'esecuzione con decreto.".
CAPO XXII Titolo II DISPOSIZIONI SUL PROCESSO CIVILE Capo VI Disposizioni transitorie

Art. 132

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 133, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definiti dal tribunale (( sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis )) .
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'udienza fissata davanti al pretore per una data successiva a quella di efficacia del presente decreto si intende fissata davanti al tribunale per i medesimi incombenti.
3. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati al quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell' articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile .
noteart;

Art. 133

1. Le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono gia' state precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione.
2. Nel caso di rimessione in istruttoria, la causa e' definita dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, commi 2 e 3.
3. L'appello contro le sentenze del pretore nelle cause indicate nel comma 1 si propone alla corte di appello.

Art. 134

1. (( Salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis, l'appello contro le sentenze del pretore )) emesse anteriormente alla data di efficacia del presente decreto e non ancora impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla corte di appello.
2. La causa e' definita sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 134-bis

(( 1. Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all' articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.
2. Quando e' stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione. ))

Art. 135

1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti:
a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono gia' state precisate le conclusioni o la causa e' stata comunque ritenuta in decisione;
b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 136

1. In tutti i casi previsti dal presente capo restano comunque ferme le preclusioni e le decadenze gia' verificatesi e la validita' degli atti compiuti.
CAPO XXIII Titolo III MODIFICHE AL CODICE CIVILE, ALLA LEGGE FALLIMENTARE E IN MATERIA DI LIBRI FONDIARI Capo I Disposizioni in materia di persone e famiglia

Art. 137

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 100 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"Puo' anche autorizzare, con le stesse modalita', per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilita' che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze.".
Nota all'art. 137:
- Il testo vigente dell' art. 100 del codice civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 100 (Riduzione del termine e omissione della pubblicazione). - Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In quel caso la riduzione del termine e' dichiarata nella pubblicazione.
Puo' anche autorizzare, con le stesse modalita', per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilita' che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze.
Quando e' stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97.".

Art. 138

1. Nell' articolo 254, primo comma, del codice civile le parole "o davanti al giudice tutelare" sono soppresse.
Nota all'art. 138:
- Il testo vigente dell' art. 254 del codice civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 254 (Forma del riconoscimento). - Il riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in atto pubblico o in un testamento qualunque sia la forma di questo.
La domada di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.".

Art. 139

1. L' articolo 343 del codice civile e' cosi' modificato:
a) nel primo comma, le parole "la pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "il tribunale del circondario";
b) nel secondo comma, la parola "mandamento" e' sostituita dalla parola "circondario".
Nota all'art. 139:
- Il testo vigente dell' art. 343 del codice civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 343 (Apertura della tutela). - Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potesta' dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove e' la sede principale degli affari e interessi del minore.
Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del tribunale.".

Art. 140

1. Nell' articolo 344, primo comma, del codice civile la parola "pretura" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Nota all'art. 140:
- Il testo vigente dell' art. 344 del codice civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 344 (Funzioni del giudice tutelare). - Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare puo' chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.".

Art. 141

1. Nel primo comma dell'articolo 363 del codice civile le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
2. Negli articoli 363, terzo comma , e 365, primo comma, del codice civile le parole "la pretura" sono sostituite dalle parole "il tribunale".
Note all'art. 141:
- Il testo vigente dell' art. 363 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 363 (Formazione dell'inventario). - L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a cio' delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se e' possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.
Il giudice puo' consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.
L'inventario e' depositato presso il tribunale.
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerita'.".
- Il testo vigente dell' art. 365 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 365 (Inventario di aziende). - Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 363.
Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo e' riportato nell'inventario generale.".

Art. 142

1. Nell' articolo 446 del codice civile le parole "il pretore o" sono soppresse.
Nota all'art. 142:
- Il testo vigente dell' art. 446 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 446 (Assegno provvisorio). - Finche' non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale puo', sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di piu' obbligati a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.".
CAPO XXIV Capo II Disposizioni in materia di successioni

Art. 143

1. Nel primo comma dell'articolo 484 del codice civile le parole "della pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "del tribunale del circondario" e le parole "nella stessa pretura" sono sostituite dalle parole "nello stesso tribunale".
Nota all'art. 143:
- Il testo vigente dell' art. 484 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 484 (Accettazione col beneficio d'inventario). - L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si e' aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile .
Se l'inventario e' fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e' stato compiuto.
Se l'inventario e' fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso e' stato compiuto.".

Art. 144

1. Negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 529, 530, primo comma, 620, sesto comma, 730, primo comma, e 736 , secondo comma, del codice civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Note all'art. 144:
- Il testo vigente dell' art. 485 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 485 (Chiamato all'eredita' che e' nel possesso dei beni). - Il chiamato all'eredita', quando a qualsiasi titolo e' nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredita'. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e' stato in grado di completarlo, puo' ottenere dal tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredita' e' considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, e' considerato erede puro e semplice.".
- Il testo vigente dell' art. 508 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 508 (Nomina del curatore). - Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perche' provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.
Il decreto di nomina del curatore e' iscritto nel registro delle successioni.
Le attivita' che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502.".
- Il testo vigente dell' art. 509 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 509 (Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari). - Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, puo' nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non puo' piu' essere fatta valere.
Il decreto di nomina del curatore e' iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.
L'erede perde l'amministrazione dei beni ed e' tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.".
- Il testo vigente dell' art. 517 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 517 (Separazione riguardo ai mobili). - Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario se non e' ancora fatto, e da' le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili gia' alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.".
- Il testo vigente dell' art. 529 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 529 (Obblighi del curatore). - Il curatore e' tenuto a procedere all'inventario dell'eredita', a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredita' o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.".
- Il testo vigente dell' art. 530 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 530. (Pagamento dei debiti ereditari). - Il curatore puo' provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.
Se pero' alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non puo' procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.".
- Per il testo dell' art. 620 del codice civile , come modificato dal presente decreto, vd. sub in note all'art. 145.
- Il testo vigente dell' art. 730 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 730 (Deferimento delle operazioni a un notaio). - Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, e' fatta con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione.
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorita' giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.".
- Il testo vigente dell' art. 736 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 736 (Consegna dei documenti). - Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.
I documenti di una proprieta' che e' stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprieta' e' divisa in parti uguali, e quelli comuni all'intera eredita' si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi e' contrasto nella scelta, la persona e' determinata con decreto dal tribunale del luogo dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.".

Art. 145

1. Negli articoli 528, primo comma, 620, secondo comma, e 621 , primo comma, del codice civile le parole "pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "tribunale del circondario".
Note all'art. 145:
- Il testo vigente dell' art. 528 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 528 (Nomina del curatore). - Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e' pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.".
- Il testo vigente dell' art. 620 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 620 (Pubblicazione del testamento olografo). - Chiunque e' in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura. se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale e' sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui e' scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volonta' dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Nel caso in cui il testamento e' stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione e' eseguita dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale puo' disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorita' giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.".
- Il testo vigente dell' art. 621 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 621 (Pubblicazione del testamento segreto). - Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620.".

Art. 146

1. Nell' articolo 519, primo comma, del codice civile le parole "della pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "del tribunale del circondario".
Nota all'art. 146:
- Il testo vigente dell' art. 519 del codice civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 519 (Dichiarazione di rinunzia). - La rinunzia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finche', a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.".

Art. 147

1. Nell' articolo 609, primo comma, del codice civile le parole "dal pretore o" sono soppresse.
Nota all'art. 147:
- Il testo vigente dell' art. 609 del codice civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 609 (Malattie contagiose, calamita' pubbliche o infortuni). - Quando il testatore non puo' valersi delle forme ordinarie, perche' si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita' o di infortunio, il testamento e' valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di eta' non inferiore a sedici anni.
ll testamento e' redatto e sottoscritto da chi lo riceve; e' sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.".

Art. 148

1. Negli articoli 622 e 702, primo comma, del codice civile le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale". Note all'art. 148:
- Il testo vigente dell' art. 622 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 622 (Comunicazione dei testamenti alla pretura). - Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento pubblico.".
- Il testo vigente dell' art. 702 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 702 (Accettazione e rinunzia alla nomina). - L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.
L'accettazione non puo' essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorita' giudiziaria. su istanza di qualsiasi interessato, puo' assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.".
CAPO XXV Capo III Disposizioni in materia di proprieta' e obbligazioni

Art. 149

1. Nel primo comma dell'articolo 915 del codice civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Nota all'art. 149:
- Il testo vigente dell' art. 915 del codice civile , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 915 (Riparazione di sponde e argini). - Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno puo' provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d'urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.".

Art. 150

1. Negli articoli 1211, 1514, primo comma e 1515, terzo comma, e 1841 del codice civile , la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Note all'art. 150:
- Il testo vigente dell' art. 1211 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1211 (Cose deperibili o di dispendiosa custodia). - Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, puo' farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.".
- Il testo vigente dell' art. 1514 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1514 (Deposito della cosa venduta). - Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore puo' depositarla per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.".
- Il testo vigente dell' art. 1515 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1515 (Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore). - Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore puo' far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sara' eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorita' o da norme corporative, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita puo' essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.".
- Il testo vigente dell' art. 1841 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1841 (Apertura forzata della cassetta). - Quando il contratto e' scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, puo' chiedere al tribunale l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione puo' farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.
Il tribunale puo' dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e puo' ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto e' dovuto alla banca per canoni e spese.".
CAPO XXVI Capo IV Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile

Art. 151

1. L'articolo 41 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 41. - I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui e' stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica.".

Art. 152

1. L'articolo 50 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 50. - Il cancelliere e' responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.".

Art. 153

1. Nella sezione II del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, prima dell'articolo 52 e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, 620, secondo e sesto comma, 621, primo comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.".

Art. 154

1. L'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' cosi' modificato:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Presso la cancelleria di ogni tribunale e' tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni.";
b) nel secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Nota all'art. 154:
- Il testo vigente dell'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 52 (Presso la cancelleria di ogni tribunale e' tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni). - In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L'inserzione e' fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su istanza della parte o dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.
Il registro e' diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredita' con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredita' beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredita'. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredita' giacenti, nonche' gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari.
Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si e' aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.".

Art. 155

1. Nell'articolo 53, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "cancelliere".
Nota all'art. 155:
- Il testo vigente dell'art. 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 53. - Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal cancelliere. Nell'ultima pagina il pretore indica il numero dei fogli di cui esso e' composto.
Il registro puo' essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.".

Art. 156

1. Nell'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
Nota all'art. 156:
- Il testo vigente dell'art. 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 55. - Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale secondo l'art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.".

Art. 157

1. Dopo l'articolo 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 57-bis. - L'autorizzazione prevista nell'articolo 915, primo comma, del codice e' data dal tribunale in composizione monocratica.".

Art. 158

1. Dopo l'articolo 73 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 73-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma, 1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.".
CAPO XXVII Capo V Modifiche alla legge fallimentare

Art. 159

1. Negli articoli 84 e 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole "pretore" e "pretori" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono, dalle parole "giudice di pace" e "giudici di pace".
Nota all'art. 159:
- Il testo vigente degli articoli 84 e 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 84 (Apposizione dei sigilli). - Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o per sua delegazione, in caso d'impedimento, il giudice di pace, procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile , all'apposizione dei sigilli, sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. All'apposizione dei sigilli nella sede principale dell'impresa deve assistere, salvo legittimo impedimento, il curatore.
Per i beni che si trovano in altre localita' il giudice delegato richiede, per mezzo del cancelliere, i giudici di pace competenti di procedere all'apposizione dei sigilli.
Il verbale redatto dal giudice di pace e' trasmesso immediatamente al giudice delegato.
Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli puo' emettere i provvedimenti provvisori e conservativi che ritiene necessari, compreso quello della vendita delle cose deteriorabili.".
"Art. 85 (Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace). - Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace, che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, puo' procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.".

Art. 160

1. Il sesto comma dell'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' abrogato.
Nota all'art. 160:
- Il testo vigente dell' art. 99 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 99 (Istruzione dell'opposizione e sentenza relativa). - Il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione e quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell' art. 189 del codice di procedura civile .
Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.
Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli sono rimesse, con unica sentenza. Nella ipotesi prevista dall' art. 279, primo comma, del codice di procedura civile , il tribunale puo' ammettere provvisoriamente al passivo tutto o in parte il credito contestato.
La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed e' provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere da' immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ai procuratori delle parti, a norma dell' art. 136 del codice di procedura civile .
Il termine per appellare e' di giorni quindici dall'affissione della sentenza. Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza ed e' ridotto della meta'.".

Art. 161

1. Il primo comma dell'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' abrogato.
Nota all'art. 161:
- Il testo vigente dell' art. 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 156 (Organi e provvedimenti conservativi). - E' facoltativa la nomina del comitato dei creditori.
Puo' essere omessa l'apposizione dei sigilli.".
CAPO XXVIII Capo VI Modifiche in materia di libri fondiari

Art. 162

1. Negli articoli 13, primo, secondo e terzo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23 , primo e secondo comma, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "tribunale in composizione monocratica".
Note all' art. 162:
- Il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , reca: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province".
- Il testo vigente dell' articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 13. - Chiunque vanti diritti ereditari puo', mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si e' aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualita' di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore.
Se la successione si e' aperta fuori dei territori indicati nell'art. 1 il certificato di eredita' deve chiedersi al tribunale in composizione monocratica del luogo dove si trova la maggior parte dei beni immobili del defunto esistenti nei territori medesimi.
Ove nell'eredita' siano compresi beni immobili la richiesta del certificato e' obbligatoria.
Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredita' e di legato le disposizioni dell' art. 49, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 .".
- Il testo vigente dell' art. 16 del regio decreto 28 marzo 1929,
n. 499 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 16. - Il tribunale in composizione monocratica assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; puo' indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.
Il tribunale in composizione monocratica puo' disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti piu' idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.
Il richiedente, se giuri il falso, e' punito a termini dell' art. 371 del codice penale .".
- Il testo vigente dell' art. 17 del regio decreto 28 marzo 1929,
n. 499 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 17. - Il tribunale in composizione monocratica, valutate le prove secondo il suo libero convincimento, provvede mediante decreto motivato a rilasciare o negare il certificato.
Se e' pendente una lite sul diritto a succedere, egli, nel certificato, fara' menzione espressa della pendenza di lite.
I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facolta' di sostituirli con copia autentica.".
- Il testo vigente dell' art. 19 del regio decreto 28 marzo 1929,
n. 499 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 19. - Se risulta che l'erede e' stato istituito sotto condizione o con onere modale, ovvero che il testatore gli ha imposto di dar cauzione, oppure ha disposto dei legati, il tribunale in composizione monocratica deve farne espressa menzione nel certificato.".
- Il testo vigente dell' art. 20 del regio decreto 28 marzo 1929,
n. 499 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 20. - Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il tribunale in composizione monocratica dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.".
- Il testo vigente dell' art. 22 del regio decreto 28 marzo 1929,
n. 499 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 22. - Il legatario di una cosa o di un diritto determinato, esistente nel patrimonio del defunto al momento della sua morte, puo' chiedere, mediante ricorso al tribunale in composizione monocratica competente secondo le norme dell'art. 13, il rilascio di un certificato sull'acquisto del legato medesimo.
A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtu' del quale egli vanta il suo diritto.
Il tribunale in composizione monocratica, ove sia possibile, deve sentire gli eredi.
Nel rimanente si applicano le disposizioni relative al certificato di eredita'.".
- Il testo vigente dell' art. 23 del regio decreto 28 marzo 1929,
n. 499 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 23. - Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica e' regolato dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previsti dal codice di procedura civile , in quanto applicabili.
La cancelleria deve comunicare all'ufficio del registro del luogo ove si e' aperta la successione, copia dei certificati di eredita' o di legato rilasciati dal tribunale in composizione monocratica.".

Art. 163

1. Il primo comma dell'articolo 75 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e' sostituito dal seguente:
"Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale e' costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui e' preposto un giudice designato dal presidente del tribunale.".
Nota all'art. 163:
- Il testo vigente dell'articolo 75 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929,
n. 499 , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 75. - Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale e' costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui e' preposto un giudice designato dal presidente del tribunale.
Ogni ufficio competente alla conservazione dei libri fondiari riguardanti gli immobili, che sono situati, in tutto o nella loro parte preminente, nella rispettiva circoscrizione.
Salve le eccezioni stabilite dalla legge, le domande per le iscrizioni tavolari sono dirette al giudice tavolare che conserva la rispettiva partita tavolare.
E' data facolta' al Ministro della giustizia di concentrare in una pretura i libri tavolari di comuni appartenenti alla circoscrizione di altre preture.".

Art. 164

1. L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e' cosi' modificato:
a) nel secondo comma, dopo la parola "tribunale" sono inserite le parole "in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato";
b) il terzo comma e' abrogato.
Nota all'art. 164:
- Il testo vigente dell'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 126. - I decreti tavolari non sono revocabili ne' modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.
Contro di essi e' ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.".

Art. 165

1. Nel primo comma dell'articolo 128 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 le parole "deve trasmettere il reclamo all'autorita' superiore unitamente agli atti e documenti all'uopo occorrenti" sono sostituite dalle parole "deve rimettere al collegio gli atti e i documenti occorrenti ai fini della decisione".
Nota all'art. 165:
- Il testo vigente dell'articolo 128 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 128. - Il giudice tavolare deve rimettere al collegio gli atti e i documenti occorrenti ai fini della decisione e notificare d'ufficio la presentazione del reclamo alle persone a cui e' stato notificato il decreto impugnato ad eccezione del reclamante.".
CAPO XXIX Titolo IV DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE Capo I Disposizioni relative alla competenza e alle attribuzioni del tribunale

Art. 166

1. L' articolo 6 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Competenza del tribunale). - 1. Il tribunale e' competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise.".

Art. 167

1. L' articolo 15 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Competenza per materia determinata dalla connessione). - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, e' competente per tutti la corte di assise.".

