048U0437
048U0437
Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari. (DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 1948 n. 437)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;
Art. 1
Qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui e' pubblicato il provvedimento di cui all'articolo seguente.
Art. 2
L'eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto a decorrere dal 15 marzo 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato atta Corte del conti, addi' 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 40. - FRASCA