048U0431
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Corresponsione di un contributo straordinario per la ricostruzione del silos granario del porto di Venezia. (DECRETO LEGISLATIVO 08 febbraio 1948 n. 431)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XY della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per i lavori pubblici; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
Art. 1
E' concesso a favore del Provveditorato al porto di Venezia, quale concorso dello Stato al finanziamento per la ricostruzione del silos granario, un contributo straordinario di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, in ragione di lire 75 milioni nell'esercizio 1947-48 e di lire 75 milioni nell'esercizio 1948-49.
Inoltre lo Stato, per l'attuazione del medesimo scopo, devolve a favore del Provveditorato al porto la quota delle tasse portuali di sua spettanza fino all'ammontare di 100 milioni.
Art. 2
I contratti di mutuo, fino all'ammontare di 100 milioni, che il Provveditorato stipulera' con la Cassa depositi e prestiti o con altre banche ed istituti per l'ulteriore finanziamento occorrente per la esecuzione dell'opera prevista nel precedente articolo, saranno esenti dalla tassa di bollo e da altri diritti fiscali e saranno soggetti alla tassa fissa di registro, salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli Uffici dei registri immobiliari stessi ed agli Uffici del registro.
Per poter fruire dei suddetti privilegi, sui contratti di mutuo dovra' farsi esplicita menzione che questi vengono stipulati ai fini del presente decreto.
Art. 3
La gestione relativa al finanziamento ed alle spese per la ricostruzione del silos formera' oggetto di apposito bilancio e sara' sottoposta alla vigilanza dei Ministri competenti.
Art. 4
E' demandata all'Ufficio del genio civile di Venezia la vigilanza sui lavori di ricostruzione del silos.
Il collaudo dei lavori stessi verra' eseguito a cura, dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
Art. 5
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con suoi decreti, alle opportune variazioni di bilancio.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CAPPA - DEL VECCHIO - PELLA - TUPINI Visto, il Guardasigilli GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio, n. 34. - FRASCA.