Art. 168

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e' disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.".
Nota all'art. 168:
- Il testo vigente dell' articolo 17 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 17 (Riunione di processi). - 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi:
a) nei casi previsti dall'art. 12;
b) nei casi di reato continuato;
c) nei casi di reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre;
d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e' disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.".

Art. 169

1. Il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Capo VI
Capacita' e composizione del giudice
Art. 33. (Capacita' del giudice). - 1. Le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Non si considerano attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
3. Non si considerano altresi' attinenti alla capacita' del giudice ne' al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.
Art. 33-bis. (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale , esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-ter, 419, 420 comma 3, 426, 428, 429 comma 2, 430, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 434 comma 2, 440, 449 comma 2, 452 comma 1, numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578 comma 1 , 609-bis , 609-quater , 609-octies , 644 , 648-bis e 648-ter del codice penale ;
d) delitti previsti dagli articoli 2621 , 2628 , 2629 e 2637 del codice civile , nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dagli articoli 1135 , 1136 , 1137 , 1138 e 1153 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ;
g) delitti previsti dagli articoli 216 , 223 e 228 della legge 16 marzo 1942, n. 267 , in materia fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall' articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 , attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
l) delitto previsto dall' articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennalo 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall' articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall' articolo 12-quinquies comma 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356 , in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall' articolo 6 commi 3 e 4 della legge 25 giugno 1993, n. 205 , in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall' articolo 25 comma 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e dall' articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496 , in materia di armamenti ed armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per la determinazione della pena si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.
Art. 33-ter. (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge, il tribunale giudica in composizione monocratica.
Art. 33-quater. (Effetti della connessione sulla composizione del giudice). - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.".

Art. 170

1. Dopo il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Capo VI-bis
Provvedimenti sulla composizione collegiale
o monocratica del tribunale
Art. 33-quinquies. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale). - 1.
L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il ter-mine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.
Art. 33-sexies. (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare).
- 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza e contestuale decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 555, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424 commi 2 e 3, 557, 558 e 559.
Art. 33-septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado). - 1. Nel dibattimento di primo grado, il collegio, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del giudice monocratico, pronuncia ordinanza e fissa la data dell'udienza davanti a questo; se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 486 comma 4.
Art. 33-octies. (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione). - 1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purche' la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
Art. 33-nonies. (Validita' delle prove acquisite). - 1.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidita' degli atti del procedimento, ne' l'inutilizzabilita' delle prove gia' acquisite.".
CAPO XXX Capo II Disposizioni relative all'incompatibilita', all'astensione e alla ricusazione del giudice

Art. 171

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio.".
Nota all'art. 171:
- Il testo vigente dell' articolo 34 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 34 (Incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento). - 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non puo' esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ne' participare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.
2. Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio.
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non puo' esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.".

Art. 172

1. Il comma 4 dell'articolo 36 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.".
Nota all'art. 172:
- Il testo vigente dell' articolo 36 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 36 (Astensione). - 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcune delle parti private o un difensore e' debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se e' tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti e' prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi e' inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge e' offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. I motivi di astensione indicati nel comma 1, lett. b) seconda ipotesi e lett. e) o derivanti da incompatibilita' per ragioni di coniugio o affinita', sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. La dichiarazione di astensione e' presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalita' di procedura.
4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.".

Art. 173

1. Il comma 1 dell'articolo 40 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.".
Nota all'art. 173:
- Il testo vigente dell' articolo 40 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 40 (Competenza a decidere sulla ricusazione). - 1.
Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
3. Non e' ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.".

Art. 174

1. Nei commi 1 , 2 e 3 dell'articolo 41 del codice di procedura penale le parole "o il tribunale" sono soppresse.
Nota all'art. 174:
- Il testo vigente dell' articolo 41 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 41 (Decisione sulla dichiarazione di ricusazione).
- 1. Quando la dichiarazione di ricusazione e' stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previste dall'art. 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale e' proponibile ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'art. 611.
2. Fuori dei casi di inammissibilita' della dichiarazione di ricusazione, la corte puo' disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attivita' processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.
3. Sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti e' comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed e' notificata alle parti private.".
CAPO XXXI Capo III Disposizioni relative al pubblico ministero

Art. 175

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 del codice di procedura penale le parole "o presso la pretura" sono soppresse.
Nota all'art. 175:
- Il testo vigente dell' articolo 51 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 51 (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lett. a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416-bis e 630 del codice penale , per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , le funzioni indicate nel comma 1, lett. a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.".

Art. 176

1. L' articolo 52 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nei commi 2 e 4, le parole "il procuratore della Repubblica presso la pretura," e "del procuratore della Repubblica presso la pretura," sono rispettivamente soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione".
Nota all'art. 176:
- Il testo vigente dell' articolo 52 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 52 (Astensione). - 1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facolta' di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.
3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione.
4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto e' sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, puo' essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'art. 11.".
CAPO XXXII Capo IV Disposizioni relative agli atti

Art. 177

1. Nel comma 2 dell'articolo 112 del codice di procedura penale le parole: "o il pretore" sono soppresse.
Nota all'art. 177:
- Il testo vigente dell' articolo 112 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 112 (Surrogazione di copie agli originali mancanti). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, e' per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non e' possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed e' posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.
2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.".

Art. 178

1. Nel comma 2 dell'articolo 162 del codice di procedura penale le parole "del pretore" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
Nota all'art. 178:
- Il testo vigente dell' art. 162 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 162 (Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto) - 1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorita' che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
2. La dichiarazione puo' essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale e' trasmesso immediatamente all'autorita' giudiziaria che procede.
Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione e' ricevuta da una autorita' giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorita'.
4. Finche' l'autorita' giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.".
CAPO XXXIII Capo V Disposizioni relative alle impugnazioni delle misure cautelari

Art. 179

1. Nel comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale , dopo le parole "Sulla richiesta di riesame decide" sono inserite le parole ", in composizione collegiale,".
Nota all'art. 179:
- Il testo vigente dell' art. 309 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva). - 1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'art. 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giomi per i quali e' stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'art. 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame e' presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonche' tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127.
L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso e' notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura puo' partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale puo' annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero puo' confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.".

Art. 180

1. Nel comma 1-bis dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale , dopo le parole "Sull'appello decide", sono inserite le parole", in composizione collegiale,".
Nota all'art. 180:
- Il testo vigente dell' art. 322-bis del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 322-bis (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'uffico che ha emesso il provvedimento.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 310.".

Art. 181

1. Nel comma 5 dell'articolo 324 del codice di procedura penale , dopo le parole "Sulla richiesta di riesame decide", sono inserite le parole ", in composizione collegiale,".
Nota all'art. 181:
- Il testo vigente dell' art. 324 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 324 (Procedimento di riesame). - 1. La richiesta di riesame e' presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta e' presentata con le forme previste dall'art. 582. Se la richiesta e' proposta dall'imputato non detenuto ne' internato, questi, ove non abbia gia' dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127.
Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi 9 e 10. La revoca del decreto di sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati nell' art. 240, comma 2, del codice penale .
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprieta', rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.".
CAPO XXXIV Capo VI Disposizioni relative alle indagini preliminari

Art. 182

1. Nel comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura penale i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio.".
Nota all'art. 182:
- Il testo vigente dell' art. 344 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 344 (Richiesta di autorizzazione a procede). - 1.
Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale e' necessaria l'autorizzazione.
2. Se la persona per la quale e' necessaria l'autorizzazione e' stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.
3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessita' dopo che si e' proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi e' pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'assunzione delle prove richieste dalle parti.
4. Quando si procede nei confronti di piu' persone per alcune delle quali soltanto e' necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si puo' procedere separatamente contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non e' necessaria.".

Art. 183

1. Nel comma 3 dell'articolo 370 del codice di procedura penale le parole "o la pretura" sono soppresse.
Nota all'art. 183:
- Il testo vigente dell' art. 370 del codice di procedura penale come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 370 (Atti diretti e atti delegati). - 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta', con l'assistenza necessaria del difensore.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli artt. 364, 365 e 373.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, puo' delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facolta' di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.".

Art. 184

1. Nel comma 1 dell'articolo 461 del codice di procedura penale le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale". Nota all'art. 184:
- Il testo vigente dell' art. 461 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 461 (Opposizione). - 1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale, del luogo in cui si trova l'opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilita', gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia gia' provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente puo' nominare un difensore di fiducia.
3. Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
4. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5. Se non e' proposta opposizione o se questa e' dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.
6. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione.".
CAPO XXXV Capo VII Disposizioni relative al dibattimento

Art. 185

1. Nel comma 1 dell'articolo 489 del codice di procedura penale le parole "presso la pretura" sono sostituite dalle parole "presso il tribunale".
Nota all'art. 185:
- Il testo vigente dell' art. 489 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 489 (Dichiarazione del contumace). - 1. L'imputato gia' contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, puo' chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'art. 494. Nel corso del giudizio di cassazione le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui l'imputato si trova.
2. L'imputato nella richiesta prevista dal comma 1 puo' nominare un difensore al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l'audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in cui e' pervenuta la richiesta.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione o nella fase della esecuzione. In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.".
4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato e' trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale e' trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell'art. 677.".

Art. 186

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 516 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.".
Nota all'art. 186:
- Il testo vigente dell' art. 516 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 516 (Modifica della imputazione). - 1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come e' descritto nel decreto che dispone il giudizio e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.
1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.".

Art. 187

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 517 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Si applica la disposizione prevista dall'articolo 516 comma 1-bis.".
Nota all'art. 187:
- Il testo vigente dell' art. 517 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 517 (Reato concernente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento). - 1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1 lett. b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purche' la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.
1-bis. Si applica la disposizione prevista dall'art. 516 comma 1-bis.".

Art. 188

1. Il comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"1. Nella sentenza il giudice puo' dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purche' il reato non ecceda la sua competenza ne' risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica.".
Nota all'art. 188:
- Il testo vigente dell' art. 521 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 521 (Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza). - 1. Nella sentenza il giudice puo' dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purche' il reato non ecceda la sua competenza ne' risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica.
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto e' diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2.".

Art. 189

1. Dopo l' articolo 521 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 521-bis. (Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni). - 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516 comma 1-bis, 517 comma 1-bis e 518, il fatto risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.".
CAPO XXXVI Capo VIII Disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale monocratico

Art. 190

1. La rubrica del libro VIII del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA".
2. La rubrica del titolo I del libro VIII del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "DISPOSIZIONE GENERALE".

Art. 191

1. L' articolo 549 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 549. (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica). - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto cio' che non e' previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.".

Art. 192

1. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 555 del codice di procedura penale le parole "pretore competente per il giudizio" sono sostituite dalle parole "giudice competente per il giudizio".
Nota all'art. 192:
- Il testo vigente dell' art. 555 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 555 (Decreto di citazione a giuzdizio). - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa qualora risulti identificata;
e) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato puo' chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
f) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.
2. Il decreto e' nullo se non e' preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, ovvero se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c), d), f).
3. Il decreto e' notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.".

Art. 193

1. L' articolo 558 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento)";
b) nei commi 1 e 3 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Nota all'art. 193:
- Il testo vigente dell' art. 558 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 558 (Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento). - 1. Se entro il termine indicato negli articoli 555, comma 1, lettera e) e 556, comma 1, l'imputato non presenta richiesta di definizione anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al giudice unitamente al decreto di citazione a giudizio e dispone la citazione della persona offesa.
2. La citazione della persona offesa e' notificata almeno cinque giorni prima della data dell'udienza indicata nel decreto di citazione.
3. Il giudice, se non deve applicare la disposizione prevista dall'art. 469, procede al dibattimento a norma dell'art. 567.".

Art. 194

1. Nel comma 1 dell'articolo 559 del codice di procedura penale la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Nota all'art. 194:
- Il testo vigente dell' art. 559 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 559 (Atti urgenti). - 1. Il giudice per le indagini preliminari e' competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'art. 467 e provvede sulle misure cautelari ( c.p.p. 291, 299 sgg.) fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non e' trasmesso al giudice a norma dell'art. 558, comma 1.".

Art. 195

1. Nel comma 1 dell'articolo 562 del codice di procedura penale la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice del dibattimento".
Nota all'art. 195:
- Il testo vigente dell' art. 562 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 562 (Trasformazione del rito). - 1. Nel corso dell'udienza il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio fissando l'udienza davanti al giudice del dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti.
2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall'art. 555, comma 1, lettere e,) f) e g).
3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto e' notificato alle parti' non presenti almeno cinque giorni prima della data dell'udienza.".

Art. 196

1. L' articolo 563 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili.";
b) nel comma 4 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Nota all'art. 196:
- Il testo vigente dell' art. 563 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il presente:
"Art. 563 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. Si osservano le disposizioni del titolo Il del libro VI, in quanto applicabili.
2. Se la richiesta e' formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni. esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell'udienza.
Del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza e' notificato avviso all'imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima.
3. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell'art. 562.
4. Se la richiesta e' formulata dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 555, comma 1, lettera e), e' competente a decidere il giudice del dibattimento.".

Art. 197

1. Il comma 1 dell'articolo 565 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.".
Nota all'art. 197:
- Il testo vigente dell' art. 565 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 565 (Procedimento per decreto). - 1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.
2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.".

Art. 198

1. L' articolo 566 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nel comma 1 la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice del dibattimento";
b) nei commi 2, 3, 4, 5 e 8 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Nota all'art. 198:
- Il testo vigente dell' art. 566 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 566 (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo). - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il giudizio sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'art. 97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'art. 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'art. 386, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero, al piu' presto e comunque entro le successive quarantotto ore.
Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.
5. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il pretore procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto e' convalidato a norma dei commi precedenti. si procede immediatamente al giudizio.
7. L'imputato ha facolta' di' richiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell'art. 444. In tal caso, se vi e' consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 452, comma 2.
9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo II del presente libro.".

Art. 199

1. L' articolo 567 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) nel comma 1 le parole "stabilite per il procedimento davanti al tribunale" sono sostituite dalle parole "previste dai titoli II e III del libro VII";
b) nei commi 4 e 5 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice";
c) nel comma 6 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice" e le parole "del circondario" sono soppresse.
Nota all'art. 199:
- Il testo vigente dell' art. 567 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 567 (Dibattimento). - 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dai titoli II e III del libro VII, in quanto applicabili.
2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame a norma dell'art. 468 devono, a pena di inammissibilita', essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento.
3. Anche fuori dei casi previsti dall'art. 140, il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono.
4. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private puo' essere condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il giudice redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessita'.
6. In caso di impedimento del giudice la sentenza e' sottoscritta da presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.".
CAPO XXXVII Capo IX Disposizioni relative alle impugnazioni

Art. 200

1. Nel comma 1 dell'articolo 570 del codice di procedura penale le parole "procuratore della Repubblica presso la pretura, il" sono soppresse.
Nota all'art. 200:
- Il testo vigente dell' art. 570 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 570 (Impugnazione del pubblico ministero). - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impunazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Il procuratore generale puo' proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.
2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.
3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di' appello puo' partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.".

Art. 201

1. Nel comma 2 dell'articolo 582 del codice di procedura penale le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale". Nota all'art. 201:
- Il testo vigente dell' art. 582 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 582 (Presentazione dell'impugnazione). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione e' presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.
2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.".

Art. 202

1. L' articolo 596 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello.";
b) nel comma 3, le parole "presso il tribunale" sono soppresse.
Nota all'art. 202:
- Il testo vigente dell' art. 596 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 596 (Giudice competente). - 1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello.
2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 428, sull'appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono,
rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise.".

Art. 203 - null

null Nota all'art. 203:
- Il testo vigente dell' art. 604 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 604 (Questioni di nullita'). - 1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'art. 522, dichiara la nullita' in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi e' stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.
3. Quando vi e' stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.
4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'art. 179, da cui sia derivata la nullita' del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita'.
Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullita' indicate nell'art. 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullita' del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.
5. Se si tratta di altre nullita' che non sono state sanate, il giudice di appello puo' ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita', decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio.
6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.
7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.
8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini.
Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.".

Art. 204

1. L' articolo 608 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) il comma 3 e' soppresso;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge.".
Nota all'art. 204:
- Il testo vigente dell' art. 608 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 608 (Ricorso del pubblico ministero). - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile ( c.p.p. 593).
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.
4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'art. 569 e da altre disposizioni di legge.".

Art. 205 - null

null Nota all'art. 205:
- Il testo vigente dell' art. 623 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 623 (Annullamento con rinvio). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:
a) se e' annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;
b) se e' annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'art. 604, comma 1, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se e' annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio e' rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini;
d) se e' annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.".
CAPO XXXVIII Capo X Disposizioni relative alla esecuzione

Art. 206

1. Il comma 4 dell'articolo 665 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti:
"4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, e' competente in ogni caso il giudice ordinario.
4-bis. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione e' attribuita in ogni caso al collegio.".
Nota all'art. 206:
- Il testo vigente dell' art. 665 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 665 (Giudice competente). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato.
2. Quando e' stato proposto appello, se il provvedimento e' stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, e' competente il giudice di primo grado; altrimenti e' competente il giudice di appello.
3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, e' competente in ogni caso il giudice ordinario.
4-bis. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione e' attribuita in ogni caso al collegio.".

Art. 207

1. Nel comma 1 dell'articolo 690 del codice di procedura penale dopo la parola "decide," sono inserite le parole "in composizione monocratica e".
Nota all'art. 207:
- Il testo vigente dell' art. 690 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 690 (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati). - 1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'art. 666, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio del casellario giudiziale.".
CAPO XXXIX Capo XI Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale

Art. 208

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato dall'articolo 17 comma 1-bis del codice il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui e' stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene disposta, gli atti sono restituiti.".
Note all' art. 208:
- Il decreto legislativo 28 luglio 1988, n. 271 reca: "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ".
- Il testo vigente dell'art. 2 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2 (Riunione di processi). - 1. Se piu' processi che possono essere riuniti a norma dell'art. 17 del codice pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui e' stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi. In tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato.
1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato dall'art. 17, comma 1-bis del codice il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui e' stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene dsposta, gli atti sono restituiti.".

