048U0849
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Modificazioni al decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 336, recante norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, circa l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 849)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Articolo unico
L' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - Il personale femminile non di ruolo attualmente in servizio, che, a suo tempo, venne licenziato a norma del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153 , perche' coniugato, e che al momento del licenziamento aveva titolo alla nomina in pianta stabile in base al regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858 , viene sistemato nel ruolo di gruppo C o in quello subalterno, rispettivamente se impiegato od agente, considerandolo in qualita' di ausiliario dalla data di riassunzione in servizio agli effetti della applicazione del decreto menzionato nell'art. 1 del presente provvedimento legislativo, ma in ogni caso da data non anteriore al 1 dicembre 1924, prendendo posto in ruolo, dopo il personale ex ausiliario, secondo la predetta data della riammissione in servizio.
Tutto il personale licenziato a norma del predetto regio decreto, n. 153, che sia stato nominato ausiliario in virtu' dell' art. 39 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 , e' considerato altresi' ausiliario agli effetti di cui sopra, dalla data di riassunzione in servizio, comunque, da data non anteriore al 1 dicembre 1924".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 100. - FRASCA