Art. 209

1. Il comma 1 dell'articolo 6 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' sostituito dal seguente:
"1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria e' costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica.".
Nota all'art. 209:
- Il testo vigente dell'art. 6 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
" Art. 6 (Costituzione dell'organico delle sezioni). - 1.
L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria e' costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica.
2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato. Nel decreto e' fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.
4. Il personale applicato a norma dell'art. 5, comma 2, non viene calcolato nell'organico delle sezioni.".

Art. 210

1. Nel comma 1 dell'articolo 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , le parole "dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura," sono soppresse.
Nota all'art. 210:
- Il testo vigente dell'art. 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 68 (Formazione e revisione dell'albo dei periti). - 1. L'albo dei periti previsto dall'art. 67 e' tenuto a cura del presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.
2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69, comma 3, o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.".

Art. 211

1. Nel comma 4 dell'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , le parole "della pretura o" sono soppresse.
Nota all'art. 211:
- Il testo vigente dell'art. 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 82 (Attivita' per il deposito e la custodia delle cose sequestrate). - 1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il conome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome e' stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.
2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli e' redatto verbale.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell'art. 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria del tribunale e annotate nei relativi registri.
La stessa cancelleria provvede altresi' agli adempimenti previsti dall'art. 83.".

Art. 212

1. Nel comma 1 dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , le parole "dal pretore, dal tribunale" sono sostituite dalle parole "dal tribunale in composizione collegiale o monocratica".
Nota all'art. 212:
- Il testo vigente dell'art. 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 91 (Giudice competente in ordine alle misure cautelari). - 1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.".

Art. 213

1. La rubrica del capo XII delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' sostituita dalla seguente: "DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA".

Art. 214

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 160 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , le parole "pretore dirigente" sono sostituite dalle parole "presidente del tribunale".
Nota all'art. 214:
- Il testo vigente dell'art. 160 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 160 (Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale). - 1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'art. 132, comma 2, e' proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.
2. Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560, comma 2, 563, comma 2 del codice, l'individuazione della data dell'udienza e' effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal presidente del tribunale.".

Art. 215

1. Nel comma 4 dell'articolo 162 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Nota all'art. 215:
- Il testo vigente dell'art. 162 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 162 (Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale). - 1. La delega prevista dall' art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' conferita con atto scritto di cui e' fatta annotazione in apposito registro ed e' esibita in dibattimento.
2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega puo' essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida.
3. Quando si presenta la necessita' di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato puo' procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica.
4. Il giudice, nel caso previsto dal comma 3, puo' sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario.".

Art. 216

1. Nel comma 1 dell'articolo 163 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28. luglio 1989, n. 271, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice" e le parole "presso la pretura" sono soppresse.
Nota all'art. 216:
- Il testo vigente dell'art. 163 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 163 (Presentazione dell'arrestato per la convalida). - 1. Nel caso previsto dall'art. 566, comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio e' diposta dal procuratore della Repubblica con l'atto mediante il quale formula l'imputazione.
2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.".

Art. 217

1. Dopo il capo XII del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' inserito il seguente:
"Capo XII-bis
Disposizioni relative alle sezioni distaccate
del tribunale
Art. 163-bis. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). - 1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.
Art. 163-ter. (Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.".
CAPO XL Capo XII Disposizioni di coordinamento

Art. 218

1. Sono abrogati gli articoli 7 , 550 e 594 del codice di procedura penale , e l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
Note all' art. 218 :
- L' art. 7 del codice di procedura penale disciplinava la competenza del pretore.
- L' art. 550 del codice di procedura penale individuava gli organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore.
- L' art. 594 del codice di procedura penale dettava disposizione in tema di appello del pubblico ministero.
- L'art. 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ricava norme sulle intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura.
- Per il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , vedi in nota all'art. 208.
CAPO XLI Capo XIII Disposizioni transitorie e finali

Art. 219

1. Quando vi e' stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma dell' articolo 484 del codice di procedura penale , i giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione dell'organo giudicante.
2. Negli altri casi, i giudizi sono definiti sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, salvo quanto disposto dagli articoli 220, 221 e 222.
Nota all'art. 219:
- Si trascrive il testo dell' art. 484 del codice di procedura penale :
" Art. 484 (Costituzione delle parti). - 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'art. 97, comma 4.".

Art. 220

1. Se, (( alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247 )) , e' stata fissata o e' iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, l'udienza e' tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti. Il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio, emette decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica.

Art. 221

1. Quando e' revocata una sentenza di non luogo a procedere in relazione a reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, il giudice, se il pubblico ministero ne fa richiesta, emette decreto di citazione a giudizio dandone lettura alle parti presenti; altrimenti ordina la riapertura delle indagini a norma dell' articolo 436 del codice di procedura penale .
Nota all'art. 221:
- Si riporta il testo dell' art. 436 del codice di procedura penale :
"Art. 436 (Provvedimenti del giudice). - 1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l'udienza preliminare, dandone avviso agli interessati presenti e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini.
3. Con l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi.
4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l'archiviazione, trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio.".

Art. 222

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 219, comma 1, quando alla data di efficacia del presente decreto e' stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al pretore, la stessa si intende fissata davanti al tribunale; le parti e le altre persone citate devono comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora gia' stabiliti.
2. (( Se alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247 e' stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale )) per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa e' tenuta dal collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo davanti al tribunale in composizione monocratica, se possibile nello stesso giorno.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui, a norma dell'articolo 47, vi e' mutamento della sede di trattazione del procedimento. In tali casi e' fissata una nuova udienza.
4. I titolari degli uffici curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

Art. 223

1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice, (( . . . )) dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili.
2. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall' articolo 422 del codice di procedura penale .
3. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2 , 442 e 443 del codice di procedura penale .

Art. 224

1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere, nella prima udienza successiva a detta data, l'applicazione della pena a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale ; l'imputato puo' altresi' presentare domanda di oblazione.
2. Si osservano le disposizioni previste dal titolo II del libro VI del codice di procedura penale e dall'articolo 141 comma 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , in quanto applicabili.
Note all'art. 224:
- Si trascrive il testo dell' art. 444 del codice di procedura penale :
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinare l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".
- Il titolo II del libro VI del codice di procedura penale reca: "Applicazione della pena su richiesta delle parti.".
- Si riporta il testo dell'art. 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale :
"Art. 141 (Procedimento di oblazione). - 1. Se la domanda di oblazione e' proposta nel corso delle indagini preliminari ovvero a norma dell'art. 557 del codice, il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.
2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facolta' di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato.
3. Quando per il reato per il quale si e' proceduto e' ammessa l'oblazione e non e' stato dato l'avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facolta' dell'imputato.
4. Quando e' proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato. Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda e' stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato.".

Art. 225

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 1999, N. 14 ))

Art. 226

1. Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle disposizioni anteriormente vigenti, quando per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall' articolo 69 del codice penale il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice, anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D. Lgs. 4 maggio 1999, n. 138 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che nel presente articolo le parole "Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "Nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto".

Art. 227

1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravita' e della concreta offensivita' del reato, del pregiudizio che puo' derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonche' dell'interesse della persona offesa.
2. Gli uffici comunicano tempestivamente al Consiglio superiore della magistratura i criteri di priorita' ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze.
CAPO XLII Titolo V TRASFERIMENTO DI FUNZIONI PRETORILI ALLE AMMINISTRAZIONI Capo I Principi generali

Art. 228

1. Quando leggi o decreti attribuiscono funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della pubblica amministrazione, le attribuzioni pretorili sono soppresse.
2. Sono altresi' soppresse le funzioni amministrative di altre autorita' giurisdizionali, fatta eccezione per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della pubblica amministrazione.

Art. 229

1. Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorita' amministrative e' soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.

Art. 230

1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il potere dell'autorita' giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni e' trasferito al dirigente dell'ufficio cui e' destinato il registro.

Art. 231

1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attivita', questo e' reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

Art. 232

1. Quando per l'espletamento delle funzioni pretorili trasferite all'autorita' amministrativa dal presente decreto e' prevista la possibilita' di avvalersi della forza pubblica, l'autorita' amministrativa cui la funzione e' devoluta, se non ne dispone di propria, ne fa richiesta al prefetto.
CAPO XLIII Capo II Modifiche in materia di notariato

Art. 233

1. La legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' cosi' modificata:
a) negli articoli 38, primo e secondo comma, 63, primo comma, e 66, secondo comma, le parole "pretore del mandamento" e "pretore" sono sostituite, dove ricorrono, dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto";
b) il primo e il secondo comma dell'articolo 39 sono sostituiti dai seguenti:
"Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procedera' al ritiro degli atti e dei repertori.
Nei casi di urgenza potra' essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.";
c) nel secondo comma dell'articolo 56 le parole "pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "presidente del tribunale";
d) il secondo periodo del primo comma dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente: "Nei casi indicati nell'articolo 39, il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato.";
e) il secondo comma dell'articolo 107 e' sostituito dal seguente: "Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale
contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio.".
Note all' art. 233:
- La legge 16 febbraio 1913, n. 89 reca: "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.".
- Il testo vigente dell' art. 38 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , come modificato dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 38 - L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto ed il capo dell'archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza.
Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena della sanzione amministrativa estensibile a lire 12.000.".
- Il testo vigente dell' art. 63 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 63. - Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorita' il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal capo dell'archivio notarile del distretto a mente dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni sul repertono appena gli sara' restituito.
Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna ''Osservazioni'' del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso.
Le autorita' cui il repertorio sara' presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.".
- Il testo vigente dell' art. 66 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 66. - Il notaro non puo' rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non puo' essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.
Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovra' farne una copia esatta, che sara' verificata sull'originale dal capo dell'archivio notarile del distretto. Di cio' si formera' processo verbale, copia del quale sara' annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prendera' nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.
Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinche' vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.
Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalita' stabilite negli articoli 913 , 915 e 922 del codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.
Il notaro dovra' fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.".
- Il testo vigente dell' art. 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , come modificato dal presente decrto, e' il seguente:
"Art. 39. - Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procedera' al ritiro degli atti e dei repertori.
Nei casi di urgenza potra' essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.
Nel caso di sospensione, d'inabilitazione o d'interdizione temporanea del notaro dall'esercizio, sara' provveduto giusta l'art. 43.".
- Il testo vigente dell' art. 56 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 56. - Se alcuna delle parti e' interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di cio' si fara' menzione nel medesimo.
Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sara' nominato dal presidente del tribunale tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Puo' essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non puo' adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'art. 51.".
- Il testo vigente dell' art. 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 107. - La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6, 7 dell'articolo precedente, e' fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'art. 39, il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato. Nel caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale era iscritto il notaro, o di un membro da esso delegato.
Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio.
Le spese occorrenti per la apposizione e remozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.
L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.".

Art. 234

1. Il primo comma dell'articolo 25 del regio decretolegge 23 ottobre 1924, n. 1737 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 , e' cosi' modificato:
a) nel n. 1 le parole "pretore, qualora il comune, in cui il notaio aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi" sono sostituite dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza";
b) il n. 2 e' abrogato.
Note all' art. 234:
- Il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 , reca: "Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili.".
- Il testo vigente dell' art. 25 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 25. - Le disposizioni degli articoli 38 , 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e 149 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 , e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che:
1 la notizia della morte del notaio, oltre che al consiglio notarile, deve essere data al capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza, entro il termine e sotto la pena stabiliti nel secondo comma del citato art. 38, anche per quanto riguarda l'ufficiale di stato civile indicato nel primo comma dell'articolo stesso;
3 non e' richiesto l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto, o di un consigliere da lui delegato, per la consegna all'archivio notarile negli atti del notaio cessato dall'esercizio e traslocato ad altro distretto.
Il sigillo del notaio cessato dall'esercizio o traslocato ad altra sede e' annullato, nella forma stabilita dall'art. 40 della citata legge sul notariato, d'ordine del capo dell'archivio notarile distrettuale.
Il compenso previsto nell'ultimo comma dell' art. 62 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 , puo' raggiungere la somma di lire tre al giorno.".
CAPO XLIV Capo III Modifiche in materia di stato civile

Art. 235

1. Salvo quanto previsto dall' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 20 le parole "dal pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) negli articoli 20, secondo comma, 21, primo e secondo comma, e 24, primo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "prefetto";
c) negli articoli 37, primo comma, primo periodo, e 39, primo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice delegato dal presidente del tribunale";
d) il secondo comma dell'articolo 97 e' sostituito dal seguente: "Lo sposo che si trova nell'impossibilita' di presentare l'atto di nascita, puo' supplirvi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.";
e) il terzo comma dell'articolo 97 e' abrogato;
f) negli articoli 178, secondo comma, 179, primo comma, 180 e 181, primo e secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "prefetto o un suo delegato";
g) il terzo comma dell'articolo 181 e' abrogato;
h) nel secondo comma dell'articolo 182 le parole "o delegare per essa il pretore" sono soppresse.
Note all'art. 235:
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.".
"Art. 2 (Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica). - (Omissis).
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse. (Omissis).".
- Il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 reca: "Ordinamenti dello stato civile".
- Il testo vigente dell' art. 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 20. - I registri, prima di essere posti in uso, sono vidimati in ciascun foglio dal prefetto o da un suo delegato il quale nella prima pagina di ciascun registro indica di quanti fogli questo e' composto.
Per tale vidimazione il podesta' di ogni comune trasmette al prefetto, non oltre il mese di ottobre di ciascun anno, i registri occorrenti per l'anno successivo. I registri vidimati devono essere restituiti al podesta' non oltre il 15 dicembre.".
- Il testo vigente dell' art. 21 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1328 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 21. - L'ufficiale dello stato civile, se nel corso dell'anno riconosce che qualche registro non e' sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al prefetto per la vidimazione, a norma dell'articolo precedente.
Il prefetto deve indicare espressamente nell'intestazione del registro che questo e' un supplemento di altro registro corrispondente.".
- Il testo vigente dell' art. 24 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 24. - Il primo atto che si riceve in un registro e' steso immediatamente dopo la menzione fatta dal prefetto del numero dei fogli di cui si compone il registro.
Gli altri atti sono stesi di seguito senza lasciar spazio in bianco.
Le linee che non rimangono scritte per intero devono essere coperte, alla presenza delle parti e dei testimoni, con una riga di inchiostro.
Le date ed ogni altra indicazione numerica sono scritte in lettere per esteso.".
- Il testo vigente dell' art. 37 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , come modificato dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 37. - Se uno solo degli originali in corso e' smarrito o distrutto, il procuratore della Repubblica provvede affinche', sotto la vigilanza del giudice delegato dal presidente del tribunale, sia fatta copia esatta dell'originale che ancora si conserva. Nello stesso modo provvede il procuratore della Repubblica quando e' smarrito o distrutto l'originale depositato presso la cancelleria.
Se e' smarrito o distrutto l'originale gia' depositato negli archivi del comune, la copia da estrarre dall'originale depositato presso la cancelleria e' fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
La copia che deve sostituire l'originale distrutto o smarrito e' vidimata dal procuratore della Repubblica.
La spesa della copia e' a carico del comune o dell'erario dello Stato, secondo che l'originale smarrito o distrutto a parteneva all'archivio del comune o a quello della cancelleria del tribunale.".
- Il testo vigente dell' art. 39 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 39. - Nel caso di distruzione di registri dello stato civile, quando per il numero rilevante degli atti da ricostruire si presenta laboriosa e complessa la loro ricostituzione secondo le norme ordinarie stabilite nell'articolo precedente, puo' essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia che alla loro ricostituzione provvedano, entro un determinato periodo di tempo, commissioni locali presiedute dal giudice delegato dal presidente del tribunale e composte del podesta', o di chi ne fa' le veci, di un ministro del culto e del segretario comunale.
Alle dette commissioni spettano, limitatamente agli atti suddetti, le attribuzioni dell'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo precedente.
Esse, su domanda di parte o di ufficio, procedono agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e notizie, raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente ed hanno facolta' di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento. In seguito agli accertamenti fatti deliberano la ricostituzione degli atti da trascrivere nei registri dello stato civile, la quale pero' avviene soltanto dopo che alla deliberazione e' stata data conveniente pubblicita' ed e' trascorso il termine fissato nella deliberazione stessa, entro il quale sia gli interessati sia il pubblico ministero possono fare opposizione davanti al tribunale.
Gli atti ricostituiti ai sensi dei commi precedenti tengono luogo di quelli distrutti salvo all'autorita' giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto ricostituito, in base a copia o certificato autentici legalmente estratti dall'originale, che siano successivamente ritrovati.".
- Il testo vigente dell' art. 97 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 97. - Chi richiede la pubblicazione deve presentare, oltre a quelli indicati nell'art. 95 del libro primo del codice civile , tutti gli altri documenti che in base alle fatte dichiarazioni sono necessari per la celebrazione del matrimonio.
Lo sposo che si trova nell'impossibilita' di presentare l'atto di nascita, puo' supplirvi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.".
- Il testo vigente dell' art. 178 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 178. - Le annotazioni sugli atti contenuti nei registri dello stato civile devono essere eseguite a margine o in calce di essi, secondo le speciali disposizioni che le stabiliscono. Tuttavia le annotazioni che dovrebbero essere eseguite a margine possono essere fatte in calce e quelle che dovrebbero essere eseguite in calce possono essere fatte a margine, quando e' esaurito lo spazio per esse rispettivamente riservato.
Se e' esaurito tutto lo spazio destinato alle annotazioni, l'ufficiale dello stato civile o il cancelliere, che deve eseguirne altre sullo stesso atto, le iscrive, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, su un foglio a parte vistato dal prefetto o un suo delegato.
Tale foglio, di cui deve essere fatta nota di richiamo nell'atto e' inserito insieme con il provvedimento di autorizzazione in apposito fascicolo da unire al rispettivo registro.".
- Il testo vigente dell' art. 179 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 179. - Il prefetto o un suo delegato si deve recare nei mesi di gennaio e di luglio negli uffici di stato civile compresi nella propria giurisdizione per verificare:
1) se i registri sono tenuti con regolarita' e con precisione;
2) se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono regolarmente disposti nel volume degli allegati;
3) se gli atti sono stati inseriti in ambedue i registri originali;
4) se sono state osservate tutte le altre norme stabilite dalla legge.".
- Il testo vigente dell' art. 180 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 180. - Terminata la verificazione, il prefetto o un suo delegato fa in ciascun registro e sotto l'ultimo atto la seguente dichiarazione: ''Verificato in questo giorno ........... del mese ....................... dell'anno ..............'' e vi appone la firma.".
- Il testo vigente dell' art. 181 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , come modificato dal presene decreto, e' il seguente:
"Art. 181. - Il prefetto o un suo delegato redige processo verbale della eseguita verificazione. Nel processo verbale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verificazione, il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro e le osservazioni fatte.
Il processo verbale e' sottoscritto dall'ufficiale dello stato civile ed e' trasmesso al procuratore della Repubblica.".
- Il testo vigente dell' art. 182 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
Art. 182. - Il procuratore della Repubblica e' incaricato di vigilare sulla regolare tenuta dei registri e in generale sul servizio dello stato civile.
Egli, salvo quanto e' disposto nell'art. 94, deve procedere in ciascun anno alla verificazione dei registri, dopo che sono stati depositati nella cancelleria del tribunale; deve altresi' redigere con l'assistenza del cancelliere un processo verbale attestante i risultati delle verificazioni eseguite e ordinare quindi il deposito dei registri negli archivi del tribunale. Puo' inoltre procedere, in ogni tempo, a verificazione straordinaria dei registri esistenti presso gli uffici di stato civile.".
CAPO XLV Capo IV Modifiche in materia di inchiesta amministrativa per infortuni sul lavoro

Art. 236

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' cosi' modificato:
a) negli articoli 55, terzo comma, 56, primo, secondo, terzo e quarto comma, 57, primo, secondo, terzo e quarto comma, 58, terzo comma, 59, secondo comma, 60, primo comma, 62, terzo comma, 232, terzo comma, 239, secondo comma, e 240, primo comma, le parole "il pretore", "al pretore", "dal pretore" e "del pretore" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono, dalle parole "la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro" e " della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro";
b) il primo comma dell'articolo 58 e' sostituito dal seguente:
"Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall'articolo 56, devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennita' nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.";
c) il secondo comma dell'articolo 58 e il terzo comma dell'articolo 60 sono abrogati;
d) il primo comma dell'articolo 62 e' sostituito dal seguente:
"Le indennita' di cui all'articolo 58 sono liquidate dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro.";
e) nel primo comma dell'articolo 239 la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "pubblico ministero".
Note all' art. 236:
- Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , reca: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.".
- Il testo vigente dell' art. 55 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 55. - Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilita' superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorita' marittima o dall'autorita' consolare che ha ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla quale deve partecipare un rappresentante della cassa marittima competente nelle forme e con le procedure stabilite dagli articoli da 578 a 584 del codice della navigazione .
Per le spese relative alla inchiesta si provvede in conformita' degli articoli 58 e 62 del presente decreto.
Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro del luogo dove e' situato l'ufficio di porto di iscrizione della nave ed all'istituto assicuratore.
Su richiesta dell'istituto assicuratore o dell'assicurato l'autorita' marittima o consolare dispone che si proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile una inabilita' superiore ai trenta giorni. La spesa relativa all'inchiesta e' a carico dell'istituto assicuratore.".
- Il testo vigente dell' art. 56 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 56. - L'autorita' di pubblica sicurezza, appena ricevuta la denuncia di cui all'art. 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilita' superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro nella cui circoscrizione e' avvenuto l'infortunio.
La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede ad un'inchiesta al fine di accertare:
1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;
2) le circostanze in cui e' avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misura di igiene e di prevenzione;
3) l'identita' dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;
4) la natura e l'entita' delle lesioni;
5) lo stato dell'infortunato;
6) la retribuzione;
7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi.
La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul luogo dell'infortunio.
L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facolta' di domandare direttamente alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata eseguita.".
- Il testo vigente dell' art. 57 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 57. - L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta e' comunicata, a cura della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e all'Istituto assicuratore.
L'inchiesta e' fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri periti, scelti dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro.
Qualora non siano presenti, ne' rappresentati, gli aventi diritto alle prestazioni, la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali e' avvenuto l'infortunio e, preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato, la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro ha inoltre facolta' di initerrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.".
- Il testo vigente dell' art. 58 del D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 58. - Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall'art. 56, devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennita' nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.
E' parimenti corrisposta un'indennita', nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.".
- Il testo vigente dell' art. 59 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 59. - Non e' ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti.
In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti presentano alla direzione provinciale del lavoro - settore lavoro una relazione sulle cause dell'infortunio, che e' unita al processo verbale dell'inchiesta.".
- Il testo vigente dell' art. 60 del D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 60. - Salvo il caso di impedimento da costatarsi nel processo verbale, l'inchiesta deve essere compiuta nel piu' breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui e' pervenuta alla direzione provinciale del lavoro - settore lavoro la denuncia dell'infortunio.
Dell'inchiesta e' redatto processo verbale, nel quale gli intervenuti hanno diritto di far inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 56, il verbale deve essere redatto sul luogo dell'infortunio.".
- Il testo vigente dell' art. 62 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 62. - Le indennita' di cui all'art. 58 sono liquidate dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro.
Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di cui all'art. 97, in quanto prestino l'opera loro nei casi per gli effetti indicati nell'art. 58.
L'onorario per l'autopsia con il referto e' liquidato dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanita', ed e' compreso tra le spese di cui al primo comma del successivo art. 202.
Il pagamento di dette indennita' e' effettuato per mezzo degli agenti demaniali e, in mancanza, per mezzo degli uffici postali, osservate le vigenti norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e grava sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per tutto cio' che concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennita', le quietanze e le verifiche dei mandati relativi, sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni della tariffa penale e le altre norme e istruzioni vigenti nella materia.".
- Il testo vigente dell' art. 232 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 232. - In ogni caso di morte, ad istanza dell'istituto assicuratore o degli aventi diritto dell'infortunato, il Pretore, avuto il consenso dei componenti la famiglia dell'infortunato, dispone che sia praticata l'autopsia; le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.
La richiesta deve essere motivata e, nel caso che sia fatta dall'istituto assicuratore, il Pretore, nel darne comunicazione agli aventi diritto, deve avvertirli che il loro rifiuto a consentire alla richiesta potrebbe eventualmente costituire un elemento di presunzione contro l'eventuale loro diritto all'indennita'. Se i componenti la famiglia non consentano all'autopsia, il Pretore deve farlo risultare da una dichiarazione che rilascia all'istituto assicuratore, a sua domanda, nella quale fa menzione, altresi', dell'avvertenza fatta ai componenti la famiglia a norma del presente comma.
Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente articolo sono in ogni caso a carico dell'istituto assicuratore, l'onorario per l'autopsia, con il referto, e' liquidato dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanita'.".
- Il testo vigente dell' art. 239 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 239. - Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilita' assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni, il medico e' obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza. Questa, non piu' tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato del lavoro e al pubblico ministero nella cui circoscrizione e' avvenuto l'infortunio. Inoltre, in caso d'infortunio mortale, il medico deve darne avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro ore dall'infortunio all'Istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa. La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro nel piu' breve tempo possibile e in ogni caso, non piu' tardi di quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una inchiesta, secondo le disposizioni contenute negli articoli da 56 a 62 e negli articoli 64 e 232.".
- Il testo vigente dell' art. 240 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 240. - Per gli infortuni seguiti da morte, copia del processo verbale di inchiesta deve essere, a cura della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".
CAPO XLVI Capo V Modifiche di norme in materia di trasporto

Art. 237

1. Nell' ottavo comma dell'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298 la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "direttore della motorizzazione civile".
Nota all'art. 237:
- Il testo vigente dell' art. 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a parcella per i trasporti di merci su strada), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 58 (Sanzioni). - Il vettore e' responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'art. 56. Se non provvede a detta compilazione, egli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.
Il conducente del veicolo, che durante l'esecuzione del trasporto non e' in grado di esibire l'esemplare deI documento di cui all'art. 56, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.
Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'art. 56 destinato al controllo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.
Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.
In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 21 della presente legge.
I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verra' ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasorti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.
Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228
Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 56 e 57, il direttore della motorizzazione civile puo' disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'art.
57. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 56 e 57 e' punito con la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 1.800.000 salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.".
CAPO XLVII Capo VI Modifiche in materia elettorale

Art. 238

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 21 le parole "dal presidente del tribunale, o dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) il secondo periodo del primo comma dell'articolo 25 e' soppresso;
c) nel secondo comma dell'articolo 25 le parole "magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari" sono sostituite dalle parole "dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura".
Note all' art. 238:
- Il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 , reca: "Approvazione del testo unico della legge per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.".
- Il testo vigente dell' art. 21 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
" Art. 21 - (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 18, commi 1, primo periodo, 3 e 4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1 e 2 ). - In ogni comune capoluogo di circondano giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, e' costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.
La commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova commissione.".
- Il testo vigente dell' art. 25 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
" Art. 25 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 19). - Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000.
Le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.
Il presidente della commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attivita'.
Per la costituzione ed il funzionamento delle sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.".

Art. 239

1. La legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e' cosi' modificata:
a) nel primo comma dell'articolo 18, le parole "dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) il secondo periodo del primo comma nell'articolo 19 e' abrogato.
Note all' art. 239:
- La legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , reca: "Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.".
- Il testo vigente dell' art. 18 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 18. - In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del Consiglio provinciale, e' costituita, con decreto del presidente della Corte d'appello, una commissione elettorale mandamentale, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio provinciale.
La commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova commissione.
I componenti designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attivita' di servizio o a riposo; nel capoluogo della Provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.
I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi, sempreche' siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero che abbiano gia' fatto parte di commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, ne' dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attivita' di servizio.
Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della giunta provinciale.
Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre.
A parita' di voti, e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
Con votazione separata, e con le stesse modalita', si procede alla elezione dei membri supplenti.
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.
Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.
I componenti della commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.
I membri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
La dichiarazione di decadenza e' pronunciata dal presidente della corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
Qualsiasi cittadino dei comuni del mandamento puo' promuovere la dichiarazione di decadenza.
Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validita' delle riunioni, la commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.
Ai componenti della commissione elettorale mandamentale e' concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.".
- Il testo vigente dell' art. 19 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 19. - Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione mandamentale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000.
Le sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attivita' di servizio, a riposo od onorari ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale mandamentale. Il presidente della commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attivita'.
Per la costituzione ed il funzionamento delle sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.".
CAPO XLVIII Titolo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'ISCRIZIONE A RUOLO, DI DIRITTI DI CANCELLERIA E DI IMPOSTE DI BOLLO

Art. 240

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283 sono sostituiti dai seguenti:
"E' istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:
a) cause avanti al tribunale lire 2.000;
b) cause avanti alla corte di appello lire 3.000;
c) cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000.
E' istituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella misura di lire 600.
La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non e' dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace.".
Nota all'art. 240:
- Il testo vigente dell' art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283 , recante: "Disposizioni del trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato", come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 3. - E' istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:
a) cause avanti al tribunale lire 2.000;
b) cause avanti alla corte di appello lire 3.000;
c) cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000.
E' istituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella misura di lire 600.
La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non e' dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace.
Dal pagamento delle tasse di cui ai prcedenti commi sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonche' quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del tribunale e della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto.
Le tasse stabilite dal presente articolo saranno riscosse mediante marche da bollo da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o sull'originale del ricorso per ingiunzione e da annullarsi a cura del cancelliere con l'applicazione del timbro di ufficio.".

Art. 241

1. Gli allegati 1 e 2 alla legge 7 febbraio 1979, n. 59 , come sostituiti dalla tabella C allegata alla legge 21 febbraio 1989, n. 99 , sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Note all' art. 241:
- La legge 7 febbraio 1979, n. 59 , reca: "Modificazioni ai servizi di cancelleria di materie di spese processuali civili.".
- La legge 21 febbraio 1989, n. 99 , reca: "Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria.".

Art. 242

1. L'articolo 20 della tariffa dell'imposta di bollo, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministero delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 ed emanato in attuazione dell' articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , e' sostituito dall'allegato 3 al presente decreto.
Note all' art. 242:
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 , reca: "Disciplina dell'imposta di bollo.".
- Il D.M. 20 agosto 1992 del Ministero delle finanze reca: "Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.".
- Si trascrive il testo dell' art. 10, comma 6-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 :
"Art. 10. - (Omissis).
6-bis. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive modificazioni, nonche' la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni. A tal fine si dovra' tenere conto delle variazioni di importo disposte con il presente decreto apportando alle tariffe stesse le modificazioni necessarie per inserirvi le voci di imposta o di tassa previste in disposizioni diverse dalle predette tariffe, per razionalizzare i singoli articoli e voci di tariffa e per ridurre il loro numero mediante accorpamenti di quelli compresi nelle singole parti; nell'attuazione della razionalizzazione e degli accorpamenti potranno essere apportate variazioni ai singoli importi, in misura non superiore al 20 per cento in aumento, e in misura non superiore al 40 per cento in diminuzione. Sara' comunque assicurato nel complesso un gettito non inferiore a quello previsto a seguito dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 9 e dei commi da 1 a 6 del presente articolo.".

Art. 243

1. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e' abrogato.
Nota all'art. 243:
- Il testo vigente dell' art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato del decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 46 (Regime fiscale). - 1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.".
CAPO XLIX Titolo VII NORME DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 244

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il riferimento si intende agli uffici o agli organi cui sono state trasferite le relative funzioni.
2. Le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorita' sono attribuite al tribunale in composizione monocratica, anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile o nei quali e' previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
3. Quando la competenza del pretore e' prevista in via alternativa a quella del presidente del tribunale, la competenza si intende attribuita in via esclusiva a quest'ultimo.
Nota all' art. 244 :
- Gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile contengono disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio.

Art. 245

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116 ))

Art. 246

1. L' articolo 8 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e' cosi' modificato:
a) nel primo periodo del secondo comma le parole "alle preture" sono sostituite dalle parole "ai tribunali" e sono aggiunte, in fine, le parole ", limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 , rientravano nella competenza del pretore";
b) nel secondo periodo del secondo comma le parole "Davanti alle medesime preture" sono sostituite dalle parole "Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti,".
2. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano fino a quando non sara' attuata la complessiva riforma della professione forense.
Nota all'art. 246:
- Il testo vigente dell' art. 8 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 8. - I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'art. 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale e' compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 , rientravano nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.
E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore e' iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignita' della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealta', onore e diligenza per i fini della giustizia.".

Art. 247

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.
2. Le disposizioni previste dall' articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, divengono efficaci (( decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145 .
2-bis. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:
a) articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale , introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;
c) articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;
d) articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941 , come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941 ;
e) articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941 , come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;
f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.
2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati gia' appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati gia' appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1.))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 febbraio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Flick, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Flick

Tabella A

Tabella A
SEDI DEI TRIBUNALI DELLA REPUBBLICA
E LORO SEZIONI DISTACCATE
Corte di appello di Ancona
Tribunale di Ancona
Tribunale di Ancona: Ancona, Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Montemarciano, Numana, Sirolo.
Sezione di Fabriano: Arcevia, Cerreto D'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico.
Sezione di Jesi: Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Morro D'Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti, Staffolo.
Sezione di Osimo: Agugliano, Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Offagna, Osimo, Polverigi.
Sezione di Senigallia: Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia.
Tribunale di Ascoli Piceno
Tribunale di Ascoli Piceno: Acquasanta Terme, Amandola, Appignano
del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta.
Sezione di San Benedetto del Tronto: Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, San Benedetto del Tronto.
Tribunale di Camerino
Tribunale di Camerino: Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso.
Tribunale di Fermo
Tribunale di Fermo: Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla D'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore Dell'Aso, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.
Sezione di Sant'Elpidio a Mare: Monte Urano, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare.
Tribunale di Macerata
Tribunale di Macerata: Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Corridonia, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Penna San Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Tolentino, Treia, Urbisaglia.
Sezione di Civitanova Marche: Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati.
Tribunale di Pesaro
Tribunale di Pesaro: Casteldelci, Gabicce Mare, Gradara, Maiolo, Mombaroccio, Monteciccardo, Montecopiolo, Montelabbate, Novafeltria, Pennabilli, Pesaro, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Talamello, Tavullia.
Sezione di Fano: Barchi, Cartoceto, Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Pergola, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina.
Tribunale di Urbino
Tribunale di Urbino: Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Montegrimano, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Urbania, Urbino.
Corte di appello di Bari
Tribunale di Bari
Tribunale di Bari: Bari, Mola di Bari, Triggiano, Valenzano.
Sezione di Acquaviva delle Fonti: Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Santeramo in Colle.
Sezione di Altamura: Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini.
Sezione di Bitonto: Bitonto, Giovinazzo, Palo del Colle.
Sezione di Modugno: Binetto, Bitetto, Bitritto, Grumo Appula, Modugno, Toritto.
Sezione di Monopoli: Monopoli, Polignano a Mare.
Sezione di Putignano: Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano, Turi.
Sezione di Rutigliano: Adelfia, Capurso, Casamassima, Cellamare, Conversano, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari.
Tribunale di Foggia
Tribunale di Foggia: Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Foggia, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sant'Agata di Puglia.
Sezione di Cerignola: Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella.
Sezione di Manfredonia: Isole Tremiti, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Vieste, Zapponeta.
Sezione di San Severo: San Severo.
Sezione di Trinitapoli: Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.
Tribunale di Lucera
Tribunale di Lucera: Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Faeto, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Troia, Volturara Appula, Volturino.
Sezione di Apricena: Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore.
Sezione di Rodi Garganico: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano.
Tribunale di Trani
Tribunale di Trani: Bisceglie, Trani.
Sezione di Andria: Andria.
Sezione di Barletta: Barletta.
Sezione di Canosa di Puglia: Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola.
Sezione di Molfetta: Molfetta.
Sezione di Ruvo di Puglia: Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi.
Corte di appello di Bologna
Tribunale di Bologna
Tribunale di Bologna: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Loiano, Malalbergo, Minerbio, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Savigno, Zola Predosa.
Sezione di Imola: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Molinella, Mordano.
Sezione di Porretta Terme: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Vergato.
Tribunale di Ferrara
Tribunale di Ferrara: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.
Tribunale di Forli'
Tribunale di Forli': Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forli', Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio.
Sezione di Cesena: Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto.
Tribunale di Modena
Tribunale di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Formigine, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola.
Sezione di Carpi: Carpi, Novi di Modena, Soliera.
Sezione di Pavullo nel Frignano: Fanano, Fiumalbo, Guiglia, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Zocca.
Sezione di Sassuolo: Fiorano Modenese, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Prignano sulla Secchia, Sassuolo.
Tribunale di Parma
Tribunale di Parma: Albareto, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Palanzano, Parma, Sala Baganza, Sissa, Solignano, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi.
Sezione di Fidenza: Bardi, Bore, Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Medesano, Noceto, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Soragna, Zibello.
Tribunale di Piacenza
Tribunale di Piacenza: Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino.
Tribunale di Ravenna
Tribunale di Ravenna: Alfonsine, Cervia, Ravenna, Russi.
Sezione di Faenza: Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo.
Sezione di Lugo: Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno.
Tribunale di Reggio Emilia
Tribunale di Reggio Emilia: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Ligonchio, Montecchio Emilia, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.
Sezione di Guastalla: Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo.
Tribunale di Rimini
Tribunale di Rimini: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.
Corte di appello di Brescia
Tribunale di Bergamo
Tribunale di Bergamo.
Tribunale di Bergamo: Albino, Algua, Alme', Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Averara, Aviatico, Azzano San Paolo, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Blello, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brumano, Calusco d'Adda, Camerata Cornello, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carona, Carvico, Cassiglio, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Corna Imagna, Cornalba, Costa di Serina, Costa Valle Imagna, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Filago, Foppolo, Fuipiano Valle Imagna, Gerosa, Gorle, Grassobbio, Isola di Fondra, Lallio, Lenna, Levate, Locatello, Madone, Mapello, Medolago, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Paladina, Palazzago, Pedrengo, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pradalunga, Presezzo, Ranica, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Sant'Omobono Imagna, Santa Brigida, Scanzorosciate, Serina, Selvino, Seriate, Serina, Solza, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Terno d'Isola, Torre Boldone, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Valbrembo, Valleve, Valnegra, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Villa d'Adda, Villa d'Alme', Villa di Serio, Zanica, Zogno.
Sezione di Clusone: Ardesio, Azzone, Bianzano, Bossico, Casnigo, Castione della Presolana, Castro, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colere, Colzate, Costa Volpino, Endine Gaiano, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fonteno, Gandellino, Gandino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Lovere, Monasterolo del Castello, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Parzanica, Peia, Pianico, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Rovetta, Schilpario, Solto Collina, Songavazzo, Sovere, Spinone al Lago, Tavernola Bergamasca, Valbondione, Valgoglio, Vertova, Vigolo, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve.
Sezione di Grumello del Monte: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Bagnatica, Berzo San Fermo, Bolgare, Borgo di Terzo, Brusaporto, Calcinate, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castelli Calepio, Cavernago, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Costa di Mezzate, Credaro, Entratico, Foresto Sparso, Gandosso, Gaverina Terme, Gorlago, Grone, Grumello del Monte, Luzzana, Montello, Mornico al Serio, Palosco, Predore, San Paolo d'Argon, Sarnico, Telgate, Torre de' Roveri, Trescore Balneario, Viadanica, Vigano San Martino, Villongo, Zandobbio.
Sezione di Treviglio: Antegnate, Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Bariano, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calcio, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Cortenuova, Covo, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Isso, Lurano, Martinengo, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Spirano, Torre Pallavicina, Treviglio, Urgniano, Verdellino, Verdello.
Tribunale di Brescia
Tribunale di Brescia: Acquafredda, Adro, Alfianello, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castelcovati, Castenedolo, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cellatica, Chiari, Cigole, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano Cizzago, Concesio, Corte Franca, Corzano, Dello, Desenzano del Garda, Erbusco, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Val Trompia, Ghedi, Gottolengo, Gussago, Irma, Iseo, Isorella, Leno, Lodrino, Lograto, Lonato, Longhena, Lumezzane, Maclodio, Mairano, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Offlaga, Ome, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Passirano, Pavone del Mella, Pezzaze, Polaveno, Pompiano, Poncarale, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Provaglio d'Iseo, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo-Saiano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sale Marasino, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sulzano, Tavernole sul Mella, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Urago d'Oglio, Verolanuova, Verolavecchia, Villa Carcina, Villachiara, Visano, Zone.
Sezione di Breno: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temu', Vezza d'Oglio, Vione.
Sezione di Salo': Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Lavenone, Limone sul Garda, Manerba del Garda, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Polpenazze del Garda, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Roe' Volciano, Sabbio Chiese, Salo', San Felice del Benaco, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.
Tribunale di Crema
Tribunale di Crema: Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate.
Tribunale di Cremona
Tribunale di Cremona: Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Casalmorano, Casteldidone, Castelleone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Cremona, Crotta d'Adda, Derovere, Drizzona, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Genivolta, Gerre de' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Malagnino, Martignana di Po, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Rivarolo del Re ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Vescovato, Volongo, Voltido.
Tribunale di Mantova
Tribunale di Mantova: Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Calvatone, Carbonara di Po, Castel d'Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Gonzaga, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Marmirolo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Pomponesco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Spineda, Sustinente, Suzzara, Tornata, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio.
Sezione di Castiglione delle Stiviere: Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Goito, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, Redondesco, Solferino, Volta Mantovana.
Corte di appello di Cagliari
Tribunale di Cagliari
Tribunale di Cagliari: Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Elmas, Escalaplano, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Maracalagonis, Monserrato, Muravera, Ortacesus, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, San Basilio, San Nicolo' Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Sarroch, Selargius, Selegas, Senorbi', Serdiana, Sestu, Settimo San Pietro, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villaspeciosa.
Sezione di Carbonia: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Santadi, Tratalias, Villaperuccio.
Sezione di Iglesias: Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei, Portoscuso, Villamassargia.
Sezione di Sanluri: Arbus, Barumini, Collinas, Escolca, Furtei, Genoni, Genuri, Gergei, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Isili, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Monastir, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Pabillonis, Pauli Arbarei, Pimentel, Samassi, Samatzai, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Serri, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villanovafranca, Villasor.
Tribunale di Lanusei
Tribunale di Lanusei: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Esterzili, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Talana, Tertenia, Tortoli', Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.
Tribunale di Oristano
Tribunale di Oristano: Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bonarcado, Busachi, Cabras, Curcuris, Fordongianus, Gonnoscodina, Gonnosno', Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolo' d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Seneghe, Senis, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Ula' Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.
Sezione di Macomer: Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidoni, Birori, Bolotana, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Cuglieri, Dualchi, Flussio, Ghilarza, Lei, Macomer, Magomadas, Modolo, Montresta, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Sagama, Scano di Montiferro, Sedilo, Sennariolo, Silanus, Sindia, Soddi, Sorradile, Suni, Tadasuni, Tinnura, Tresnuraghes.
Sezione di Sorgono: Aritzo, Atzara, Austis, Belvi, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara.
Corte di appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
Tribunale di Nuoro
Tribunale di Nuoro: Anela, Benetutti, Bitti, Bono, Bottidda, Budoni, Bultei, Burgos, Dorgali, Esporlatu, Fonni, Galtelli, Gavoi, Illorai, Irgoli, Loculi, Lode', Lodine, Lula, Mamoiada, Nule, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpe'.
Tribunale di Sassari
Tribunale di Sassari: Ala' dei Sardi, Ardara, Bonorva, Budduso', Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Laerru, Martis, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolo', Nulvi, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padru, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Sorso, Stintino, Tergu, Tissi, Tula, Usini, Valledoria.
Sezione di Alghero: Alghero, Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Ittiri, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Siligo, Thiesi, Torralba, Uri, Villanova Monteleone.
Tribunale di Tempio Pausania
Tribunale di Tempio Pausania: Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Luogosanto, Luras; Palau, Perfugas, Sant'Antonio di Gallura, Tempio Pausania, Trinita' d'Agultu e Vignola, Viddalba.
Sezione di La Maddalena: La Maddalena, Santa Teresa Gallura.
Sezione di Olbia: Arzachena, Berchidda, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Telti.
Corte di appello di Caltanissetta
Tribunale di Caltanissetta
Tribunale di Caltanissetta: Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.
Tribunale di Enna
Tribunale di Enna: Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe, Villarosa.
Tribunale di Gela
Tribunale di Gela: Butera, Gela, Mazzarino.
Tribunale di Nicosia
Tribunale di Nicosia: Agira, Assoro, Capizzi, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina.
Corte di appello di Campobasso
Tribunale di Campobasso
Tribunale di Campobasso: Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo.
Tribunale di Isernia
Tribunale di Isernia: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Filignano, Forli' del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.
Tribunale di Larino
Tribunale di Larino: Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Larino, Macchia Valfortore, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in
Pensilis, Sant'Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Ururi.
Sezione di Termoli: Acquaviva Collecroce, Campomarino, Guglionesi, Mafalda, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna, Termoli.
Corte di appello di Catania
Tribunale di Caltagirone
Tribunale di Caltagirone: Caltagirone, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, Niscemi, San Cono, San Michele di Ganzaria.
Sezione di Grammichele: Grammichele, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Palagonia, Scordia, Vizzini.
Tribunale di Catania
Tribunale di Catania: Catania, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia.
Sezione di Acireale: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Santa Venerina, Valverde.
Sezione di Adrano: Adrano, Biancavilla.
Sezione di Belpasso: Belpasso, Camporotondo Etneo, Nicolosi.
Sezione di Bronte: Bronte, Cesaro', Maletto, Maniace, Randazzo, San Teodoro.
Sezione di Giarre: Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Riposto, Sant'Alfio.
Sezione di Mascalucia: Gravina di Catania, Mascalucia, Pedara, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Viagrande, Zafferana Etnea.
Sezione di Paterno': Castel di Iudica, Paterno', Raddusa, Ragalna, Ramacca, Santa Maria di Licodia.
Tribunale di Modica
Tribunale di Modica: Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli.
Tribunale di Ragusa
Tribunale di Ragusa: Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina.
Sezione di Vittoria: Acate, Vittoria.
Tribunale di Siracusa
Tribunale di Siracusa: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, Siracusa, Solarino, Sortino.
Sezione di Augusta: Augusta, Melilli, Priolo Gargallo.
Sezione di Avola: Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini.
Sezione di Lentini: Carlentini, Francofonte, Lentini.
Corte di appello di Catanzaro
Tribunale di Castrovillari
Tribunale di Castrovillari: Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Canna, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Papasidero, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Villapiana.
Tribunale di Catanzaro
Tribunale di Catanzaro: Albi, Amaroni, Amato, Andali, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cerva, Cropani, Fossato Serralta, Gimigliano, Girifalco, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Palermiti, Pentone, San Floro, San Pietro Apostolo, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Squillace, Staletti, Taverna, Tiriolo, Vallefiorita, Zagarise.
Sezione di Chiaravalle Centrale: Argusto, Badolato, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Montauro, Montepaone, Olivadi, Petrizzi, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Soverato, Torre di Ruggiero.
Tribunale di Cosenza
Tribunale di Cosenza: Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rogliano, Rose, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano.
Sezione di Acri: Acri, Bisignano.
Sezione di San Marco Argentano: Cervicati, Cerzeto, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Roggiano Gravina, Rota Greca, San Marco Argentano, San Martino di Finita, Santa Caterina Albanese, Torano Castello.
Tribunale di Crotone
Tribunale di Crotone: Belvedere di Spinello, Cotronei, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro, Petrona', Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Scandale.
Sezione di Strongoli: Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Ciro', Ciro' Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, Rocca di Neto, San Nicola dell'Alto, Savelli, Strongoli, Umbriatico, Verzino.
Tribunale di Lamezia Terme
Tribunale di Lamezia Terme: Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, Polia, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli.
Tribunale di Paola
Tribunale di Paola: Acquappesa, Aiello Calabro, Amantea, Belmonte Calabro, Cetraro, Cleto, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Paola, San Lucido, San Pietro in Amantea, Serra d'Aiello.
Sezione di Scalea: Aieta, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maiera', Orsomarso, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Sangineto, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro.
Tribunale di Rossano
Tribunale di Rossano: Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese.
Tribunale di Vibo Valentia
Tribunale di Vibo Valentia: Acquaro, Arena, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasa', Dinami, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Francica, Gerocarne, Ionadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Pizzo, Pizzoni, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Stefanaconi, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia.
Sezione di Tropea: Briatico, Drapia, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Spilinga, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.
Corte di appello di Firenze
Tribunale di Arezzo
Tribunale di Arezzo: Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolo', Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla.
Sezione di Montevarchi: Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini.
Sezione di Sansepolcro: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino.
Tribunale di Firenze
Tribunale di Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa.
Sezione di Empoli: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Vinci.
Sezione di Pontassieve: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Figline Valdarno, Firenzuola, Incisa in Val d'Arno, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio.
Tribunale di Grosseto
Tribunale di Grosseto: Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri Roccalbegna, Roccastrada, Santa Flora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano.
Sezione di Orbetello: Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano.
Tribunale di Livorno
Tribunale di Livorno: Capraia Isola, Collesalvetti, Livorno.
Sezione di Cecina: Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Riparbella, Rosignano Marittimo, Sassetta.
Sezione di Piombino: Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto.
Sezione di Portoferraio: Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.
Tribunale di Lucca
Tribunale di Lucca: Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemandina.
Sezione di Viareggio: Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.
Tribunale di Montepulciano
Tribunale di Montepulciano: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena.
Tribunale di Pisa
Tribunale di Pisa: Calci, Cascina, Crespina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Santa Luce, Vecchiano, Vicopisano.
Sezione di Pontedera: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Lajatico, Lari, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Volterra.
Tribunale di Pistoia
Tribunale di Pistoia: Abetone, Agliana, Cutigliano, Lamporecchio, Montale, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese.
Sezione di Monsummano Terme: Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole.
Sezione di Pescia: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano.
Tribunale di Prato
Tribunale di Prato: Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Calano, Prato, Vaiano, Vernio.
Tribunale di Siena
Tribunale di Siena: Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, Siena, Sovicille, Trequanda.
Sezione di Poggibonsi: Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, San Gimignano.
Corte di appello di Genova
Tribunale di Chiavari
Tribunale di Chiavari: Borzonasca, Carasco, Carro, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Portofino, Rapallo, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sestri Levante, Varese Ligure, Zoagli.
Tribunale di Genova
Tribunale di Genova: Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montebruno, Montoggio, Pieve Ligure, Propata, Recco, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia.
Tribunale di Imperia
Tribunale di Imperia: Aquila di Arroscia, Armo, Aurigo, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio di Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Lucinasco, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Prela', Ranzo, Rezzo, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi.
Tribunale di La Spezia
Tribunale di La Spezia: Arcola, Beverino, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Levanto, Monterosso al Mare, Pignone, Portovenere, Ricco' del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.
Sezione di Sarzana: Ameglia, Bolano, Castelnuovo Magra, Lerici, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Sarzana.
Tribunale di Massa
Tribunale di Massa: Massa, Montignoso.
Sezione di Carrara: Carrara, Fosdinovo.
Sezione di Pontremoli: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.
Tribunale di Sanremo
Tribunale di Sanremo: Badalucco, Baiardo, Carpasio, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Ligure, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Triora.
Sezione di Ventimiglia: Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia.
Tribunale di Savona
Tribunale di Savona: Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Bergeggi, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Noli, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio.
Sezione di Albenga: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Massimino, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Rialto, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.
Corte di Appello di L'Aquila
Tribunale di Avezzano
Tribunale di Avezzano: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.
Tribunale di Chieti
Tribunale di Chieti: Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lettopalena, Palena, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Taranta Peligna, Torrevecchia Teatina, Villamagna.
Sezione di Ortona: Ari, Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Tollo, Vacri.
Tribunale di L'Aquila
Tribunale di L'Aquila: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.
Tribunale di Lanciano
Tribunale di Lanciano: Altino, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Palombaro, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, San Vito Chietino, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Treglio.
Sezione di Atessa: Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casalanguida, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Gamberale, Gessopalena, Montazzoli, Montebello Sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Paglieta, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, Tornareccio, Torricella Peligna, Villa Santa Maria.
Tribunale di Pescara
Tribunale di Pescara: Citta' Sant'Angelo, Montesilvano, Pescara, Spoltore.
Sezione di Penne: Brittoli, Cappelle sul Tavo, Carpineto della Nora, Cepagatti, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Moscufo, Penne, Pianella, Picciano, Vicoli, Villa Celiera.
Sezione di San Valentino in Abruzzo Citeriore: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Catignano, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Nocciano, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani.
Tribunale di Sulmona
Tribunale di Sulmona: Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Civitella Alfedena, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Opi, Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.
Tribunale di Teramo
Tribunale di Teramo: Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castelli, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Teramo, Torricella Sicura, Tossicia.
Sezione di Atri: Arsita, Atri, Basciano, Bisenti, Castel Castagna, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Morro d'Oro, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi.
Sezione di Giulianova: Alba Adriatica, Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Mosciano Sant'angelo, Nereto, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto.
Tribunale di Vasto
Tribunale di Vasto: Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Torino di Sangro, Torrebruna, Tufillo, Vasto, Villalfonsina.
Corte di Appello di Lecce
Tribunale di Brindisi
Tribunale di Brindisi: Brindisi, San Vito dei Normanni.
Sezione di Fasano: Cisternino, Fasano.
Sezione di Francavilla Fontana: Ceglie Messapica, Erchie, Francavilla Fontana, Oria, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.
Sezione di Mesagne: Cellino San Marco, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo.
Sezione di Ostuni: Carovigno, Ostuni, San Michele Salentino.
Tribunale di Lecce
Tribunale di Lecce: Arnesano, Calimera, Caprarica di Lecce, Carmiano, Castri di Lecce, Cavallino, Lecce, Lequile, Lizzanello, Melendugno, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Surbo, Vernole.
Sezione di Campi Salentina: Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie.
Sezione di Casarano: Acquarica del Capo, Alliste, Casarano, Matino, Melissano, Presicce, Racale, Ruffano, Supersano, Taurisano, Taviano, Ugento.
Sezione di Galatina: Aradeo, Collepasso, Cutrofiano, Galatina, Martignano, Neviano, Secli', Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Zollino.
Sezione di Gallipoli: Alezio, Galatone, Gallipoli, Parabita, Sannicola, Tuglie.
Sezione di Maglie: Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano de' Greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Spongano, Surano, Uggiano la Chiesa.
Sezione di Nardo': Copertino, Leverano, Nardo', Porto Cesareo.
Sezione di Tricase: Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patu', Salve, Specchia, Tiggiano, Tricase.
Corte di Appello di Lecce
Sezione distaccata di Taranto
Tribunale di Taranto
Tribunale di Taranto: Crispiano, Faggiano, Leporano, Lizzano,
Massafra, Mottola, Palagiano, Pulsano, Statte, Taranto, Torricella.
Sezione di Ginosa: Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianello.
Sezione di Grottaglie: Carosino, Fragagnano, Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe.
Sezione di Manduria: Avetrana, Manduria, Maruggio, Sava.
Sezione di Martina Franca: Martina Franca.
Corte di Appello di Messina
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: Barcellona Pozzo di Gotto, Basico', Castroreale, Fondachelli Fantina, Furnari, Mazzarra' Sant'andrea, Meri', Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Rodi' Milici, Terme Vigliatore, Tripi.
Sezione di Lipari: Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina.
Sezione di Milazzo: Condro', Gualtieri Sicamino', Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela.
Tribunale di Messina
Tribunale di Messina: Ali', Ali' Terme, Fiumedinisi, Itala, Mandanici, Messina, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Roccavaldina, Rometta, Saponara, Scaletta Zanclea, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.
Sezione di Taormina: Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Forza d'Agro', Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Letojanni, Limina, Malvagna, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Roccafiorita, Roccella Valdemone, Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Savoca, Taormina.
Tribunale di Mistretta
Tribunale di Mistretta: Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Tusa.
Tribunale di Patti
Tribunale di Patti: Brolo, Falcone, Ficarra, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Patti, Piraino, Raccuja, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra.
Sezione di Sant'Agata di Militello: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Castell'Umberto, Floresta, Frazzano', Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Torrenova, Tortorici, Ucria.
Corte di Appello di Milano
Tribunale di Busto Arsizio
Tribunale di Busto Arsizio: Busto Arsizio, Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona.
Sezione di Gallarate: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Inarzo, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino.
Sezione di Saronno: Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno, Uboldo.
Tribunale di Como
Tribunale di Como.
Tribunale di Como: Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cadorago, Cagno, Campione d'Italia, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cernobbio, Cirimido, Como, Drezzo, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegro', Fino Mornasco, Gironico, Grandate, Guanzate, Laglio, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Nesso, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Pare', Pognana Lario, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate Trevano, Valmorea, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio.
Sezione di Canta': Alzate Brianza, Arosio, Bregnano, Brenna, Cabiate, Cantu', Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo, Mariano Comense, Novedrate.
Sezione di Erba: Albavilla, Albese con Cassano, Alserio, Anzano del Parco, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Lurago d'Erba, Magreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona.
Sezione di Menaggio: Argegno, Bellagio, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Griante, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Livo, Menaggio, Mezzegra, Montemezzo, Musso, Ossuccio, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Schignano, Sorico, Stazzona, Tremezzo, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana.
Tribunale di Lecco
Tribunale di Lecco.
Tribunale di Lecco: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzano', Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garlate, Garbagnate Monastero, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Montevecchia, Monte Marenzo, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoe', Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de' Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Vigano'.
Tribunale di Lodi
Tribunale di Lodi: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Mediglia, Melegnano, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San Zenone al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico.
Tribunale di Milano
Tribunale di Milano: Assago, Basiglio, Binasco, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Bussero, Calvignasco, Casarile, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Cormano, Corsico, Cusago, Garbagnate Milanese, Lacchiarella, Limbiate, Locate di Triulzi, Milano, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Senago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vernate, Zibido San Giacomo.
Sezione di Abbiategrasso: Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Bernate Ticino, Besate, Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Gaggiano, Gudo Visconti, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Morimondo, Mondo, Motta Visconti, Ossona, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vermezzo, Vittuone, Zelo Surrigone.
Sezione di Cassano d'Adda: Basiano, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Cassano d'Adda, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Settala, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate.
Sezione di Legnano: Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Magnago, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese.
Sezione di Rho: Arese, Arluno, Casorezzo, Cornaredo, Cuggiono, Inveruno, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Vanzago.
Tribunale di Monza
Tribunale di Monza: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Lesmo, Lissone, Macherio, Mezzago, Monza, Muggio', Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sesto San Giovanni, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Villasanta, Vimercate, Vimodrone.
Sezione di Desio: Barlassina, Bovisio Masciago, Carate Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno, Seveso, Solaro, Varedo, Verano Brianza.
Tribunale di Pavia
Tribunale di Pavia: Albuzzano, Badia Pavese, Bascape', Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cava Manara, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa de' Nobili, Cura Carpignano, Dorno, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Lardirago, Linarolo, Magherno, Marcignago, Marzano, Mezzana Rabattone, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pavia, Pieve Porto Morone, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sant'Alessio con Vialone, Santa Cristina e Bissone, Siziano, Sommo, Spessa, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Torre de' Negri, Torrevecchia Pia, Travaco' Siccomario, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zerbo, Zerbolo', Zinasco.
Tribunale di Sondrio
Tribunale di Sondrio: Albosaggia, Aprica, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Tresivio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio, Villa di Tirano.
Sezione di Morbegno: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Campodolcino, Cercino, Chiavenna, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Gordona, Madesimo, Mantello, Mello, Menarola, Mese, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piuro, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino, Verceia, Villa di Chiavenna.
Tribunale di Varese
((Tribunale di Varese:
Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Besano, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brinzio, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Daverio, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gornate Olona, Induno Olona, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lozza, Luvinate, Malgesso, Malnate, Marzio, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Orino, Osmate, Porto Ceresio, Ranco, Saltrio, Sangiano, Taino, Ternate, Tradate, Travedona Monate, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiu'.
Sezione di Luino:
Agra, Bedero Valcuvia, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cittiglio, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena-Ponte Tresa, Luino, Maccagno, Marchirolo, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Veddasca)) .
Tribunale di Vigevano
Tribunale di Vigevano: Alagna, Albonese, Borgo San Siro, Breme, Candia Lomellina, Cassolnovo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Confienza, Cozzo, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolo', Garlasco, Gravellona Lomellina, Langosco, Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Robbio, Rosasco, San Giorgio di Lomellina, Sannazzaro de' Burgondi, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Tromello, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Vigevano, Villa Biscossi, Zeme.
Tribunale di Voghera
Tribunale di Voghera: Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Verrua Po, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.
Corte di appello di Napoli
Tribunale di Ariano Irpino
Tribunale di Ariano Irpino: Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, Greci, Grottaminarda, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Paternopoli, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Angelo all'Esca, Savignano Irpino, Scampitella, Taurasi, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli.
Tribunale di Avellino
Tribunale di Avellino: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avella, Avellino, Baiano, Candida, Capriglia Irpina, Castelvetere sul Calore, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lapio, Lauro, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montemarano, Montemiletto, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Sant'Angelo a Scala, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Summonte, Taurano, Torre le Nocelle, Tufo, Volturara Irpina.
Sezione di Cervinara: Cervinara, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina.
Tribunale di Benevento
Tribunale di Benevento: Apice, Arpaise, Baselice, Benevento, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Chianche, Circello, Colle Sannita, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Montefusco, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Tocco Caudio, Torrecuso, Torrioni, Venticano, Vitulano.
Sezione di Airola: Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Durazzano, Forchia, Limatola, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Sant'Agata de' Goti.
Sezione di Guardia Sanframondi: Amorosi, Casalduni, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Melizzano, Paupisi, Pietraroja, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese Terme.
Tribunale di Napoli
Tribunale di Napoli: Napoli, San Giorgio a Cremano.
Sezione di Afragola: Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casavatore, Casoria.
Sezione di Capri: Anacapri, Capri.
Sezione di Frattamaggiore: Casandrino, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo.
Sezione di Ischia: Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
Sezione di Marano di Napoli: Calvizzano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca.
Sezione di Portici: Ercolano, Portici.
Sezione di Pozzuoli: Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Quarto.
Tribunale di Nola
Tribunale di Nola: Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla.
Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi
Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi: Andretta, Aquilonia, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Conza della Campania, Frigento, Gesualdo, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montella, Monteverde, Morra de Sanctis, Nusco, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Senerchia, Sturno, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: Bellona, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capua, Casapulla, Castel di Sasso, Castel Volturno, Curti, Formicola, Giano Vetusto, Grazzanise, Liberi, Pastorano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Rocchetta e Croce, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria La Fossa, Sparanise, Vitulazio.
Sezione di Aversa: Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.
Sezione di Carinola: Baia e Latina, Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Marzano Appio, Mondragone, Pietramelara, Pietravairano, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora.
Sezione di Caserta: Casagiove, Caserta, Castel Morrone, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada.
Sezione di Marcianise: Arienzo, Capodrise, Cervino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni.
Sezione di Piedimonte Matese: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castello del Matese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola.
Tribunale di Torre Annunziata
Tribunale di Torre Annunziata: Boscoreale, Boscotrecase, Poggiomarino, Pompei, Striano, Torre Annunziata, Trecase.
Sezione di Castellammare di Stabia: Castellammare di Stabia.
Sezione di Gragnano: Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Sant'Antonio Abate, Santa Maria la Carita'.
Sezione di Sorrento: Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense.
Sezione di Torre del Greco: Torre del Greco.
Corte di appello di Palermo
Tribunale di Agrigento
Tribunale di Agrigento: Agrigento, Aragona, Cammarata, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana.
Sezione di Canicatti': Camastra, Canicatti', Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto.
Sezione di Licata: Campobello di Licata, Licata, Ravanusa.
Tribunale di Marsala
Tribunale di Marsala: Marsala, Pantelleria, Petrosino, Salemi, Vita.
Sezione di Castelvetrano: Campobello di Mazara, Castelvetrano.
Sezione di Mazara del Vallo: Mazara del Vallo.
Sezione di Partanna: Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa.
Tribunale di Palermo
Tribunale di Palermo: Palermo, Piana degli Albanesi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Ustica, Villabate.
Sezione di Bagheria: Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Casteldaccia, Cefala' Diana, Ciminna, Ficarazzi, Godrano, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati.
Sezione di Carini: Capaci, Carini, Cinisi, Isola delle Femmine, Terrasini, Torretta.
Sezione di Corleone: Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena.
Sezione di Monreale: Altofonte, Camporeale, Monreale.
Sezione di Partinico: Balestrate, Borgetto, Giardinello, Montelepre, Partinico, Trappeto.
Tribunale di Sciacca
Tribunale di Sciacca: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula.
Tribunale di Termini Imerese
Tribunale di Termini Imerese: Alia, Aliminusa, Altavilla Milicia, Caccamo, Caltavuturo, Castronuovo di Sicilia, Cerda, Lercara Friddi, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Sciara, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Vicari.
Sezione di Cefalu': Alimena, Blufi, Bompietro, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalu', Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato.
Tribunale di Trapani
Tribunale di Trapani: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice.
Sezione di Alcamo: Alcamo, Calatafimi, Castellammare del Golfo.
Corte di appello di Perugia
Tribunale di Orvieto
Tribunale di Orvieto: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Citta' della Pieve, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Paciano, Parrano, Piegaro, Porano, San Venanzo.
Tribunale di Perugia
Tribunale di Perugia: Castiglione del Lago, Corciano, Deruta, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno.
Sezione di Assisi: Assisi, Bastia, Bettona, Valfabbrica.
Sezione di Citta' di Castello: Citerna, Citta' di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, San Giustino, Umbertide.
Sezione di Foligno: Bevagna, Cannara, Foligno, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Valtopina.
Sezione di Gubbio: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo.
Sezione di Todi: Collazzone, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Todi.
Tribunale di Spoleto
Tribunale di Spoleto: Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera.
Tribunale di Terni
Tribunale di Terni: Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni.
Corte di appello di Potenza
Tribunale di Lagonegro
Tribunale di Lagonegro: Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi, Senise, Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello.
Tribunale di Matera
Tribunale di Matera: Calciano, Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Pomarico, Salandra, Tricarico.
Sezione di Pisticci: Accettura, Aliano, Bernalda, Cirigliano, Colobraro, Craco, Garaguso, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi, Valsinni.
Tribunale di Melfi
Tribunale di Melfi: Atella, Barile, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, Venosa.
Tribunale di Potenza
Tribunale di Potenza: Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Genzano di Lucania, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Paterno, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola,Potenza, Ruoti, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Vietri di Potenza, Viggiano.
Corte di appello di Reggio Calabria
Tribunale di Locri
Tribunale di Locri: Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Cimina', Ferruzzano, Gerace, Locri, Palizzi, Plati', Portigliola, Samo, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Staiti in Brancaleone.
Sezione di Siderno: Agnana Calabra, Bivongi, Camini, Canolo, Caulonia, Gioiosa Ionica, Grotteria, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Roccella Ionica, San Giovanni di Gerace, Siderno, Stignano, Stilo.
Tribunale di Palmi
Tribunale di Palmi: Cosoleto, Delianuova, Gioia Tauro, Melicucca', Palmi, Rosarno, San Ferdinando, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Seminara, Sinopoli.
Sezione di Cinquefrondi: Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Polistena, Rizziconi, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Carida', Santa Cristina d'Aspromonte, Serrata, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.
Tribunale di Reggio Calabria
Tribunale di Reggio Calabria: Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni.
Sezione di Melito di Porto Salvo: Africo, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo.
Corte di appello di Roma
Tribunale di Cassino
Tribunale di Cassino: Acquafondata, Aquino, Arce, Ausonia, Belmonte Castello, Cassino, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Pastena, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Presenzano, Rocca d'Arce, Rocca d'Evandro, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Pietro Infine, San Vittore del Lazio, Sant'ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Santa Lucia, Viticuso.
Sezione di Sora: Alvito, Arpino, Atina, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Santopadre, Settefrati, Sora, Vicalvi, Villa Latina.
Tribunale di Civitavecchia
Tribunale di Civitavecchia: Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa.
Tribunale di Frosinone
Tribunale di Frosinone: Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Giuliano di Roma, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Patrica, Pofi, Ripi, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli, Villa Santo Stefano.
Sezione di Alatri: Alatri, Collepardo, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico nel Lazio.
Sezione di Anagni: Acuto, Anagni, Filettino, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Trevi nel Lazio.
Tribunale di Latina
Tribunale di Latina: Aprilia, Bassiano, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino.
Sezione di Gaeta: Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ventotene.
Sezione di Terracina: Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina.
Tribunale di Rieti
Tribunale di Rieti: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Orvinio, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Vacone, Varco Sabino.
Tribunale di Roma
Tribunale di Roma: Ardea, Fiumicino, Pomezia, Roma.
Sezione di Bracciano: Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano.
Sezione di Castelnuovo di Porto: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina.
Sezione di Frascati: Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Rocca di Papa, Rocca Priora.
Sezione di Palestrina: Bellegra, Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Olevano Romano, Palestrina, Poli, Rocca di Cave, Roiate, San Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo.
Sezione di Tivoli: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Nespolo, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.
Tribunale di Velletri
Tribunale di Velletri: Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Labico, Lanuvio, Lariano, Montelanico, Nemi, Segni, Valmontone, Velletri.
Sezione di Albano Laziale: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino.
Sezione di Anzio: Anzio, Nettuno.
Tribunale di Viterbo
Tribunale di Viterbo: Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monte Romano, Monterosi, Oriolo Romano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Tuscania, Vallerano, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.
Sezione di Civita Castellana: Bassano in Teverina, Bomarzo, Calcata, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte, Vasanello.
Sezione di Montefiascone: Acquapendente, Arlena Di Castro, Bagnoregio, Bolsena, Canino, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tessennano, Valentano.
Corte di appello di Salerno
Tribunale di Nocera Inferiore
Tribunale di Nocera Inferiore: Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati.
Tribunale di Sala Consilina
Tribunale di Sala Consilina: Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano.
Sezione di Sapri: Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Tortorella, Vibonati.
Tribunale di Salerno
Tribunale di Salerno: Castiglione del Genovesi, Cetara, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Pellezzano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Vietri sul Mare.
Sezione di Amalfi: Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti.
Sezione di Cava de' Tirreni: Cava de' Tirreni.
Sezione di Eboli: Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Giungano, Laviano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Serre, Sicignano degli Alburni, Trentinara, Valva.
Sezione di Mercato San Severino: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Siano.
Sezione di Montecorvino Rovella: Acerno, Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano.
Tribunale di Vallo della Lucania
Tribunale di Vallo della Lucania: Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torre Orsaia, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania.
Corte di appello di Torino
Tribunale di Acqui Terme
Tribunale di Acqui Terme: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Cartosio, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto d'Erro, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cessole, Cortiglione, Denice, Fontanile, Grognardo, Incisa Scapaccino, Malvicino, Maranzana, Melazzo, Merana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Morsasco, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Quaranti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Vaglio Serra, Vesime, Visone.
Tribunale di Alba
Tribunale di Alba: Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerreto delle Langhe, Cissone, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d'Alba, Monta', Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d'Alba.
Sezione di Bra: Bra, Ceresole Alba, Cervere, Cherasco, La Morra, Narzole, Novello, Pocapaglia, Sanfre', Santa Vittoria d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno.
Tribunale di Alessandria
Tribunale di Alessandria: Alessandria, Alluvioni Cambio', Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carentino, Carpeneto, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Cassine, Cassinelle, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Orba, Castelletto Monferrato, Castelspina, Cremolino, Felizzano, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Lerma, Lu, Masio, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Mornese, Ovada, Oviglio, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Predosa, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rocca Grimalda, San Salvatore Monferrato, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Tagliolo Monferrato, Trisobbio, Valenza.
Sezione di Novi Ligure: Albera Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Borghetto di Borbera, Bosio, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carrega Ligure, Carrosio, Fraconalto, Francavilla Bisio, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera, Voltaggio.
Tribunale di Aosta
Tribunale di Aosta: Allein, Antey-Saint-Andre', Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Chatillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarese, Etroubles, Fenis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinite', Gressoney-Saint-Jean, Hone, Introd, Issime, Issogne, Jovencan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pont Bozet, Pont-Saint-Martin, Pontey, Pre'-Saint-Didier, Quart, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Roisan, Saint Christophe, Saint Denis, Saint Marcel, Saint Nicolas, Saint Pierre, Saint Vincent, Saint-Oyen, Saint-Rhemy-en-Bosses, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verres, Villeneuve.
Tribunale di Asti
Tribunale di Asti: Agliano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Grana, Isola d'Asti, Loazzolo, Maretto, Moasca, Mombercelli, Monale, Mongardino, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Moransengo, Piea, Piova' Massaia, Portacomaro,
Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tigliole, Tonengo, Valfenera, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio, Montiglio Monferrato, Cunico.
Tribunale di Biella
Tribunale di Biella: Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia', Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.
Tribunale di Casale Monferrato
Tribunale di Casale Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Calliano, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte,Cereseto,Cerrina Monferrato,Coniolo,Conzano,Cuccaro Monferrato Frassinello Monferrato,Frassineto Po, Fubine,Gabiano,Giarole,Grazzano Badoglio,Mirabello Monferrato,Mombello Monferrato,Moncalvo,Moncestino Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande,Odalengo Piccolo
Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Penango, Pomaro Monferrato,
Pontestura,Ponzano Monferrato,Rosignano Monferrato, Sala Monferrato San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Tonco, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato.
Tribunale di Cuneo
Tribunale di Cuneo: Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano,
Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Fossano, Gaiola, Limone Piemonte, Macra, Marmora, Moiola, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Peveragno, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppo, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villafalletto, Villar San Costanzo, Vinadio, Vottignasco.
Tribunale di Ivrea
Tribunale di Ivrea: Aglie', Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgne', Fiorano Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Locana, Loranze', Lugnacco, Lusiglie', Maglione, Mazze', Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Noasca, Nomaglio, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Valperga, Valprato Soana, Vestigne', Vialfre', Vico Canavese, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio.
Tribunale di Mondovi'
Tribunale di Mondovi': Alto, Bagnasco, Bastia Mondovi', Battifollo, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Carru', Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Ciglie', Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Margarita, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovi', Monesiglio, Montaldo di Mondovi', Montanera, Montezemolo, Morozzo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Rocca Ciglie', Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovi', Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, San Michele Mondovi', Sant'Albano Stura, Scagnello, Somano, Torre Mondovi', Torresina, Trinita', Vicoforte, Villanova Mondovi', Viola.
Tribunale di Novara
Tribunale di Novara: Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cerano, Fara Novarese, Galliate, Garbagna Novarese, Ghemme, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.
Sezione di Borgomanero: Agrate Conturbia, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico, Gozzano, Grignasco, Maggiora, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Soriso, Suno, Varallo Pombia, Veruno.
Tribunale di Pinerolo
Tribunale di Pinerolo: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione-Fenile, Cantalupa, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rora', Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte, Volvera.
Tribunale di Saluzzo
Tribunale di Saluzzo: Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Caramagna Piemonte, Carde', Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Faule, Frassino, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Martiniana Po, Melle, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Pia- sco, Polonghera, Pontechianale, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Valmala, Venasca, Verzuolo, Villanova Solaro.
Tribunale di Torino
Tribunale di Torino: Alpignano, Beinasco, Bruino, Candiolo, Caselette, Collegno, Druento, Givoletto, Grugliasco, La Cassa, Orbassano, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Gillio, San Mauro Torinese, Sangano, Settimo Torinese, Torino, Val della Torre, Villarbasse.
Sezione di Chivasso: Bosconero, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Busano, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Favria, Feletto, Foglizzo, Forno Canavese, Gassino Torinese, Lauriano, Levone, Lombardore, Montanaro, Monteu da Po, Oglianico, Rivalba, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rondissone, San Benigno Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Volpiano.
Sezione di Cirie': Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Cirie', Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Leini, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Villanova Canavese, Viu'.
Sezione di Moncalieri: Albugnano, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Chieri, Isolabella, La Loggia, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Moncucco Torinese, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino d'Asti, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo, Riva Presso Chieri, Santena, Trofarello, Villastellone, Vinovo.
Sezione di Susa: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Reano, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorgio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.
Tribunale di Tortona
Tribunale di Tortona: Alzano Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Piovera, Pontecurone, Pozzol Groppo, Sale, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.
Tribunale di Verbania
Tribunale di Verbania: Ameno, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spoccia, Cesara, Colazza, Cossogno, Cursolo Orasso, Dormelletto, Falmenta, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Madonna del Sasso, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Valstrona, Verbania, Vignone, Vogogna.
Sezione di Domodossola: Antrona Schieranco, Baceno, Bannio Anzino, Beura-Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette.
Tribunale di Vercelli
Tribunale di Vercelli: Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Bianze', Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta de' Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Roasio, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhia', Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Vercelli, Villa del Bosco, Villarboit, Villata.
Sezione di Varallo: Ailoche, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo, Vocca.
Corte di appello di Trento
Tribunale di Rovereto
Tribunale di Rovereto: Ala, Arco, Avio, Besenello, Bezzecca, Brentonico, Calliano, Concei, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Magasa, Molina di Ledro, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pieve di Ledro, Pomarolo, Riva del Garda, Ronzo Chienis, Rovereto, Tenno, Terragnolo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Trambileno, Vallarsa, Valvestino, Villa Lagarina, Volano.
Tribunale di Trento
Tribunale di Trento: Albiano, Aldeno, Andalo, Baselga di Pine', Bedollo, Bosentino, Calavino, Caldonazzo, Campodenno, Cavedago, Cavedine, Cembra, Centa San Nicolo', Cimone, Civezzano, Denno, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Lasino, Lavarone, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Luserna, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Padergnone, Palu' del Fersina, Pergine Valsugana, Rovere' della Luna, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Sporminore, Tenna, Terlago, Ton, Trento, Valda, Vattaro, Vezzano, Vignola-Falesina, Vigolo Vattaro, Zambana.
Sezione di Borgo Valsugana: Bieno, Borgo Valsugana, Calceranica al Lago, Canal San Bovo, Carano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Fiera di Primiero, Grigno, Imer, Ivano Fracena, Levico Terme, Mezzano, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno, Ronchi Valsugana, Sagron Mis, Samone, Scurelle, Siror, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Villa Agnedo.
Sezione di Cavalese: Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, Castello Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin, Moena, Panchia', Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme.
Sezione di Cles: Amblar, Bresimo, Brez, Cagno', Caldes, Castelfondo, Cavareno, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, Cunevo, Dambel, Dimaro, Don, Flavon, Fondo, Livo, Male', Malosco, Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revo', Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffre', Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Tres, Tuenno, Vermiglio, Vervo'.
Sezione di Tione di Trento: Bersone, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Dare', Dorsino, Fiave', Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Mon- tagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo.
Corte di appello di Trento
Sezione distaccata di Bolzano/Bolzen
Tribunale di Bolzano/Bozen:
Tribunale di Bolzano/Bozen: Aldino/Aldein, Anterivo/Altrei, Appiano sulla Strada del Vino/Eppan an der Weinstrasse, Barbiano/Barbian, Bolzano/Bozen, Bronzolo/Branzoll, Caldaro sulla Strada del Vino/Kaltern an der Weinstrasse, Castelrotto/Kastelruth, Chiusa/Klausen, Cornedo all'Isarco/Karneid, Cortaccia sulla Strada del Vino/Kurtatsch an der Weinstrasse, Cortina sulla Strada del Vino/Kurtinig an der Weinstrasse, Egna/Neumarkt, Fie' allo Sciliar/Vols am Schlern, Funes/Villnoss, Laion/Lajen, Laives/Leifers,
, Magre' sulla Strada del Vino/Margreid an der Weinstrasse
Meltina/Molten, Montagna/Montan, Nova Levante/Wellschnofen,
Nova Ponente/Deutschnofen, Ora/Auer, Ortisei/Sankt Ulrich,Ponte
Gardena/
Waidbruck,Renon/Ritten, Salorno/Salurn, San Genesio Atesino/Jenesien,
SantaCristina Val Gardena/Sankta Christina in Groden,Sarentino/
Sarntal, Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Groden,Terlano/Terlan, Termeno sulla Strada del Vino/Tramin an der Weinstrasse, Tires/Tiers, Trodena / Truden, Vadena/Pfatten, Velturno / Feldthurns, Villandro/Villanders.
Sezione di Bressanone/Brixen: Brennero/Brenner, Bressanone/Brixen, Campo di Trens/Freienfeld, Fortezza/Franzensfeste, Luson/Lusen, Nazsciaves/Natz Schabs, Racines/Ratschings, Rio di Pusteria/Mulbach, Rodengo/Rodeneck, Val di Vizze/Pfitsch, Vandoies/Vintl, Varna/Vahrn, Vipiteno/Sterzing.
Sezione di Brunico/Bruneck: Badia/Abtei, Braies/Prags, Brunico/Bruneck, Campo Tures/Sand in Taufers, Chienes/Kiens, Corvara in Badia/Kurfar, Dobbiaco/Toblach, Falzes/Pfalzen, Gais, La Valle/Wengen, Marebbe/Enneberg, Monguelfo/Welsberg, Perca/Percha, Predoi/Prettau, Rasun Anterselva/Rasen Antholz, San Candido/Innichen, San Lorenzo di Sebato/Sankt Lorenzen, San Martino in Badia/Sankt Martin in Thurn, Selva dei Molini/Muhlwald, Sesto/Sexten, Terento/Terenten, Valdaora/Olang, Valle Aurina/Ahrntall, Valle di Casies/Gsies, Villa Bassa/Niederdor.
Sezione di Merano/Meran: Andriano/Andrian, Avelengo/Hafling, Caines/Kuens, Cermes/Tscherms, Gargazzone/Gargazon, Lagundo/Algund, Lana, Marlengo/Marling, Merano/Meran, Moso in Passiria/Moos in Passeier, Nalles/Nals, Naturno/Naturns, Parcines/Partschins, Plaus, Postal/Burgstall, Rifiano/Riffian, San Leonardo in Passiria/Sankt Leonhard in Passeier, San Martino in Passiria/Sankt Martin in Passeier, San Pancrazio/Sankt Pankraz, Scena/Schenna, Senale San Felice/Unsere Liebe Frau Im Valde-Sankt Felix, Tesimo/Tisens, Tirolo/Tirol, Ultimo/Ulten, Verano/Voran, Lauregno/ Laurein,
Proves/Proveis.
Sezione di Silandro/Schlanders: Castelbello Ciardes/Kastelbell Tscharts, Curon Venosta/Graun Im Vinschgau, Glorenza/Glurns, Laces/Latsch, Lasa/Laas, Malles Venosta/Mals, Martello/Martell, Prato allo Stelvio/Prad am Stilfser Joch, Senales/Schnals, Silandro/Schlanders, Sluderno/Schluderns, Stelvio/Stilfs, Tubre/Taufers im Munstertal.
Corte di appello di Trieste
Tribunale di Gorizia
Tribunale di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdo' del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano Del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.
Tribunale di Pordenone
Tribunale di Pordenone: Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.
Sezione di San Vito al Tagliamento: Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone.
Tribunale di Tolmezzo
Tribunale di Tolmezzo: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.
Tribunale di Trieste
Tribunale di Trieste: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.
Tribunale di Udine
Tribunale di Udine: Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Majano, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Ragogna, Reana Del Roiale, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Udine, Varmo.
Sezione di Cividale del Friuli: Attimis, Buttrio, Cassacco, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano, Treppo Grande, Tricesimo.
Sezione di Palmanova: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo al Torre, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.
Corte di appello di Venezia
Tribunale di Bassano del Grappa
Tribunale di Bassano del Grappa: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valdastico, Valstagna.
Tribunale di Belluno
Tribunale di Belluno: Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsie', Belluno, Canale d'Agordo, Castello Lavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Colle Santa Lucia, Erto e Casso, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Mel, Pedavena, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Tomaso Agordino, Santa Giustina, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Vas, Voltago Agordino, Zoldo Alto.
Sezione di Pieve di Cadore: Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Loren-zago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, San Nicolo' di Comelico, San Pietro di Cadore, San Vito di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Zoppe' di Cadore.
Tribunale di Padova
Tribunale di Padova: Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodoro, Candiana, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Legnaro, Limena, Masera' di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolo', Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana.
Sezione di Cittadella: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.
Sezione di Este: Arqua' Petrarca, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo, Saletto, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Sant'Urbano, Santa Margherita d'Adige, Solesino, Stanghella, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vo.
Tribunale di Rovigo
Sezione di Rovigo: Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Melara, Occhiobello, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.
Sezione di Adria: Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po.
Tribunale di Treviso
Tribunale di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, Oderzo, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Treviso, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco.
Sezione di Castelfranco Veneto: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Castelfanco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Loria, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Vedelago.
Sezione di Conegliano: Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansue', Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Motta di Livenza, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffole', Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto.
Sezione di Montebelluna: Arcade, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Giavera del Montello, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor, Volpago del Montello.
Tribunale di Venezia
Tribunale di Venezia: Marcon, Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorze', Spinea, Venezia. Sezione di Chioggia:
Cavarzere, Chioggia, Cona.
Sezione di Dolo: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fosso', Mira, Pianiga, Stra, Vigonovo.
Sezione di Portogruaro: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto.
Sezione di San Dona' di Piave: Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Iesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Dona' di Piave, Torre di Mosto.
Tribunale di Verona
Tribunale di Verona: Affi, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Costermano, Dolce', Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Mozzecane, Negrar, Nogarole Rocca, Palu', Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veonese, Ronco all'Adige, Rovere' Veronese, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Villafranca di Verona, Zevio.
Sezione di Legnago: Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Erbe', Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorga', Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Villa Bartolomea.
Sezione di Soave: Albaredo d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Illasi, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Pressana Ronca', Roveredo di Gua', San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Veronella, Vestenanova, Zimella.
Tribunale di Vicenza
Tribunale di Vicenza: Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Nogarole Vicentino, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Quinto Vicentino, San Germano dei Berici, San Pietro Mussolino, Sandrigo, Sarego, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga, Zermeghedo, Zovencedo.
Sezione di Schio: Arsiero, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Carre', Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zane', Zugliano.

Tabella B

Tabella B
SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE
1. Corte d'appello di Ancona
1 - Tribunale di Ancona
Sezioni distaccate di: 1) Fabriano
2) Iesi
3) Osimo
4) Senigallia
2 - Tribunale di Ascoli Piceno
Sezioni distaccate di: 1) San Benedetto del Tronto
3 - Tribunale di Camerino
4 - Tribunale di Fermo
Sezioni distaccate di: 1) Sant'Elpidio a Mare
5 - Tribunale di Macerata
Sezioni distaccate di: 1) Civitanova Marche
6 - Tribunale di Pesaro
Sezioni distaccate di: 1) Fano
7 - Tribunale di Urbino
2. Corte d'appello di Bari
1 - Tribunale di Bari
Sezioni distaccate di: 1) Acquaviva delle Fonti;
2) Altamura;
3) Bitonto;
4) Modugno;
5) Monopoli;
6) Putignano;
7) Rutigliano
2 - Tribunale di Foggia
Sezioni distaccate di: 1) Cerignola
2) Manfredonia
3) San Severo
4) Trinitapoli
3 - Tribunale di Lucera
Sezioni distaccate di: 1) Apricena
2) Rodi Garganico
4 - Tribunale di Trani
Sezioni distaccate di: 1) Andria
2) Barletta
3) Canosa di Puglia
4) Molfetta
5) Ruvo di Puglia
3. Corte d'appello di Bologna
1 - Tribunale di Bologna
Sezioni distaccate di: 1) Imola
2) Porretta Terme
2 - Tribunale di Ferrara
3 - Tribunale di Forli'
Sezioni distaccate di: 1) Cesena
4 - Tribunale di Modena
Sezioni distaccate di: 1) Carpi
2) Pavullo nel Frignano
3) Sassuolo
5 - Tribunale di Parma
Sezioni distaccate di: 1) Fidenza
6 - Tribunale di Piacenza
7 - Tribunale di Ravenna
Sezioni distaccate di: 1) Faenza
2) Lugo
8 - Tribunale di Reggio Emilia
Sezioni distaccate di: 1) Guastalla
9 - Tribunale di Rimini
4. Corte d'appello di Brescia
1 - Tribunale di Bergamo
Sezioni distaccate di: 1) Clusone
2) Grumello del Monte
3) Treviglio
2 - Tribunale di Brescia
Sezioni distaccate di: 1) Breno
2) Salo'
3 - Tribunale di Crema
4 - Tribunale di Cremona
5 - Tribunale di Mantova
Sezioni distaccate di: 1) Castiglione delle Stiviere
5. Corte d'appello di Cagliari
1 - Tribunale di Cagliari
Sezioni distaccate di: 1) Carbonia
2) Iglesias
3) Sanluri
2 - Tribunale di Lanusei
3 - Tribunale di Oristano
Sezioni distaccate di: 1) Macomer
2) Sorgono
6. Corte d'appello di Sassari
Sezione della Corte d'appello di Cagliari
1 - Tribunale di Nuoro
2 - Tribunale di Sassari
Sezioni distaccate di: 1) Alghero
3 - Tribunale di Tempio Pausania
Sezioni distaccate di: 1) La Maddalena
2) Olbia
7. Corte d'appello di Caltanissetta
1 - Tribunale di Caltanissetta
2 - Tribunale di Enna
3 - Tribunale di Gela
4 - Tribunale di Nicosia
8. Corte d'appello di Campobasso
1 - Tribunale di Campobasso
2 - Tribunale di Isernia
3 - Tribunale di Larino
Sezioni distaccate di: 1) Termoli
9. Corte d'appello di Catania
1 - Tribunale di Caltagirone
Sezioni distaccate di: 1) Grammichele
2 - Tribunale di Catania
Sezioni distaccate di: 1) Acireale
2) Adrano
3) Belpasso
4) Bronte
5) Giarre
7) Mascalucia
8) Paterno'
3 - Tribunale di Modica
4 - Tribunale di Ragusa
Sezioni distaccate di: 1) Vittoria
5 - Tribunale di Siracusa
Sezioni distaccate di: 1) Augusta
2) Avola
3) Lentini
10. Corte d'appello di Catanzaro
1 - Tribunale di Castrovillari
2 - Tribunale di Catanzaro
Sezioni distaccate di: 1) Chiaravalle Centrale
3 - Tribunale di Cosenza
Sezioni distaccate di: 1) Acri
2) San Marco Argentano
4 - Tribunale di Crotone
Sezioni distaccate di: 1) Strongoli
5 - Tribunale di Lamezia Terme
6 - Tribunale di Paola
Sezioni distaccate di: 1) Scalea
7 - Tribunale di Rossano
8 - Tribunale di Vibo Valentia
Sezioni distaccate di: 1) Tropea
11. Corte d'appello di Firenze
1 - Tribunale di Arezzo
Sezioni distaccate di: 1) Montevarchi
2) Sansepolcro
2 - Tribunale di Firenze
Sezioni distaccate di: 1) Empoli
2) Pontassieve
3 - Tribunale di Grosseto
Sezioni distaccate di: 1) Orbetello
4 - Tribunale di Livorno
Sezioni distaccate di: 1) Cecina
2) Piombino
3) Portoferraio
5 - Tribunale di Lucca
Sezioni distaccate di: 1) Viareggio
6 - Tribunale di Montepulciano
7 - Tribunale di Pisa
Sezioni distaccate di: 1) Pontedera
8 - Tribunale di Pistoia
Sezioni distaccate di: 1) Monsummano Terme
2) Pescia
9 - Tribunale di Prato
10 - Tribunale di Siena
Sezioni distaccate di: 1) Poggibonsi
12. Corte d'appello di Genova
1 - Tribunale di Chiavari
2 - Tribunale di Genova
3 - Tribunale di Imperia
4 - Tribunale di La Spezia
Sezioni distaccate di: 1) Sarzana
5 - Tribunale di Massa
Sezioni distaccate di: 1) Carrara
2) Pontremoli
6 - Tribunale di Sanremo
Sezioni distaccate di: 1) Ventimiglia
7 - Tribunale di Savona
Sezioni distaccate di: 1) Albenga
13. Corte d'appello di L'Aquila
1 - Tribunale di Avezzano
2 - Tribunale di Chieti
Sezioni distaccate di: 1) Ortona
3 - Tribunale di L'Aquila
4 - Tribunale di Lanciano
Sezioni distaccate di: 1) Atessa
5 - Tribunale di Pescara
Sezioni distaccate di: 1) Penne
2) San Valentino in Abruzzo Citeriore
6 - Tribunale di Sulmona
7 - Tribunale di Teramo
Sezioni distaccate di: 1) Atri
2) Giulianova
8 - Tribunale di Vasto
14. Corte d'appello di Lecce
1 - Tribunale di Brindisi
Sezioni distaccate di: 1) Fasano
2) Francavilla Fontana
3) Mesagne
4) Ostuni
2 - Tribunale di Lecce
Sezioni distaccate di: 1) Campi Salentina
2) Casarano
3) Galatina
4) Gallipoli
5) Maglie
6) Nardo'
7) Tricase
15. Corte d'appello di Taranto
Sezione della Corte d'appello di Lecce
1 - Tribunale di Taranto
Sezioni distaccate di: 1) Ginosa
2) Grottaglie
3) Manduria
4) Martina Franca
16. Corte d'appello di Messina
1 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
Sezioni distaccate di: 1) Lipari
2) Milazzo
2 - Tribunale di Messina
Sezioni distaccate di: 1) Taormina
3 - Tribunale di Mistretta
4 - Tribunale di Patti
Sezioni distaccate di: 1) Sant'Agata di Militello
17. Corte d'appello di Milano
1 - Tribunale di Busto Arsizio
Sezioni distaccate di: 1) Gallarate
2) Saronno
2 - Tribunale di Como
Sezioni distaccate di: 1) Cantu'
2) Erba
3) Menaggio
3 - Tribunale di Lecco
4 - Tribunale di Lodi
5 - Tribunale di Milano
Sezioni distaccate di: 1) Abbiategrasso
2) Cassano D'Adda
3) Legnano
4) Rho
6 - Tribunale di Monza
Sezioni distaccate di: 1) Desio
7 - Tribunale di Pavia
8 - Tribunale di Sondrio
Sezioni distaccate di: 1) Morbegno
(( 9 - Tribunale di Varese
Sezione distaccata di: 1) Luino ))
10 - Tribunale di Vigevano
11 - Tribunale di Voghera
18. Corte d'appello di Napoli
1 - Tribunale di Ariano Irpino
2 - Tribunale di Avellino
Sezioni distaccate di: 1) Cervinara
3 - Tribunale di Benevento
Sezioni distaccate di: 1) Airola
2) Guardia Sanframondi
4 - Tribunale di Napoli
Sezioni distaccate di: 1) Afragola
2) Capri
3) Frattamaggiore
4) Ischia
5) Marano di Napoli
6) Portici
7) Pozzuoli
5 - Tribunale di Nola
6 - Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi
7 - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezioni distaccate di: 1) Aversa
2) Carinola
3) Caserta
4) Marcianise
5) Piedimonte Matese
8 - Tribunale di Torre Annunziata
Sezioni distaccate di: 1) Castellammare di Stabia
2) Gragnano
3) Sorrento
4) Torre del Greco
19. Corte d'appello di Palermo
1 - Tribunale di Agrigento
Sezioni distaccate di: 1) Canicatti'
2) Licata
2- Tribunale di Marsala
Sezioni distaccate di: 1) Castelvetrano
2) Mazara del Vallo
3) Partanna
3 - Tribunale di Palermo
Sezioni distaccate di: 1) Bagheria
2) Carini
3) Corleone
4) Monreale
5) Partinico
4 - Tribunale di Sciacca
5 - Tribunale di Termini Imerese
Sezioni distaccate di: 1) Cefalu'
6 - Tribunale di Trapani
Sezioni distaccate di: 1) Alcamo
20. Corte d'appello di Perugia
1 - Tribunale di Orvieto
2 - Tribunale di Perugia
Sezioni distaccate di: 1) Assisi
2) Citta' di Castello
3) Foligno
4) Gubbio
5) Todi
3 - Tribunale di Spoleto
4 - Tribunale di Terni
21. Corte d'appello di Potenza
1 - Tribunale di Lagonegro
2 - Tribunale di Matera
Sezioni distaccate di: 1) Pisticci
3 - Tribunale di Melfi
4 - Tribunale di Potenza
22. Corte d'appello di Reggio Calabria
1 - Tribunale di Locri
Sezioni distaccate di: 1) Siderno
2 - Tribunale di Palmi
Sezioni distaccate di: 1) Cinquefrondi
3 - Tribunale di Reggio Calabria
Sezioni distaccate di: 1) Melito di Porto Salvo
23. Corte d'appello di Roma
1 - Tribunale di Cassino
Sezioni distaccate di: 1) Sora
2 - Tribunale di Civitavecchia
3 - Tribunale di Frosinone
Sezioni distaccate di: 1) Alatri
2) Anagni
4 - Tribunale di Latina
Sezioni distaccate di: 1) Gaeta
2) Terracina
5 - Tribunale di Rieti
6 - Tribunale di Roma
Sezioni distaccate di: 1) Bracciano
2) Castelnuovo di Porto
3) Frascati
4) Palestrina
5) Tivoli
7 - Tribunale di Velletri
Sezioni distaccate di: 1) Albano Laziale
2) Anzio
8 - Tribunale di Viterbo
Sezioni distaccate di: 1) Civita Castellana
2) Montefiascone
24. Corte d'appello di Salerno
1 - Tribunale di Nocera Inferiore
2 - Tribunale di Sala Consilina
Sezioni distaccate di: 1) Sapri
3 - Tribunale di Salerno
Sezioni distaccate di: 1) Amalfi
2) Cava De' Tirreni
3) Eboli
4) Mercato San Severino
5) Montecorvino Rovella
4 - Tribunale di Vallo della Lucania
25. Corte d'appello di Torino
1 - Tribunale di Acqui Terme
2 - Tribunale di Alba
Sezioni distaccate di: 1) Bra
3 - Tribunale di Alessandria
Sezioni distaccate di: 1) Novi Ligure
4 - Tribunale di Aosta
5 - Tribunale di Asti
6 - Tribunale di Biella
7 - Tribunale di Casale Monferrato
8 - Tribunale di Cuneo
9 - Tribunale di Ivrea
10 - Tribunale di Mondovi'
11 - Tribunale di Novara
Sezioni distaccate di: 1) Borgomanero
12 - Tribunale di Pinerolo
13 - Tribunale di Saluzzo
14 - Tribunale di Torino
Sezioni distaccate di: 1) Chivasso
2) Cirie'
3) Moncalieri
4) Susa
15 - Tribunale di Tortona
16 - Tribunale di Verbania
Sezioni distaccate di: 1) Domodossola
17 - Tribunale di Vercelli
Sezioni distaccate di: 1) Varallo
26. Corte d'appello di Trento
1 - Tribunale di Rovereto
2 - Tribunale di Trento
Sezioni distaccate di: 1) Borgo Valsugana
2) Cavalese
3) Cles
4) Tione di Trento
27. Corte d'appello di Bolzano/Bozen
Sezione della Corte d'appello di Trento
1 - Tribunale di Bolzano/Bozen
Sezioni distaccate di: 1) Bressanone/Brixen
2) Brunico/Bruneck
3) Merano/Meran
4) Silandro/Schlanders
28. Corte d'appello di Trieste
1 - Tribunale di Gorizia
2 - Tribunale di Pordenone
Sezioni distaccate di: 1) San Vito al Tagliamento
3 - Tribunale di Tolmezzo
4 - Tribunale di Trieste
5 - Tribunale di Udine
Sezioni distaccate di: 1) Cividale del Friuli
2) Palmanova
29. Corte d'appello di Venezia
1 - Tribunale di Bassano del Grappa
2 - Tribunale di Belluno
Sezioni distaccate di: 1) Pieve di Cadore
3 - Tribunale di Padova
Sezioni distaccate di: 1) Cittadella
2) Este
4 - Tribunale di Rovigo
Sezioni distaccate di: 1) Adria
5 - Tribunale di Treviso
Sezioni distaccate di: 1) Castelfranco Veneto
2) Conegliano
3) Montebelluna
6 - Tribunale di Venezia
Sezioni distaccate di: 1) Chioggia
2) Dolo
3) Portogruaro
4) San Dona' di Piave
7 - Tribunale di Verona
Sezioni distaccate di: 1) Legnago
2) Soave
8 - Tribunale di Vicenza
Sezioni distaccate di: 1) Schio

Allegato 1

ALLEGATO 1
Importi previsti negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 e successive modificazioni.
=====================================================================
| Importo delle marche da applicare
| o dei versamenti da effettuare
| a mezzo di conti correnti postali
NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI |
| Per imposta | Per diritti di
| di bollo | cancelleria, per
| | diritti, indennita'
| | di trasferta, per
| | spese postali,
| | per l'attivita'
| | dell'ufficiale
| | giudiziario di
| | cui all'art. 1,
| | secondo comma,
| | nonche' per il
| | diritto di
| | chiamata di
| | causa
| |
1 | 2 | 3
| |
A) Procedimenti davanti al | |
Giudice di pace ............ | 90.000 | 21.000
B) Procedimenti davanti al | |
Tribunale: | |
1) di cognizione .......... | 105.000 | 21.000
2) di esecuzione: | |
a) immobiliare ........... | 240.000 | 109.000
b) di altra natura ....... | 120.000 | 24.000
C) Procedimenti davanti alla | |
Corte di appello ........... | 90.000 | 21.000
D) Procedimenti davanti alla | |
Corte di cassazione ........ | 60.000 | 27.000
E) Procedimenti speciali: | |
1) di ingiunzione ......... | 60.000 | 9.000
2) altri .................. | 60.000 | 10.500
3) procedimento in camera | |
di consiglio ........... | 60.000 | 12.000
N.B. - Nella forma forfettaria indicata alla colonna 3 non sono
compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento.
Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui alla colonna 3 non e' comprensiva dei diritti, indennita' di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere.
Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo ( articolo 3, legge 25 aprile 1957, n. 283 ).

Allegato 2

ALLEGATO 2
=====================================================================
| Per l'attivita' dell'ufficiale giudizia-| Importo
| rio di cui all'art. 1, secondo comma | comples-
| della legge 7 febbraio 1979, n. 59 | sivo del-
| |le marche
NATURA E GRADO |Per di-|Per in |Per di- |Per di-|Totale | o dei
DEI PROCEDIMENTI|ritti |dennita'|ritti, |ritto |(col. |versamenti
|di can-|di tras-|tasse | di |3+4+5) | di cui a |cel- |ferta e |(art. |chia- |(arro- | col. 3
|leria |spese |154, |mata di|ton- |Tabella B | |postali |comma 2,|causa, |dato) | Totale
| | |ord.) |crono- | |(col. 2+6) | | |somma |logoco | |
| | |fissa |tassa | |
| | |(art. | 10% | |
| | |154, | | |
| | |comma 5,| | |
| | |ord.) | | |
| | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| | | | | |
A) Procedimenti | | | | | |
davanti al | | | | | |
Giudice di | | | | | |
pace |15.800 | 2.500 | 2.270 | 440 | 5.200 | 21.000
B) Procedimenti | | | | | |
davanti al | | | | | |
Tribunale: | | | | | |
1) di cogni- | | | | | |
zione |15.800 | 2.500 | 2.270 | 440 | 5.200 | 21.000
2) di esecu- | | | | | |
zione: | | | | | |
a) immo- | | | | | |
biliare |99.500 | 5.000 | 4.550 | - | 9.500 | 109.000
b) di altra | | | | | |
natura |16.900 | 3.750 | 3.410 | - | 7.100 | 24.000
C) Procedimenti | | | | | |
davanti alla | | | | | |
Corte di ap- | | | | | |
pello |15.800 | 2.500 | 2.270 | 440 | 5.200 | 21.000
D) Procedimenti | | | | | |
davanti alla | | | | | |
Corte di | | | | | |
cassazione |21.800 | 2.500 | 2.270 | 440 | 5.200 | 27.000
E) Procedimenti | | | | | |
speciali: | | | | | |
1) di ingiun- | | | | | |
zione | 9.000 | - | - | - | - | 9.000
2) altri | 9.000 | 1.000 | 500 | - | 1.500 | 10.500
3) procedimento| | | | | |
in camera di| | | | | |
consiglio | 6.000 | 3.300 | 2.270 | 440 | 6.000 | 12.000

Allegato 3

ALLEGATO 3
=====================================================================
Articolo| |Imposte dovute
della | Indicazione degli atti soggetti ad imposta | (lire)
tariffa | |
| | Fisse |Propor-
| | |zionali
| | |
20 | 1. Atti e provvedimenti dei procedimenti | |
| giurisdizionali civili e amministrativi;| |
| atti e provvedimenti dei procedimenti | |
| arbitrali: per ogni foglio .............| 20.000| -
Modo di pagamento:
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta e' corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate:
1) davanti al Giudice di pace ........................ L. 90.000
2) davanti al Tribunale:
a) per i procedimenti di cognizione ............... " 105.000
b) per i procedimenti di esecuzione
immobiliare .................................... " 240.000
di altra natura, limitatamente a quelli il cui
valore supera L. 5.000.000 .................... " 120.000
3) davanti alla Corte di appello ..................... " 90.000
4) davanti alla Corte di cassazione .................. " 60.000
5) per i procedimenti speciali ....................... " 60.000
3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalita' di cui al comma 2.
(( 4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, e' versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , e successive modificazioni. ))
5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, e' assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.
6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell' art. 83, terzo comma, del codice di
procedura
civile , e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo ( art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta e' assolta con marche.
7. La tassa di iscrizione a ruolo ( art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283 ), se dovuta, si corrisponde mediante marche.
Note:
1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile , comprende quella dovuta per la certificazione della firma.
2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all' art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 .
4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalita' stabilite nel presente articolo.
5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all' art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale e' iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.
=====================================================================
Articolo| |Imposte dovute
della | Indicazione degli atti soggetti ad imposta | (lire)
tariffa | |
| | Fisse |Propor-
| | |zionali
| | |
20 | 2. Atti d'intimazione ai testimoni nei | |
| giudizi di qualsiasi grado e specie: | |
| per ogni foglio ......................| 20.000| -
Modo di pagamento:
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
Note:
1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonche' le copie degli atti consegnate ai testimoni.
=====================================================================
Articolo| |Imposte dovute
della | Indicazione degli atti soggetti ad imposta | (lire)
tariffa | |
| | Fisse |Propor-
| | |zionali
| | |
20 | 3. Provvedimento del tribunale che rende | |
| esecutivo il lodo arbitrale di cui | |
| all'art. 825 del codice di procedura | |
| civile | 80.000| -
Modo di pagamento:
1. Modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237 .
Note:
1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione
del provvedimento.
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